Sono considerati immobili di pregio gli immobili all’interno del “centro
storico”.
La sentenza in esame stabilisce che per una corretta definizione di “centro
storico” si deve far riferimento al perimetro del centro storico così come
definito dalla L. 392/78; ciò in quanto i successivi decreti ministeriali e
leggi non hanno (e non avrebbero potuto farlo) modificato tale definizione, ma
hanno solo stabilito alcune deroghe.