SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO

del 20/04/1999
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Ritardata restituzione dell’immobile
  • Risarcimento Maggior danno
  •  
NORME DI RIFERIMENTO

NOZIONI FONDAMENTALI
L’art. 6 comma 6 della L. 431/98, essendo una norma di cosiddetta interpretazione autentica, si applica retroattivamente ai giudizi in corso alla data del 30/12/98, senza contrastare con l’art. 14 della L. 431/98.
Pertanto, il risarcimento per ritardata restituzione dell’immobile dovrà essere corrisposto sulla base dell’aumento del 20% del canone pagato, aggiornato agli indici ISTAT, così come previsto dall’art. 6, comma 6, L. 431/98.

N.B.: Alcuni Tribunali hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 comma 6 L.431/98, nella parte in cui prevede la maggiorazione del 20% del canone. Al fine di avere una più chiara disciplina della materia, si attende che la Corte Costituzionale si pronunci in merito.

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