Legge 14 febbraio 1990, n. 29
Modifiche ed integrazioni alla Legge 5 maggio 1982, 
n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi
 
Art. 1
Effetti della dichiarazione di conversione
  - 
  
L'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, deve interpretarsi nel senso 
  che la conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore 
  diretto si verifica di diritto a seguito della comunicazione del richiedente, 
  con effetto dall'inizio della annata agraria successiva.
   
 
Art. 2
Ulteriore caso di esclusione della conversione
  - La conversione del contratto di mezzadria, colonia, conpartecipazione o soccida 
  in affitto, prevista dall'articolo 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, non ha 
  luogo, salvo diverso accordo tra le parti, oltre che nei casi in cui alle lettere 
  a) e b) dell'articolo 29 della legge medesima, anche quando, da almeno 
  due anni prima della data di entrata in vigore della predetta legge 3 maggio 1982, 
  n. 203, il concedente dia un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa, 
  secondo quanto stabilito dal successivo articolo 4 della presente legge(1).
 
  Note:-  (1)
 
  - V. Corte cost., 3 dicembre 1990, n. 531.
 
 
Art. 3
Imprenditore agricolo a titolo principale
  - Per l'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della 
  legge 9 maggio 1975, n. 153, la sussistenza della causa di esclusione prevista 
  dal precedente articolo 2 si presume, fino a prova contraria, sempreché sia in 
  possesso della relativa qualifica da almeno due anni prima della data di entrata 
  in vigore della Legge 3 maggio 1982, n. 203, con 
  riferimento anche al fondo o ai fondi oggetto della richiesta di conversione.
 
  - Su richiesta di una o di entrambe le parti, la regione esprime motivato parere 
  in ordine alla sussistenza, in capo al concedente, dell'adeguato apporto dello 
  stesso alla condirezione dell'impresa agricola oggetto della richiesta di conversione, 
  in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge.
 
  - La regione si esprime entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
 
 
Art. 4
Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa(1)
  - Si reputa adeguato l'apporto del concedente alla condirezione dell'impresa, 
  quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
    - effettiva partecipazione del concedente al razionale impiego dei capitali, 
    all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi, 
    in modo da assicurare produzioni lorde vendibili e retribuzioni del lavoro almeno 
    pari a quelle medie delle imprese agricole della zona;
 
    - adeguata e dignitosa abitabilità della casa colonica e rispondenza degli 
    altri fabbricati aziendali, ove siano oggetto della concessione, alle esigenze 
    della buona tecnica agraria, realizzate per l'intervento del concedente.
 
    - conferimento, nei contratti di mezzadria e di colonia parziaria, da pane 
    del concedente, di scorte vive e morte almeno nella stessa qualità di quelle 
    conferite dal concessionario;
 
    - regolare tenuta della contabilità da parte del concedente stesso nei contratti 
    di mezzadria e, quando risulti dall'accordo delle parti, negli altri contratti 
    associativi.
 
  
   
  Note:- (1)
 
  - vedi nota 1 all'art. 2.
 
 
Art. 5
Opposizione del concedente Onere della prova
  - Omissis(1).
 
  - L'onere della prova dei fatti su cui si basa l'opposizione è a carico del 
  concedente(2).
 
  Note:- (1)
 
  - vedi art. 33-bis, 1. 3 maggio 1982, n. 203, in questa stessa parte dell'Appendice, 
  sub B.
 
  - (2)
 
  - vedi nota 1 all'art. 2.
 
 
Art. 6
Validità di clausole
Omissis(1)
  Note:- (1)
 
  - vedi art. 343, L. 3 maggio 1982, n. 203, in questa stessa parte 
  dell'Appendice, sub B.
 
 
Art. 7
Scorte
Omissis(1)
  Note:- (1)
 
  - vedi art. 35-bis, 1. 3 maggio 1982, n. 203, in questa stessa parte dell'Appendice, 
  sub B. 
 
 
Art. 8
Durata dei contratti associativi non convertiti
  - Fermo restando quanto stabilito dall'art. 34 della legge 3 maggio 1982, n. 
  203, la durata di dieci anni ivi disposta per i contratti associativi previsti 
  dall'articolo 25 della medesima legge che non vengono trasformati in affitto, 
  si applica, oltre che nei casi in cui alla lettera b) del primo comma dello 
  stesso articolo 34, anche nel caso in cui la conversione, ancorché richiesta dal 
  concessionario, non possa aver luogo in presenza della causa di esclusione di 
  cui all'articolo 2 della presente legge.
 
 
Art. 9
Competenze
  - Tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione 
  dei contratti associativi in affitto sono di competenza delle sezioni specializzate 
  agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320, ed assoggettate al rito di cui 
  agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.
 
  - Restando comunque salve le competenze di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 
  607, e successive modificazioni ed integrazioni.
 
 
Art. 9
Effetti
  - Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti agrari 
  associativi in corso, ad esclusione di quelli oggetto di accordi di cui all'articolo 
  45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, o di controversie giudiziarie definite con 
  sentenza passata in giudicato.
 
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