Decreto del 27 Settembre 2000
Visto la Legge 8 agosto 1995, n. 335, e, in particolare, l’articolo 3, comma 
27, che dispone in materia di dismissioni dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali 
pubblici;
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, 
di attuazione della delega conferita dal richiamato articolo 3, comma 27, che determina 
le modalità di alienazione delle unità immobiliari residenziali;
Visto l’articolo 7 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come integrato 
dall’articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 
488, che detta le regole per un programma straordinario di dismissione dei beni 
immobiliari degli enti previdenziali pubblici per un valore complessivo non inferiore 
a 3.000 miliardi di lire e demanda, per l’ulteriore sviluppo del progetto di dismissione 
dei beni e diritti immobiliari degli enti previdenziali pubblici, a programmi da 
definirsi con provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, facendo in ogni 
caso salvi i diritti attribuiti ai conduttori delle norme vigenti, anche in relazione 
alle condizioni di maggior favore rispetto alla disciplina generale sulla locazione 
di immobili residenziali urbani;
Visto, per quanto concerne il piano straordinario di dismissione, il comma 1 del 
predetto articolo 7, che, alla lett. d), fa carico al Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, dell’individuazione, tramite procedura competitiva, del soggetto disponibile 
ad acquistare l’intero complesso dei beni oggetto del programma, ovvero il compendio 
dei beni appartenenti a ciascun ente interessato, ovvero uno o più lotti di beni 
ricompresi in ciascun compendio;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, 
che, nel dettare norme in materia di amministrazione del patrimonio e per la contabilità 
generale dello Stato, dedica il titolo II alla regolamentazione dei contratti con 
cui le varie amministrazioni provvedono, tra l’altro, all’alienazione dei beni;
Visto il capo III, sezione I, del predetto titolo, disciplinante il procedimento 
per incanti ed in particolare l’articolo 73, che individua, per le procedure competitive, 
criteri per l’aggiudicazione di gara;
Ritenuto, per un verso, con riferimento ai principi di equità sociale, di enucleare 
dalla disciplina della dismissione straordinaria gli immobili ad uso abitativo per 
ricondurli ad un quadro di garanzie e di opportunità allineato a quello della dismissione 
ordinaria di cui al citato decreto legislativo del 16 
febbraio 1996, n. 104, e, per l’altro, con riferimento ai casi di dismissione 
straordinaria, di dover adottare il procedimento per gli incanti a mezzo offerte 
segrete da confrontarsi poi con il prezzo base indicato nell’avviso d’asta.
Decreta:
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Roma, lì 27 Settembre 2000
| Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica | Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale | 
| Vincenzo Visco | Cesare Salvi |