Il principio generale di cui all’art. 1592 C.C., in forza del quale il conduttore
non ha diritto all’indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata,
trova eccezione qualora il locatore abbia a ciò prestato il proprio consenso,
con conseguente facoltà del conduttore di richiedere un’indennità corrispondente
alla minor somma tra le spese sostenute e i miglioramenti apportati. Tale facoltà
va esercitata al tempo della riconsegna dell’immobile, momento in cui può agevolmente
farsi una comparazione tra l’importo delle spese sostenute dal conduttore e l’incremento
di valore conseguito dall’immobile.
DOVE È REPERIBILE LA SENTENZA
Archivio delle locazioni e del condominio Gennaio-Febbraio 1999 pag. 68