Legge 20 Aprile 2000, n. 97
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2000, 
n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il 
disagio abitativo
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2000
 
Art. 1
  - Il termine dilatorio di cui all’articolo 
  6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non può comunque essere inferiore 
  a nove mesi, fermo restando il limite massimo di 18 mesi di cui al medesimo art. 
  6, comma 5.
 
  - L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio già emessi ai sensi dell’articolo 
  6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è differita di nove mesi 
  a partire dal 1° gennaio 2000.
 
  - Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 
  7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpretano nel senso che 
  la dimostrazione dell’esistenza delle condizioni ivi indicate deve essere effettuata 
  anche con riferimento ai provvedimenti di rilascio emessi in data anteriore a 
  quella  di entrata in vigore della medesima legge. Ai fini dell’esecuzione 
  di tali provvedimenti di rilascio, il locatore dell’immobile rende, ai sensi dell’articolo 
  3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, apposita dichiarazione 
 
  - I contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, a valere 
  sulle risorse attribuite al Fondo nazionale di cui all’articolo 
  11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati prioritariamente 
  ai conduttori in possesso dei requisiti individuati con il decreto emanato ai 
  sensi del comma 4 del medesimo articolo 11, nei confronti dei quali risulti emesso 
  provvedimento di rilascio dell’immobile e che abbiano proceduto, o che procedano 
  entro il 15 maggio 2000, a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo 
  con le modalità previste dalla stessa legge 9 dicembre 1998, n. 431. A tale fine 
  i Comuni, acquisite le risorse dalle Regioni sulla base del segnalato fabbisogno 
  finanziario per soddisfare i conduttori in possesso dei richiamati requisiti, 
  provvedono ad assegnare i contributi entro il termine di novanta giorni dalla 
  data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatte salve le procedure 
  già avviate dalle regioni ai sensi dell’articolo 
  11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che comunque consentano l’attribuzione 
  delle risorse ai comuni entro il 30 giugno 2000.
 
  - La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni previsti 
  rispettivamente dall’articolo 
  11, comma 2, e dall’articolo 
  12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, è differita al 31 ottobre 
  2000.
 
HOME