La terrazza di copertura di un fabbricato, che appartiene ad un soggetto
diverso da quello che è proprietario del piano sottostante, costituisce lastrico
solare, alla cui manutenzione sono tenuti sia il proprietario della terrazza
che quelli dei piani sottostanti nella misura di 1/3 per chi ha l’uso esclusivo
e 2/3 per tutti i condomini dell’edificio in proporzione del piano cui questo
serve.
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Archivio delle Locazioni e del Condominio Settembre - ottobre 2000 pag.
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