Decreto 29 gennaio 2015
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 10 della  legge  14  febbraio  1963,  n.  60,  che destina i 
contributi  di  cui  al  comma  1,  lettere  b)  e  c),  al finanziamento di un 
programma costruttivo di alloggi per lavoratori;   
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e  successive  modificazioni recante 
«Disciplina delle locazioni e  del  rilascio  degli  immobili adibiti ad uso 
abitativo» che, all'articolo 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori 
pubblici (ora Ministero delle  infrastrutture  e dei trasporti) il Fondo 
nazionale per il sostegno  all'accesso  delle abitazioni in locazioni;   Visti 
in particolare i commi 3, 4 e 7 del  richiamato  articolo  11 della legge n. 
431/1998;   
Visto il decreto  ministeriale  7  giugno  1999,  pubblicato  nella Gazzetta 
Ufficiale - Serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999,  con il quale sono stati 
fissati, ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  4, della  legge  9  dicembre  
1998,  n.  431,  i  requisiti  minimi  dei conduttori per beneficiare dei 
contributi integrativi a valere  sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di 
sostegno per  l'accesso  alle abitazioni in locazione nonche' i criteri per la 
determinazione degli stessi;   
Visto il comma 5 dell'articolo 11 della  citata  legge  9  dicembre 1998,  n.  
431,  come  sostituito  dall'articolo  7,  comma  1,   del decreto-legge 13 
settembre 2004, n. 240, convertito  dalla  legge  12 novembre 2004, n. 269, che 
stabilisce, tra l'altro, che  a  decorrere dal  2005  la  ripartizione  delle  
risorse  assegnate  al  Fondo  e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture e 
dei  trasporti  previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base  
dei criteri   fissati   con   apposito   decreto   del   Ministro   delle 
infrastrutture e dei trasporti previa medesima intesa ed in  rapporto alla quota 
di risorse messe a disposizione dalle  singole  regioni  e province autonome;  
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n.  1998/C2, registrato 
alla Corte dei conti il 10 novembre  2005,  reg.  9,  fog. 142, con il quale in 
attuazione dell'articolo 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come 
sostituito dall'articolo 7, comma 1,  del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 
240, convertito  dalla  legge  12 novembre 2004, n. 269, sono stati fissati, 
previa intesa in  sede  di Conferenza Stato-Regioni  del  14  luglio  2005,  i  
criteri  per  la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale  di  
sostegno per  l'accesso  alle  abitazioni  in  locazione  di  cui  al  comma 1 
dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;   
Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   102,   recante 
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  IMU,  di  altra   fiscalita' 
immobiliare, di  sostegno  alle  politiche  abitative  e  di  finanza locale, 
nonche' di  cassa  integrazione  guadagni  e  di  trattamenti pensionistici», 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;   
Visto in particolare il comma 4 dell'articolo 6 del citato  decreto legge che 
assegna al Fondo nazionale  di  sostegno  all'accesso  alle abitazioni in 
locazione, istituito dalla legge 9  dicembre  1998,  n. 431, una dotazione di 50 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;   
Visto il decreto-legge  28  marzo  2014,  n.  47,  recante  «Misure urgenti per 
l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015» 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80;   
Visto  in  particolare  il  comma  1  dell'articolo  1  del  citato 
decreto-legge che ridetermina in 100 milioni di  euro,  per  ciascuno degli anni 
2014 e 2015, la dotazione del Fondo nazionale di  sostegno all'accesso alle 
abitazioni in locazione;   
Visto il decreto ministeriale  12  febbraio  2014  registrato  alla Corte  dei  
conti  -  Ufficio  di  controllo  atti  Ministero   delle infrastrutture e dei 
trasporti e del Ministero dell'ambiente e  della tutela del territorio e del 
mare - in data 27 marzo 2014, registro 1, foglio n. 1520, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale - serie  generale - del 27 maggio 2014, n. 121, con il quale  
e'  stato  effettuato  il riparto delle risorse assegnate (50 milioni di euro) 
per l'anno  2014 dal comma 4 dell'articolo 6 del citato decreto -egge 31 agosto  
2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; 
  
Visto il decreto ministeriale  4  settembre  2014  registrato  alla Corte  dei  
conti  -  Ufficio  di  controllo  atti  Ministero   delle infrastrutture e dei 
trasporti e del Ministero dell'ambiente e  della tutela del territorio e  del  
mare  -  in  data  17  settembre  2014, registro 1, foglio n. 3518  pubblicato  
nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - dell'8 ottobre 2014, n. 234, con 
il quale  e'  stato effettuato il riparto delle ulteriori risorse, pari  50  
milioni  di' euro, assegnate al Fondo in argomento per l'anno  2014  dal  comma  
1 dell'articolo 1 del  citato  decreto  legge  28  marzo  2014,  n.  47 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80;   Visto il 
comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale 
sono stati abrogati, a  decorrere  dal  1°  gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 
della legge 30 novembre 1989, n. 386  e  che conseguentemente non sono dovute 
alle Province autonome di  Trento  e Bolzano erogazioni a carico del  bilancio  
dello  stato  previste  da leggi di settore  e  tenuto  che  l'accantonamento  
per  le  province autonome di Trento e Bolzano e' gia' stato  considerato  in  
fase  di programmazione ed approvazione della citata disposizione normativa di 
rifinanziamento;   Ravvisata la necessita' di procedere ad un sollecito riparto  
della dotazione  di  100  milioni  di  euro  relativa  all'annualita'  2015 
assegnata al Fondo  in  argomento  dal  comma 1  dell'articolo 1  del suddetto 
decreto n.  47/2014  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n. 80/2014 al 
fine di ridurre il disagio abitativo che e'  dato riscontrato  nel  territorio   
nazionale   utilizzando   i   medesimi coefficienti attribuiti per i riparti 
delle  risorse  dell'annualita' 2014 effettuati con i soprarichiamati decreti;   
Ritenuto che la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 1  dei citati 
decreti ministeriali 12 febbraio 2014 e 4 settembre 2014 debba assumere a 
riferimento la data del 17 dicembre 2014  coincidente  con l'effettivo 
trasferimento alle regioni delle risorse statali relative al secondo riparto 
dell'animalita' 2014;   
Considerato inoltre che i  dati  concernenti  l'entita'  dei  fondi aggiuntivi 
iscritti nei bilanci regionali per l'annualita' 2015 e  di quelli degli enti 
locali riferiti all'anno 2014 risultano non  ancora disponibili  e  che,  
pertanto,  i  suddetti  dati  potranno   essere considerati ai fini del riparto 
del 10% delle  risorse  che  verranno prossimamente destinate al Fondo in 
argomento;   
Ritenuto, altresi', di avviare  concrete  azioni  di  contrasto  al disagio  
abitativo  dei  conduttori  di  immobili  appartenenti  alle categorie sociali 
di cui  all'articolo  1,  comma 1,  della  legge  8 febbraio 2009, n. 9 
sottoposti a procedure esecutive di rilascio  per finita locazione;   
Considerato, a tal fine, necessario vincolare  per  le  sopracitate finalita' 
una quota non superiore al 25  per  cento  della  dotazione relativa  all'annualita'  
2015  attribuita  al  Fondo  nazionale   di sostegno per l'accesso alle 
abitazioni in locazione;   
Vista l'intesa espressa sulla proposta di  ripartizione  effettuata dal Ministro 
delle infrastrutture e dei  trasporti  dalla  Conferenza unificata nella seduta 
del 22 gennaio 2015;                                 
Decreta:
Articolo unico
1. La disponibilita' di 100 milioni di euro relativa all'anno  2015 
assegnata  al  Fondo  nazionale  di  sostegno  per   l'accesso   alle abitazioni 
in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dal 
comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28  marzo 2014, n. 47 convertito, con  
modificazioni,  dalla  legge  25  maggio 2014, n. 80 e' ripartita tra le 
Regioni  secondo  l'allegata  tabella che forma parte integrante del presente 
decreto.   
2. Una quota non superiore al 25 per cento delle risorse  ripartite con  il  
presente  decreto  e'  destinata  a  dare  idonea  soluzione abitativa ai 
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della  legge  8 febbraio 2007, n. 9 
sottoposti a procedure esecutive di rilascio  per finita locazione, promuovendo, 
prioritariamente, la sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato.  
3. Per le finalita' di cui al comma 2 i comuni  interessati,  entro trenta 
giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto, comunicano alla 
regione il  numero  dei  provvedimenti  esecutivi  di rilascio emessi nei 
confronti  delle  categorie  sociali  di  cui  al citato articolo 1, comma 1, 
della legge n.  9/2007.  Le  regioni  nei successivi trenta giorni provvedono al 
riparto delle disponibilita' e all'erogazione delle risorse statali trasferite. 
  
4. Le regioni ripartiscono le quote di propria  spettanza  a  norma del comma 7 
del predetto articolo 11 della legge 9 dicembre 1998,  n. 431 come integrato 
dall'articolo 1, comma 2, della legge  8  febbraio 2001, n. 21.   
5. I Comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei 
requisiti minimi stabiliti dal decreto del  Ministro  dei  lavori pubblici del 7 
giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti 
requisiti.   
6. Ai fini dei successivi riparti, le comunicazioni  delle  regioni al  
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Direzione generale per 
la condizione abitativa, concernenti l'entita' dei fondi aggiuntivi iscritti nei 
bilanci regionali  per  l'annualita'  cui  si riferisce il riparto e di quelli 
degli enti locali riferiti  all'anno precedente iscritti in bilancio, gia' 
indicati al comma 6 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, dovranno 
pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno. Le  
comunicazioni  pervenute oltre tale data non saranno  prese  in  considerazione  
ai  fini  dei riparti di che trattasi.   
7. Ai sensi del punto 7 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 
1998/C2, registrato alla Corte  dei  conti  il  10  novembre 2005, reg. 9, fog. 
142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -  Serie generale n. 281 del 2 
dicembre 2005, le risorse statali non ripartite dalle  singole  regioni  entro  
sei  mesi   dall'erogazione   saranno decurtate dalla quota di spettanza 
dell'anno successivo. A  tal  fine le  regioni  comunicano  al  Ministero  
delle  infrastrutture  e  dei trasporti, entro il termine di cui sopra, il 
provvedimento di riparto in favore dei comuni.   
8. I  fondi  ripartiti  con  il  presente  decreto  possono  essere utilizzati, 
fermo restando le finalita' generali perseguite dal Fondo di sostegno di cui 
all'art. 11 della legge 431/98, per  sostenere  le iniziative intraprese dai 
comuni e dalle regioni anche attraverso  la costituzione di  agenzie,  istituti  
per  la  locazione  o  fondi  di garanzia tese a favorire la mobilita'  nel  
settore  della  locazione anche di soggetti che non siano piu' in  possesso  
dei  requisiti  di accesso all'edilizia residenziale pubblica attraverso il  
reperimento di alloggi da concedere in locazione a  canone  concordato  ai  
sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.   
9. In  ragione  della  limitatezza  delle  risorse  disponibili  le regioni  
possono  stabilire  requisiti  piu'  restrittivi  di  quelli indicati 
nell'articolo 1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 19 luglio 
1999, dandone comunicazione al  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti. 
  
10. Eventuali variazioni dello stanziamento del pertinente capitolo di bilancio 
conseguenti a manovre di finanza pubblica,  comporteranno l'adeguamento 
proporzionale della ripartizione dei Fondo.    Il presente decreto, 
successivamente alla registrazione  da  parte degli Organi di controllo, sara' 
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.     
Roma, 29 gennaio 2015
Il Ministro: Lupi Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 807
Allegato
LEGGE n. 431/98 - FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO
Ripartizione della disponibilitą 2015 (euro 100.000.000,00)
| Regioni e province autonome | A Ripartito del 90%  | 
		B Riparto del 10 %  | 
		C Riparto 2015 (A+B)  | 
		Risorse  per categorie sociali art. 1, comma 1, legge 9/2007 (max 25%)  | 
	
|---|---|---|---|---|
| Piemonte | 7.254.387,522 | 1.014.130,32 | 8.268.517,84 | 2.067.129,46 | 
| Valle d'Aosta | 482.850,78 | 67.500,34 | 550.351,12 | 137.587,78 | 
| Lombardia | 14.191.903,16 | 1.983.963,38 | 16.175.866,54 | 4.043.966,64 | 
| Veneto | 5.868.855,98 | 820.439,32 | 6.689.295,30 | 1.672.323,83 | 
| Friuli V.G. | 1.842.884,16 | 257.626,80 | 2.100.510,96 | 525.127,74 | 
| Liguria | 3.120.769,18 | 436.269,30 | 3.557.038,48 | 889.259,62 | 
| Emilia R. | 7.532.469,80 | 1.053.004,96 | 8.585.474,76 | 2.146.368,69 | 
| Toscana | 5.487.002,56 | 767.057,96 | 6.254.060,52 | 1.563.515,13 | 
| Umbria | 1.716.409,90 | 239.946,28 | 1.956.356,18 | 489.089,05 | 
| Marche | 2.255.716,44 | 315.338,88 | 2.571.055,32 | 642.763,83 | 
| Lazio | 9.694.737,28 | 235.591,66 | 9.930.328,94 | 2.482.582,24 | 
| Abruzzo | 1.855.741,86 | 259.424,26 | 2.115.166,12 | 528.791,53 | 
| Molise | 820.593,64 | 0 | 820.593,64 | 205.148,41 | 
| Campania | 8.843.996,22 | 1.236.350,36 | 10.080.346,58 | 2.520.086,65 | 
| Puglia | 5.723.210,00 | 800.078,68 | 6.523.288,68 | 1.630.822,17 | 
| Basilicata | 1.1139.066,66 | 159.236,32 | 1.298.302,98 | 324.575,75 | 
| Calabria | 2.656.921,34 | 0 | 2.656.921,34 | 664.230,34 | 
| Sicilia | 7.484.748,12 | 70.573,02 | 7.555.321,14 | 1.888.830,29 | 
| Sardegna | 2.027.735,40 | 283.468,16 | 2.311.203,56 | 577.800,89 | 
| TOTALE | 90.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 25.000.000,00 |