Note:
(1) Nel presente provvedimento sono stati sostituiti i termini Ministro e Ministero
per (o della) la sanità con Ministro e Ministero dell'ambiente; Ministro e Ministero
dei trasporti (o dei trasporti e dell'aviazione civile) con Ministro e Ministero
dei trasporti e della navigazione; Ministro e Ministero delle partecipazioni statali
con Ministro e Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
ciò a seguito dei mutamenti intervenuti negli ultimi anni riguardo alla struttura
amministrativa del nostro Paese.
(2) Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 112
sono state devolute alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative
inerenti alla materia della tutela dell'ambiente dall'inquinamento, ad eccezione
di quelle espressamente mantenute allo Stato.
(3) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle
prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999,
n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto
preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di
commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
Preambolo
Omissis
Art. 1
L'esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, a ciclo continuo o occasionale, nonché l'esercizio di impianti industriali e di mezzi motorizzati, che diano luogo ad emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati, sarà sottoposto alle norme di cui alla presente legge.
Art. 2
Art. 3
Presso il Ministero dell'ambiente è istituita una Commissione centrale contro
l'inquinamento atmosferico, così composta:
dal direttore generale dei servizi per l'igiene pubblica ed ospedali del Ministero
dell'ambiente, che la presiede;
dal direttore generale e dall'ispettore generale capo dei servizi antincendi e di
protezione civile del Ministero dell'interno:
dal direttore generale dell'urbanistica ed opere igieniche del Ministero dei lavori
pubblici;
dal direttore generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria:
dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria;
dal direttore generale della motorizzazione civile del Ministero dei trasporti e
della navigazione;
dal presidente della seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
dal capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro;
dal capo dei laboratori di chimica e dal capo dei laboratori di ingegneria sanitaria
dell'Istituto superiore di sanità;
da un rappresentante del Consiglio superiore di sanità, scelto fra i docenti universitari
di igiene;
da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica scelto
fra docenti universitari di chimica-fisica o chimica industriale;
da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
da un esperto di meteorologia;
da un rappresentante dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
da un rappresentante della Stazione sperimentale dei combustibili;
da un rappresentante dell'Associazione termotecnica italiana.
Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva del
Ministero dell'ambiente, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.
La Commissione, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di
tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate.
Ai componenti della Commissione centrale spettano i compensi previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.
Art. 4
La Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico:
a) esamina qualsiasi materia inerente all'inquinamento atmosferico;
b) esprime parere su tutte le questioni relative all'inquinamento atmosferico che
siano sottoposte al suo esame da parte di enti pubblici e privati;
c) promuove studi e ricerche su problemi attinenti all'inquinamento atmosferico.
Art. 5
In ogni capoluogo di regione, nella quale almeno un Comune risulti interessato
alla presente legge, è istituito presso l'ufficio del medico provinciale un Comitato
regionale contro l'inquinamento atmosferico, così composto:
dal presidente della regione, ove questa sia già costituita, o in mancanza, dal
presidente dell'Amministrazione provinciale del capoluogo di regione, che la presiede;
dall'assessore alla sanità della regione ove questa sia costituita, o, in mancanza,
dall'assessore alla sanità della Provincia capoluogo della regione che presiede
in caso di assenza del presidente;
dal medico provinciale del capoluogo della regione;
dall'ufficiale sanitario del capoluogo della regione;
dal provveditore regionale alle opere pubbliche;
dal capo dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;
dai direttori dei reparti medico-micrografico e chimico del laboratorio provinciale
d'igiene e profilassi del capoluogo della regione;
da un esperto meteorologo;
dall'ispettore di zona e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo
della regione;
dal direttore della locale sezione dell'Associazione nazionale per il controllo
della combustione;
dal capo dell'Ispettorato medico regionale del lavoro;
da un rappresentante delle Province della regione;
da un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;
dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura del capoluogo
della regione e da un suo esperto.
Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa
del Ministero dell'ambiente.
Il Comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici
e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate.
Dovrà sentire inoltre i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle Province
e dei Comuni di volta in volta interessati.
Il Comitato, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, dura in carica tre
anni.
Ai componenti del Comitato regionale spettano i compensi previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.
Art. 6
Art. 7
Le Amministrazioni provinciali debbono istituire entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge un servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico
avvalendosi dell'opera dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, ovvero
degli istituti di igiene o di altri istituti e laboratori, purché questi siano all'uopo
autorizzati dal Ministero dell'ambiente.
Al servizio di cui al comma precedente possono provvedere direttamente anche i singoli
Comuni che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
notifichino all'Amministrazione provinciale la relativa deliberazione approvata
nei modi di legge.
Art. 8
Nelle zone A e B previste dal precedente articolo 2, ogni impianto termico di potenzialità superiore alle 30 mila Kcal/h, nonché i locali e le relative installazioni, devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi atti ad assicurare un idoneo funzionamento, secondo le norme stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.
Art. 9
Per l'installazione di un nuovo impianto termico di cui al precedente articolo
8 o per la trasformazione o l'ampliamento di un impianto preesistente, il proprietario
o possessore deve presentare domanda corredata da un progetto particolareggiato
dell'impianto - con l'indicazione della potenzialità in Kcal/h - al comando provinciale
dei vigili del fuoco, che lo approva dopo avere constatato la corrispondenza dell'impianto
alle norme stabilite dal regolamento.
Avverso la mancata approvazione del progetto dell'impianto, è ammesso ricorso, entro
30 giorni dalla notifica, al prefetto.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Chiunque installa, trasforma o amplia un impianto termico di cui al precedente articolo
8, senza la preventiva approvazione di cui al presente articolo, è punito con l'ammenda
da lire 300.000 a lire 3.000.000(1).
Note:
(1) Ammenda così elevata dall'art. 113, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 10
Entro 15 giorni dalla installazione o dalla trasformazione o dall'ampliamento
dell'impianto, l'utente deve fare denuncia, indicando anche la potenzialità in Kcal/h,
al comando provinciale dei vigili del fuoco che provvederà ad effettuare il collaudo
dell'impianto verificandone la rispondenza con le norme stabilite nel regolamento.
Avverso l'esito negativo di tale collaudo è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla
notifica al prefetto.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Chiunque ometta nel termine prescritto di fare la denuncia di cui sopra, è punito
con l'ammenda da lire 30.000 a lire 150.000 (1).
Chiunque metta in funzione, senza attendere il collaudo di cui al primo comma del
presente articolo, un impianto termico è, punito con l'ammenda da lire 150.000 a
lire 450.000(1).
Note:
(1) Ammenda così elevata dall'art. 113, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 11
I combustibili usati per il funzionamento degli impianti termici di cui al precedente art. 8 nei comuni appartenenti alle zone A e B devono possedere determinate caratteristiche merceologiche ed il loro impiego deve essere subordinato alle condizioni specificate negli articoli seguenti, salvo quanto disposto dagli stessi articoli limitatamente ai distillati di petrolio(1).
Note:
(1) Articolo così modificato dall'art. 1, d.p.r. 8 giugno 1982, n. 400.
Art. 12
Omissis(1)
Note:
(1) Articolo abrogato dall'art. 14, d.p.c.m. 8 marzo 2002, entrato in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma
3, l. 8 luglio 1986, n. 349.
Art. 13
Omissis(1)
Note:
(1) Articolo abrogato dall'art. 14, d.p.c.m. 8 marzo 2002, entrato in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma
3, l. 8 luglio 1986, n. 349.
Art. 14
Chiunque impiega per il funzionamento degli impianti termici di cui al precedente
articolo 8 combustibili non corrispondenti alle caratteristiche stabilite nei precedenti
articoli o in modo difforme alle prescrizioni ivi contenute è punito con l'ammenda
da lire 90.000 a lire 900.000(1).
Con l'entrata in vigore della presente legge i commercianti di combustibili dovranno
precisare in apposito documento, o sulla fattura rilasciata all'utente, le caratteristiche
merceologiche del combustibile venduto.
Ove il fatto previsto dal primo comma dipenda esclusivamente dal combustibile e
risulti provata la responsabilità del fornitore la penalità ricadrà su quest'ultimo
e sarà raddoppiata rispetto alle cifre indicate nel primo capoverso(2).
Note:
(1) Ammenda così elevata dall'art. 113, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) Per l'elevazione di 10 volte delle sanzioni di cui al presente articolo e agli
articoli 18 e 20 per le violazioni commesse nel territorio di Venezia e nel suo
entroterra vedi l'art. 10, l. 16 aprile 1973, n. 171.
Art. 14-bis
I contenuti di zolfo riportati nei precedenti articoli 12 e 13 si intendono riferiti
anche ai distillati di petrolio destinati ad usi diversi da quelli per il funzionamento
degli impianti termici.
Le disposizioni di cui al precedente art. 14 si applicano anche all'impiego di distillati
di petrolio per usi diversi da quelli per il funzionamento degli impianti termici.
I commi precedenti non si applicano ai distillati di petrolio:
impiegati nelle centrali elettriche;
impiegati per le navi adibite alla navigazione marittima;
contenuti nei serbatoi di carburante dei battelli adibiti alla navigazione interna
e dei veicoli a motore al momento del loro ingresso nel territorio nazionale(1).
Note:
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, d.p.r. 8 giugno 1982, n. 400.
Art. 15
Tutti gli impianti termici devono essere condotti in maniera idonea, così da
assicurare una combustione quanto più perfetta possibile al fine di evitare i danni
ed i pericoli di cui all'articolo 1 della presente legge.
Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabilite le norme per
il controllo dei fumi e delle emissioni in genere, nonché i limiti massimi ammissibili
di materie inquinanti nei fumi e nelle emissioni predette.
Chiunque, nella conduzione degli impianti termici, dia luogo ad emissione di fumi
aventi contenuti di materie inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal regolamento,
è punito con l'ammenda da lire 15.000 a lire 150.000(1). I limiti di tollerabilità
di tali fumi saranno stabiliti dal regolamento.
Al conduttore di impianti termici in caso di recidiva nel reato di cui al comma
precedente, può essere revocato il patentino di abilitazione.
Note:
(1) Ammenda così elevata dall'art. 113, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 16
Il personale addetto alla conduzione di un impianto termico di potenzialità superiore
a 200.000 Kcal/h deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato
provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici,
previo superamento dell'esame finale.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale saranno fissate le
norme relative all'autorizzazione ad istituire i corsi, la durata di essi, le modalità
di ammissione, i programmi e le norme concernenti gli esami.
Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite le località sedi di esami.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sono ordinate, a
periodi non maggiori di dieci anni revisioni parziali o generali dei patentini di
abilitazione alla conduzione di impianti termici.
Il patentino di cui al primo comma diverrà obbligatorio entro un anno dalla data
di pubblicazione del decreto indicato nel secondo comma.
Art. 17
In ogni Provincia è istituito presso l'Ispettorato provinciale del lavoro un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici a norma del precedente articolo 16; copia di tale registro deve essere tenuta presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.
Art. 18
Chiunque conduca un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h senza essere munito del patentino di cui al precedente articolo 16 è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 90.000(1) (2).
Note:
(1) Ammenda così elevata dall'art. 113, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) Per l'elevazione di 10 volte delle sanzioni di cui al presente articolo e agli
articoli 18 e 20 per le violazioni commesse nel territorio di Venezia e nel suo
entroterra vedi l'art. 10, l. 16 aprile 1973, n. 171.
Art. 19
La vigilanza sugli impianti termici, sulla loro conduzione, sui combustibili
e sulle emissioni è effettuata dai comandi provinciali dei vigili del fuoco, con
controlli periodici o su indicazioni della competente autorità sanitaria o degli
organi di controllo previsti dalla presente legge.
I comandi provinciali dei vigili del fuoco, ai fini della predetta vigilanza, hanno
la facoltà di procedere a sopraluoghi ed a prelievi di campioni di combustibili.
I predetti comandi possono richiedere la collaborazione dei competenti uffici termici
comunali.
I campioni di combustibili prelevati devono essere inviati per gli esami e le analisi
ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, o ad altri laboratori all'uopo
autorizzati dal Ministro dell'ambiente.
Quando dall'analisi risulti che i combustibili non corrispondono ai requisiti fissati
dalla legge ed al regolamento, il capo del laboratorio trasmette denuncia al medico
provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente,
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'utente dell'impianto
termico al quale è stato fatto il prelievo ed al comando provinciale dei vigili
del fuoco che ha eseguito il prelievo stesso, il risultato dell'analisi.
Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati
possono presentare al medico provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo
la ricevuta di versamento effettuato presso la tesoreria provinciale, della somma
che sarà indicata nel regolamento.
Le analisi di revisione sono eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro
il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della
istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima
istanza, il medico provinciale trasmette entro 15 giorni le denunce all'autorità
giudiziaria.
I comandi provinciali dei vigili del fuoco devono segnalare all'ufficiale sanitario
comunale, al medico provinciale e al Comitato regionale di cui all'articolo 5 tutte
le trasgressioni alle disposizioni della presente legge, del regolamento di esecuzione
e dei regolamenti locali, riscontrate nell'eseguire i controlli di cui al primo
comma del presente articolo, o delle quali fossero comunque a conoscenza.
Art. 20
Tutti gli stabilimenti industriali, oltre agli obblighi loro derivanti dalla
classificazione come lavorazioni insalubri o pericolose, di cui all'articolo 216
del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, devono, in conformità al regolamento di esecuzione della presente legge,
possedere impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti
limiti che il progresso della tecnica consenta la emissione di fumi o gas o polveri
o esalazioni che, oltre a costituire comunque, pericolo per la salute pubblica,
possono contribuire all'inquinamento atmosferico.
Su richiesta delle autorità comunali o provinciali interessate, l'accertamento del
contributo all'inquinamento atmosferico da parte degli stabilimenti industriali,
è affidato al Comitato regionale di cui all'articolo 5.
A tal fine, il Comitato regionale, ove lo ritenga necessario, delega per i sopralluoghi
agli stabilimenti industriali una apposita Commissione provinciale composta dal
medico provinciale che la presiede, da un rappresentante del Comune, dal comandante
provinciale dei vigili del fuoco, dal direttore del laboratorio chimico provinciale,
da un ispettore del lavoro, da un rappresentante della Camera di commercio, industria
e agricoltura, da un esperto di chimica-fisica, da un esperto in chimica industriale
designati dal Comitato regionale.
Qualora gli stabilimenti industriali, a seguito di sopralluogo eseguito ai sensi
del presente articolo, siano riscontrati non conformi alle volute caratteristiche,
il Comune notificherà agli interessati l'obbligo di eliminare gli inconvenienti
riscontrati, nonché il termine entro il quale tale eliminazione dovrà essere effettuata.
Trascorso tale termine senza che gli interessati abbiano provveduto, i trasgressori
sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000(1).
Indipendentemente dal provvedimento penale, il prefetto può ordinare la chiusura
temporanea dello stabilimento.
Il provvedimento del prefetto è definitivo.
La vigilanza sugli stabilimenti industriali di cui al presente articolo ai fini
dell'inquinamento atmosferico è affidata ai Comuni e alle Province.
Nel caso di inquinamenti atmosferici interessanti Comuni finitimi appartenenti a
differenti regioni la competenza di cui ai precedenti commi è devoluta alla Commissione
centrale di cui all'articolo 3 della presente legge. In tal caso la notifica di
cui al precedente quarto comma, viene effettuata a cura del Ministro dell'ambiente;
in caso di inadempienza, e indipendentemente dal provvedimento penale, il Ministro
può ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento(2).
Note:
(1) Ammenda così elevata dall'art. 113, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) Per l'elevazione di 10 volte delle sanzioni di cui al presente articolo e agli
articoli 18 e 20 per le violazioni commesse nel territorio di Venezia e nel suo
entroterra vedi l'art. 10, l. 16 aprile 1973, n. 171.
Art. 21
Nella elaborazione dei piani regolatori comunali, intercomunali o interprovinciali, deve essere tenuta in particolare considerazione la ubicazione delle zone o distretti industriali rispetto alle zone residenziali, tenendo nel dovuto conto il comportamento dei fattori meteorologici.
Art. 22
Omissis(1)
Note:
(1) Articolo abrogato, con decorrenza 1° gennaio 1993, dall'art. 231, d.lg. 30 aprile
1992, n. 285. Il testo del suddetto articolo 231 è stato, poi, corretto con avviso
pubblicato in G.U. 9 febbraio 1993, n. 32.
Art. 23
Omissis(1)
Note:
(1) Articolo abrogato, con decorrenza 1° gennaio 1993, dall'art. 231, d.lg. 30 aprile
1992, n. 285. Il testo del suddetto articolo 231 è stato, poi, corretto con avviso
pubblicato in G.U. 9 febbraio 1993, n. 32.
Art. 24
Omissis(1)
Note:
(1) Articolo abrogato, con decorrenza 1° gennaio 1993, dall'art. 231, d.lg. 30 aprile
1992, n. 285. Il testo del suddetto articolo 231 è stato, poi, corretto con avviso
pubblicato in G.U. 9 febbraio 1993, n. 32.
Art. 25
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per i lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti la Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato, il regolamento di esecuzione.
Art. 26
Le Amministrazioni comunali dovranno integrare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, i regolamenti locali d'igiene con le norme contro l'inquinamento atmosferico, sentiti il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico e il Consiglio provinciale di sanità.
Art. 27
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento nei Comuni dell'Italia
centro-settentrionale si dovrà procedere al censimento di tutti gli impianti termici
di cui all'articolo 8, nonché degli stabilimenti industriali di cui all'articolo
20. Il censimento sarà effettuato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco in
collaborazione con le singole Amministrazioni comunali; in tale sede dovrà accertarsi
la conformità dei predetti impianti alle disposizioni del regolamento di esecuzione
e la loro rispondenza alle norme di sicurezza ai fini della prevenzione incendi
emanate dal Ministro per l'interno.
Qualora i predetti impianti siano riscontrati non conformi alle prescrizioni del
regolamento di esecuzione, il comando provinciale dei vigili del fuoco notificherà
agli interessati le modifiche e gli adattamenti ritenuti necessari, nonché il termine
entro il quale dovranno essere effettuati.
Trascorso tale termine senza che gli interessati abbiano provveduto, gli impianti
non potranno più essere usati. Si applicano ai contravventori le pene previste dall'ultimo
comma dell'articolo 10.