Ministero delle Finanze
Decreto 6 marzo 1998
Approvazione, con le relative istruzioni, del modulo da utilizzare per trasmettere
al Centro di servizio delle imposte dirette e delle imposte indirette la comunicazione
concernente la data di inizio lavori
IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
in base al quale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è possibile
fruire di una detrazione d'imposta pari al 41 per cento, da suddividere in cinque
o dieci rate di pari importo, a fronte delle spese sostenute negli anni 1998 e 1999,
ed effettivamente rimaste a carico, per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio.
Visto l'art. 13, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997, che consente, ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di fruire di una detrazione d'imposta
pari al 41 per cento, da suddividere in cinque o dieci rate di pari importo, a fronte
delle spese sostenute negli anni 1996 e 1997, ed effettivamente rimaste a carico,
per gli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle
regioni Emilia-Romagna e Calabria per il ripristino delle unità immobiliari dichiarate
o considerate inagibili;
Visto il regolamento emanato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della citata legge n.
449 del 1997, che prevede che i soggetti che intendono fruire della detrazione devono
comunicare la data di inizio dei lavori, utilizzando un apposito modulo, approvato
con decreto dirigenziale;
Considerato che, ai sensi dello stesso regolamento, occorre stabilire le modalità
di trasmissione del modulo di comunicazione e i Centri di servizio delle imposte
dirette e imposte indirette competenti a riceverlo;
Decreta:
Art. 1
Approvazione del modulo di comunicazione
- È approvato l'annesso modulo, con le relative istruzioni (allegato A), da
utilizzare per la comunicazione della data di inizio dei lavori concernenti gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari
dichiarate o considerate inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi
nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria, da trasmettere al Centro di servizio
delle imposte dirette e delle imposte indirette.
Art. 2
Trasmissione del modulo di comunicazione
- Per usufruire della detrazione i contribuenti devono preventivamente trasmettere,
mediante raccomandata, al Centro di servizio delle imposte dirette e delle imposte
indirette, la comunicazione concernente la data in cui avranno inizio i lavori,
redatta sul modulo di cui all'allegato A.
Al modulo va allegata la documentazione prevista nel regolamento citato in premessa.
Per i lavori iniziati prima dell'entrata in vigore del citato regolamento, il
modulo, corredato della documentazione, deve essere spedito entro 40 giorni dalla
predetta data.
- In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di
più diritti reali su uno stesso immobile, se più di un contribuente, avendo sostenuto
le spese, intende fluire della detrazione, il modulo, con allegata la documentazione,
può essere trasmesso da uno soltanto di essi.
In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente che
non ha trasmesso il suddetto modulo deve indicare il codice fiscale del soggetto
che ha adempiuto l'obbligo anche per suo conto.
Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali e per quelli realizzati
dai soggetti indicati nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), è
trasmesso un unico modulo a cura, rispettivamente, dell'amministratore del condominio
o di uno qualunque dei condomini, ovvero di uno dei soggetti cui s'imputano i
redditi prodotti in forma associata.
In queste ipotesi, nella dichiarazione dei redditi non va indicato il codice fiscale
del soggetto che ha trasmesso il modulo.
Art. 3
Spese sostenute negli anni 1998 e 1999
- Per fruire della detrazione di cui all'art. 1, commi 1 e seguenti, della citata
legge n. 449 del 1997, è necessario che le spese
siano pagate negli anni 1998 e 1999 ed esclusivamente mediante bonifico bancario
dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario
della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto
a favore del quale il bonifico è effettuato.
In caso di comproprietà, contitolarità del diritto reale o di coesistenza di più
diritti reali, in presenza di più soggetti che intendono fruire della detrazione
relativamente agli stessi interventi, il bonifico deve recare l'indicazione del
codice fiscale di tutti i soggetti che intendono fruire della detrazione.
Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali e per quelli
realizzati dai soggetti indicati nell'art. 5 del citato TUIR, il bonifico deve
recare il codice fiscale dell'amministratore del condominio o di uno qualunque
dei condomini, ovvero del soggetto dell'art. 5 del TUIR o di uno dei soggetti
cui si imputano i redditi in forma associata, che provveda al pagamento.
Art. 4
Centri di servizio competenti a ricevere il modulo
- I Centri di servizio cui vanno indirizzati i moduli dei contribuenti con domicilio
fiscale nelle relative circoscrizioni sono:
Centro di servizio delle imposte dirette e indirette per Contribuenti con domicilio
fiscale in comune della:
Regione Lombardia |
20138 Milano, Via M. del Vascello, 14 |
Regione Toscana |
40131 Bologna, Via Marco Polo, 60 |
Regione Umbria |
65100 Pescara, Via Rio Sparto, 52/B |
Regione Puglia e Basilicata |
70100 Bari, Via Gentile, 52/B |
Regione Emilia Romagna |
40131 Bologna, Via Marco Polo, 60 |
Regione Liguria |
16163 Genova, Via Morego, 30 |
Regione Sicilia |
90139 Palermo,Via Konrad Roentgen, 3 |
Regioni Abruzzo, Marche e Molise |
65100 Pescara, Via Rio Sparto, 52/B |
Regione Lazio |
00155 Roma, Via F. De Pero (La Rustica) |
Regioni Campania e Calabria |
84194 Salerno, Via Uff. Finanziari |
Regioni Piemonte e Valle d'Aosta |
10093 Collegno (Torino), strada della Berlia, 20 |
Regione Trentino Alto Adige |
38100 Trento, Viale Verona, 187 |
Regioni Veneto e F. V. G. |
30175 Marghera (Venezia) Via G.De Marchi,16 |
Regione Sardegna |
09100 Cagliari, s.s. - 554 Km. 1,600 - località S. Lorenzo |
Art. 5
Spese sostenute negli anni 1996 e 1997
- I contribuenti che si avvalgano delle disposizioni contenute nell'art. 13,
comma 3, della citata legge n. 449 del 1997 devono rispettare gli adempimenti
di cui agli articoli precedenti, con le seguenti precisazioni:
- è ammesso qualunque mezzo di pagamento;
- relativamente alle spese sostenute nel 1997, la detrazione, suddivisa, a
scelta del contribuente, in cinque o dieci rate di pari importo, è fruita a
partire dalla dichiarazione dei redditi del 1997, presentata nel 1998;
- qualora le spese siano state sostenute anche nel 1996, i contribuenti devono
presentare, in aggiunta al modulo di cui all'art. 1, corredato della documentazione
prescritta, un'apposita istanza, contenente l'indicazione del numero delle rate
in cui intendono suddividere la detrazione e la richiesta di rimborso della
prima rata, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per lo stesso anno 1996.
Per fruire delle rimanenti quote della detrazione queste dovranno essere indicate
nella dichiarazione dei redditi, a partire da quella dei redditi del 1997, presentata
nel 1998.
Art. 6
Distribuzione del modulo
- Il modulo di cui all'art. 1 del presente decreto è disponibile presso gli
uffici delle entrate e presso quelli del territorio
Art. 7
Autorizzazione alla stampa del modulo
- È autorizzata la stampa del modulo di
cui all'art. 1 con le caratteristiche tecniche di cui all'allegato B.
- Per la stampa dei moduli deve essere utilizzato il colore nero e, per le quadrettature
contenenti i dati, il colore rosso cieco.
- Il formato e le dimensioni del modulo devono essere le seguenti:
- formato A4 su carta uso mano da 90 gr per mq di opacità compresa tra l'86
e l'88 per cento;
- larghezza: cm 21,0;
- altezza: cm 29,7.
- Su retro devono essere stampate le istruzioni per la compilazione.
- Le coordinate si intendono espresse in millimetri partendo dall'origine zero
posta sul vertice alto a sinistra del foglio.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 6 marzo 1998
Il Direttore Generale: Romano
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