Legge 20 Aprile 2000, n. 97
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2000,
n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il
disagio abitativo
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2000
Art. 1
- Il termine dilatorio di cui all’articolo
6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non può comunque essere inferiore
a nove mesi, fermo restando il limite massimo di 18 mesi di cui al medesimo art.
6, comma 5.
- L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio già emessi ai sensi dell’articolo
6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è differita di nove mesi
a partire dal 1° gennaio 2000.
- Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo
7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpretano nel senso che
la dimostrazione dell’esistenza delle condizioni ivi indicate deve essere effettuata
anche con riferimento ai provvedimenti di rilascio emessi in data anteriore a
quella di entrata in vigore della medesima legge. Ai fini dell’esecuzione
di tali provvedimenti di rilascio, il locatore dell’immobile rende, ai sensi dell’articolo
3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, apposita dichiarazione
- I contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, a valere
sulle risorse attribuite al Fondo nazionale di cui all’articolo
11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati prioritariamente
ai conduttori in possesso dei requisiti individuati con il decreto emanato ai
sensi del comma 4 del medesimo articolo 11, nei confronti dei quali risulti emesso
provvedimento di rilascio dell’immobile e che abbiano proceduto, o che procedano
entro il 15 maggio 2000, a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo
con le modalità previste dalla stessa legge 9 dicembre 1998, n. 431. A tale fine
i Comuni, acquisite le risorse dalle Regioni sulla base del segnalato fabbisogno
finanziario per soddisfare i conduttori in possesso dei richiamati requisiti,
provvedono ad assegnare i contributi entro il termine di novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatte salve le procedure
già avviate dalle regioni ai sensi dell’articolo
11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che comunque consentano l’attribuzione
delle risorse ai comuni entro il 30 giugno 2000.
- La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni previsti
rispettivamente dall’articolo
11, comma 2, e dall’articolo
12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, è differita al 31 ottobre
2000.
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