SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sez. II, N° 735 del 19/01/2004
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Lastrico solare di uso esclusivo
  • Spese di manutenzione
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt. 1126, c.c.

NOZIONI FONDAMENTALI
In tema di lastrico ad uso esclusivo di un condomino, le spese per la riparazione o ricostruzione del lastrico possono essere ripartite, con gli altri condomini, solo se si riferiscono alle componenti essenziali della struttura; ovvero ad opere murarie o di impermeabilizzazione, e che effettivamente svolgono funzioni di protezione e copertura.
Sono invece interamente a carico del condomino, che utilizza in modo esclusivo il lastrico, le spese sostenute per consentirne un migliore utilizzo (muretti, pavimenti, etc.), salvo che la demolizione di queste parti sia necessaria per interventi di ricostruzione del lastrico vero e proprio.

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