Legge 22 aprile 1994, n. 368
Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento di programmazione
e di esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di interesse
storico-artistico
Art. 1
Ambito di applicazione e definizione
- Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo agli interventi
di restauro e manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti al patrimonio
architettonico, archeologico, artistico e storico.
- Gli interventi di restauro e manutenzione straordinari hanno ad oggetto beni
statali e beni non statali, sottoposti alle disposizioni della
legge 1° giugno 1939, n. 1089, di proprietà di
enti pubblici o di privati.
- Ai fini del presente regolamento il Ministero per i beni culturali e ambientali
è denominato «Ministero».
Art. 2
Beni non statali
- A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento la individuazione
dei beni non statali di cui all’art. 1, comma 2, che necessitano di restauro e
di manutenzione straordinaria è operata dal competente soprintendente, anche dietro
richiesta o segnalazione degli interessati. Il soprintendente redige una relazione
tecnica contenente l’esatta individuazione del bene e dichiara la necessità di
interventi volti a garantire la conservazione.
- La relazione tecnica è immediatamente notificata in via amministrativa al
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene con l’ingiunzione
a redigere e trasmettere al soprintendente stesso, entro trenta giorni dall’ingiunzione,
un progetto esecutivo degli interventi conformemente alla relazione tecnica. Entro
trenta giorni dalla trasmissione del progetto esecutivo, il soprintendente notifica
al proprietario, possessore o detentore l’approvazione del progetto stesso, indicando
le eventuali modifiche da apportare. Il soprintendente notifica altresì tale approvazione
al sindaco del comune competente, che può esprimere parere motivato non vincolante
nel termine di trenta giorni dalla notifica. Il proprietario, possessore o detentore
deve iniziare i lavori di manutenzione straordinaria entro trenta giorni successivi
alla comunicazione del parere del sindaco o al decorso del termine predetto.
Art. 3
Intervento sostitutivo
- Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 2, comma 2, primo periodo,
ovvero qualora il proprietario, possessore o detentore, al quale è stata notificata
l’ingiunzione, dichiari di non poter far fronte in tutto o in parte alle spese
necessarie, il competente soprintendente predispone, entro il termine di trenta
giorni, una perizia tecnica per l’assunzione dell’onere finanziario a carico del
Ministero o, se richiesto dagli interessati, in misura concorrente tra lo Stato
e il proprietario, possessore o detentore. Nel caso di assunzione dell’onere totale
o parziale a carico dello Stato, l’immobile deve rimanere aperto al pubblico con
modalità concordate con gli interessati.
- La perizia è inviata al competente Ufficio centrale del Ministero per l’inserimento
del piano di spesa dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 5 della legge 10 febbraio
1992, n. 145, come da ultimo modificato dall’art. 7 del decreto legge 20 maggio
1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
Art. 4
Beni statali
- Gli interventi di restauro e di manutenzione straordinaria da compiersi sui
beni immobili di proprietà dello Stato, di interesse architettonico, archeologico,
artistico e storico sono di competenza del Ministero.
Art. 5
Abrogazione di norme
- Ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la legge 14 marzo
1968, n. 292.
HOME