Decreto 29 maggio 2002
Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000. Disciplinare tecnico a supporto 
del bando di gara approvato con decreto del 27 dicembre 2001, n. 2521
GU n. 162 del 12-7-2002- Suppl. Ordinario n. 142
 
IL DIRETTORE GENERALE
per l'edilizia residenziale e le politiche abitative
Visto il comma 1 dell'art. 
3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 che, al fine di avviare a soluzione le 
più manifeste condizioni di disagio abitativo, prevede che il Ministro dei lavori 
pubblici promuova un programma sperimentale di edilizia residenziale da realizzare 
con risorse attivate da comuni, Iacp comunque denominati, imprese e cooperative 
di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato finalizzato, tra l'altro, 
a rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli;
Visto il comma 2 dello stesso art. 3 che autorizza limiti di impegno quindicennali 
di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 11 miliardi a decorrere 
dall'anno 2001, quale concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui 
al comma 1;
Visto il comma 4 dello stesso art. 3, che dispone che, con decreto del Ministro 
dei lavori pubblici, vengano definite, previa intesa in sede di Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, 
le modalità di applicazione ed erogazione dei finanziamenti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, 
che ha istituito, fra l'altro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 2521 del 27 
dicembre 2001 e l'allegato bando di gara con il quale parte delle disponibilità 
finanziarie derivanti dai limiti di impegno quindicennali previsti dall'art. 3, 
comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, è stata destinata all'attuazione di 
un programma sperimentale nel settore dell'edilizia residenziale agevolata per la 
realizzazione e il recupero di alloggi da concedere in locazione permanente a canone 
agevolato ad utenti anziani denominato: "Alloggi in affitto per gli anziani degli 
anni 2000";
Visto in particolare l'art. 5 del summenzionato bando di gara che prevede il ricorso 
ad un disciplinare tecnico - da approvarsi non oltre la data di pubblicazione del 
bando stesso nella Gazzetta Ufficiale con decreto del Direttore generale per l'edilizia 
residenziale e le politiche abitative - contenente caratteristiche e livelli prestazionali 
degli alloggi, nonché modalità e tipologie di organizzazione del programma sperimentale;
   Visto il disciplinare tecnico predisposto dal gruppo di lavoro composto 
da funzionari di questa Direzione e da esperti rappresentativi del settore appositamente 
nominato con provvedimento n. 562/Segr. in data 13 dicembre 2001;
Visto il decreto ministeriale.  n. 1751 del 28 dicembre 2001, registrato alla 
Corte dei conti in data 21 gennaio 2002 al reg. n. 1, foglio 51, in attuazione del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 26 marzo 2001, con cui è stata 
definita, fra l'altro, l'organizzazione della Direzione generale per l'edilizia 
residenziale e le politiche abitative;
Considerato che, a seguito dell'avvenuta registrazione alla Corte dei conti in data 
11 aprile 2002 al reg. n. 1, foglio 198 del citato decreto n. 2521 del 27 dicembre 
2001, occorre procedere alla pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale 
ed all'approvazione del disciplinare tecnico;
Decreta:
Art. 1
È approvato l'allegato disciplinare tecnico di supporto al bando di gara per 
l'attuazione del programma di sperimentazione di cui alle premesse.
Art. 2
Il presente decreto e l'allegato disciplinare tecnico sono pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 maggio 2002
Il direttore generale: Rocco
 
 
ALLOGGI IN AFFITTO PER GLI ANZIANI DEGLI ANNI 
2000
Disciplinare tecnico a supporto del bando di gara approvato con decreto del 27 dicembre 
2001
Premessa
All'interno delle possibili politiche per favorire l'accesso alle abitazioni 
delle fasce sociali deboli, la problematica degli anziani si caratterizza per una 
specificità tutta propria.
Quantomeno per due ragioni: innanzitutto, come è di immediata evidenza, tale segmento 
e' tra quelli che trovano maggiori difficoltà a rapportarsi ai valori del mercato 
immobiliare; a ciò si aggiunge, come ulteriore aspetto non secondario, che il mercato 
manifesta da sempre scarsa propensione a differenziare l'offerta in relazione ai 
diversi caratteri della domanda e certamente gli anziani sono portatori di esigenze 
abitative che a fatica possono considerarsi soddisfatte nei tradizionali e più diffusi 
modelli abitativi.
Risponde quindi ad una indubbia priorità l'aver privilegiato - nel dare attuazione 
al "programma sperimentale per la riduzione del disagio abitativo" previsto dall'art. 
3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 - gli utenti anziani per i quali sinora non 
era stato attivato, a livello nazionale, un piano di una qualche organicità e con 
risorse significative.
Sulla problematica delle abitazioni per gli anziani, infatti, sono da registrare 
solo generici riferimenti sulla finalizzazione delle risorse contenuti in alcuni 
provvedimenti legislativi e non poche esperienze avviate in sede locale attraverso 
finanziamenti regionali o per iniziativa di singole amministrazioni comunali e di 
operatori no-profit. E' però mancata, diversamente da quanto praticato da numerosi 
paesi dell'Europa occidentale, la concezione di un programma con una chiara finalizzazione 
verso la categoria e, soprattutto, con il supporto di una serie di modalità operative 
tali da rendere le diverse realizzazioni non episodiche ma, al contrario, interrelate 
da indicazioni conseguenti ad orientamenti tecnico-culturali da assumere come riferimento.
Per questi motivi il bando predisposto per consentire l'utilizzazione dei finanziamenti 
resi disponibili dalla legge 21 ha opportunamente previsto che, in concomitanza 
alla pubblicazione del bando stesso, venisse redatto un disciplinare tecnico "contenente 
caratteristiche e livelli prestazionali degli alloggi, nonché modalità e tipologie 
di organizzazione del programma sperimentale" (art. 5).
In tal modo, l'obiettivo finale che il programma persegue va oltre la produzione 
di alloggi, che pure ne costituisce scopo fondamentale, ed è individuabile nella 
messa a punto di un nuovo modello di offerta alloggiativa da immettere sul mercato 
e, al contempo, nella definizione di un modo di abitare che tenga conto sia delle 
ridotte capacità dell'utente anziano, sia delle sue esigenze di autonomia.
Con questi presupposti il programma acquista, nel senso più proprio, il carattere 
di sperimentalità: ogni intervento è, dunque, sperimentale in quanto, oltre alla 
fase di progettazione, esecuzione e collaudo delle opere, prefigura una fase di 
scelta tra più opzioni per il conseguimento degli obiettivi sperimentali prefissati 
e di monitoraggio e resocontazione sistematica, di cui la realizzazione stessa si 
configura come momento di verifica.
Il disciplinare tecnico contenuto nelle pagine che seguono è suddiviso in due parti: 
nella prima sono raccolte le indicazioni ritenute utili per consentire, per quanto 
possibile, una agevole e tempestiva formulazione delle richieste attraverso informazioni 
e precisazioni sugli elaborati, come previsto dall'art. 4, comma 3, del bando di 
gara, a corredo della domanda che i soggetti promotori devono inoltrare al comune 
in cui ricade l'intervento; nella seconda parte vengono esplicitati i caratteri 
del programma approfondendo quegli aspetti ritenuti decisivi per conferire qualità 
e compiutezza agli interventi che si andranno a realizzare.
Il disciplinare, evitando rigidità   che vincolerebbero inopportunamente 
amministrazioni comunali ed operatori, suggerisce un percorso metodologico e di 
merito per arrivare alla formulazione delle proposte. Gli elementi qualificanti, 
peraltro indicati nel bando, sono: la scelta localizzativa all'interno del contesto 
urbano;
la correlazione tra alloggi e sistema di assistenza; l'integrazione tra spazi del 
singolo alloggio e spazi comuni all'unita' residenziale; l'individuazione di ambienti 
e servizi da rendere disponibili non soltanto agli anziani ma ad un utenza più vasta;
la descrizione dei livelli prestazionali sia degli alloggi che dell'intervento.
Il programma ha quindi l'ambizione di contribuire a segnare positivamente le modalità 
realizzative delle abitazioni per anziani.
E' evidente che ciò potrà avvenire, e sicuramente avverrà, se quanti parteciperanno 
operativamente alla elaborazione delle propostesi relazioneranno al bando individuandolo 
come occasione di sperimentazione autentica e, conseguentemente, ricercando quelle 
soluzioni in grado di assicurare migliori condizioni abitative.
 
Parte prima
Istruzioni per la predisposizione delle proposte
  
  Elaborati da presentare:
  1.1 Proposta di programma [art. 4, comma 3, lett. a)]. La proposta di programma, 
  sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o, nel caso di 
  amministrazioni comunali, dal Sindaco o suo delegato, deve essere esplicitata, 
  in conformità a quanto indicato nel bando, attraverso una relazione descrittiva 
  degli elementi costituitivi e delle finalità perseguite di cui si prospettano 
  i principali contenuti.
  
      - localizzazione, dimensionamento e caratteri morfologici dell'insediamento 
      urbano quali: tipologie edilizie, densità, rapporti con i luoghi della centralità, 
      qualità urbana (rif. punto 3.1 del presente disciplinare);
 
      - localizzazione e caratteristiche del sistema dei servizi pubblici e privati 
      di tipo commerciale, amministrativo, sociale, culturale, ricreativo ed evidenziazione 
      delle relative modalità di accesso (rif. punto 3.3); 
 
      - descrizione della rete dei servizi sociali e sanitari attivi a scala urbana 
      e di quartiere a sostegno della residenzialità, tali da consentire condizioni 
      di autonomia e l'integrazione della popolazione anziana nel contesto sociale 
      (rif. punto 3.3);
 
      - caratteristiche demografiche e sociologiche per l'ambito di riferimento 
      e per l'intero territorio comunale, con particolare riguardo alla popolazione 
      anziana presente ed alle previsioni d'invecchiamento (rif. punto 1.9).
 
    
    Va sottolineato che la conoscenza di detti elementi è di fondamentale importanza 
    per l'identificazione e la definizione spaziale e funzionale dei nuovi servizi 
    da attivare, che dovranno promuovere lo sviluppo di forme innovative e flessibili 
    di assistenza sociale e sanitaria aperte a tutto il quartiere. Proprio la capacità 
    di rivolgersi ad un'utenza differenziata potrà, d'altra parte, contribuire alla 
    sostenibilità gestionale ed economica dei servizi offerti alle fasce più deboli.
    In particolare per i servizi pubblici e privati di tipo commerciale, amministrativo, 
    sociale, culturale, ricreativo e per quelli sociali e sanitari attivi va predisposta 
    una specifica planimetria   sulla   quale   deve   
    essere   riportata l'ubicazione dell'intervento e dei servizi presenti 
    nell'ambito urbano, con l'indicazione delle distanze da percorrere per ciascun 
    servizio (rif. punto 3.3).
    1.1.2. Descrizione delle modalità di attuazione dell'intervento.
    Va indicata, in relazione alla strumentazione urbanistica vigente ed alla normativa 
    tecnica di attuazione, la tipologia d'intervento prescelta precisando, qualora 
    si operi su edilizia esistente, la modalità individuata con riferimento all'art. 
    31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, comma 1, lettere c), d, ed e).
    La documentazione da predisporre deve dare conto delle modalità di trasformazione 
    degli immobili (aree ed edifici) e deve indicare, per ciascun intervento previsto, 
    il soggetto titolare della trasformazione stessa.
    Il riferimento, esplicitato dal bando, alla conformità agli strumenti urbanistici 
    vigenti è necessario, oltre che per assicurare la fattibilità amministrativa 
    dell'intervento, anche per garantire un più rapido avvio dei cantieri.
    L'assenza di un piano attuativo ancorché adottato può non costituire condizione 
    d’inoperatività qualora il piano regolatore generale vigente risulti, sulla 
    base di esplicita attestazione dell'amministrazione comunale, sufficientemente 
    dettagliato nel senso che la normativa e gli elaborati di piano siano stati 
    concepiti per disciplinare gli interventi ammissibili senza il ricorso a preventiva 
    strumentazione.  Nel caso in cui il piano di recupero o altro piano attuativo 
    da adottare preveda trasformazioni in variante allo strumento urbanistico, occorre 
    fare riferimento - per le procedure di approvazione - alla legislazione nazionale 
    e regionale vigente.
    In ogni caso, al fine della presentazione della richiesta di finanziamento è 
    ritenuta condizione sufficiente, secondo quanto previsto dal bando di gara, 
    la sola adozione del piano attuativo mediante delibera del consiglio comunale 
    o la sottoscrizione dell'Accordo di programma qualora si ricorra a tale procedura.
    1.1.3. Quantificazione delle risorse finanziarie:
    la proposta deve contenere un quadro riepilogativo delle opere (residenziali 
    e non) da realizzare con la quantificazione, per ciascun intervento, delle risorse 
    finanziarie, del costo complessivo, del tipo e del relativo canale di finanziamento 
    (pubblico, privato, comunitario).
    Per le diverse categorie di opere da realizzarsi, in aggiunta all'intervento 
    sperimentale di cui si richiede il finanziamento statale, occorre dimostrare, 
    con idonea documentazione, la fattibilità delle opere, con riferimento agli 
    aspetti tecnici, amministrativi e finanziari. Per le opere finanziate con risorse 
    regionali o comunali è opportuno che gli impegni delle amministrazioni pubbliche 
    siano formalizzati con apposite deliberazioni.
  1.2. Programma di assistenza e accompagnamento sociale [art. 4, comma 3, 
  lett. b)].
  Per quanto concerne la componente sociale, gli interventi costruttivi devono essere 
  coordinati con azioni di sostegno basate sull'offerta di servizi di supporto domestico 
  (accompagnamento,   recapito   domiciliare   della   
  spesa,   pulizia dell'alloggio, piccole riparazioni domestiche, ecc.) 
  che possano aiutare l'anziano nelle attività quotidiane consentendone una gestione 
  autonoma.
  Le finalità del programma di assistenza ed accompagnamento sociale sono essenzialmente 
  le seguenti:
  
    - informazione sull'offerta dei servizi esistenti e sulle modalità di fruizione 
    degli stessi;
 
    - integrazione socio-sanitaria dei servizi al fine di fornire risposte personalizzate 
    alle esigenze degli anziani;
 
    - promozione dell'autonomia dell'anziano mediante interventi di tipo culturale, 
    ricreativo e sportivo, incentivando anche forme di   lavoro compatibili;
 
    - razionalizzazione dei servizi e della loro gestione; promozione dell'intervento 
    del volontariato, di associazioni no-profit e dei privati per garantire modalità 
    adeguate di aiuto.
 
  
  Il programma di assistenza ed accompagnamento deve specificare la quantità e la 
  qualità dei servizi che si intendono fornire, gli standard assistenziali minimi, 
  annuali o mensili (ore di assistenza domiciliare, infermieristica-ambulatoriale,  
  riabilitativa; accessi del medico di medicina generale e forme di consulenza di 
  eventuali altri operatori; ecc.), ed il personale di assistenza previsto a tempo 
  pieno o parziale, distinguendo tra i servizi di base offerti gratuitamente dagli 
  enti pubblici e dal volontariato e gli eventuali servizi a pagamento.
  Per gli spazi di servizio va definito un piano di gestione, precisando quali servizi 
  prevedano la gestione diretta da parte degli enti pubblici o l'autogestione da 
  parte degli utenti (eventualmente organizzati in apposita associazione che abbia, 
  comunque, una riconoscibilità) e quali invece possano essere concessi in appalto 
  ad operatori privati con l'obbligo di praticare tariffe convenzionate che tengano 
  conto della finalità sociale.
  1.3. Progetto preliminare delle opere [art. 4, comma 3, lett. c)].
  In fase di presentazione della domanda al comune, il progetto delle opere deve 
  essere definito a livello   di preliminare. 
  La specificazione del progetto a livello esecutivo avverrà poi, da parte dei soggetti 
  ammessi al finanziamento, entro 180 giorni a decorrere dalla data della stipula 
  del protocollo d'intesa.
  Il progetto preliminare, predisposto ai sensi della normativa vigente (art. 16, 
  comma 3, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni), 
  è accompagnato da elaborati grafici, sino alla scala 1:50, al fine di documentare 
  adeguatamente le caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche.
  Il progetto deve essere corredato dal costo dell'intervento che, per quanto concerne 
  la parte ordinaria relativa alla residenza, deve essere riferito ai massimali 
  vigenti in ciascuna regione per l'edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata.
  A tal fine va prodotto il quadro tecnico economico (Q.T.E.) da compilare sui soli 
  modelli relativi all'edilizia sovvenzionata (S/N o S/R) vistato dal legale rappresentante 
  del soggetto proponente o, nel caso di soggetti pubblici, dal responsabile del 
  procedimento.
  Per quanto concerne il programma sperimentale (lavorazioni ed attività sperimentali) 
  il costo aggiuntivo va quantificato con le modalità indicate nel successivo paragrafo.
  1.4. Programma di sperimentazione [art. 4, comma 3, lett. d)].
  Tenuto presente quanto già delineato in "premessa", il programma di sperimentazione 
  relativo a ciascuna proposta deve illustrare il quadro degli obiettivi prescelti, 
  in rapporto alle caratteristiche fisiche dell'intervento edilizio con particolare 
  riferimento alle indicazioni ed a quanto definito ai punti 3, 4 e 5 del presente 
  disciplinare.   L'attuazione del programma di sperimentazione si sostanzia 
  mediante le lavorazioni straordinarie e le attività di sperimentazione per le 
  quali vanno esplicitati i costi aggiuntivi da sostenere, il percorso metodologico 
  che si intende avviare e la strumentazione da utilizzare.
  
      - verifiche di progetto, di laboratorio e/o in opera che costituiscono   
      i   momenti   in   cui,   attraverso   
      l'utilizzo di apparecchiature strumentali o di particolari metodologie di 
      indagine, sono sottoposti a controllo taluni aspetti dell'intervento:
      sia in fase preventiva (ad esempio lo studio di compatibilità tra l'intervento, 
      il contesto urbano e la dotazione di servizi), sia in corso d'opera (ad esempio 
      i controlli sul benessere ambientale degli spazi abitativi e sul comportamento 
      dei componenti tecnologici ed impiantistici), sia, infine, ad intervento ultimato, 
      anche con il coinvolgimento dell'utenza insediata; per ciascuna verifica deve 
      essere indicato il tema di sperimentazione, il costo previsto, la fase di 
      processo in cui viene effettuata, gli obiettivi e la descrizione delle metodologie 
      di controllo; 
      - resocontazione dell'intervento sperimentale che deve avvenire attraverso 
      la presentazione, con le modalità stabilite negli atti convenzionali, di rapporti 
      in corso d'opera e a lavori ultimati, costituiti da elaborati descrittivi 
      e da quant' altro ritenuto necessario per permettere la divulgazione delle 
      conoscenze acquisite.
 
    
    1.4.3. Quantificazione dei costi aggiuntivi. Il costo aggiuntivo derivante 
    dalla singola lavorazione straordinaria deve essere quantificato in riferimento 
    all'analisi dei prezzi correntemente applicati in interventi di edilizia residenziale 
    pubblica nell'ambito del territorio comunale e valutati con riferimento al capitolato 
    di appalto e al prezzario regionale. Nell'ambito del predetto capitolato devono 
    essere individuate le lavorazioni standard assimilabili a quelle straordinarie 
    proposte.  Il costo delle lavorazioni per le quali non è possibile riferirsi 
    a lavorazioni correnti presenti o assimilabili a quelle previste nel prezzario 
    regionale, deve essere stimato attraverso una indagine di mercato da effettuare 
    tra più ditte fornitrici di prodotti analoghi.
    Il costo aggiuntivo relativo ai materiali ed agli impianti deve essere comprensivo 
    di tutti gli oneri normalmente applicati.
    Nel merito devono essere predisposte delle tabelle in cui confrontare le categorie 
    standard di lavoro previste dal capitolato e dal prezzario regionale (codice, 
    descrizione, costo unitario) e le analoghe categorie di lavoro proposte per 
    il programma di sperimentazione (descrizione, costo unitario, quantità, differenza 
    costo).
    Ciascuna attività sperimentale deve essere articolata in rapporto alle seguenti 
    voci di costo: personale (con indicazione della qualifica e del costo unitario/giorno), 
    apparecchiature (ammortamento) e spese generali (in percentuale).
  
  1.5. Piano economico finanziario [art. 4, comma 3, lett. e)].
 Il piano economico-finanziario deve dimostrare, oltre alla fattibilità economica 
  degli interventi ricadenti all'interno della proposta,anche la sostenibilità dei 
  costi di gestione delle strutture di servizio.
  In particolare deve essere garantito l'utilizzo degli spazi comuni ed il funzionamento 
  dei servizi di sostegno (rif. punto 5.2.1) da parte degli anziani residenti e 
  non; tali servizi possono essere aperti, con particolari accortezze, alla generalità 
  degli abitanti.
  A tal fine nel caso d’alloggi destinati alla locazione a canoni previsti per l'edilizia 
  economica e popolare dovranno essere definite forme di gestione diversificate 
  in modo da evitare che il costo di funzionamento dei servizi ricada sui canoni 
  stessi.
  1.6. Richiesta di finanziamento [art. 4, comma 3, lett. f)].
  Il soggetto proponente deve quantificare il finanziamento richiesto in relazione 
  al costo complessivo, facendo riferimento ai limiti indicati all'art. 6 del bando.
  Nel caso in cui la proposta preveda sia alloggi da locare a canone di edilizia 
  residenziale pubblica che alloggi da locare a canone non superiore all'ottanta 
  per cento del canone concordato, è comunque possibile il finanziamento fino a 
  un massimo di 3.098.741,00 euro (sei miliardi di lire).
  La regione inserisce la proposta così elaborata nella quota del quaranta per cento 
  riservata dal bando - art. 4, comma 4 - alle domande presentate da imprese di 
  costruzioni, cooperative di abitazione e loro consorzi.
  1.7. Delibera del comune di adesione al programma [art. 4, comma 2 e comma 
  3, lett. g)].  Il comune, anche a seguito di modifiche o integrazioni apportate 
  alla proposta in accordo con l'operatore, con propria delibera:
  
    - attesta la congruità della proposta agli obiettivi del programma e la fattibilità 
    urbanistico-amministrativa della stessa con particolare riferimento a:
    
      - presenza dei servizi indicati; 
 
      - conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati;
 
      - individuazione dei soggetti titolari delle trasformazioni;
 
      - tipo di disponibilità dell'area o dell'immobile;
 
      - rispondenza dei costi ai massimali di costo regionali per quanto riguarda 
      l'intervento e al prezzario regionale per quanto riguarda le lavorazioni straordinarie;
 
    
     
    - aderisce alla proposta di programma indicando, fra l'altro, gli impegni 
    che intende assumere con particolare riferimento a:
      - programma di assistenza e accompagnamento;
 
      - aspetti gestionali;
 
      - entità delle eventuali risorse proprie ed individuazione delle opere cui 
      sono destinate.
 
    
     
  
  1.8. Designazione del responsabile del programma.  Al fine di garantire 
  che la proposta di intervento sperimentale venga correttamente formulata, nonché 
  puntualmente attuata con riferimento alle procedure previste, il soggetto proponente 
  designa il responsabile del programma.  Nel caso in cui il proponente sia 
  un soggetto pubblico, le funzioni di responsabile del programma sono assunte dal 
  responsabile del procedimento.
  Al responsabile del programma è anche affidato il compito di rappresentare,   
  nelle   varie   fasi,   lo   stato   
  di   attuazione dell'iniziativa e di corrispondere alle esigenze di 
  documentazione finalizzate al monitoraggio e alla verifica del programma.
  1.9. Dati statistici. L'art. 7 del bando individua cinque criteri di selezione 
  per l'accesso ai finanziamenti. I parametri indicati alla lettera a) - caratteri 
  del comune - consentono, in particolare, la rilevazione di alcune condizioni oggettive 
  riferite al comune in cui ricade l'intervento.  I dati statistici richiesti 
  sono quindi finalizzati alla conoscenza delle caratteristiche sociali ed economiche 
  dei residenti ultrasessantacinquenni che vivono nel territorio comunale.
  Per garantire la confrontabilità delle informazioni è necessario che gli stessi 
  siano certificati dai competenti uffici comunali e che i dati relativi alla popolazione 
  ricadente nel territorio comunale (popolazione complessiva e percentuale di abitanti 
  ultrasessantacinquenni) siano desunti dall'Istat con riferimento al 1 gennaio 
  2000. 
  - Gestione del programma
  2.1. Ruolo del comune e della regione. L'ente locale è chiamato a svolgere 
  compiti di portata sostanziale nell'attivazione del programma.
  Il comune, infatti, nell'individuare la proposta, ha le seguenti alternative:
    - partecipare direttamente alla selezione regionale attivando una propria 
    iniziativa;
 
    - inoltrare alla regione una delle proposte pervenute da parte degli altri 
    soggetti proponenti previsti dall'art. 3 del bando di gara;
 
    - trasmettere alla regione una proposta integrata pubblico/privato.
 
  
  Per i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, il numero delle proposte 
  è elevato a tre.
  Appare quindi evidente che al comune spetti il decisivo ruolo non soltanto di 
  pubblicizzare il programma e di favorire la più alta qualità delle proposte, ma 
  anche quello di selezionare le richieste da inviare alla regione.
  In ogni caso è opportuno che il comune, nell'operare la scelta, si attenga agli 
  stessi criteri indicati dal bando; in caso di mancata aderenza a tale impostazione, 
  infatti, si avrebbero risultati disomogenei e ne verrebbero pregiudicati il significato 
  e la finalità del programma.
  Il bando non prevede un termine entro il quale le proposte devono essere trasmesse, 
  da parte dei proponenti, al comune; ciò consente a quest'ultimo di organizzare 
  forme di divulgazione del programma secondo le modalità e i tempi ritenuti più 
  idonei.
  La regione ha il compito di selezionare, tra le domande pervenute da parte dei 
  comuni, non più di dieci proposte da inviare all'Amministrazione centrale senza 
  procedere alla formazione di una graduatoria.
  2.2. Modalità di assegnazione.
  Gli alloggi che vengono destinati alla locazione permanente ad utenti ultrasessantacinquenni 
  in possesso dei limiti di reddito previsti per l'edilizia agevolata possono essere 
  ceduti a terzi a condizione che tali vincoli vengano assunti dall'acquirente e 
  riportati nell'atto di compravendita e nelle relative note di trascrizione.
  La cessione deve riguardare, in ogni caso, tutti gli alloggi oggetto di finanziamento 
  ed essere effettuata ad un unico soggetto.
  L'amministrazione comunale provvede ad assegnare gli alloggi ai canoni previsti 
  per l'edilizia economica e popolare ad utenti ultrasessantacinquenni, utilizzando 
  graduatorie di cui è già provvista o predisponendo apposito bando.
  In ogni caso gli alloggi non possono essere concessi in locazione a categorie 
  di utenti diverse da quelle previste dall'art. 2 del decreto di approvazione del 
  bando, anche nelle assegnazioni successive: a tal fine l'amministrazione comunale 
  provvede ad approvare apposito regolamento.
  Ai fini della determinazione del canone di locazione da corrispondere con riferimento 
  alle modalità stabilite all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 
  (canone concordato) la superficie degli spazi e dei servizi di sostegno connessi 
  alla residenza (soggiorno comune, locale infermeria, locale pluriuso, locale di 
  servizio, ecc.), da ripartire tra gli alloggi, è assunta in misura pari al cinquanta 
  per cento. Resta calcolato per l'intera superficie utile il solo alloggio di servizio.
  
   
 
Parte seconda
Riferimenti tecnici per le proposte
  
  Caratteri dell'intervento sperimentale proposto.
  3.1. Integrazione nell'ambito di contesti residenziali esistenti.
  Preliminarmente al progetto d'intervento deve essere effettuata un'indagine delle 
  condizioni del contesto urbano e delle connesse problematiche sociali, indagine 
  che porrà anche le premesse per il monitoraggio dei risultati conseguiti nel tempo 
  con gli interventi effettuati.
  Affinché gli anziani possano avere assicurate condizioni tali da favorire il senso 
  di sicurezza personale e di appartenenza all'ambito insediativo considerato, è 
  necessario che questo abbia una configurazione consolidata nella storia del tessuto 
  urbano, una identità riconosciuta nelle tradizioni locali, un sufficiente grado 
  di integrazione tra residenze e servizi, in particolare per quanto attiene l'assistenza.
  
  Ciò non significa che l'intervento debba necessariamente inserirsi nelle aree 
  urbane più consolidate, potendo trovare collocazione anche in un quartiere periferico 
  purché questo abbia raggiunto una forma ed un'organizzazione strutturata, abbia 
  relazioni non difficoltose con il centro urbano e comunque sia dotato di un'immagine 
  positiva nella considerazione degli abitanti del quartiere.
  3.2. Integrazione   con   alloggi   per   
  utenze differenziate.
  Particolare attenzione va prestata all'integrazione degli alloggi destinati alle 
  persone anziane con alloggi destinati anche ad altre utenze per evitare l'insorgere 
  di condizioni di separatezza. Detta integrazione può avvenire:
    - all'interno dell'organismo abitativo o comunque di un contesto unitario 
    che può utilmente ospitare alloggi in uso a più segmenti sociali;
 
    - tramite l'attivazione di spazi attrezzati e di servizi posti all'interno 
    dell'organismo abitativo ma in grado di interessare altre categorie di utenza.
 
  
  Può essere perseguita anche una combinazione tra diversi tipi di regime locativo 
  e proprietario, prevedendo nello stesso contesto alloggi da locare a canone di 
  edilizia residenziale pubblica, alloggi da locare a canone non superiore all'ottanta 
  per cento del canone concordato (art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, 
  n. 431), alloggi a canone libero o in proprietà privata.
  3.3. Contiguità ai servizi di quartiere. L'area prescelta deve essere:
    - integrata con aree destinate a residenze e servizi, evitando comunque la 
    concentrazione delle residenze per anziani;
 
    - in prossimità di servizi e attrezzature commerciali in grado di soddisfare 
    esigenze quotidiane, quali:
    generi alimentari/supermercato, mercato di quartiere, bar, edicola 
    giornali, farmacia; 
    - collegata con altre tipologie di servizi, quali spazi commerciali non alimentari, 
    centri socio-assistenziali ivi compresi i centri diurni per anziani, aree verdi 
    o parchi, servizi ricreativi (centri sportivi, cinema, ecc.), amministrativi 
    (ufficio postale, banca, uffici municipali o circoscrizionali), ricettivi (ristorante, 
    tavola calda, ecc.), luoghi di culto;
 
    - attrezzata (o predisposta ad accogliere interventi di adeguamento) con idonei 
    elementi infrastrutturali e di arredo urbano;
    in   particolare devono essere garantite, ove possibile:
    
      - l'accessibilità tramite percorsi pedonali; la segnaletica nei punti critici 
      di interferenza con la rete carrabile (semafori, strisce pedonali, ecc.); 
      il collegamento con la rete di trasporto pubblico;
 
      - la dotazione di elementi di arredo urbano (cabine telefoniche, aree di 
      attesa dei mezzi pubblici protette con pensiline coperte e dotate di sistemi 
      di seduta, punti di illuminazione pubblica adeguata, segnaletica e cartelli 
      informativi leggibili, ecc.);
 
    
     
    - protetta in modo adeguato da eventuali fonti di inquinamento ambientale 
    (acustico, atmosferico, elettromagnetico, ecc.).
 
  
  3.4. Collegamenti con i servizi di assistenza.
  Le proposte devono fare riferimento ad un ambito urbano di dimensione congrua 
  sia in relazione all'accessibilità' ai servizi primari da parte degli anziani, 
  sia in relazione al potenziale bacino di utenza dei nuovi servizi che saranno 
  realizzati contestualmente alle stesse residenze.
  Per ambito si intende non solo l'intorno fisico-ambientale, ma anche il contesto 
  sociale ed il complesso di reti relazionali e di servizio con cui l'intervento 
  si propone di interagire. 
  Ferma restando la percentuale minima di servizi ad uso comune da soddisfare, di 
  cui al successivo punto 5.2.1, sono da valutare positivamente quelle iniziative 
  che usufruiscono di risorse e dotazioni aggiuntive, messe a disposizione da parte 
  di soggetti pubblici o privati, per iniziative coordinate con l'intervento. 
  
  Caratteri del progetto.
  4.1. Qualità architettonica. Tra gli obiettivi generali rientrano, da una 
  parte, quello di evitare elevate concentrazioni residenziali di utenti omogenei 
  sotto il profilo sociale o economico o culturale o psicofisico o semplicemente 
  anagrafico; dall'altra, quello di consolidare relazioni di solidarietà sociale 
  e intergenerazionale.
  Tuttavia gli anziani necessitano di particolari attenzioni che non sempre si conciliano 
  con i bisogni di altri utenti in quanto, in genere, gradiscono ed auspicano la 
  vicinanza di persone di altre fasce di età che sono portatori di comportamenti 
  e stili di vita anche non compatibili.
  La ricerca delle più idonee soluzioni tipologiche deve tenere conto di un giusto 
  dosaggio di integrazione e separatezza.
  L'organismo abitativo può dunque essere costituito da soli alloggi per anziani 
  o, viceversa, essere funzionalmente integrato con alloggi destinati ad altre utenze.
  Nel primo caso, devono essere favorite forme di integrazione degli anziani alla 
  vita sociale, anche attraverso l'apertura dei servizi ad utenti esterni, mentre, 
  nel secondo caso, l'integrazione deve garantire il rispetto di adeguati livelli 
  di riservatezza degli alloggi, di protezione dai rumori esterni e di autonomia 
  funzionale nella fruizione dei servizi ad uso comune.
  Il progetto deve inoltre prevedere soluzioni che conservino gli abitudinari rapporti 
  con l'ambiente esterno e privilegino la presenza di spazi comuni a favore della 
  socializzazione (cortile interno, portici, orti-giardino, ecc.), la riconoscibilità 
  delle diverse destinazioni (residenza, servizi, spazi di collegamento) ed una 
  chiara finalizzazione dei percorsi di distribuzione.
  4.2. Sostenibilità ambientale.
  Il benessere dell'abitare, il risparmio energetico ed il contenimento nell'uso 
  delle risorse naturali sono obiettivi fondamentali da porre a base della progettazione.
  Pertanto, sia che si tratti di nuova edificazione che di recupero, il progettista 
  deve porre attenzione all'impiego di materiali e prodotti di cui siano note le 
  caratteristiche positive in merito a:
  
  Va anche adeguatamente valutato il comportamento termico dell'edificio e delle 
  sue parti, organizzato e controllato in fase di progettazione attraverso un’attenta 
  interrelazione con il contesto climatico   e   ambientale 
  per quello che riguarda, ad esempio, l'orientamento dell'edificio, il controllo 
  del flusso termico, l'uso di materiali isolanti ad accumulo termico, la conservazione 
  del calore, l'irraggiamento solare, ecc.
  Di estremo interesse sono da considerare, altresì, gli obiettivi di risparmio 
  della risorsa naturale acqua, del raggiungimento di adeguati livelli di benessere 
  termoigrometrico, specie con riguardo alla qualità dell'aria e al raffrescamento 
  estivo degli alloggi e di protezione contro il rumore.
  4.3. Rapporti con il contesto.
  Eguale attenzione deve essere riservata   all'inserimento   
  del   progetto   nel   contesto,   alla 
  riconoscibilità dei caratteri morfologici e delle funzioni e alla promozione di 
  forme di comunicazione e partecipazione con gli abitanti   e con le 
  associazioni interessate alla realizzazione dell'intervento.
  Per quanto riguarda il concetto di inserimento del progetto nel contesto, le residenze 
  per anziani vanno trattate non come oggetti "sopraggiunti", ma come componenti 
  che realizzino contiguità e continuità con l'esistente; occorre, in particolare, 
  evitare la caratterizzazione dell'intervento come "casa dei vecchi". A tal fine 
  va utilizzato ogni accorgimento per integrare gli alloggi all'interno di residenze 
  destinate alla generalità degli utenti.
  Per quanto riguarda il requisito di riconoscibilità dei caratteri morfologici, 
  non e' da sottovalutare il fatto che gli anziani hanno ridotte capacità di adattamento 
  a nuovi ambienti di vita e occorre quindi evitare l'insorgere di problemi di disadattamento 
  psicologico nei confronti dell'organismo abitativo e dell'alloggio. Il requisito 
  e' rispettato se le scelte tipologiche e morfologiche del progetto tengono conto 
  delle tradizioni abitative, o meglio della loro "memoria", in modo che gli utenti 
  possano percepirle come "non estranee alla loro cultura".
 Inoltre, circa la riconoscibilità delle funzioni, si deve ottenere la massima 
  facilità di fruizione dell'organismo abitativo e dell'alloggio utilizzando gli 
  aspetti comunicativi dell'architettura.
  Infine, la promozione di forme di comunicazione e partecipazione può diventare 
  uno strumento prezioso per una più attenta valutazione di tutti i fattori che 
  intervengono nella fase progettuale e realizzativa, nella definizione delle scelte 
  e delle priorità di intervento e nel favorire la formazione di comunità responsabilizzate 
  nella gestione degli spazi e servizi ad uso comune. 
  Caratteri del programma di sperimentazione.
  5.1. Livelli prestazionali degli alloggi.
  Nella configurazione degli alloggi e dei singoli ambienti le soluzioni devono 
  ispirarsi alle esigenze di sicurezza, autonomia e facilità d'uso, anche da parte 
  di persone con difficoltà motorie, sensoriali e di orientamento.
      - la luce netta di ogni porta non deve essere inferiore a 80 cm;
 
      - tutte le pavimentazioni dell'alloggio devono essere antisdrucciolevoli;
 
      - nei servizi igienici è da preferire l'utilizzo della doccia con piatto 
      a pavimento e sedile ribaltabile in luogo della vasca e di apparecchi sanitari 
      di normale produzione (di conseguenza e' ammesso che il piano superiore del 
      bidet e del wc, quest'ultimo misurato al lordo della tavoletta, sia posto 
      a 40-45 cm dal piano di calpestio);
 
      - il servizio igienico non deve obbligatoriamente essere attrezzato con 
      maniglioni, ma in ogni caso deve essere resa possibile, in via differita nel 
      tempo, la sua attrezzabilità in conformità alle specifiche esigenze dell'utenza.
 
    
    5.1.3. Dotazione di impianti, sistemi e dispositivi particolari.
    Gli impianti devono avere caratteristiche di facile utilizzo e manutenzione 
    da parte delle persone anziane, tenendo conto anche dei problemi di ipoudenti 
    e ipovedenti.
 Ogni alloggio deve prevedere la seguente dotazione impiantistica minima per 
    favorire la sicurezza e il benessere dell'anziano:
    
    Negli interventi di nuova edificazione e' obbligatoria l'installazione di un 
    impianto di riscaldamento con fruizione e contabilizzazione autonoma del calore 
    per singolo alloggio.
    Oltre alla suddetta dotazione impiantistica minima, possono esser soddisfatti 
    requisiti aggiuntivi mediante la fornitura di sistemi e prodotti, anche attraverso 
    l'attivazione di specifiche convenzioni con operatori del settore della domotica. 
    A titolo esemplificativo si segnalano:
    
      - sistemi di controllo a distanza di parametri vitali (battito cardiaco, 
      pressione, ecc.) e di parametri legati a malattie croniche;
 
      - agenda terapeutica, con eventuale collegamento ad un centro esterno di 
      monitoraggio;
 
      - sistemi di motorizzazione dell'apertura di porte, finestre e serrande 
      (in alternativa, solo porte e finestre);
 
      - sistemi di automazione dell'accensione e spegnimento delle luci;
 
      - sistemi antintrusione collegati con la guardiania;
 
      - sistemi di controllo a distanza di elettrodomestici (lavastoviglie, lavatrice, 
      forno, ferro da da stiro);
 
      - sistemi di automazione per la regolazione elettrica in altezza di:
    sanitari in bagno, pensili in cucina; piani di lavoro, ecc.; 
      - sistemi di rinforzo del messaggio acustico dei terminali degli impianti 
      di comunicazione dell'alloggio con l'esterno (campanello, citofono guardiania, 
      ecc.) da affiancare anche con un messaggio luminoso.
 
    
    Possono, inoltre, essere previsti sistemi, impianti e dispositivi innovativi 
    per l'innalzamento dei livelli di sostenibilità ambientale. A titolo esemplificativo 
    si segnalano:
    
      - dispositivi di limitazione dei consumi elettrici e di riscaldamento, sistemi 
      di captazione attiva o passiva dell'energia solare, sistemi di riscaldamento 
      non convenzionali (risparmio dell'energia);
 
      - dispositivi per la limitazione del volume d'acqua ad uso domestico e per 
      il recupero di acque grigie (risparmio della risorsa acqua);
 
      - sistemi di ventilazione e raffrescamento estivo (miglioramento della qualità 
      dell'aria);
 
      - sistemi di isolamento acustico verso l'esterno e tra gli alloggi (miglioramento 
      della qualità acustica).
 
    
  
  5.2. Livelli prestazionali dell'intervento. Nella configurazione delle 
  parti comuni dell'edificio, negli spazi comuni anche esterni e nei servizi di 
  sostegno connessi alle residenze le soluzioni devono ispirarsi alle esigenze di 
  sicurezza, autonomia e facilità d'uso, anche da parte di persone con difficoltà 
  motorie, sensoriali e di orientamento.
      - portineria dedicata e permanente, con citofono, centralino, smistamento 
      posta;
 
      - alloggio di servizio;
 
      - ambito di soggiorno comune (incontro, lettura, svago, TV, ecc.);
 
      - locale per infermeria;
 
      - locale pluriuso per servizi di cura alla persona eventualmente dotato 
      di bagno assistito (attività motorie, fisioterapia, podologia, ecc.);
 
      - locale di servizio (deposito attrezzature di pulizia, lavanderia, essiccatoio, 
      ecc.);
 
      - spazi aperti di pertinenza dell'unita' residenziale.
 
    
    Questi spazi vanno conteggiati come superficie non residenziale (Snr), ad eccezione 
    del soggiorno comune che va considerato come superficie utile (Su) e dell'alloggio 
    di servizio la cui superficie va conteggiata come per gli altri alloggi; l'alloggio 
    di servizio non contribuisce alla definizione del numero degli alloggi presenti 
    nell'unità residenziale.
    Nel caso di un numero di alloggi inferiore a 20, una soluzione ritenuta soddisfacente 
    consiste nel dotare l'unità residenziale almeno dei seguenti spazi comuni e 
    servizi di sostegno: portineria dedicata, soggiorno comune, locale infermeria/pluriuso, 
    locale deposito attrezzature di pulizia, spazi aperti di pertinenza dell'unità.
    Nel caso in cui all'intervento sia garantita la contiguità ed il supporto diretto 
    di preesistenti servizi sanitari e sociali che svolgono funzioni analoghe a 
    quelle sopraindicate, l'unita' residenziale dovrà essere dotata, in alternativa, 
    di spazi e servizi che possono essere offerti agli anziani in relazione alle 
    loro effettive necessità e alle esigenze dell'utenza presente nell'ambito interessato. 
    Si indicano, a titolo esemplificativo:
      - foresteria per assistenza da parte di parenti, conoscenti, associazioni;
 
      - spazi appositamente attrezzati per fisioterapia, ambulatorio medico;
 
      - sala da ballo, sala per lettura/emeroteca, sala per hobbistica, palestra, 
      laboratori;
 
      - altri locali da individuare in relazione alle necessità ed esigenze dell'utenza 
      presente nell'ambito interessato.
 
    
    In ogni caso, la superficie degli spazi comuni e dei servizi di sostegno connessi 
    alle residenze, ad eccezione dell'alloggio di servizio e degli spazi aperti 
    di pertinenza dell'unita', non deve essere inferiore al dieci per cento della 
    somma delle superfici utili degli alloggi. 
    Nelle parti comuni dell'edificio, negli spazi comuni anche esterni e nei servizi 
    di sostegno connessi alle residenze devono essere soddisfatte le seguenti prestazioni:
    
      - l'articolazione e l'arredo degli spazi di sosta e socializzazione devono 
      sollecitare gli anziani alla vita collettiva e consentire l'interazione con 
      altre fasce d'utenza;
 
      - gli spazi esterni devono prevedere zone protette dagli agenti atmosferici, 
      sia nel periodo estivo che in quello invernale, ed essere arredati per una 
      sosta confortevole;
 
      - la scelta del tipo di vegetazione delle aree a verde deve prevedere piante 
      e arbusti di tipo stagionale che aiutino a scandire il tempo, evitando comunque 
      l'utilizzo di piante con linfa irritante e spinose.
 
    
    Gli alloggi per anziani devono essere dotati di posti auto e di cantine o soffitte; 
    queste ultime devono avere dimensioni (minimo mq 9) sufficienti ad accogliere 
    mobili e suppellettili che possono non rientrare nell'alloggio e che rappresentano 
    comunque una "memoria" da salvaguardare.
    5.2.2. Accessibilità sicurezza e autonomia nell'uso degli spazi e delle 
    attrezzature. Nelle parti comuni dell'edificio, negli spazi comuni anche esterni 
    e nei servizi di sostegno connessi alle residenze deve essere soddisfatto il 
    requisito di accessibilità di cui al decreto 14 giugno 1989, n 236; a tal fine  
    devono essere soddisfatti i criteri di progettazione per l'accessibilità' e 
    le relative specifiche funzionali e dimensionali di cui agli articoli 3, 4 e 
    8 del citato decreto.
 In deroga allo stesso decreto, gli edifici con più di un piano fuori terra 
    devono disporre di ascensori a norma. Per superare limitate differenze di quota 
    e' consentito solo l'uso di piattaforme elevatrici.
 In aggiunta alle prescrizioni stabilite nel citato decreto dovranno essere 
    soddisfatte le seguenti prestazioni:
    
      - tutte le pavimentazioni interne ed esterne all'organismo abitativo devono 
      essere antisdrucciolevoli;
 
      - le scale devono prevedere accorgimenti atti a differenziare alzata e pedata 
      (per colore, materiale, ecc.), i dislivelli devono essere opportunamente segnalati, 
      come qualsiasi pericolo e cambio di direzione;
 
      - devono essere previsti sistemi di aiuto all'orientamento negli ambiti 
      comuni;
 
      - negli spazi di collegamento e' necessario rendere facilmente identificabile, 
      attraverso opportuni segnali in successione appropriata, il percorso utile 
      per raggiungere gli alloggi e gli spazi di uso collettivo;
 
      - al fine di scongiurare fenomeni di disorientamento, occorre evitare la 
      ripetitività degli ambienti o l'uniformità di trattamento degli spazi, facilitandone 
      la riconoscibilità immediata attraverso l'impiego di adeguati sistemi di differenziazione 
      formale e materica;
 
      - la differenza di illuminamento di spazi e ambienti contigui va rapportata 
      alle esigenze fisiologiche della vista per l'adattamento a diversi livelli 
      di illuminamento.
 
    
    5.2.3. Dotazione di impianti, sistemi e dispositivi particolari.
    Negli spazi comuni e nei servizi di sostegno connessi alle residenze deve essere 
    prevista la stessa dotazione impiantistica minima descritta per l'alloggio al 
    precedente punto 5.1.3., ad eccezione del cronotermostato e della porta blindata 
    - da collocare in punti strategici facilmente raggiungibili.
    In aggiunta, possono essere soddisfatti altri requisiti mediante la fornitura 
    di sistemi, prodotti e apparecchiature, anche attraverso l'attivazione di specifiche 
    convenzioni con operatori del settore della domotica. A titolo esemplificativo 
    si segnalano:
    
      - sistemi di automatizzazione dell'apertura di porte, finestre e serrande;
 
      - sistemi di automazione dell'accensione e spegnimento delle luci;
 
      - scooter e/o auto elettrici da utilizzare in condivisione per la mobilità.
 
    
    Possono, inoltre, essere previsti sistemi, impianti e dispositivi per il raggiungimento 
    di adeguati livelli di sostenibilità ambientale. A titolo esemplificativo si 
    segnalano:
    
      - dispositivi di limitazione dei consumi elettrici e di riscaldamento, sistemi 
      di captazione attiva o passiva dell'energia solare, sistemi di riscaldamento 
      non convenzionali, orientamento e distribuzione degli spazi ed uso delle aree 
      verdi e degli specchi d'acqua (risparmio dell'energia);
 
      - dispositivi per il recupero di acque nere e grigie e per il recupero delle 
      acque meteoriche, ottimizzazione della distribuzione idrica (risparmio della 
      risorsa acqua);
 
      - sistemi di ventilazione, raffrescamento estivo, dispositivi di schermatura 
      delle fonti inquinanti, uso del verde come filtro (miglioramento della qualità 
      dell'aria);
 
      - dispositivi di isolamento acustico e/o schermatura verso l'esterno ed 
      in particolare verso le fonti di rumore (miglioramento della qualità acustica).
 
    
  
  
 
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