Ministero delle Infrastrutture
Decreto 3 Settembre 2007
Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, relative all'anno 2007.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottbre 2007
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
Visto l'art. 10 della legge 14 
febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere b) e 
c), al finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle 
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo che, all'art. 
11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle 
infrastrutture) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni 
in locazioni;
Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
- serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, 
ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti 
minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle 
risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni 
in locazione nonche' i criteri per la determinazione degli stessi; Vista la 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che attribuisce al 
citato Fondo per l'anno 2007 la dotazione di euro 210.990.000,00;
Visto, il comma 5 dell'art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come 
sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, 
convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce, tra l'altro, 
che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo e' 
effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati con 
apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa 
medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse
messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2, registrato 
alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, registro n. 9, foglio n. 142, con il 
quale in attuazione dell'art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 
240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, sono stati fissati, previa 
intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 14 luglio 2005, i criteri per la 
ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per 
l'accesso alle abitazioni in locazione di cui al comma 1 dell'art. 11 della 
legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Considerato che per mero errore materiale il riparto relativo all'annualita' 
2006 e' stato effettuato assumendo a riferimento il valore medio dei 
coefficienti di riparto delle annualita' 2001-2005 anziche' quello relativo alle 
annualita' 2002-2005 secondo quanto disposto al punto 4 del citato decreto 
ministeriale 14 settembre 2005 e che pertanto occorre procedere ad effettuare, 
in sede di riparto dell'annualita' 2007, una compensazione che tenga conto 
dell'errore materiale verificatosi nel riparto relativo all'annualita' 
precedente; Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2006, prot. n. A2/1964, 
registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti Ministeri delle 
infrastrutture ed assetto del territorio, in data 19 dicembre 2006, registro n. 
8, foglio n. 26, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 23 
gennaio 2007, n. 18, con il quale e' stato effettuato il riparto delle risorse 
assegnate al Fondo nazionale relativamente all'annualita' 2006;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, 
con legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale, tra l'altro, e' stato istituito 
il Ministero delle infrastrutture;
Vista l'intesa espressa, sulla proposta di ripartizione effettuata dal Ministro 
delle infrastrutture dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 1° agosto 
2007;
 
Decreta:
 
1. La disponibilita' del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle 
abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
pari per l'annualita' 2007 ad euro 210.990.000,00 e' ripartita tra le regioni e 
le province autonome di Trento e Bolzano secondo l'allegata tabella che forma 
parte integrante del presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome ripartiscono le quote di propria spettanza 
a norma del comma 7 del predetto art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 
come integrato dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21.
3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei 
requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 
giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti 
requisiti.
4. Ai fini dei successivi riparti, le comunicazioni delle regioni e province 
autonome al Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia 
residenziale e le politiche urbane abitative, concernenti l'entita' dei fondi 
aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali per l'annualita' cui si riferisce il 
riparto e di quelli degli enti locali riferiti all'anno precedente iscritti in 
bilancio, gia' indicati al comma 6 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, 
dovranno pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno. 
Le comunicazioni pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione 
ai fini dei riparti di che trattasi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana.
Roma, 3 settembre 2007
Il Ministro: Di Pietro Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2007 Ufficio 
di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, 
registro n. 9, foglio n. 80
 
Allegato
LEGGE n. 431/98 - FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO Ripartizione della disponibilita' 2007 (euro 210.990.000,00)
| Regioni e province autonome | A Riparto del 90%  | 
    B Riparto del 10%  | 
    A+B Riparto 2007  | 
    Saldo 2006 | Riparto finale 2007 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Piemonte | 15.267.178,89 | 1.314.158,79 | 16.581.337,68 | 504.008,64 | 17.085.346,32 | 
| Valle d'Aosta | 737.715,59 | 136.547,11 | 874.262,70 | 94.727,96 | 968.990,66 | 
| Lombardia | 30.246.370,41 | 6.920.779,08 | 37.167.149,49 | -467.812,10 | 36.699.337,39 | 
| Trento | 1.500.116,28 | 364.187,84 | 1.864.304,12 | 242.255,82 | 2.106.559,94 | 
| Bolzano | 2.003.665,22 | 486.435,97 | 2.490.101,19 | -34.965,13 | 2.455.136,06 | 
| Veneto | 12.537.770,70 | 1.178.150,34 | 13.715.921,04 | 1.097.710,64 | 14.813.631,68 | 
| Friuli V.G. | 3.221.591,55 | 782.115,68 | 4.003.707,23 | 502.791,74 | 4.506.498,97 | 
| Liguria | 6.610.658,33 | 487.612,16 | 7.098.270,49 | 373.533,73 | 7.471.804,22 | 
| Emilia R. | 16.768.225,16 | 1.967.886,03 | 18.736.111,19 | 952.963,22 | 19.689.074,41 | 
| Toscana | 11.527.622,45 | 1.301.139,40 | 12.828.761,85 | -176.864,29 | 12.651.897,56 | 
| Umbria | 3.541.930,61 | 196.746,28 | 3.738.676,89 | -14.239,38 | 3.724.437,51 | 
| Marche | 4.260.548,83 | 162.124,57 | 4.422.673,40 | 427.382,16 | 4.850.055,56 | 
| Lazio | 19.317.901,73 | 1.647.228,48 | 20.965.130,21 | -1.592.558,87 | 19.372.571,34 | 
| Abruzzo | 3.188.037,68 | 105.843,41 | 3.293.881,09 | 265.050,32 | 3.558.931,41 | 
| Molise | 1.265.885,49 | 11.541,76 | 1.277.427,25 | 122.041,19 | 1.399.468,44 | 
| Campania | 18.493.005,24 | 109.433,10 | 18.602.438,34 | -3.646.852,63 | 14.955.585,71 | 
| Puglia | 12.664.166,15 | 1.949.743,07 | 14.613.909,22 | 32.848,85 | 14.646.758,07 | 
| Basilicata | 1.909.486,93 | 58.131,43 | 1.967.618,36 | 18.483,20 | 1.986.101,56 | 
| Calabria | 5.417.527,27 | 1.315.229,75 | 6.732.757,02 | -1.127.367,00 | 5.605.390,02 | 
| Sicilia | 15.792.790,62 | 0.00 | 15.792.790,62 | 1.955.104,46 | 17.747.895,08 | 
| Sardegna | 3.618.804,87 | 603.965,75 | 4.222.770,62 | 471.757,47 | 694.528,09 | 
| TOTALE | 189.891.000,00 | 21.099.000,00 | 210.990.000,00 | 0,00 | 210.990.000,00 |