Legge 28 dicembre 1995,  n. 549

omissis

42. In attesa dell'entrata in vigore della tariffa del servizio idrico integrato, prevista dall'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, di cui all'articolo 14, comma 1, della citata legge n. 36 del 1994, è determinata secondo le modalità stabilite per categorie di utenti ai commi 43, 44, 45, 46 e 47 del presente articolo ed è riscossa dai comuni o loro consorzi [secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione].

43. Per le utenze civili, la quota di tariffa è fissata al metro cubo in lire 400 per il 1996 e in lire 500 dal 1997.

44. Per le utenze industriali, la quota tariffaria è determinata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 36 del 1994, sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate in fognatura.

45. I comuni o loro consorzi determinano la quota tariffaria per le utenze industriali mediante l'applicazione della formula tipo fissata dalla legislazione nazionale e delle relative tariffe stabilite dalla legislazione regionale in attuazione dell'articolo 17-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

46. Per la determinazione della quota tariffaria delle utenze industriali, le province fissano i valori di riferimento dei parametri 7, 8 e 9 della tabella C allegata alla citata legge n. 319 del 1976 ai fini di stabilire il trattamento biologico delle sostanze organiche tramite un impianto medio di depurazione delle acque reflue scaricate in fognature.

47. Le disposizioni di cui ai commi 42 e 43 del presente articolo non si applicano alle acque termali, che devono essere disciplinate da leggi speciali secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, salvo se assoggettate ad obbligo di utilizzare il servizio di depurazione.

48. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è sostituita dall'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, con applicazione delle disposizioni contenute nel capo I del citato decreto legislativo n. 398 del 1990 e dell'articolo 10 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413. I poteri e le competenze spettanti in materia alle regioni sono trasferiti alle province. L'addizionale si applica in tutto il territorio nazionale. [Qualora la perdita di entrata per le regioni non sia compensata dall'entrata in libera disponibilità di cui al comma 27, si provvederà con contestuale aumento delle quote del fondo perequativo di cui al comma 2 del presente articolo, e contestuale proporzionale riduzione delle stesse quote per le regioni che presentino una eccedenza di entrata]. Il gettito derivante dalla applicazione della addizionale provinciale sulle formalità di iscrizione, trascrizione e annotazione, fermo restando l'ammontare dell'imposta statuito nella provincia di presentazione delle formalità stesse, è versato a cura del concessionario alla provincia di residenza dell'acquirente, anche con riserva di proprietà, del locatario con facoltà di compera o dell'usufruttuario del veicolo ovvero alla provincia di residenza del proprietario scaturente dalle formalità, in tutti gli altri casi.

49. La misura dell'aliquota dell'addizionale, relativamente alle formalità eseguite nel proprio territorio, è determinata da ciascuna provincia, con delibera del consiglio, entro i limiti minimo dell'80 per cento massimo del 100 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.

50. L'addizionale si applica nella misura minima fino a quando le province non determinano una misura diversa.

51. La misura dell'addizionale di cui al comma 50 e le diverse misure determinate dalle province si applicano alle formalità richieste, rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 1996 e dal quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della delibera consiliare.

52. Le province comunicano agli uffici del pubblico registro automobilistico competente e al Ministero delle finanze-Dipartimento delle entrate, direzione centrale per la fiscalità locale, l'avvenuta variazione della misura dell'addizionale non oltre il quinto giorno successivo alla intervenuta esecutività della delibera. Le province possono, altresì, relativamente all'addizionale, esercitare presso l'Automobile Club d'Italia e i dipendenti uffici provinciali esattori, il controllo svolto dal Ministero delle finanze per il corrispondente tributo erariale.

53. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità per l'attuazione delle norme di cui ai commi da 48 a 55 del presente articolo (118/d).

54. A decorrere dal 1° gennaio 1996 è soppressa l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e sono abrogati gli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

55. Alle province viene detratto dai trasferimenti erariali per gli anni 1996 e seguenti un importo corrispondente al gettito netto dell'addizione provinciale di cui al comma 48 con l'aliquota minima, virtualmente calcolato con riferimento all'anno 1994, diminuito del gettito netto per l'anno 1994 dell'imposta soppressa di cui al comma 54. Alle province di nuova istituzione di cui al D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 248, D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 249, D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 250, D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 251 , D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 , D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 253 , D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 254, e D.Lgs. 27 marzo 1992, n. 254 e 30 aprile 1992, n. 277, nonché a quelle di cui traggono origine le province di nuova istituzione, la detrazione è effettuata in proporzione all'ultima popolazione disponibile. Alla comunicazione al Ministero dell'interno e alle singole province dei dati di riferimento provvede l'Automobile Club d'Italia.

56. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad accelerare la revisione del catasto e ad assicurare la partecipazione dei comuni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) attribuzione ai comuni della competenza in ordine alla articolazione del territorio comunale in microzone omogenee, secondo criteri generali uniformi definiti dal Ministero delle finanze. L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, è deliberata entro il 31 dicembre 1996 e può essere modificata ogni cinque anni;
b) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo. A tal fine il Ministero delle finanze indìce conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso espresso del comune sulle tariffe la determinazione delle stesse è devoluta agli organi di cui alla lettera c);
c) revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie. La composizione delle commissioni e i procedimenti di nomina dei presidenti e dei componenti saranno ispirate a criteri di massima semplificazione e di rappresentatività delle regioni, delle province e dei comuni;
d) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito, con l'esclusione dei regimi legali di determinazione dei canoni, neutralizzando gli effetti della maggiore pressione fiscale derivante dalla suddetta esclusione con le necessarie modifiche alla disciplina dei singoli tributi;
e) attribuzione ai comuni, a decorrere dal 1997 e fino alla revisione generale degli estimi e del classamento, della facoltà di stabilire, ai soli fini dell'imposta comunale sugli immobili, una riduzione o un aumento, comunque non superiori al 10 per cento, del valore imponibile delle unità immobiliari site nelle singole microzone di cui alla lettera a), in considerazione della dotazione dei servizi pubblici comunali.

57. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere il testo delle disposizioni di cui al comma 56 alle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni esprimono il parere entro trenta giorni dalla ricezione.

58. Al fine di procedere all'aggiornamento del catasto e, quindi, al recupero di aree di evasione fiscale:
a) i comuni procedono alla individuazione di immobili non regolarmente censiti in catasto anche attraverso incroci con informazioni contenute in banche dati di altri enti. Per la copertura degli oneri connessi alla formazione o alla acquisizione delle suddette banche dati, mediante i piani economico-finanziari di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, può essere utilizzata una quota non superiore al 50 per cento delle maggiori entrate derivanti dalla suddetta attività;
b) l'Amministrazione finanziaria procede alla eliminazione dell'arretrato giacente presso gli uffici del territorio anche mediante convenzioni con enti pubblici di natura associativa e le associazioni degli enti locali, ovvero progetti finalizzati finanziati con incentivi economici ai sensi dei commi da 193 a 196 del presente articolo.

63. I comuni e le province, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono con apposite deliberazioni:
a) stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili;
b) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate o commisurare la tassa alla superficie dei singoli posti assegnati;
c) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani;
d) attribuire alle deliberazioni di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la rispettiva tassa anche fin dal 1° gennaio 1988;
e) i comuni e le province possono fissare nel regolamento un ammontare comunque non superiore a lire 20 mila al di sotto del quale la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non è dovuta.

63-bis. I comuni, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono, con apposite deliberazioni, esonerare dalla tassa le occupazioni di suolo pubblico per impianti di erogazione di pubblici servizi; i comuni possono attribuire alla relativa delibera effetto retroattivo anche fin dall'anno 1988.

64. Per l'esercizio 1996 i comuni e le province possono con propria delibera rideterminare entro il 31 gennaio 1996 le tariffe delle varie fattispecie di occupazione purché l'aumento di ciascuna tariffa, fermi rimanendo i limiti massimi previsti dagli articoli 44 e 45 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, non sia superiore al 5 per cento della tariffa applicata nel 1995.

65. Per le aree su cui i comuni e le province riscuotono i canoni di concessione non ricognitori i comuni e le province possono deliberare la riduzione fino al 10 per cento della tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche prevista dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni.

66. La concessione di aree e di impianti sportivi comunali anche scolastici, da parte dei comuni e delle province in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o agli enti di promozione sportiva, può essere fatta applicando le norme relative ai canoni ricognitori.

67. Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

68. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

69. Le disposizioni dell'articolo 13-bis del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, si applicano anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti in essere nell'ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e provinciali o di aziende speciali, a norma dell'articolo 85 del regolamento approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, qualora dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di società per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresse, purché i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi vengano effettivamente conferiti nella costituenda società per azioni; le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni.

70. Le disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applicano a decorrere dalla data di acquisto della personalità giuridica o di trasformazione in aziende speciali consortili fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in corso alle predette date e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999.

71. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e del versamento delle imposte dirette, per i consorzi di cui agli articoli 25 e 60 della L. 8 giugno 1990, n. 142, trasformati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di quattro mesi decorre da tale data.

72. I valori risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che ne venga attestata la conformità alle norme del codice civile in materia di conti annuali e, ove applicabili, alle disposizioni del regolamento approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 . Gli ammortamenti e i fondi per rischi ed oneri previsti dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si considerano fiscalmente dedotti anche se eccedenti i limiti ivi previsti. Con decreto del Ministro delle finanze, sentiti l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione province d'Italia (UPI), la Confederazione italiana servizi pubblici enti locali (CISPEL), da emanare entro il 31 dicembre 1996, possono essere emanate le disposizioni concernenti i criteri e le modalità che i soggetti cui si applica il citato articolo 66, comma 14, devono osservare con l'inizio o il ripristino dell'ordinario regime tributario.

73. Gli utili e le perdite degli esercizi cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono portati, rispettivamente, in aumento e in diminuzione del costo fiscale della partecipazione e, in caso di distribuzione, si applicano le disposizioni dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

74. All'art. 12, comma 1, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, la cifra: "600.000" è sostituita dalla seguente "100.000".

75. [I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865].

76. [Il consiglio comunale può individuare le aree escluse dall'applicazione del comma 75 entro il 31 dicembre 1997; sono fatte salve le domande di acquisto presentate prima dell'approvazione della delibera comunale].

77. [Il prezzo delle aree trasformate ai sensi del comma 75 è quello determinato dall'Ufficio tecnico erariale (UTE) al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree].

78. [Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere modificate, con la soppressione dei limiti di godimento decennali e ventennali ivi previsti, in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 77].

78-bis. [Le aree alle quali sono applicate le disposizioni dei commi da 75 a 78 sono disciplinate dalla convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per una durata pari a quella massima prevista da queste ultime disposizioni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione].

79. [La proposta del comune di trasformazione del titolo di godimento sull'area assegnata si intende accolta ed è vincolante per ogni assegnatario, quando è stata deliberata, a maggioranza di due terzi, dell'assemblea validamente costituita del condominio o della cooperativa, con la presenza di almeno il 51 per cento dei condomini o dei soci; tale deliberazione diviene titolo esecutivo, per l'ottenimento delle somme dovute al comune a carico di ogni singolo condomino o socio di cooperativa].

81. Gli atti e le convenzioni di cui ai commi da 75 a 79 sono soggetti a registrazione a tassa fissa e non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali.

82. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

83. Nell'art. 1, terzo comma, secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: "a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c) e c-bis)".

84. Le disposizioni di cui al comma 82, lettera a), si applicano per gli emolumenti e le indennità percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data in entrata in vigore della presente legge. Per gli emolumenti percepiti in periodo di imposta precedenti non si fa luogo a rimborsi d'imposta né alla restituzione di somme già rimborsate.