In tema di lastrico ad uso esclusivo di un condomino, le spese per la riparazione
o ricostruzione del lastrico possono essere ripartite, con gli altri condomini,
solo se si riferiscono alle componenti essenziali della struttura; ovvero ad opere
murarie o di impermeabilizzazione, e che effettivamente svolgono funzioni di protezione
e copertura.
Sono invece interamente a carico del condomino, che utilizza in modo esclusivo
il lastrico, le spese sostenute per consentirne un migliore utilizzo (muretti,
pavimenti, etc.), salvo che la demolizione di queste parti sia necessaria per
interventi di ricostruzione del lastrico vero e proprio.
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Guida al Diritto - Il Sole 24 Ore n. 11/04 pag. 75