L’art. 6 comma 6 della L. 431/98, essendo una norma di cosiddetta
interpretazione autentica, si applica retroattivamente ai giudizi in corso
alla data del 30/12/98, senza contrastare con l’art. 14 della L. 431/98.
Pertanto, il risarcimento per ritardata restituzione dell’immobile dovrà
essere corrisposto sulla base dell’aumento del 20% del canone pagato,
aggiornato agli indici ISTAT, così come previsto dall’art. 6, comma 6, L.
431/98.
N.B.: Alcuni Tribunali hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 6 comma 6 L.431/98, nella parte in cui prevede la
maggiorazione del 20% del canone. Al fine di avere una più chiara disciplina
della materia, si attende che la Corte Costituzionale si pronunci in merito.
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Archivio delle locazioni e del condominio Luglio-Agosto 1999 pag. 634