SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sez. II, N° 13350 del 11/9/2003
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Annullabilità della delibera
  • Assemblea di condominio
  • Diritto di accesso alla documentazione
NORME DI RIFERIMENTO
  •  Artt. 1130 e 1136 c.c.

NOZIONI FONDAMENTALI
Ciascun condomino ha il diritto di esaminare, preventivamente, tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno di una successiva assemblea condominiale.
La mancata visione di tali documenti o per un tempo non adeguato, incide sulla formazione della volontà assembleare; non avendo il condomino una conoscenza completa dei documenti, non potrà esprimere a pieno il suo parere e non potrà influenzare l’orientamento degli altri condomini.
Pertanto, la violazione di tale diritto determina l’annullabilità della delibera assembleare approvata, in quanto risulta viziato il procedimento di formazione della volontà assembleare.

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