Art. 1 D.L. 551/88 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 1989, n. 61)
NOZIONI FONDAMENTALI
L’art. 6, primo comma, L. 431/98 il quale, con riferimento ai comuni di cui
all’art. 1 del D.L. 551/88, prevede una sospensione generalizzata, a partire dalla
data di entrata in vigore della legge stessa, di tutti i provvedimenti di rilascio
per un periodo continuativo di 180 giorni, deve ritenersi applicabile anche alle
procedure di sfratto iniziate prima del 30 dicembre ’98. Infatti, la norma in
questione, incidendo sul procedimento esecutivo, ha natura processuale e quindi
di immediata applicazione alle procedure in corso anche se relativi a rapporti
sorti precedentemente.
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Archivio delle locazioni e del condominio Marzo-Aprile 1999 pag. 296