Legge del 30 luglio 2004, n. 191
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.
168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 Luglio 2004 - Supplemento
Ordinario
Legge di conversione
Testo del decreto-legge
Legge di conversione
Art. 1
- Il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il
contenimento della spesa pubblica è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Testo del decreto-legge
Art. 1-4
omissis
Art. 5
Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia di definizione di illeciti
edilizi
- In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno
2004, la legge regionale prevista dal comma 26 dell’articolo 32 del decreto legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni, può essere emanata entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Conseguentemente, al medesimo articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 15:
- al primo periodo, le parole: «entro il 31 luglio 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «
entro il 10 dicembre 2004
»;
- al secondo periodo, le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle
seguenti: «
30 aprile 2005
»;
- al comma 16, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «
31 maggio 2005
»;
- al comma 32 le parole: «entro il 31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«
entro il 10 dicembre 2004
»;
- al comma 37, primo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «
entro il 30 giugno 2005
».
- Nell’allegato 1 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «30 settembre
2004» e «30 novembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e «terza rata»,
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «
20 dicembre 2004
»
e «30 dicembre 2004
»; le parole: «30 settembre 2004», indicate dopo
le parole: «deve essere integrata entro il» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2005
».
Art. 6
Entrata in vigore
- Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Tabella 1
(prevista dall'art. 1, comma 6)
omissis
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