Legge 22 aprile 1994, n. 368
Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento di programmazione 
e di esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di interesse 
storico-artistico
Art. 1
Ambito di applicazione e definizione
  - Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo agli interventi 
  di restauro e manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti al patrimonio 
  architettonico, archeologico, artistico e storico.
 
  - Gli interventi di restauro e manutenzione straordinari hanno ad oggetto beni 
  statali e beni non statali, sottoposti alle disposizioni della
  legge 1° giugno 1939, n. 1089, di proprietà di 
  enti pubblici o di privati.
 
  - Ai fini del presente regolamento il Ministero per i beni culturali e ambientali 
  è denominato «Ministero».
 
 
Art. 2
Beni non statali
  - A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento la individuazione 
  dei beni non statali di cui all’art. 1, comma 2, che necessitano di restauro e 
  di manutenzione straordinaria è operata dal competente soprintendente, anche dietro 
  richiesta o segnalazione degli interessati. Il soprintendente redige una relazione 
  tecnica contenente l’esatta individuazione del bene e dichiara la necessità di 
  interventi volti a garantire la conservazione.
 
  - La relazione tecnica è immediatamente notificata in via amministrativa al 
  proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene con l’ingiunzione 
  a redigere e trasmettere al soprintendente stesso, entro trenta giorni dall’ingiunzione, 
  un progetto esecutivo degli interventi conformemente alla relazione tecnica. Entro 
  trenta giorni dalla trasmissione del progetto esecutivo, il soprintendente notifica 
  al proprietario, possessore o detentore l’approvazione del progetto stesso, indicando 
  le eventuali modifiche da apportare. Il soprintendente notifica altresì tale approvazione 
  al sindaco del comune competente, che può esprimere parere motivato non vincolante 
  nel termine di trenta giorni dalla notifica. Il proprietario, possessore o detentore 
  deve iniziare i lavori di manutenzione straordinaria entro trenta giorni successivi 
  alla comunicazione del parere del sindaco o al decorso del termine predetto.
 
 
Art. 3
Intervento sostitutivo
  - Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 2, comma 2, primo periodo, 
  ovvero qualora il proprietario, possessore o detentore, al quale è stata notificata 
  l’ingiunzione, dichiari di non poter far fronte in tutto o in parte alle spese 
  necessarie, il competente soprintendente predispone, entro il termine di trenta 
  giorni, una perizia tecnica per l’assunzione dell’onere finanziario a carico del 
  Ministero o, se richiesto dagli interessati, in misura concorrente tra lo Stato 
  e il proprietario, possessore o detentore. Nel caso di assunzione dell’onere totale 
  o parziale a carico dello Stato, l’immobile deve rimanere aperto al pubblico con 
  modalità concordate con gli interessati.
 
  - La perizia è inviata al competente Ufficio centrale del Ministero per l’inserimento 
  del piano di spesa dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 5 della legge 10 febbraio 
  1992, n. 145, come da ultimo modificato dall’art. 7 del decreto legge 20 maggio 
  1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
 
 
Art. 4
Beni statali
  - Gli interventi di restauro e di manutenzione straordinaria da compiersi sui 
  beni immobili di proprietà dello Stato, di interesse architettonico, archeologico, 
  artistico e storico sono di competenza del Ministero.
 
 
Art. 5
Abrogazione di norme
  - Ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla 
  data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la legge 14 marzo 
  1968, n. 292.
 
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