Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Decreto 6 febbraio 2004
Verifica dell’interesse culturale dei beni immobiliari di utilità pubblica
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
di concerto con
L’Agenzia del Demanio
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del
Ministero per i beni e le attività culturali»;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, recante «testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali», ed in particolare gli articoli 6 e 7;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici»,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n.
326, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 274 del 25 novembre 2003 e in particolare l’art. 27 del medesimo decreto-legge;
Vista l’indifferibilità ed urgenza di procedere a termini di legge all’emanazione
del decreto di cui al comma 9 dell’art. 27 del citato decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269;
Decreta:
Art. 1
- Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità per la predisposizione
e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei beni immobili di
pertinenza delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, delle
città metropolitane, dei comuni e di ogni altro ente ed istituto pubblico, oggetto
di verifica relativamente alla sussistenza dell’interesse artistico, storico,
archeologico ed etnoantropologico.
Art. 2
-
Al fine di consentire la verifica, i soggetti indicati all’art. 1 identificano
gli immobili e ne descrivono la consistenza, utilizzando esclusivamente il modello
informatico disponibile sul sito Web del Ministero per i beni e le attività culturali,
il cui tracciato è indicato all’allegato A che costituisce parte integrante del
presente decreto.
-
Le istruzioni per la compilazione del modello di cui al comma 1 sono approvate
nel testo riportato nel già citato allegato A del presente decreto.
Art. 3
- In fase di prima applicazione del presente decreto e comunque entro trenta
giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, le competenti filiali dell’Agenzia del demanio trasmettono alle soprintendenze
regionali del Ministero per i beni e le attività culturali un primo elenco di
beni immobili di proprietà dello Stato, unitamente alle relative schede descrittive,
redatti secondo le indicazioni di cui al precedente art. 2.
- I tempi di trasmissione e la consistenza numerica dei successivi elenchi,
corredati delle relative schede descrittive, saranno concordati tra le amministrazioni
firmatarie del presente decreto.
- Le competenti filiali dell’Agenzia del demanio inseriscono esclusivamente
sul sito Web del Ministero per i beni e le attività culturali i dati dell’allegato
A relativi agli immobili, provvedono alla stampa dei medesimi dati e li inoltrano,
unitamente alla richiesta di verifica, alle soprintendenze regionali, secondo
modalità che prevedano l’avviso di ricevimento.
Art. 4
- Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono estese anche ai procedimenti
di verifica dell’interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico
relativi agli immobili appartenenti alle regioni, alle province, alle città metropolitane,
ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico.
- Le soprintendenze regionali definiscono i tempi di trasmissione e la consistenza
numerica degli elenchi con i soggetti indicati al comma 1, tramite accordi sottoposti
all’approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali.
Art. 5
- I soggetti richiedenti hanno pari titolo ad accedere all’archivio informatico
relativamente ai beni di propria pertinenza; le modalità tecnico operative di
accesso sono definite nell’allegato A.
Roma, 6 febbraio 2004
Il direttore generale per i beni architettonici ed il paesaggio del Ministero
per i beni e le attività culturali
Cecchi
Il direttore generale dell’Agenzia del demanio
Spitz
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