Le agevolazioni tributarie per l’acquisto della prima casa, previste dal
D. L. 12/85, nonché quelle della precedente
L. 168/82, non sono in contrasto
tra loro.
La questione è stata risolta dalla L. 448/98, che all’Art. 7 dichiara che le
agevolazioni ed i benefici (D.L. 12/85, convertito in L. 118/85) spettano anche
al compratore che abbia già usufruito di quelle previste dalla precedente L.
168/85, purché vi siano tutti i requisiti e le condizioni previste dal D.L. 12/85.