Capo I
Procura dei contratti di locazione
Art. 1
I contratti di locazione e di sublocazione prorogati ai sensi dell’art. 1 della
L. 30 dicembre 1948, n. 1471, sono ulteriormente prorogati anche nei confronti degli
aventi causa del locatore fino al 31 dicembre 1951.
Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data
indicata nel comma precedente è sostituita da quella della scadenza consuetudinaria
successiva.
La proroga ha luogo di diritto, nonostante qualunque patto in contrario e anche
quando sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita.
In caso di morte del conduttore, se trattasi di immobile adibito ad uso di abitazione,
la proroga opera soltanto a favore del coniuge, degli eredi, dei parenti e degli
affini del defunto con lui abitualmente conviventi. Se trattasi di immobile adibito
ad uso diverso da quello di abitazione, la proroga opera a favore di coloro che,
per successione o per precedente rapporto, risultante da atto di data certa anteriore
alla apertura della successione, continuino l’attività del defunto.
Art. 2
Non sono soggetti a proroga i contratti di locazione e sublocazione stipulati
dopo il 1° marzo 1947, salvo che siano da considerarsi come rinnovazione, sostituzione
o novazione di contratti precedenti; ed i contratti di locazione e sublocazione
degli immobili che siano stati costruiti o siano ricostruiti dopo la data di entrata
in vigore del D.Lgs.Lgt. 24 aprile 1946, numero 35, nonché degli immobili distrutti
o danneggiati per più della metà in seguito ad eventi bellici e ricostruiti dopo
la data medesima a cura del proprietario.
I contratti di locazione e sublocazione poliennali stipulati anteriormente al 1°
marzo 1947 e scadenti anteriormente al 31 dicembre 1951, sono compresi nei vincoli
di proroga. Il conduttore dalla data della scadenza convenzionale al termine della
proroga dovrà corrispondere un canone maggiorato di tutti gli aumenti concessi per
legge nel periodo di durata del contratto.
Art. 3
Art. 4
Art. 5
La urgente e improrogabile necessità prevista nel n. 1 dell’articolo precedente, per quanto concerne i figli e i genitori, sussiste soltanto se essi non possono sistemarsi convenientemente nell’abitazione del locatore.
Art. 6
Se l’immobile locato ad uso di abitazione e soggetto al vincolo della proroga,
sia per numero di vani abitabili, eccedente le necessità del conduttore e del subconduttore,
il locatore può rientrare in possesso della parte eccedente, procedendo a sue spese
alla divisione, purché in quella che resta al conduttore e al subconduttore, esistano,
o vengano creati, accesso e accessori autonomi.
Si ritiene che l’alloggio sia eccedente le necessità del conduttore e del subconduttore
quando si compone in un numero di vani superiore al numero delle persone componenti
le loro famiglie aumentato di due unità, oltre l’ingresso, gli accessori ed i vani
destinati ad usi professionali. I vani di superficie superiore a trentaquattro metri
quadrati si calcolano per due.
La stessa facoltà spetta al proprietario di immobile adibito ad uso diverso dall’abitazione
quando egli ha giustificata esigenza, verificatasi successivamente alla costituzione
del rapporto locatizio, di disporne parzialmente per abitazione propria o dei propri
figli o per esercitare in esso la propria attività artigiana o professionale, sempreché
ne sia riservata al conduttore una parte sufficiente per l’esercizio dell’attività
a cui l’immobile era destinato.
Le facoltà suddette spettano anche agli enti pubblici o comunque con finalità pubbliche,
sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto, che abbiano
giustificata esigenza, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto
locatizio, di disporre parzialmente dell’immobile per abitazione del loro personale
o per l’esercizio delle loro funzioni.
Nei casi previsti dai commi precedenti, il contratto di locazione resta in vigore
limitatamente alla parte riservata al conduttore e il canone viene proporzionalmente
ridotto.
Negli stessi casi il locatore deve dare al conduttore avvio almeno quattro mesi
prima della data in cui intenda conseguire la disponibilità della parte dell’immobile
richiesta.
Art. 7
La domanda giudiziaria per far cessare la proroga nel caso previsto dal n. 1)
del precedente articolo 4 non è proponibile da chi ha acquistato l’immobile per
atto tra vivi, finché non siano decorsi almeno tre anni dalla data dell’acquisto.
Il termine è ridotto a sei mesi se il locatore alla data della presente legge trae
il suo reddito oltreché dall’immobile locato esclusivamente da pensione inferiore
a L. 2 milioni annue, o se nei suoi confronti è in corso un provvedimento di sfratto,
non dovuto a morosità, non suscettibile di sospensione. Il termine è altresì ridotto
a sei mesi se l’urgente e improrogabile necessità riguarda sinistrati, profughi
e cittadini emigrati in paesi stranieri in qualità di lavoratori e residenti stabilmente
in Italia, per avervi fatto ritorno successivamente al 1° gennaio 1975. Il locatore
dovrà dichiarare al magistrato, se egli o il coniuge o le persone la cui necessità
egli abbia dedotto, siano proprietari o dispongano di altri alloggi: e dovrà in
tal caso dimostrare che la necessità non può essere convenientemente soddisfatta
altrimenti.
Quando l’immobile sia stato donato a causa di matrimonio o costituzione di dote
o in patrimonio familiare dai genitori del locatore ed il matrimonio sia stato celebrato,
il termine si computa dal giorno in cui il dante causa ha acquistato il diritto
sull’immobile.
Art. 8
Il provvedimento che dispone il rilascio dell’immobile in conseguenza dell’esercizio,
da parte del locatore, della facoltà preveduta dall’art. 4, primo comma, nn. 1)
e 2), e dell’art. 6, terzo e quarto comma, perde la sua efficacia se l’immobile
stesso è dato in locazione ad altro conduttore o comunque il locatore non lo adibisce
all’uso in relazione al quale aveva agito.
Il conduttore, nei casi previsti dal comma precedente, ha diritto, nei confronti
del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione,
anche se nel possesso dell’immobile locato sia stata immessa altra persona la quale
conoscesse la situazione precedente, ed ha diritto, in ogni caso, al risarcimento
dei danni.
Il risarcimento dei danni di cui al precedente comma non può essere inferiore a
dodici mensilità del canone dovuto dal conduttore.
A norma di quanto previsto dal precedente primo comma, si ritiene che il locatore
abbia adibito l’immobile all’uso in relazione al quale aveva agito, quando lo destini
ad abitazione effettiva ovvero dia inizio in esso all’esercizio effettivo dell’attività
di professionista, di artigiano, di commerciante o comunque lo destini effettivamente
agli altri usi indicati nei precedenti articoli 4, primo comma, numeri 1), 2) e
6), entro il termine di sei mesi dal giorno in cui ha riacquistato la disponibilità
dell’immobile stesso, salvo comprovate ragioni di forza maggiore.
Art. 9
Il locatore, nei confronti del quale, con sentenza passata in giudicato, sia pronunciata l’inefficacia del provvedimento di rilascio prevista dall’articolo precedente, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila se egli abbia ottenuto il provvedimento di rilascio valendosi di dichiarazioni mendaci o di documenti attestanti fatti non veri o con altri artifizi o raggiri, relativamente alla necessità ed alla giustificata esigenza indicata nell’art. 4, numero 1), e nell’art. 6, terzo comma.
Art. 10
Art. 11
Sono esenti dalle proroghe e vincoli previsti dalle leggi sui contratti agrari
i terreni anche se parte di maggiori appezzamenti, sui quali il proprietario intenda
costruire edifici di abitazione, limitatamente ad un’area pari al doppio di quella
che dovrà occupare il fabbricato.
Il proprietario che, conseguita la disponibilità dell’immobile, non provveda ai
lavori che ha dichiarato di voler eseguire, iniziandoli entro il termine di quattro
mesi dal rilascio, decade dal beneficio della esenzione previsto nel comma precedente
ed incorre nelle sanzioni previste nell’art. 8.
Capo II
Norme sulla misura dei canoni
Art. 12
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge, i canoni delle locazioni e sublocazioni di immobili adibiti
ad uso di abitazioni ed all’esercizio di attività artigiane e professionali, prorogate
in virtù della presente legge, sono aumentati nella misura del 50 per cento, computata
sull’ammontare del canone corrisposto prima dell’entrata in vigore della presente
legge. é escluso il conguaglio previsto dall’art. 5 della L. 30 dicembre 1948, n.
1471.
La misura dell’aumento, in considerazione del valore dell’immobile, che si trovi
in buone condizioni di manutenzione, può essere elevata al 100 per cento quando
si tratta di appartamento con caratteristiche di lusso quali sono determinate dal
D.M. 7 gennaio 1950, emanato in relazione alla legge per l’incremento delle costruzioni
edilizie; e può essere elevato al 200 per cento quando si tratta di immobile indicato
ai nn. 1) e 2) del citato decreto.
La misura dell’aumento, stabilita dai commi precedenti è ridotta al 20 per cento
nei casi previsti nel 2° e 3° alinea dell’art. 2 della L. 30 dicembre 1948, n. 1471,
e nel caso che il conduttore versi in disagiate condizioni economiche, specialmente
se tragga i mezzi di vita soltanto dal proprio lavoro o da trattamento di pensione
o di quiescenza ovvero se abbia notevole carico di famiglia.
Nessun aumento è dovuto quando si tratta di abitazioni di infimo ordine, specialmente
se seminterrate, di un solo vano senza accessori, baracche e simili.
A decorrere dal 1° gennaio 1951, sarà apportato un ulteriore aumento nella stessa
misura disposta nei commi precedenti computato sempre sull’ammontare del canone
corrisposto prima dell’entrata in vigore della presente legge.
La misura degli aumenti è ridotta al 10 per cento quando si tratta di immobili locati
per la prima volta posteriormente al 18 giugno 1945.
Art. 13
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge i canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso
da quello di abitazione e non destinati all’esercizio di attività artigiane e professionali,
prorogate in virtù della presente legge, sono aumentati nella misura del 100 per
cento, computata sull’ammontare del canone corrisposto prima della entrata in vigore
della presente legge. é escluso il conguaglio previsto dall’art. 5 della L. 30 dicembre
1948, numero 1471.
La misura dell’aumento è ridotta al 50 per cento quando si tratta di locali occupati
da cooperative o da qualsiasi altra organizzazione mutualistica e assistenziale.
La misura dell’aumento è ridotta al 25 per cento quando si tratti di immobili locati
per la prima volta posteriormente al 18 giugno 1945.
A decorrere dal 1° gennaio 1951 sarà apportato un ulteriore aumento nella stessa
misura disposta nei commi precedenti, computata sempre sull’ammontare del canone
corrisposto prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Per effetto delle maggiorazioni disposte nei commi precedenti l’ammontare complessivo
del canone non potrà essere superiore nel 1950 a 25 volte e nel 1951 a 30 volte
il canone corrisposto anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 ottobre
1945, n. 669, a meno che non siano stati apportati dal proprietario miglioramenti
di notevole importanza al locale in rapporto all’uso cui è destinato.
Art. 14
Qualora l’immobile sia costituito di più locali adibiti ad usi che comportano misure diverse di aumento, sono determinate separatamente le quote del canone relative alle parti dell’immobile rispettivamente destinate ad usi diversi.
Art. 15
Gli aumenti stabiliti dalla presente legge sono computati previa eliminazione
degli aumenti che fossero stati praticati in violazione delle norme sul blocco dei
fitti, anche se l’attuale conduttore sia succeduto ad altri nel godimento dell’immobile,
e il conduttore ha il diritto di ritenere sui canoni dovuti il maggior importo già
versato.
Qualora le parti convengano di prorogare la durata delle locazioni al di là del
termine della proroga legale di cui all’art. 1, il canone può essere liberamente
determinato per il periodo successivo alla convenzione, purché sia stata concordata
una durata almeno quadriennale del contratto.
Art. 16
Gli aumenti stabiliti dagli articoli precedenti debbono essere richiesti mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza che sia pervenuta
al locatore alcuna risposta, la richiesta di aumento si intende accettata. Il pagamento
di una rata del canone di locazione nella misura corrispondente a quella richiesta
dal locatore equivale ad accettazione.
In caso di controversia fra le parti sul diritto all’applicazione degli artt. 12
e 13 decide il pretore con le modalità indicate nell’art. 30.
Sino a quando non intervenga la decisione, il conduttore è tenuto a pagare al locatore
l’aumento nella misura che egli riconosca dovuta, salvo eventuali conguagli.
Art. 17
Art. 18
Quando si eseguono sull’immobile importanti ed improrogabili opere necessarie
per conservare ad esso la sua destinazione o comunque per evitare maggiori danni
che ne compromettano la efficienza in relazione all’uso a cui è adibito, il locatore
può chiedere al conduttore un aumento supplementare sul canone risultante dall’applicazione
della presente legge e tale da assicurargli l’interesse legale sul capitale impiegato
nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennità per risarcimento nei danni
di guerra ed i contributi in ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente
venga a percepire per la riparazione dell’immobile.
L’aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta
è fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal mese
successivo al ricevimento della richiesta.
Le disposizioni dei precedenti commi sono applicabili anche quando il locatore venga
assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni urbane nella zona in cui
è situato l’immobile.
Le controversie derivanti dall’applicazione del presente articolo sono decise dal
pretore con le modalità indicate nell’art. 30.
Art. 19
Il locatore, fermo l’obbligo di tenere o rimettere in efficienza i servizi della
cosa locata funzionanti all’inizio della locazione, che non siano stati distrutti
o gravemente danneggiati per eventi bellici, ha diritto di rivalersi sui conduttori
degli oneri a lui derivanti per il servizio di pulizia e di portierato, per il funzionamento
e ordinaria manutenzione dell’ascensore, per la fornitura dell’acqua e della luce
e per lo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, deduzione fatta del 20 per cento.
Tale rivalsa per quanto concerne l’ascensore è fatta in proporzione dell’uso che
ciascun inquilino può farne, negli altri casi in proporzione del canone locatizio,
ferme le diverse disposizioni che regolino il condominio.
Il locatore deve comunicare ai conduttori le distinte delle spese per cui chiede
la rivalsa.
Capo III
Norme particolari sulle sublocazioni
Art. 20
Il conduttore, che si vale della facoltà di sublocare l’immobile locato in conformità
o in deroga ai patti contrattuali, deve darne comunicazione al locatore con lettera
raccomandata, con avviso di ricevimento non oltre il decimo giorno dalla conclusione
della sublocazione, indicando la persona del subconduttore, la durata del contratto
e il numero dei locali utili sublocati.
Il subconduttore ha facoltà di sostituirsi al conduttore nella comunicazione stabilita
nel comma precedente.
Nei casi sopra indicati, il locatore che abbia avuto regolare comunicazione della
sublocazione, allorché agisce per il rilascio dell’immobile locato ai sensi degli
artt. 3 e seguenti, deve portare a conoscenza del subconduttore l’esistenza del
giudizio mediante notificazione di copia dell’atto di citazione.
Art. 21
Si presume l’esistenza della sublocazione quando l’immobile risulta occupato
da persone che non sono al servizio del conduttore o che non sono a questo legale
da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti
di ospiti con carattere transitorio.
La presunzione stabilita nel comma precedente non si applica nei confronti delle
persone che si sono trasferite nell’immobile assieme al conduttore.
Art. 22
Non si presume l’esistenza della sublocazione nel caso in cui l’immobile sia
adibito ad uso di più professionisti, anche indipendenti, dei quali uno solo figura
quale conduttore.
In caso di morte di colui che figura quale conduttore la proroga stabilita dall’art.
1 avrà luogo nei confronti dei professionisti superstiti.
Art. 23
Art. 24
La sospensione dell’efficacia delle clausole di divieto di subaffitto contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione, limitatamente al subaffitto di una parte dell’appartamento, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1951.
Art. 25
Per gli immobili tenuti in locazione anteriormente al 1° marzo 1947 continua
ad avere applicazione la norma dell’art. 16 del D.Lgs. 12 ottobre 1945, n. 669,
ai fini della determinazione dei limiti dei canoni di sublocazione, anche se si
tratti di sublocazione stipulata posteriormente a quella data.
I limiti si computano sui canoni risultanti dall’applicazione della presente legge.
Art. 26
Le disposizioni dei capi II e III si applicano anche ai corrispettivi per la
locazione e sublocazione di camere mobiliate da parte di affittacamere e per la
locazione e sublocazione di camere con pensione familiare. In tali casi il prezzo
dei servizi accessori ed eventualmente della pensione deve essere stabilito separatamente
da quello delle camere.
I corrispettivi dovuti per la prestazione di servizi accessori sono stabiliti, per
ciascuna delle categorie nelle quali gli affittacamere sono classificati a norma
della L. 16 giugno 1939, n. 1111, e successive modificazioni,
con decreto del prefetto, sentito il Comitato provinciale dei prezzi.
Capo IV
Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 27
Le disposizioni della presente legge riguardanti i rapporti di locazione e di sublocazione si applicano anche ai rapporti dipendenti da assegnazioni del cessato commissariato governativo degli alloggi.
Art. 28
Art. 29
Le controversie concernenti la misura dei canoni di locazione, i diritti di rivalsa
del locatore, la misura dei canoni di sublocazione e ogni altro corrispettivo, nonché
le controversie previste nell’art. 41 sono devolute al pretore del luogo dove è
situato l’immobile.
Nel caso di coabitazione di persone o di famiglie diverse, determinata dalle leggi
speciali concernenti il blocco delle locazioni, sono inoltre devolute al pretore
del luogo in cui è situato l’immobile le controversie concernenti l’uso comune e
promiscuo di locali e servizi. Il pretore potrà pure statuire, in contraddittorio
del proprietario dell’immobile e con l’assistenza di consulente tecnico, sulla possibilità
di provvedere alla divisione dei locali stessi, qualora questa possa essere compiuta,
a spese dei richiedenti, mediante opere di non rilevante importanza.
Art. 30
Il procedimento innanzi al pretore per le controversie indicate nell’articolo
precedente si inizia con ricorso, in calce al quale il pretore fissa la data per
la comparizione delle parti.
Il pretore regola il procedimento nel modo che ritiene più opportuno, omessa ogni
formalità non essenziale al contraddittorio. In ogni caso si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni degli artt. 291 e seguenti del codice di procedura
civile.
Il pretore deve assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie
e per esporre le loro repliche. Le parti possono comparire personalmente.
Qualora siano necessari accertamenti tecnici, questi possono essere richiesti all’ufficio
del Genio civile o all’ufficio tecnico comunale.
Il pretore prima della decisione può sentire congiuntamente in qualità di esperti
un rappresentante dei proprietari di immobili urbani affittati ed un rappresentante
dei conduttori, che non sia anche proprietario di case, scelti entrambi dal pretore
fra quelli indicati dal presidente del tribunale della circoscrizione in un elenco
di persone di indiscussa probità e rettitudine.
La sentenza deve contenere la indicazione delle parti, la esposizione sommaria dei
motivi, il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del pretore
e del cancelliere.
Il pretore può concedere anche d’ufficio il patrocinio gratuito alla parte che sia
povera.
Contro le decisioni del pretore che, per valore, sarebbero state di competenza del
conciliatore ed inappellabili a norma del quarto comma dell’art. 339 del Codice
di procedura civile e della L. 12 maggio 1949, n. 273, è ammesso soltanto ricorso
alla Corte di cassazione per i motivi indicati nell’art. 360 dello stesso codice.
Art. 31
Gli atti del procedimento innanzi al pretore indicati negli artt. 29 e 30 e il
rilascio delle relative copie sono esenti da qualsiasi spesa, tassa e diritto.
Le spese per sopraluoghi o per accertamenti tecnici sono anticipate dal ricorrente,
se per il sopraluogo o l’accertamento è disposto d’ufficio, e dal richiedente negli
altri casi.
Art. 32
Nell’ipotesi di immobili occupati in virtù del provvedimento di requisizione
previsto dall’art. 10 del D.L. 15 marzo 1943, n. 107 o di altro titolo non locativo
di natura temporanea, dipendente o non dalle contingenze della guerra o dello sfollamento,
il proprietario può agire nei confronti dell’occupante per ottenere la disponibilità
dell’immobile.
La relativa controversia è attribuita alla cognizione del pretore del luogo dove
è situato l’immobile.
Il pretore fissa con ordinanza avente efficacia di titolo esecutivo, tenuto conto
delle particolari circostanze del caso, la data di cessazione dell’occupazione.
Determina, inoltre, qualora già non risulti stabilito o comunque non appaia adeguato,
un equo corrispettivo, che sino a tale data l’occupante deve corrispondere al proprietario,
senza che da ciò derivi un rapporto di locazione.
Se l’occupante non provvede al pagamento di tale corrispettivo, il proprietario
può ottenere dal pretore il rilascio immediato dell’immobile.
Capo V
Disposizioni sugli sfratti
Art. 33
Art. 34
Lo sfratto, la cui esecuzione è stata fissata a termini dell’articolo precedente,
e quando non si versi nel caso dell’art. 4, n. 2, può essere prorogato dal pretore,
competente ai sensi dell’art. 26, comma primo, del Codice di procedura civile, per
un periodo non eccedente i tre mesi, se gravi circostanze sopravvenute lo esigano
o se dalla valutazione delle circostanze di fatto previste dal quinto comma del
precedente articolo risulta la persistenza di gravi motivi e sempre che quando vi
è stata inadempienza, questa sia cessata.
Tale proroga può essere concessa anche nel caso di sfratto da immobili occupati
per titolo non locativo di natura temporanea dipendente dalle contingenze della
guerra e dello sfollamento, od occupati senza titolo nelle contingenze sopraindicate.
Resta salva la possibilità della ulteriore eccezionale proroga prevista dall’art.
1 della L. 9 agosto 1948, n. 1078, sostituita alla competenza della Commissione
arbitrale quella del pretore che provvede alla concessione della proroga.
Per la città di Roma, il pretore può concedere, in aggiunta alle proroghe stabilite
nei commi precedenti, una ulteriore proroga dell’esecuzione fino al 31 dicembre
1950.
Art. 35
Non può essere disposta la esecuzione della sentenza di sfratto da locali adibiti ad esercizio di farmacie senza la previa autorizzazione prefettizia.
Art. 36
Fino alla data fissata per la esecuzione dello sfratto e durante il periodo di
proroga del medesimo, il conduttore è tenuto alle obbligazioni che gli incomberebbero
se il contratto di locazione fosse ancora in vigore.
Gli occupanti per titolo diverso dalla locazione, durante il periodo di proroga
dello sfratto, previsto dall’art. 34 sono tenuti alle obbligazioni che derivano
dal titolo in virtù del quale detenevano l’immobile.
Nel caso in cui l’occupazione è senza titolo o manca la determinazione di un equo
corrispettivo, il pretore, nel concedere la proroga, può stabilire il corrispettivo
medesimo, che sarà dovuto dall’occupante durante il periodo della proroga.
Art. 37
Nel provvedimento che dispone il rilascio per morosità di un immobile destinato
ad uso di abitazione, può essere concesso al conduttore un termine non inferiore
a 20 giorni e non superiore a 60 per il pagamento delle pigioni scadute, degli interessi
e delle spese giudiziali.
Il provvedimento perde la sua efficacia, qualora il conduttore paghi le somme dovute
entro il termine fissato a norma del comma precedente.
Art. 38
Le disposizioni di questo capo si osservano, in quanto applicabili, anche per i contratti di sublocazione, nei rapporti tra sublocatore e subconduttore.
Capo VI
Disposizioni finali e transitorie
Art. 39
Tutti gli edifici già adibiti ad uso di abitazione che sono comunque lasciati liberi da pubblici enti o dallo Stato debbono essere restituiti alla loro precedente destinazione.
Art. 40
L’esclusione dalla proroga e la risoluzione contrattuale, salvo i casi di inadempienza previsti nel codice civile, non possono essere fatte valere rispetto agli immobili locati ad istituti di istruzione e di educazione, anche se gestiti da privati, purché regolarmente autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione, finché si presenti la possibilità, per detti istituti, di avere disponibile altro locale ritenuto idoneo all’uso dal provveditore agli studi della circoscrizione.
Art. 41
Qualora siano necessarie importanti e improrogabili opere per conservare all’immobile
la sua destinazione e il locatore previo interpello a mezzo di lettera raccomandata,
non vi provveda, il conduttore può richiedere al pretore l’autorizzazione a provvedervi
direttamente.
Il pretore, adito nelle forme dell’art. 30, sentiti, ove lo ritenga opportuno, l’ufficio
del Genio civile oppure l’ufficio tecnico comunale, determina le opere che il conduttore
può effettuare, fissando il termine entro il quale devono essere eseguite e il limite
massimo delle spese di cui è ammesso il rimborso nei confronti del locatore.
Il conduttore ha diritto, per rivalersi delle spese sostenute, di trattenere l’importo
della pigione, detratta una quota non superiore al venti per cento, per il pagamento
delle imposte e degli altri oneri gravanti sul proprietario. In caso di contestazione
sulla misura della quota decide il pretore.
Il locatore non può esercitare la facoltà prevista dagli artt. 4 e 6 della presente
legge fino a quando il conduttore non è soddisfatto nel suo credito.
Art. 42
Le disposizioni della presente legge concernenti la proroga delle locazioni, i casi di esclusione e cessazione della medesima, la facoltà di divisione stabilita dall’art. 6 e gli sfratti, si applicano anche ai procedimenti in corso.
Art. 43
Le disposizioni della presente legge, concernenti la speciale competenza del pretore, si applicano anche alle controversie dipendenti dall’attuazione di precedenti provvedimenti legislativi. Tuttavia le Commissioni arbitrali previste dall’art. 9 del D.Lgs. 23 dicembre 1947, n. 1461, continuano a funzionare per la definizione delle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ma non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della legge stessa. Le controversie, che nel detto giorno non fossero definite, sono devolute, nello stato in cui si trovano, al pretore.
Art. 44
Il pretore è competente a conoscere delle cause, già devolute agli Uffici comunali
reclami per gli affitti istituiti nel territorio della Venezia Giulia dal Governo
militare alleato con l’ordine generale n. 54 del 7 maggio 1946, le quali erano pendenti
presso gli stessi Uffici alla data di cessazione nel territorio medesimo del predetto
Governo militare alleato.
Il pretore è competente a conoscere altresì dell’appello contro la decisione degli
Uffici comunali reclami per gli affitti, se alla data menzionata nel comma precedente,
era stato regolarmente proposto ovvero non era ancora decorso il termine per proporlo.
Le cause indicate nei due commi precedenti sono portate davanti al pretore mediante
atto notificato, su richiesta della parte più diligente, all’altra parte. La notificazione
deve aver luogo nel termine perentorio di sessanta giorni a decorrere da quello
in cui entra in vigore la presente legge.
Art. 45
Ai rappresentanti dei locatori e dei conduttori, indicati nell’art. 30, spetta la indennità preveduta dall’art. 2, comma primo, del D.Lgs. 8 febbraio 1946, n. 55. Si applicano inoltre il secondo comma del predetto art. 2 ed il comma primo dell’art. 3 dello stesso decreto legislativo.
Art. 46
Nulla è innovato per quanto concerne la legislazione sugli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda.
Art. 47
Con altra legge saranno regolati i rapporti tra l’Istituto nazionale per le case
degli impiegati dello Stato, gli Istituti autonomi per le case popolari, l’Ente
edilizio di Reggio Calabria e similari ed i loro inquilini, anche per quanto riguarda
la gestione e assegnazione degli alloggi nelle zone terremotate.
Sino all’emanazione della nuova legge le norme indicate nel capo V contenente disposizioni
sugli sfratti sono estese ai sopradetti rapporti.
Art. 48
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.