SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sez. III, N° 11551 del 17/02/1998
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Miglioramenti
NORME DI RIFERIMENTO
  • Artt. 1590, 1592, 1593 Codice Civile

NOZIONI FONDAMENTALI
Il principio generale di cui all’art. 1592 C.C., in forza del quale il conduttore non ha diritto all’indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata, trova eccezione qualora il locatore abbia a ciò prestato il proprio consenso, con conseguente facoltà del conduttore di richiedere un’indennità corrispondente alla minor somma tra le spese sostenute e i miglioramenti apportati. Tale facoltà va esercitata al tempo della riconsegna dell’immobile, momento in cui può agevolmente farsi una comparazione tra l’importo delle spese sostenute dal conduttore e l’incremento di valore conseguito dall’immobile.

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