SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sez. III, N° 14871 del 16/11/2000
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Miglioramenti all’immobile locato
NORME DI RIFERIMENTO
  • Art.1593 C.c.

NOZIONI FONDAMENTALI
L’inquilino che ha eseguito addizioni nell’immobile locatogli ha diritto di toglierle, quando ciò sia materialmente possibile e senza creare danni. Tale diritto può essere esercitato anche successivamente alla scadenza del contratto

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