Si può manifestare la volontà di riscattare un immobile sia con un atto di
citazione, sia con una qualsiasi altra forma scritta, a patto che sia ricevuta
dal compratore entro il termine di sei mesi dalla trascrizione della compravendita.
Tale diritto di riscatto è indipendente dai motivi che abbiano eventualmente impedito
al conduttore di non rispettare il termine stabilito, e non viene escluso neppure
quando il suddetto ritardo sia addebitabile al comportamento fraudolento del proprietario
o del compratore