SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

N° 9651 del 24/07/2000
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Spese di manutenzione
  • Terrazza di proprietà esclusiva
  • Ripartizione
NORME DI RIFERIMENTO
  • Art. 1126 C.C.

NOZIONI FONDAMENTALI
La terrazza di copertura di un fabbricato, che appartiene ad un soggetto diverso da quello che è proprietario del piano sottostante, costituisce lastrico solare, alla cui manutenzione sono tenuti sia il proprietario della terrazza che quelli dei piani sottostanti nella misura di 1/3 per chi ha l’uso esclusivo e 2/3 per tutti i condomini dell’edificio in proporzione del piano cui questo serve.

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