TITOLO I
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELL’AFFITTO DEI FONTI RUSTICI
Capo I
Durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto
1. Affitto a coltivatore diretto. – La durata dei contratti di
affitto a coltivatore diretto, compresi quelli in corso e quelli in regime di proroga,
è regolata dalle norme della presente legge.
I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno la durata
minima di quindici anni, salvo quanto previsto dalla presente legge.
2. Durata dei contratti in corso. – Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge (1) e per quelli in regime di proroga, la durata è fissata in sei anni per i rapporti di cui all'articolo 3 e in
3. Affitto particellare. - Al fine di soddisfare le particolari esigenze delle imprese agricole dei territori dichiarati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regioni sono delegate a determinare, sentito il parere delle comunità montane, in base alla natura del terreno, alla sua estensione, al livello altimetrico ed alle destinazioni o vocazioni colturali, le zone ricomprese in tali territori, quali delimitati ai sensi della predetta legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nelle quali la durata minima dei nuovi contratti di affitto, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge (1), è ridotta a sei anni, quando oggetto del contratto siano uno o più appezzamenti di terreno non costituenti, neppure unitamente ad altri fondi condotti dall'affittuario, una unità produttiva idonea ai sensi dell'articolo 31 della presente legge.
(1) V, art, 63 e relativa nota,
4. Rinnovazione tacita. - In mancanza di disdetta di una delle parti, il
contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo, rispettivamente,
di quindici anni per l'affitto ordinario e di sei anni per l'affitto particellare,
e così di seguito.
La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del contratto,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Recesso dal contratto di affitto e casi di risoluzione. - L'affittuario
coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da
comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria [344; c.c, 1631].
La risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata
nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale,
particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla
normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del
fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione li razione di rapporti
di subaffitto o di sub concessione [344].
Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il locatore è tenuto a contestare all'altra
parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inadempimento
e ad illustrare le proprie motivate richieste. Ove il conduttore sani l'inadempienza
entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non si dà luogo alla risoluzione
del contratto,
La morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia
di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando
si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità. È in ogni
caso applicabile il terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1973, n. 508.
6. Definizione di coltivatore diretto. – Ai fini della presente
legge sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro
proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno
un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo,
tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione
del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole.
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.
7. Equiparazione ai coltivatori diretti. – Sono equiparati ai coltivatori
diretti, ai fini della presente legge, anche che le cooperative costituite dai lavoratori
agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associare, che si propongono
e attuano la coltivazione diretta dei fondi, anche quando la costituzione in forma
associativa e cooperativa è avvenuta per conferimento da parte dei soci di fondi
precedentemente affittati singolarmente.
Sono inoltre equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, i
laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale e i laureati
in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, in età non superiore
ai cinquantadue anni, che si impegnino ad esercitare in proprio la coltivazione
dei fondi, per almeno nove anni.
CAPO II
MODIFICHE DELLA DISCIPLINA SULLA DETERMINAZIONE DELL'EQUO CANONE.
8. Revisione provvisoria dei redditi catastali. – Fino
a quando l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali non abbia
proceduto alla generale revisione degli estimi, la commissione tecnica centrale
provvede ad accertare, previa motivata relazione della commissione tecnica provinciale,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge (1), le situazioni per
le quali risulti una effettiva sottovalutazione o sopravalutazione dei redditi dominicali
descritti in catasto.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a stabilire provvisoriamente
con decreto, sulla base delle indicazioni della commissione tecnica centrale (2),
sentite le regioni e le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative,
e comunque non oltre il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente
legge (3), i coefficienti di moltiplicazione da applicare alle sole province o zone,
qualità e classi di terreni per le quali siano stati riconosciuti valori catastali
effettivamente sottovalutati o sopravalutati.
Nelle zone e nei casi in cui il canone risulti gravemente sperequato in base ai
criteri della presente legge, gli uffici tecnici erariali provvedono, con precedenza
assoluta, su richiesta della commissione tecnica centrale, di concerto con le commissioni
tecniche provinciali, alla revisione d'ufficio dei valori catastali.
Fino a quando non sia stato provveduto alla revisione d'ufficio dei dati catastali
di cui al comma precedente, la commissione tecnica centrale autorizza le commissioni
tecniche provinciali, previa loro richiesta, ad applicare coefficienti di moltiplicazione
diversi da quelli previsti dall'articolo 9, oppure criteri diversi da quelli previsti
dalla presente legge, tenendo particolarmente conto della produzione media della
zona. Effettuata la revisione dei dati catastali, alle parti spetta il relativo
conguaglio.
(1) V. art. 63 e relativa nota.
(2) V. art. 6 1. 11 febbraio 1971, n. 11, e art. I2 1. 1° settembre 1973,
n. 814.
(3) V. art. 63 e relativa nota.
9. Tabella per l'equo canone. – Il
primo capoverso dell'alt. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, è sostituito dal
seguente: " La commissione tecnica provinciale determina ogni tre anni, almeno sei
mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto
per zone agrarie omogenee ".
I coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale, previsti dal secondo capoverso
del citato articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, sono compresi tra un
minimo di cinquanta ed un massimo di centocinquanta volte.
I coefficienti aggiuntivi, previsti dalle lettere a e b del terzo
capoverso del medesimo articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, comportano,
ciascuno, fino a un massimo di trenta punti.
Il canone provvisorio, previsto dal sesto capoverso dello stesso articolo 3 della
legge 10 dicembre 1973, n. 814, si determina moltiplicando per settanta il reddito
dominicale.
Nella determinazione dei coefficienti di cui ai commi precedenti, le commissioni
tecniche provinciali devono aver presente la necessità di assicurare in primo luogo
una equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia. Le commissioni
tengono anche conto degli apporti di capitali dell'affittuario, dei costi di produzione,
della esigenza di riconoscere un compenso ai capitali investiti e degli altri apporti
del locatore.
Sono soppressi il quarto, ottavo, nono, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo capoverso
del citato articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814.
10. Procedure per la determinazione dell'equo canone (1).
– La commissione tecnica provinciale determina, entro il 31 maggio di ogni anno,
coefficienti di adeguamento dei canoni, in aumento o in diminuzione, tenuto conto
dei criteri previsti dall'articolo precedente nonché del mutamento di valore della
lira secondo gli indici ISTAT per i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli.
Almeno tre mesi prima del termine indicato dal primo capoverso dell'articolo 3 della
legge 10 dicembre 1973, n. 814, come modificato dall'articolo 9 della presente legge,
i presidenti delle commissioni tecniche provinciali di ogni singola regione si riuniscono,
sotto la presidenza del presidente della giunta regionale o di un suo delegato,
al fine di studiare criteri tendenti ad evitare nella regione sperequazioni tra
zone omogenee.
(1) V. art. I3 1. 12 giugno 1962, n. 567; art. 41
1. 11 febbraio 1971, n. 11;
art. I1e5 1. 10 settembre 1973, n. 814.
11. Composizione delle commissioni tecniche provinciali.
– La delega di funzioni attribuita alle regioni a statuto ordinario dal quarto comma
dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, è estesa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento
e di Bolzano.
Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano esercitano le funzioni di cui al comma precedente avvalendosi delle
commissioni tecniche provinciali composte:
I componenti la commissione sono nominati dal presidente della
giunta regionale, su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari
e degli affittuari, da parte delle rispettive organizzazioni professionali a base
nazionale maggiormente rappresentative, tramite le loro organizzazioni provinciali.
Per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano, alla designazione di cui al
comma precedente concorrono anche le organizzazioni professionali su base provinciale.
Le designazioni da parte delle organizzazioni professionali debbono pervenire al
presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta.
La commissione tecnica provinciale resta in carica sei anni. Il presidente della
giunta regionale deve costituire le commissioni tecniche provinciali entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge (1) ed entro i tre mesi successivi
alla scadenza del mandato.
In caso di mancata designazione da parte di talune organizzazioni di categoria,
provvede il presidente della regione, nominando, oltre ai rappresentanti designati,
anche gli altri membri della commissione in modo da assicurare la rappresentanza
paritetica delle categorie secondo quanto previsto dal secondo comma.
In caso di ritardo o di mancata costituzione della commissione, provvede il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni, con proprio motivato provvedimento.
12. Funzionamento delle commissioni tecniche provinciali.
– La commissione tecnica provinciale è presieduta dal capo dell'ispettorato provinciale
dell'agricoltura o da un suo rappresentante.
Alle riunioni della commissione partecipa di diritto, con voto consultivo, l'ingegnere
capo dell'ufficio tecnico erariale o un suo rappresentante.
Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della metà più
uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.
13. Coefficienti aggiuntivi a disposizione delle regioni.
– Le regioni, con provvedimento della giunta, allo scopo di rendere le tabelle aderenti
alle esigenze di cui al secondo capoverso dell'articolo 3 della legge 10 dicembre
1973, n. 814, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, sono delegate
a determinare coefficienti aggiuntivi fino ad un massimo di trenta punti, su richiesta
motivata di almeno una commissione tecnica provinciale.
Nella determinazione di tali coefficienti, che possono essere assegnati anche ad
una sola commissione tecnica provinciale e per determinate zone agrarie, le regioni
tengono conto, oltre che dei criteri di cui al citato articolo 3 della legge 10
dicembre 1973, n. 814, di ogni altro elemento utile per determinare un equo ammontare
del canone.
14. Regolamento di casi particolari. – La commissione
tecnica provinciale è competente a determinare il canone sulla base dei criteri
generali della presente legge, sentito il parere della commissione tecnica centrale
nonché quello della commissione censuaria provinciale, qualora manchino tariffe
e redditi dominicali corrispondenti a particolari qualità di colture. Se la commissione
tecnica centrale o la commissione censuaria provinciale non esprimono il parere
entro centoventi giorni dalla richiesta, la commissione tecnica provinciale provvede
ugualmente alla determinazione del canone.
La commissione tecnica provinciale è altresì competente a stabilire particolari
criteri per la determinazione del canone per i contratti di affitto aventi per oggetto
colture effettuate in serra fissa, tenuto conto della diversità delle colture praticate
e degli apporti
del locatore e dell'affittuario anche per i terrazzamenti predisposti per le colture
floricole. Nei territori del catasto derivante dall'ex catasto austro-ungarico,
fino alla revisione e all'aggiornamento delle tariffe catastali, si applicano le
tabelle determinate in base alle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1962,
n. 567, vigenti nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge
11 febbraio 1971, n. 11, rivalutate in base al tasso di svalutazione della lira
nel frattempo intervenuta. Sui valori così ottenuti si opera una riduzione pari
al venti per cento.
15. Conguaglio per alcune annate agrarie. - Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1978, n. 176, e successive modificazioni, il conguaglio dei canoni per le annate agrarie da 1970-1971 a 1976-1977 è dovuto in base ai coefficienti di seguito stabiliti:
Per le annate agrarie da quella 1977-1978 sino a quella in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge(1), si applicano
i coefficienti stabiliti dagli articoli 9, 10, 13 e 14, diminuiti del trenta per
cento(2).
L'eventuale pagamento di somme in aumento deve essere effettuato entro diciotto
mesi dall'entrata in vigore della presente legge(3).
Le somme dovute a titolo di conguaglio non sono produttive di interessi fino alla
scadenza del termine di diciotto mesi previsto dal comma precedente.
Gli affittuari tenuti al pagamento delle somme dovute a titolo di conguaglio possono
beneficiare di mutui, assistiti dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi,
di durata ventennale, parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento,
concessi dagli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento
ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e
integrazioni, su autorizzazione delle regioni.
(1) V. art. 63 e relativa nota.
(2) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo “limitatamente alle parole
diminuiti del trenta per cento” (Corte cost., sent. 7 maggio 1984, n. 139).
(3) V. art. 63 e relativa nota
capo III
altre DISPOSIZIONI PER L'AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO.
16. Miglioramenti, addizioni e trasformazioni (1). – Ciascuna
delle parti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni
degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purché le medesime non modifichino
la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali
di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni colturali delle
zone in cui è ubicato il fondo [172,3-7, 202].
La parte che intende proporre la esecuzione delle opere di cui al primo comma, in
mancanza di un preventivo accordo, deve comunicare all'altra parte e all'ispettorato
provinciale dell'agricoltura, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
corredata di progetto di massima, la natura, le caratteristiche e le finalità delle
opere di cui si chiede l'esecuzione all'altra parte.
L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, non appena ricevuta la comunicazione
di cui al comma precedente, convoca le parti, che possono farsi assistere dalle
rispettive organizzazioni professionali, ai fini di tentare un accordo in ordine
alla proposta e ai connessi regolamenti di rapporti tra le parti. Nel caso in cui
non si raggiunga tale accordo, l'ispettorato, entro sessanta giorni dal ricevimento
della comunicazione, si pronuncia, motivando, in senso favorevole o contrario in
ordine alle opere richieste di cui al primo comma, riscontrata anche la congruità
delle medesime; indica altresì eventuali modificazioni tecniche al progetto presentato
ed assegna, in caso di giudizio favorevole, un termine per l'inizio e la ultimazione
delle opere.
La decisione deve essere comunicata, a cura dell'ispettorato, ad entrambe le parti.
Qualora venga adottata una decisione favorevole, il proprietario del fondo deve
fare conoscere, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se egli stesso intenda
eseguire le opere.
In caso di dichiarazione negativa o di silenzio, l'affittuario può procedere senz'altro,
anche se la proposta delle opere di cui al primo comma è stata fatta dal locatore,
alla esecuzione delle medesime. Qualora il proprietario comunichi di voler eseguire
direttamente le opere di cui al primo comma con le eventuali modifiche stabilite
dall'ispettorato, deve iniziare ed ultimare le relative opere entro i termini assegnati
dall'ispettorato stesso.
Se il proprietario non da inizio alle opere di cui al primo comma o non le ultima
entro i termini di cui al comma precedente, l'affittuario può eseguirle a sue spese.
L'affittuario è tenuto a comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, al proprietario e all'ispettorato la sua decisione di surrogarsi al
locatore nella esecuzione o nel completamento delle opere [19(1)].
(1) V. anche art. 10 1. 11 febbraio 1971,n.11.
17. Regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni
(1). – Il locatore che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'articolo
16 può chiedere all'affittuario l'aumento del canone corrispondente alla nuova classificazione
del fondo ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato
dall'articolo 18 della presente legge.
L'affittuario che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 ha
diritto ad una indennità corrispondente all'aumento del valore di mercato conseguito
dal fondo a seguito dei miglioramenti da lui effettuati e quale risultante al momento
della cessazione del rapporto, con riferimento al valore attuale di mercato del
fondo non trasformato. Le parti possono convenire la corresponsione di tale indennità
anche prima della cessazione del rapporto [201].
Se non interviene accordo in ordine alla misura dell'indennità prevista dal comma
precedente, essa è determinata, a richiesta di una delle parti, dall'ispettorato
provinciale dell'agricoltura, la cui deliberazione, agli effetti dell'articolo 634
del codice di procedura civile, costituisce prova scritta del credito per l'indennità
stessa.
All'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non gli sia stata
versata dal locatore l'indennità fissata dall'ispettorato oppure determinata con
sentenza definitiva dall'autorità giudiziaria.
Nel caso di vendita del fondo prima del pagamento all'affittuario della indennità
di cui al comma precedente, il proprietario è tenuto a dichiarare, nell'atto di
vendita, l'esistenza dell'obbligazione nei confronti dell'affittuario per effetto
delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16, restando in tale caso liberato
dall'obbligazione stessa.
Ove per l'espletamento delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16 si rendano
necessari permessi, concessioni, autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione
e nel caso in cui sia possibile ottenere finanziamenti pubblici, ai sensi delle
norme vigenti in materia, per l'esecuzione delle opere stesse, l'affittuario può
provvedere direttamente a proporre le relative istanze ed a percepire i finanziamenti,
dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le opere di cui al
primo comma dell'articolo 16 previste nel contratto e concordate dalle parti, o
comunque eseguite in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge (2)
(3).
Al locatore che esegue le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 sono estese
le agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle vigenti leggi in favore dell'affittuario.
Nella determinazione dell'indennità di cui al secondo comma, i finanziamenti pubblici
fatti propri dall'affittuario, che non abbia la qualifica di imprenditore agricolo
a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153,
non sono computati.
(1) V. anche art. 16 1. 11 febbraio 1971, n. 11.
(2) V. art. 63 e relativa nota.
(3) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo " nella parte in cui
estende il regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni, statuito
nel medesimo art. 17, agli affittuari che, in data anteriore all'entrata in vigore
della legge, abbiano eseguito, senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla
legislazione precedente, opere migliorative, incrementative o traformative non previste
nel contratto o consentite dal concedente " (Corte cost., sent. 23 giugno 1988,
n. 692).
18. Miglioramenti eseguiti dal proprietario. – II terzo comma
dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dai seguenti:
" Nei casi di miglioramenti eseguiti dal proprietario del fondo, che non giustifichino
una modifica della qualità e della classe catastale, le commissioni tecniche provinciali
stabiliscono criteri e misure di aumento del canone proporzionati all'incremento
di produttività del fondo conseguente all'investimento eseguito.
Quando le migliorie danno luogo alla revisione catastale, nel periodo intercorrente
tra la richiesta di revisione e l'aggiornamento del catasto le commissioni tecniche
provinciali adottano la procedura di cui al comma precedente " (1).
(1) II comma precedente, cioè il comma 2, dell'alt. 41. 11 febbraio
1971, n. 11, è del seguente tenore: " Qualora la qualità e la classe catastale dei
terreni componenti il fondo risultassero mutate, si potranno chiedere la revisione
e il nuovo classamento e, una volta accolta dagli uffici competenti la domanda relativa,
si potrà determinare il canone dovuto sulla base dei redditi dominicali relativi
alle nuove qualità e classi catastali e dei coefficienti per le categorie corrispondenti,
a decorrere dalla data della domanda di revisione catastale".
Cfr. inoltre anche l'attuale comma 5 dell'alt. 4 1. 11 febbraio 1971, n. 11.
19. Facoltà dell'affittuario di eseguire piccoli miglioramenti.
- L'affittuario può eseguire piccoli miglioramenti in deroga alle procedure previste
dall'articolo 16, previa comunicazione da inviarsi al concedente, venti giorni prima
della esecuzione delle opere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per piccolo miglioramento si intende quello che venga eseguito dall'affittuario
con il lavoro proprio e della propria famiglia e che non comporti trasformazioni
dell'ordinamento produttivo, ma sia diretto a rendere più agevoli e produttivi i
sistemi di coltivazione in atto.
20. Diritto di ritenzione. - II giudice, con riguardo alle
condizioni economiche del locatore, può disporre il pagamento rateale, entro cinque
anni, della indennità di cui al secondo comma dell'articolo 17 da corrispondersi
dal locatore medesimo all'affittuario, ordinando comunque la prestazione di idonee
garanzie e il pagamento degli interessi legali oltre al risarcimento del danno derivante
dalla eventuale svalutazione monetaria intervenuta tra la data dell'accertamento
del diritto e quella del pagamento della somma dovuta.
Se nel giudizio di cognizione o nel processo di esecuzione è fornita prova della
sussistenza in generale delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16, all'affittuario
compete la ritenzione del fondo fino a quando non sia stato soddisfatto il suo credito,
salvo che il locatore non presti idonea garanzia da stabilirsi dall'autorità giudiziaria
su istanza del locatore medesimo.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nel caso di riconoscimento
giudiziale o stragiudiziale di rimborsi di qualsiasi somma e di indennizzi per risoluzione
del rapporto.
21. Nullità del subaffitto o della subconcessione. Diritto di
surroga. – Sono vietati i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque
di subconcessione dei fondi rustici (1).
La violazione del divieto, ai fini della dichiarazione di nullità del subaffitto
o della subconcessione, della risoluzione del contratto di affitto e della restituzione
del fondo, può essere fatta valere soltanto dal locatore, entro quattro mesi dalla
data in cui ne è venuto a conoscenza. Se il locatore non si avvale di tale facoltà,
il subaffittuario o il sub-concessionario subentra nella posizione giuridica dell'affittuario
o del concessionario.
Se il locatore fa valere i propri diritti, il subaffittuario o il subconcessionario
ha facoltà di subentrare nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario
per tre annate agrarie a partire dalla scadenza di quella in corso e comunque per
una durata non eccedente quella del contratto originario.
(1) V. artt. 1624 e 1649 c.c.; nonché art. 21 l. 11 febbraio 1971, n. 11.
CAPO IV
norme SULL'AFFITTO A CONDUTTORE
NON COLTIVATORE DIRETTO. (1)
(1) V. 1. 22 luglio 1966, n. 606.
22. Computo della durata del contratto. - La
durata minima dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, prevista
dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è di quindici anni e decorre
dalla data di inizio dell'ultimo contratto in corso tra le parti, sia nel caso di
nuova convenzione sottoscritta sia nel caso di tacita rinnovazione e proroga del
precedente contratto.
Qualora l'affittuario non coltivatore diretto sia imprenditore agricolo a titolo
principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non è operante
il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n.
606. In tale ipotesi, per i contratti in corso la durata non può comunque essere
inferiore a quella minima stabilita per i contratti d'affitto in corso a coltivatore
diretto.
Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 606, è abrogato.
23. Rinvio. - Al contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto si applicano le norme previste negli articoli 3,5,15,16,17,18,20,21,42,43 e 45.
24. Misura del canone. — I coefficienti fissati dalle tabelle previste dalla presente legge per la determinazione del canone sono maggiorati di dieci punti nel caso in cui si tratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto.
TITOLO II
Conversione in affitto dei contratti di mezzadria, di colonia parziaria,
di compartecipazione agraria e di soccida. (1)
(1) V. 1. 14 febbraio 1990, n. 29, in questa stessa parte dell'Appendice,
sub C.
25. Conversione dei contratti associativi. - Entro quattro
anni dall'entrata in vigore della presente legge (1), i contratti di mezzadria e
quelli di colonia parziaria anche con clausola migliorataria sono convertiti in
affitto a richiesta di una delle parti, salvo quanto stabilito dagli articoli 28,
29,36 e 42.
La conversione in affitto è estesa ai contratti di compartecipazione agraria, esclusi
quelli stagionali, ai contratti di soccida con conferimento di pascolo e ai contratti
di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando l'apporto del bestiame
da parte del soccidante è inferiore al venti per cento del valore dell'intero bestiame
conferito dalle pani (2).
La parte che intende ottenere la conversione comunica la propria decisione all'altra
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della
fine dell'annata agraria (3).
(1) V. art. 63 e relativa nota.
(2) V. Corte cost., sent. 18 luglio 1989, n.412.
(3) Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo " nella patte in cui prevede
la possibilità di esercitare la conversione anche nel caso in cui il concedente
sia imprenditore a titolo principale o abbia dato adeguato apporto alla condirezione
dell'impresa " (Corte cost., sent. 7 maggio 1984, n. 138). V. ora artt. 2-4
1. 14 febbraio 1990, n. 29. Per la qualità di imprenditore a titolo principale v.
artt. 12 e 13 1. 9 maggio 1975, n. 153, in attuazione delle direttive del Consiglio
delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura,
26. Effetti della conversione. - Laconversione del contratto associativo in contratto di affitto al coltivatore diretto produce effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva alla comunicazione del richiedente (1).
(1) V. ora art. 11.14 febbraio 1990, n. 29, in questa stessa parte dell'Appendice, sub A.
27. Riconduzione all'affitto. - Lenorme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge (1), aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici.
(1) V. art. 63 e relativa nota.
28. Conversione a richiesta del concedente. — Se la
conversione è chiesta dal concedente, entro l'annata agraria successiva il mezzadro,
colono, compartecipante o soccidario deve comunicare al concedente, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, se aderisca o meno alla richiesta di conversione.
In caso di decisione negativa o di mancata risposta, il contratto si risolve alla
fine della terza annata agraria successiva alla comunicazione del concedente. In
tale ipotesi spetta al concessionario l'indennizzo di cui all'articolo 43.
29. Casi di esclusione della conversione. - La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 25 non ha luogo, salvo diverso accordo fra le parti:
a) quando, all'atto della presentazione della domanda di conversione, nella famiglia del mezzadro, colono, compartecipante o soccidario non vi sia almeno una unità attiva che si dedichi alla coltivazione dei campi o all'allevamento del bestiame, di età inferiore ai sessanta anni [341a];
b) quando, sempre al momento in cui viene richiesta la conversione, il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario dedichi all'attività agricola, nel podere o fondo oggetto del contratto, o in altri da lui condotti, meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo [33 ,341b].
30. Disposizioni particolari. - Il concedente a mezzadria,
colonia, compartecipazione, imprenditore a titolo principale ai sensi dell'articolo
12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ha facoltà di proporre al concessionario forme
associative secondo le norme e con i benefici di cui al secondo comma dell'articolo
36 della presente legge; anche in presenza di due soli soci. Tali forme associative
non possono avere durata inferiore ai nove anni .
Se il concessionario non accetta la proposta può chiedere la conversione in affitto
(1), che ha luogo alle seguenti condizioni:
a) aumento di venti punti dei coefficienti per la determinazione del canone;
b) durata di nove anni del contratto convertito.
Ove il concessionario non accetti la proposta di forme associative
e non chieda la conversione, il contratto in atto di mezzadria, colonia o compartecipazione
ha. un'ulteriore durata di nove anni.
Le durate vengono computate a far tempo dalle annate agrarie successive all'entrata
in vigore della presente legge (2).
Nei casi contemplati dal presente articolo al mezzadro, colono, compartecipante,
che non chiede la conversione, è riconosciuto un aumento della quota dei prodotti
e degli utili a lui spettanti per legge, contratto collettivo, consuetudine, pari
al dieci per cento della produzione lorda vendibile.
(1) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo " nella
parte in cui prevede la possibilità di esercitare la conversione anche nel caso
in cui i] concedente sia imprenditore a titolo principale o abbia dato adeguato
apporto alla condirezione dell'impresa " (Corte cost., sent. 7 maggio 1984,
n. 138).
(2) V. art. 63 e relativa nota.
31. Unità produttive insufficienti. -Qualora il fondo o il
podere oggetto del contratto associativo non costituisca, nelle sue attuali condizioni
o a seguito della realizzazione di un piano di sviluppo aziendale, una unità produttiva
idonea [3] a consentire, per condizioni obiettive di redditività o produttività,
la formazione di una impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico,
la conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida
in affitto, prevista dall'articolo 25, non ha luogo [341 lett.
b].
Per unità produttiva idonea deve intendersi quella capace di assicurare, alla data
della conversione, una produzione annuale media, dedotte le spese di coltivazione,
escluse quelle di manodopera, pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato
fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti
nella zona.
Concorrono al raggiungimento dell'unità produttiva idonea, oltre il fondo oggetto
della conversione, anche gli altri fondi condotti a qualsiasi titolo dal concessionario;
nel caso di cui all'articolo 33, concorrono anche tutti gli appezzamenti che compongono
l'azienda pluripoderale per i quali venga richiesta la conversione. L'accertamento
dell'idoneità è effettuato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura nel cui
ambito territoriale è sito il fondo oggetto di conversione.
È altresì idonea l'unità produttiva che sia dichiarata tale dall'ispettorato sulla
base di un piano di sviluppo aziendale, presentato dalla parte interessata, in grado
di assicurare la produzione prevista dal secondo comma. Le determinazioni dell'ispettorato
sono adottate entro novanta giorni dalla richiesta.
Nel caso previsto dal comma precedente, la conversione del contratto associativo
in affitto ha luogo al termine dell'annata agraria in corso alla data della decisione
dell'ispettorato ed il proponente è tenuto a realizzare il piano entro il termine
fissato dall'ispettorato medesimo.
La mancata attuazione del piano comporta la risoluzione del rapporto.
52. Aziende pluripoderali. - Nel caso in cui il podere o
il fondo faccia parte di un complesso costituito da più poderi o fondi, la conversione
ha luogo in favore dei richiedenti, singoli o associati. La richiesta può essere
avanzata anche da uno solo dei coltivatori per il fondo da lui condotto.
Per l'utilizzazione economica e l'eventuale gestione degli impianti e delle attrezzature
esistenti al servizio dell'intero complesso aziendale possono essere stipulate dalle
parti, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali a rappresentanza
nazionale, apposite convenzioni. In caso di mancato accordo, ciascuna delle parti
può proporre un piano di utilizzazione delle attrezzature all'ispettorato provinciale
dell'agricoltura che, nel termine di novanta giorni, sentiti gli interessati e le
loro organizzazioni, decide con provvedimento motivato.
Qualora il podere o fondo oggetto della domanda di conversione si estenda su una
superficie del complesso aziendale e sia in esso intercluso, è data facoltà al concedente
di dare in affitto al concessionario, in alternativa, terreni, siti fuori o ai margini
dell'azienda, di corrispondente valore e con analoghe caratteristiche culturali.
33. Conversione in affitto richiesta da più concessionari.
- Nella ipotesi di aziende pluripoderali di cui all'articolo 52 e nel caso in cui
un'unica azienda agricola od un'unica proprietà fondiaria siano suddivise in più
appezzamenti di terreno ciascuno dei quali sia oggetto di un autonomo contratto
associativo, qualora la conversione in affitto di tali contratti sia richiesta da
più concessionari associati tra loro, l'unità produttiva da prendere in considerazione
ai fini della valutazione di idoneità, secondo il criterio di cui all'articolo 31,
è costituita dalla complessiva superficie agricola oggetto delle domande di conversione.
Nei casi previsti dal comma precedente, in deroga a quanto stabilito dalla lettera
b dell'articolo 29, è sufficiente, per far luogo alla conversione in affitto,
che ciascun concessionario richiedente la trasformazione sia lavoratore agricolo
abituale.
33 bis. (1). Opposizione del concedente. -
1. L'opposizione del concedente alla conversione del contratto associativo in contratto
di affitto deve essere proposta, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla
richiesta del concessionario, mediante la comunicazione di cui al primo comma dell'alt.
46.
2. La decadenza opera anche nel caso in cui non venga proposta domanda giudiziale
nei centoventi giorni successivi al termine indicato nel quinto comma dell'alt.
46.
(1) Articolo così aggiunto ad opera dell'art. 5, 1° comma, 1. 14 febbraio 1990, n. 29.
34. Durata dei contratti associativi non convertiti. -I contratti associativi previsti dall'articolo 25 che non vengono trasformati in affitto hanno la seguente durata:
a) sei anni sia nel caso in cui la conversione, pur sussistendone i requisiti ai sensi della presente legge, non abbia luogo per mancata richiesta delle parti sia nella ipotesi in cui la conversione stessa non possa aver luogo in presenza della causa di esclusione prevista dalla lettera a dell'articolo 29;
b) dieci anni nel caso in cui la conversione, ancorché richiesta dal concessionario, non possa aver luogo in presenza della causa impeditiva prevista dall'articolo 31 ovvero in presenza della causa di esclusione prevista dalla lettera b dell'articolo 29 (1).
In tutti i casi previsti dal comma precedente, la durata è computata
a far tempo dal termine dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della
presente legge (2).
Restano tuttavia valide le clausole contrattuali verbali o scritte che prevedano
una più lunga durata del rapporto associativo. Sono altresì valide le clausole perfezionate
con gli accordi di cui all'art. 45 (3).
Ai contratti di cui al primo comma si applicano le norme sul recesso dal contratto
e sui casi di risoluzione di cui all'articolo 5.
(1) Lettera dichiarata costituzionalmente illegittima " nella
parte in cui non ricomprende anche 0 caso di non avvenuta conversione per mancata
adesione del concedente che sia imprenditore a titolo principale o che comunque
abbia dato adeguato apporto alla condirezione dell'impresa " (Corte cost., sent.
7 maggio 1984, n. 138).
(2) V. alt. 63 e relativa nota. (3) Periodo così aggiunto ad opera dell'art. 61.
14 febbraio 1990, n. 29.
35. Prelazione per l'acquisto delle scorte. - Nel caso
di vendita di scorte vive o mone o, nella soccida, di capi di bestiame, il concessionario
o il concedente ha il diritto di prelazione nell'acquisto, anche parziale. Il concessionario
può pagare il prezzo anche in quattro rate trimestrali con gli interessi
legali. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine perentorio
di quindici giorni dalla comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Qualora le parti si accordino sulla locazione anche delle scorte, vive o morte,
si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1640 e seguenti del codice
civile.
35bis.(1). Scorte. — Avvenuta la conversione
del contratto in affitto, qualora il concedente non abbia liberato il fondo dalla
propria parte di scolte vive e morte e, nella soccida, dal bestiame di sua proprietà,
il concessionario può continuare a goderne, pagando una maggiorazione del canone
legale dovuto, pari al sei per cento del valore di tali beni.
2. In mancanza di accordo delle parti e su richiesta di almeno una di esse, tale
maggiorazione è determinata alla data di conversione, ed in seguito ogni tre anni
dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente.
(1) Articolo così aggiunto ad opera dell'art. 7 1. 14 febbraio 1990, n. 29.
36. Forme associative di concedenti e concessionari. — Qualora
almeno tre concedenti, ottenuto il consenso dei rispettivi concessionari, si associno
tra loro per la conduzione in comune dei fondi concessi prima dell'entrata in vigore
della presente legge (1) a mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida, a tali
forme associative si estendono i benefici previsti dalle vigenti norme a favore
delle cooperative agricole costituite per la conduzione associata dei terreni.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle ipotesi di forme
associative, costituite da non meno di tre membri, fra concedenti e concessionari
che, avendo ottenuto il consenso dei rispettivi concessionari o concedenti, si accordino
tra loro per tale conduzione comune, oppure fra soli concessionari che abbiano ottenuto
al riguardo il consenso dei loro concedenti.
Nei casi previsti dai commi precedenti deve essere in primo luogo garantita al concessionario
una adeguata remunerazione per il lavoro prestato pari quanto meno al trattamento
minimo contrattuale per i salariati fissi specializzati. L'amministrazione della
forma associativa compete congiuntamente a tutti i componenti la stessa, ove non
sia diversamente disposto dall'atto costitutivo. Il concessionario ha comunque diritto
di usufruire dell'abitazione in godimento all'atto della costituzione della forma
associativa.
(1) V. art. 63 e relativa nota.
37. Modificazioni della quota di riparto. — Al mezzadro,
colono, compartecipante o soccidario che non può ottenere, o che comunque non richiede,
la conversione del contratto in affitto è riconosciuto un aumento della quota dei
prodotti e degli utili alla quale ha diritto per legge, patto individuale, contratto
collettivo o consuetudine, pari al sei per cento della produzione lorda vendibile
(1).
Nei casi previsti dal comma precedente, il colono, compartecipante o soccidario
ha diritto ad una quota non inferiore al sessanta per cento della produzione lorda
vendibile, sempreché partecipi o intenda partecipare a non meno del cinquanta per
cento delle spese di conduzione, escluse quelle per la mano d'opera estranea.
(1) V. art. 4 e 9 1. 15 settembre 1964, n. 756.
38. Rinvio. — Ai contratti associativi anche con clausola migliorataria che non siano convertiti si applicano le disposizioni di cui al secondo, quarto, quinto e settimo comma dell'articolo 17 e all'articolo 20.
TITOLO III
Norme generali e finali
39. Annata agraria. — Ai fini della presente legge l'annata agraria ha inizio l'11 novembre.
40. Cessazione del regime di proroga. - Sono abrogate le
disposizioni di legge che prevedono la proroga di contratti agrari o che disciplinano
le eccezioni alla proroga stessa.
Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio
1948, n. 114, ratificato, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1950, n. 144,
e modificato dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244, sono abrogati.
41. Contratti ultranovennali. -1 contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi.
42. Diritto di ripresa. - Per tutti i contratti agrari previsti dalla presente legge in corso, o in regime di proroga, alla data di entrata in vigore della medesima (1), il concedente che sia divenuto proprietario dei fondi da almeno un anno, anche successivamente alla data suddetta, può ottenere per sé, o per un componente la propria famiglia che ne abbia i requisiti, la risoluzione anticipata del contratto, previa disdetta, da intimare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverrà il rilascio del fondo da parte del concessionario, purché concorrano congiuntamente, nel soggetto per il quale è esercitata la ripresa, le seguenti condizioni:
a) che sia coltivatore diretto o soggetto ad esso equiparato ai sensi dell'articolo 7;
b) che abbia nella propria famiglia, al momento della intimazione della disdetta, almeno una unità attiva coltivatrice diretta di età inferiore ai cinquantacinque anni;
c) che nella disdetta si obblighi a coltivare direttamente il fondo per un periodo non inferiore a nove anni ed a farlo coltivare direttamente, per lo stesso periodo, dai familiari eventualmente presi in considerazione per la sussistenza della condizione di cui alla lettera b;
d) che non sia nel godimento, a qualsiasi titolo, di altri fondi che, con le colture in atto, possono assorbire più della metà della forza lavorativa sua e della famiglia.
Il presente articolo si applica anche a favore del concedente
coltivatore diretto che sia emigrato per ragioni di lavoro in Italia o all'estero
da meno di cinque anni purché sussistano le condizioni indicate nel comma precedente.
In tale ipotesi la disdetta deve essere inviata almeno due anni prima della fine
dell'annata agraria in cui avverrà il rilascio del fondo da parte del concessionario.
Nell'ipotesi in cui il soggetto per il quale è stata esercitata la ripresa non adempia
all'obbligo di cui alla lettera c del primo comma, il concessionario ha diritto,
a sua scelta, al risarcimento dei danni o al ripristino del contratto anche nei
confronti dei terzi, fatto sempre salvo il risarcimento del danno.
(1) V. art. 63 e relativa nota.
43. Indennizzo in favore dei concessionari. — In tutti i
casi di risoluzione incolpevole di contratti di affitto, di mezzadria, di colonia,
di compartecipazione e di soccida con conferimento di pascolo di cui all'articolo
25, agli affittuari coltivatori diretti, agli affittuari non coltivatori diretti,
ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti e ai soccidari spetta, a fronte dell'interruzione
della durata del contratto, un equo indennizzo [c.c. 1638] il cui ammontare, in
mancanza di accordo fra le parti, è stabilito dal giudice [282].
Nella determinazione della misura dell'indennizzo il giudice tiene conto della produttività
del fondo, degli anni per i quali ai sensi della presente legge il rapporto sarebbe
dovuto proseguire e di tutti gli altri elementi ricorrenti nella specie.
La misura dell'indennizzo, nel caso di contratto di affitto, non può essere superiore
a dodici annualità del canone né inferiore al canone relativo alle annualità residue
di durata del contratto, purché non superiore a dodici; nel caso di contratto di
mezzadria, colonia, compartecipazione e soccida non può superare l'ammontare delle
ultime cinque quote annuali di riparto percepite dal mezzadro, dal colono, dal compartecipante
o dal soccidario né può essere inferiore all'ammontare delle quote di riparto relative
alle annualità contrattualmente residue, purché non superiori a cinque.
L'indennizzo non compete in caso di recesso unilaterale da parte dell'affittuario,
del mezzadro, del colono, del compartecipante e del soccidario e di cessazione del
rapporto alla naturale scadenza contrattuale.
Al conduttore, sino all'effettiva corresponsione dell'indennizzo, compete il diritto
di ritenzione del fondo.
44. Disposizioni in favore di piccoli concedenti. — A partire
dall'anno 1982, a favore dei piccoli concedenti di terreni già affittati ovvero
di terreni per i quali ha luogo la conversione in affitto ai sensi della presente
legge, opera una detrazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche pari
al dieci per cento della parte del reddito afferente ai fondi in questione.
Sono considerati piccoli concedenti i proprietari di terreni che abbiano un reddito
catastale non superiore a lire tremila ed un reddito complessivo netto, ai fini
dell'imposta sulle persone fisiche, di entità non superiore a lire cinque milioni.
45. Efficacia degli accordi. — L'ultimo comma dell'articolo
23 della 1. 11 febbraio 1971, n. 11 è sostituito dal seguente: " Sono validi tra
le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli
accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati fra le parti stesse in materia
di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni
provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province
di Trento e Bolzano l'assistenza può essere prestata anche dalle organizzazioni
professionali agricole provinciali ".
È fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria,
di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida. E fatto
altresì divieto di corrispondere somme per buona entrata (1).
In ogni caso le organizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi
collettivi in materia di contratti agrari.
(1) V. art. 3 1. 15 settembre 1964, n. 756.
46. Tentativo di conciliazione. Disposizioni processuali.
— Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia
di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazione, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale
dell'agricoltura competente per territorio.
Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma
precedente, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali
di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza.
Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto da entrambe
le parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato.
Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale
vengono precisate le posizioni delle parti.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni
dalla comunicazione di cui al primo comma, ciascuna delle parti è libera di adire
l'autorità giudiziaria competente.
Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla
prima udienza, prima di ogni altro provvedimento; concede al convenuto stesso un
termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento
dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati,
fin dall'origine, in base alle variazioni della lira secondo gli indici ISTAT e
maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice
sana a tutti gli effetti la morosità.
Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo 373 del codice di
procedura civile, anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario di
un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo o della sua famiglia,
o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrità economica dell'azienda
o per l'allevamento di animali.
47. Controversie agrarie e rilascio. — Ferme restando le
disposizioni dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, in tutte le controversie
agrarie si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro
II del codice di procedura civile (1).
Il rilascio del fondo a seguito di giudizio può avvenire solo al termine dell'annata
agraria durante la quale è stata emessa sentenza esecutiva.
(1) L'art. 26 1. 11 febbraio 1971, n.11, così dispone; " Tutte
le controversie relative all'attuazione della presente legge e delle altre leggi
o norme sull'affitto sono di esclusiva competenza delle sezioni specializzate agrarie
di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320.
Sono altresì devoluti alla competenza delle sezioni specializzate agrarie i provvedimenti
cautelari, di cui al capo III, titolo I del libro IV del codice di procedura civile,
relativi a controversie di competenza delle stesse sezioni.
Sulle istanze di sequestro le sezioni specializzate provvedono con ordinanza in
camera di consiglio dopo aver sentito le parti ".
48. Impresa familiare coltivatrice. -Il rapporto di mezzadria
e, in presenza di impresa familiare [c.c 230 bis] coltivatrice, il rapporto di colonia
parziaria e quello di affitto ed ogni altro rapporto agrario intercorrono tra concedente
e famiglia coltivatrice, la quale è rappresentata nei confronti del concedente,
se questi lo richiede, da uno dei suoi familiari.
Il rapporto continua anche con un solo familiare, purché la sua forza lavorativa
costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione
del fondo.
Per le obbligazioni assunte nello svolgimento del rapporto agrario, i familiari
rispondono con i beni comuni. Delle obbligazioni stesse rispondono anche, personalmente
e solidalmente, i familiari che hanno agito in nome e per conto della famiglia e,
salvo patto contrario, anche gli altri.
Qualora non sussista impresa familiare, il contratto può essere ceduto dal concessionario,
anche senza il consenso del locatore, ad uno o più componenti la propria famiglia
che continuino la diretta conduzione o coltivazione del fondo, purché già svolgano
da almeno tré anni attività agricola a titolo principale.
49. Diritti degli eredi. - Nel caso di morte del proprietario
di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari,
quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino
avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, in
qualità di imprenditori a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge
9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella
conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle
quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di
affitto che così si instaura tra i coeredi è disciplinato dalle norme della presente
legge, con inizio dalla data di apertura della successione.
L'alienazione della propria quota dei fondi o di parte di essa effettuata da parte
degli eredi di cui al comma precedente è causa di decadenza dal diritto previsto
dal comma stesso.
I contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente.
In caso di morte dell'affittuario, mezzadro, colono, compartecipante o soccidario,
il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli
eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola
in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, come previsto
dal primo comma.
50. Terreni oggetto di concessione edilizia. — Per i
terreni che, in conformità a strumenti urbanistici vigenti, siano soggetti ad utilizzazione
diversa da quella agricola, il proprietario o l'avente titolo che abbia ottenuto
la concessione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (1), può ottenere il
rilascio dell'area necessaria alla realizzazione dell'opera concessa, dei relativi
servizi e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Il rilascio deve essere richiesto mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento,
contenente gli estremi della concessione.
Copia della raccomandata deve essere contestualmente inviata all'ispettorato provinciale
dell'agricoltura, il quale convoca le parti, compie i necessari accertamenti ed
effettua la stima delle colture in atto e delle opere di cui al primo comma dell'articolo
16. La stima deve essere comunicata alle parti entro trenta giorni dal ricevimento
della copia della raccomandata da parte dell'ispettorato ed è definitiva.
Al conduttore, concessionario o mezzadro spetta, oltre alla somma risultante dalla
stima dell'ispettorato, l'indennizzo previsto dall'articolo 43. Egli ha diritto
di ritenere il fondo sino al pagamento, quando non viene prestata idonea garanzia,
nell'importo e nei modi ritenuti adeguati dall'ispettorato.
E in facoltà dell'affittuario coltivatore diretto, mezzadro, colono o compartecipante
o del rappresentante delle relative imprese familiari coltivatrici, se presenti,
di chiedere, in alternativa alle somme di cui al comma precedente, le indennità
previste dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
e successive modificazioni, ivi compresa la maggioranza del cinquanta per cento
di cui all'articolo 12 della legge medesima.
II rilascio deve avvenire decorsi trenta giorni dall'eseguito pagamento di quanto
previsto nel quinto comma o dalla notificazione dell'effettuato deposito bancario
della somma in caso di mancato ritiro. Ove il rilascio non sia stato effettuato
entro il termine suddetto, il richiedente può ottenerlo con provvedimento di urgenza
ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, presentando la relativa
istanza entro trenta giorni dalla scadenza del termine stesso.
La decorrenza dei termini fissati nella concessione edilizia rimane sospesa fino
alla data dell'effettivo rilascio.
Qualora il richiedente non esegua l'opera entro i termini di decadenza della concessione
edilizia, si ripristina il contratto originario e le somme dovute ai sensi del quarto
comma vengono trattenute dal conduttore, concessionario o mezzadro a titolo di risarcimento
del danno.
Restano ferme, anche per quanto attiene agli indennizzi, le norme sulla espropriazione
per pubblica utilità.
(1) V. in Appendice, Edilizia e urbanistica.
51. Utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali.
- L'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito
dal seguente:
" Qualora vi sia una pluralità di richieste si procede alla concessione mediante
sorteggio, dovendosi però riconoscere preliminarmente la preferenza ai coltivatori
singoli o associati, insediati su fondi contigui al bene in oggetto delle concessione.
Nei contratti agrari relativi a fondi rustici costituenti aziende agrarie annesse
alle università, istituti universitari, istituti tecnici agrari ed istituti professionali
per l'agricoltura sono valide le clausole particolari previste per consentire lo
svolgimento delle attività di ricerca, didattiche e scientifiche degli enti ed istituti
suddetti sui terreni a ciò destinati ".
52. Terreni montani destinati ad alpeggio. - Per i terreni montani destinati ad alpeggio, quando sussistano edifici ed attrezzature per l'alloggio del personale e per il ricovero del bestiame, possono essere stipulati contratti di affitto di durata inferiore a quella stabilita dall'articolo 1, purché non inferiore a sei anni.
53. Rapporti regolati dalla presente legge. — La presente
legge si applica a tutti i rapporti, comunque in corso, anche se oggetto di controversie
che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, salvo che la sentenza
sia già esecutiva, oppure con transazione stipulata in conformità al disposto dell'articolo
23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, ad eccezione di quanto previsto nel primo
comma dell'articolo 42 della presente legge.
Ai fini del decorso del termine quadriennale di cui al primo comma dell'articolo
25, non si computa il periodo durante il quale sono pendenti giudizi di nullità,
di annullamento, di risoluzione, di opposizione alla proroga dei contratti agrari
associativi nonché giudizi dinanzi ai tribunali amministrativi regionali.
L'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, e il primo comma dell'articolo
2 della legge 9 agosto 1973, n. 508, devono interpretarsi nel senso che la proroga
legale si estende a tutte le concessioni ed a tutti i contratti agrari ivi considerati,
verbali o scritti, stipulati in date anteriori o successive all'entrata in vigore
delle leggi medesime.
Debbono considerarsi soggetti alla proroga legale anche i contratti di cui all'articolo
5 ter del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1971, n. 592, posti in essere in data anteriore o successiva
all'entrata in vigore della stessa legge.
Sono in ogni caso applicabili ai contratti considerati nel terzo e nel quarto comma
anche le norme della presente legge, compresi gli articoli 1, 2, 25,34,40 e 45.
54. Estensione della presente legge ai rapporti di miglioria
e analoghi. —
Ai rapporti di miglioria di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963,
n. 327, e ai rapporti analoghi esistenti nell'intero territorio nazionale, sino
a quando non abbiano raggiunto la durata indicata in tale articolo, si applicano
le norme della presente legge sempreché più favorevoli alle condizioni pattizie
e consuetudinarie esistenti.
55. Adeguamento dei rapporti esistenti. — Per i rapporti di mezzadria e colonia parziaria con clausola migliorataria trasformati in affitto il reddito dominicale da prendere a base per la determinazione del canone e per i coefficienti di moltiplicazione è quello relativo alla qualità e classe di coltura esistenti all'inizio del rapporto.
56. Contratti per i quali è esclusa l'applicazione della presente legge. — Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali né alle concessioni per coltivazioni intercalari né alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria (1).
(1) V. art. 41 22 luglio 1966, n. 606.
57. Province autonome di Trento e di Bolzano. - Ai fini dell'applicazione
della presente legge le province autonome di Trento e di Bolzano sono equiparate
alle regioni.
Sono fatte salve le speciali competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la presente legge si applica in
difetto di legislazione provinciale nelle materie di loro competenza.
58. Inderogabilità delle norme della presente legge e abrogazione
di tutte le disposizioni incompatibili. - Tutte le norme previste nella presente
legge sono inderogabili. Le convenzioni in contrasto con esse sono nulle di pieno
diritto e la loto nullità può essere rilevata anche d'ufficio, salvo il disposto
degli articoli 45 e 51 (1).
Le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate.
(1) V. anche art. 1 L. 15 settembre 1964, n. 756; art. 2931.11 febbraio 1971, n. 11.
59. Posizioni assicurative e previdenziali in atto. -1 mezzadri, i coloni e i compartecipanti che hanno trasformato il loro contratto in contratto di affitto ai sensi degli articoli 25 e seguenti della presente legge, su loro domanda, possono conservare per un periodo di cinque anni le loro posizioni assicurative e previdenziali in atto. In tal caso i contributi dovuti all'INAM, all'INPS e all'INAIL sono posti interamente a loro carico.
60. Delega al Governo. - II Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge (1), sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere, competenti per materia, un testo unico di tutte le disposizioni legislative in vigore in materia di contratti agrari. Nella formazione del testo unico il Governo provvede al coordinamento delle norme suddette, apportandovi, ove necessario ai fini del coordinamento stesso, le occorrenti modificazioni.
(1) V. art. 63 e relativa nota.
61. Organismi regionali con (unzioni corrispondenti a quelle
dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura. - I compiti attribuiti dalla
presente legge all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, ove questo sia stato
soppresso, sono svolti dal corrispondente organo regionale di livello provinciale.
Le attribuzioni spettanti al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura
ai sensi della presente legge sono esercitate dal responsabile dell'organo regionale
di cui al comma precedente.
62. Revisione degli estimi. Imposte sui terreni.
- Ancorché intervenga la revisione degli estimi catastali, per la determinazione
del canone continua a prendersi a base il reddito dominicale stabilito a norma del
regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 29 giugno 1939, n. 976, sino all'entrata in vigore di una nuova legge
che disciplini la materia.
Le imposte sui terreni, il cui canone viene concretamente determinato e corrisposto
sulla base del reddito dominicale indicato nel primo comma e dei coefficienti previsti
dagli articoli 9 e 13, sono dovute secondo le tariffe catastali precedenti la revisione.
63. Entrata in vigore. - La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.