A) Norme generali sulla tutela delle cose di interesse storico ed artistico
Tutela delle cose d’interesse artistico e storico
Capo I
Disposizioni generali
Capo II
Disposizioni per la conservazione, integrità e sicurezza delle cose
Capo III
Disposizioni sulle alienazioni e gli altri modi di trasmissione delle cose
Sezione I
Delle cose appartenenti allo Stato o ad altri enti morali
[Le cose indicate negli art. 1 e 2 sono inalienabili quando appartengono allo Stato o ad altro ente o istituto pubblico].
[Il Ministro per l’educazione, sentito il Consiglio nazionale 
  dell’educazione, delle scienze e delle arti, può autorizzare l’alienazione di 
  cose di antichità e d’arte, di proprietà dello Stato o di altri enti o istituti 
  pubblici, purchè non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato 
  il pubblico godimento.
  Il Ministro può altresì autorizzare la alienazione di duplicati e, in genere, 
  di cose di antichità e d’arte che non abbiano interesse per le collezioni dello 
  Stato o di altro ente o istituto pubblico] . 
[Il Ministro per l’educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale della educazione, delle scienze e delle arti, può autorizzare, con le cautele da determinarsi col regolamento, la permuta di cose d’antichità e d’arte con altre appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri] .
[Le cose appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti, 
  diversi da quelli indicati nell’art. 23, possono essere alienate, previa autorizzazione 
  del Ministro per l’educazione nazionale. 
  Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell’educazione delle scienze e delle 
  arti può rifiutare l’autorizzazione qualora ritenga che l’alienazione produca 
  un grave danno al patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge o al pubblico 
  godimento della cosa] . 
[é vietata l’alienazione delle collezioni o serie di oggetti, 
  di proprietà di enti o istituti legalmente riconosciuti, per le quali sia intervenuta 
  la notificazione di cui all’art. 5. 
  Il Ministro per l’educazione nazionale può autorizzare l’alienazione, anche parziale, 
  nei casi e modi di cui all’art. 24] . 
[Le disposizioni degli art. 23, 24, 26 e 27 si applicano anche 
  alle costituzioni di ipoteca e di pegno e, in generale, a tutti i negozi giuridici 
  che possono importare alienazioni. 
  Ove si tratti di alienazione a titolo oneroso è riservato allo Stato il diritto 
  di prelazione, da esercitarsi nel termine e nei modi di cui agli articoli 31 e 
  32. Tale diritto può essere esercitato anche nel caso in cui la cosa sia, a qualunque 
  titolo, data in pagamento] . 
[Quando si proceda per conto dello Stato o di altro ente o istituto 
  pubblico alla demolizione di un immobile, non si intendono comprese, fra i materiali 
  di risulta che per contratto siano stati riservati all’imprenditore dei lavori 
  di demolizione, le cose che abbiano l’interesse di cui all’art. 1 anche se vengano 
  in luce soltanto per il fatto dell’abbattimento. 
  é nullo ogni patto contrario]. 
[Il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga una delle 
  cose che abbiano formato oggetto di notifica a norma degli articoli precedenti 
  è tenuto a denunziare al Ministro per l’educazione nazionale ogni atto, a titolo 
  oneroso o gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in parte, la proprietà o la detenzione.
  
  Nel caso che la trasmissione avvenga per successione a causa di morte, l’obbligo 
  della denunzia spetta all’erede] . 
[Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il Ministro per l’educazione 
  nazionale ha facoltà di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell’atto 
  di alienazione. 
  Qualora la cosa sia alienata con altre per un unico corrispettivo, il prezzo è 
  determinato d’ufficio dal Ministro. 
  Ove l’alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato dal Ministro, il 
  prezzo stesso sarà stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione 
  composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l’altro dall’alienante ed 
  il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’alienante.
  
  Nel caso in cui il Ministro eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose 
  alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto] . 
[Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di 
  mesi due dalla data della denuncia. 
  In pendenza di detto termine, il contratto rimane condizionato sospensivamente 
  all’esercizio del diritto di prelazione: all’alienante è vietato di effettuare 
  la tradizione della cosa. 
  La proprietà passa allo Stato alla data del provvedimento col quale è esercitata 
  la prelazione. 
  Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato] 
[Il diritto di prelazione può essere esercitato dal Ministro per l’educazione nazionale nei modi indicati negli articoli precedenti, anche quando la cosa sia a qualunque titolo data in pagamento]
[Il Ministro per l’educazione nazionale, sentito il Consiglio 
  nazionale, della educazione, delle scienze e delle arti, può vietare l’alienazione 
  delle collezioni e serie di oggetti di proprietà privata, notificate ai sensi 
  dell’art. 5, quando ne derivi danno, alla loro conservazione o ne sia menomato 
  il pubblico godimento. 
  In caso di alienazione, totale o parziale, è riservato allo Stato il diritto di 
  prelazione, da esercitarsi nei termini e modi di cui agli art. 31 e 32. Tale diritto 
  può essere esercitato anche nel caso in cui la collezione o serie, in tutto o 
  in parte, sia a qualunque titolo data in pagamento] . 
 Capo IV
Disposizioni sulla esportazione ed importazione
Sezione I
Esportazione
Sezione II
Importazione temporanea
 Capo V
Disciplina dei ritrovamenti e delle scoperte
 Capo VI
Disciplina delle riproduzioni e del godimento pubblico
[é vietato di trarre calchi dagli originali di cose indicate nell’art. 1 di 
  proprietà dello Stato o di altro ente o istituto pubblico. 
  Il Ministro per l’educazione nazionale sentito il Consiglio nazionale dell’educazione, 
  delle scienze e delle arti, può autorizzare la esecuzione di calchi qualora le 
  condizioni dell’originale lo consentono] . 
[Il pubblico è ammesso alla visita delle cose indicate nell’art. 1 di proprietà dello Stato o di altro ente o legalmente riconosciuto, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento
[Il Ministro per l’educazione nazionale può fare obbligo ai privati proprietari di cose immobili di eccezionale interesse, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui agli articoli 2 e 3, e di collezioni o serie notificate ai sensi dell’art. 5, di ammettere e visitare per scopi culturali le cose, le collezioni e le serie stesse, con le modalità da stabilirsi caso per caso, inteso il proprietario]
 Capo VII
Disciplina delle espropriazioni 
[Le cose, mobili o immobili, soggette alla presente legge, possono essere espropriate 
  dal Ministro per l’educazione nazionale per ragioni di pubblica utilità, quando 
  l’espropriazione stessa risponda ad un importante interesse in relazione alla 
  conservazione o incremento del patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge.
  
  Il Ministro per l’educazione nazionale può autorizzare l’espropriazione a favore 
  delle province, dei comuni o di altro ente o istituto legalmente riconosciuti]
  
[Possono essere espropriate per causa di pubblica utilità aree ed edifici quando il Ministro per l’educazione nazionale ravvisi ciò necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l’accesso] .
[Il Ministro per l’educazione nazionale può procedere alla espropriazione di immobili al fine di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all’art. 1] .
[Nei casi di cui al presente capo, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto del Ministro per l’educazione nazionale] .
 Capo VIII
Sanzioni
[I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti ed istituti legalmente 
  riconosciuti, che entro il termine prescritto dal Ministro non presentino senza 
  giustificato motivo l’elenco di cui all’art. 4 o presentino una denuncia inesatta, 
  sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 6.000.000, senza 
  pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale. 
  Indipendentemente dall’azione penale, il Ministro può disporre la compilazione 
  dell’elenco a spese degli inadempienti. La nota delle spese è resa esecutoria 
  con provvedimento del Ministro e rimessa, a mezzo dell’Intendenza di finanza, 
  all’esattore delle imposte che provvede alla riscossione con le forme e la procedura 
  privilegiata stabilite per l’esazione delle imposte dirette] . 
[Chiunque trasgredisce le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 
  18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con l’arresto da sei mesi ad un 
  anno e con l’ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000. 
  Il trasgressore è tenuto inoltre ad eseguire quei lavori che il Ministro per la 
  educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell’educazione, delle scienze 
  e delle arti, riterrà di prescrivergli per riparare ai danni da lui prodotti alla 
  cosa. 
  Quando la riduzione della cosa in pristino non sia possibile, il trasgressore 
  è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta 
  o alla diminuzione di valore subita dalla cosa per effetto della trasgressione.
  
  Ove il trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta dal Ministro, 
  la somma stessa è stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione 
  composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l’altro dal trasgressore 
  ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal 
  trasgressore] . 
[Chiunque, contro il divieto del Soprintendente, proceda al collocamento o 
  all’affissione di manifesti, di cartelli, pitture, iscrizioni e altri mezzi di 
  pubblicità, è punito con la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 5.000.000.
  
  Indipendentemente dall’azione penale, il Soprintendente può disporre la rimozione 
  d’ufficio dei sopraindicati mezzi di pubblicità chiedendo all’uopo, ove occorra, 
  l’ausilio della forza pubblica. 
  Le spese sono a carico del trasgressore] . 
[Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro 
  i divieti stabiliti dalla presente legge o senza l’osservanza delle condizioni 
  e modalità da esse prescritte, sono nulli di pieno diritto. 
  Resta sempre salva la facoltà del Ministro per l’educazione nazionale di esercitare 
  il diritto di prelazione a norma degli art. 31 e 32 ] . 
[I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e istituti legalmente riconosciuti, che, in violazione delle disposizioni della presente legge, alienino cose di antichità e d’arte, sono puniti con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000] .
[Chiunque ometta la denuncia prevista dall’art. 30 e chiunque contravvenga 
  alla disposizione contenuta nel secondo comma dell’articolo 32 è punito con la 
  reclusione fino ad un anno e la multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000.
  
  La stessa pena si applica a chiunque trasgredisca il divieto di cui all’art. 34] 
  . 
[Senza pregiudizio di quanto è disposto con l’art. 66, se per effetto della 
  violazione degli art. 4, 23, 27, 28, 29 e 30 la cosa non si può più rintracciare 
  o risulti esportata dal Regno, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato 
  una somma pari al valore della cosa. 
  Il Ministro per l’educazione nazionale, in caso di violazione dell’art. 4, può 
  disporre che la somma sia devoluta all’ente o istituto cui la cosa apparteneva.
  
  Ove la violazione sia imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al 
  pagamento della somma. 
  Nel caso in cui il trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta 
  dal Ministro, la somma stessa è stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile 
  da una commissione da nominare ai sensi dell’art. 59] 
[Se la cosa, temporaneamente esportata ai sensi degli art. 40 e 41, non viene 
  reimportata nel termine prescritto, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo 
  Stato una somma pari al valore della cosa determinato in occasione della esportazione.
  
  La presente disposizione non si applica nei casi di mancata reimportazione per 
  motivi di dimostrata forza maggiore e nel caso in cui il Ministro, a richiesta 
  dell’interessato, conceda la trasformazione temporanea in definitiva, secondo 
  le norme che saranno stabilite nel regolamento] 
[1. Chiunque trasferisce negli Stati membri dell’Unione europea o esporta verso 
  Paesi terzi cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, 
  documentale o archivistico, nonchè i beni di cui al comma 2 dell’articolo 35, 
  senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la prescritta 
  licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con 
  la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni. 
  2. La pena è aumentata se si tratta di cose di interesse particolarmente importante.
  
  3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a 
  persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della 
  legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. 
  4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di 
  esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza 
  definitiva di condanna consegue la sospensione della autorizzazione amministrativa 
  all’esercizio dell’attività per una durata minima di sei mesi. L’autorizzazione 
  è revocata nei casi di recidiva ai sensi dell’articolo 99, secondo comma, numeri 
  1) e 2), del codice penale. 
  5. La pena applicabile per i reati previsti nel comma 1 è ridotta da uno a due 
  terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva e comunque di 
  notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti ovvero esportati.
  
  6. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui al comma 1, chiunque spedisce 
  verso Stati membri dell’Unione europea o esporta verso Paesi terzi le cose di 
  cui al comma 1 non accompagnate dall’attestato di libera circolazione o dalla 
  licenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una 
  somma da L. 150.000 a L. 900.000] . 
[Chiunque s’impossessa di cose di antichità e d’arte, rinvenute fortuitamente, 
  ovvero in seguito a ricerche od opere in genere, è punito ai sensi dell’art. 624 
  del codice penale. 
  Quando il reato sia commesso da coloro ai quali venne fatta la concessione o data 
  l’autorizzazione di cui agli art. 45 e 47, ovvero sia commesso su cose mobili 
  di cui all’articolo 1, di proprietà pubblica o oggetto di notifica, da parte di 
  persona diversa dal proprietario, sono applicabili le disposizioni dell’art. 625 
  del codice penale] . 
[Senza pregiudizio di quanto è disposto nell’articolo precedente, chiunque 
  trasgredisca le disposizioni degli art. 45, 47 e 48 è punito con l’arresto fino 
  a un anno e l’ammenda da lire 600.000 a lire 6.000.000 . 
  Ove la trasgressione produca un danno in tutto o in parte irreparabile, si applica 
  la disposizione dell’art. 59] . 
[Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all’art. 51 è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 6.000.000] .
[Salvo che non sia prevista una pena più grave, chiunque trasgredisce ad un ordine, dato dal Ministro per l’educazione nazionale, in conformità della presente legge, è punito con le pene di cui all’art. 650 del codice penale].
Disposizioni transitorie
[Il Ministro per l’educazione nazionale nel termine che verrà stabilito nel 
  regolamento per l’esecuzione della presente legge, rinnoverà le notifiche per 
  gli immobili di cui agli art. 2 e 3. 
  Frattanto continueranno ad aver vigore, agli effetti stabiliti dalla presente 
  legge, le notifiche precedentemente fatte a norma della legge 20 giugno 1909, 
  n. 364, e relativo regolamento e della legge 11 giugno 1922, n. 778 . 
  Per quanto riguarda le cose mobili di proprietà privata il Ministro provvederà, 
  nel termine che sarà indicato nel regolamento per l’esecuzione della presente 
  legge, alla pubblicazione dell’elenco di cui all’art. 3 ed al suo deposito presso 
  le regie prefetture. Conserveranno frattanto efficacia le notifiche di importante 
  interesse fatte per tali cose] . 
[Nulla è innovato per quanto riguarda le raccolte artistiche ex-fidecommissarie, regolate con L. 28 giugno 1871, n. 286, L. 8 luglio 1883, n. 1461, R.D. 23 novembre 1891, n. 653, e L. 7 febbraio 1892, n. 31, nonchè le bellezze naturali panoramiche regolate con L. 11 giugno 1922, n. 778] .
[Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge, varranno, in quanto siano applicabili, le norme del Regolamento approvato con R.D. 30 gennaio 1913, n. 363] .