Decreto 27 dicembre 2001
Il MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento 
delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti 
locali, che individua tra le funzioni mantenute allo Stato quelle relative "alla 
promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento 
coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato";
Visto il comma 1 dell'art. 4 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che prevede che 
il Ministero dei lavori pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre 
amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo 
in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione 
di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di 
comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al 
contempo, misure ed interventi  per  incrementare l'occupazione,  
per  favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa;
Visto il comma 2 dello stesso art. 4 che autorizza la spesa di lire 30 miliardi 
per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, da iscrivere nello stato di previsione 
del Ministero dei lavori pubblici cui si provvede mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito 
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato 
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al 
Ministero dei lavori pubblici;
Visto il comma 3 del suddetto art. 4, che dispone che le residue disponibilità finanziarie 
di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, accertate 
al 31 dicembre 1999, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate 
al Ministero dei lavori pubblici per essere destinate al programma di cui al comma 
1;
Visto il comma 33 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che autorizza, 
tra l'altro, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per l'anno 2002 
per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 63, lett. b), della legge 
23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'ordine del giorno n. 9.4818.4 con il quale, in sede di esame del disegno 
di legge n. 4818, il Senato, in relazione al programma innovativo in ambito urbano, 
impegna il Governo a comprendere    in    tale   
programma   anche   gli   interventi   di 
riqualificazione degli ambiti urbani   e delle infrastrutture circostanti   
le   grandi   stazioni   ferroviarie,   
in   corso   di riqualificazione con le risorse di cui all'addendum 
n. 2 del Contratto di programma Governo-Ferrovie dello Stato S.p.a., riservando 
a tali interventi una quota delle disponibilità previste per lo stesso programma 
innovativo in ambito urbano;
Visto l'accordo con il Ministero dell'ambiente, sottoscritto in  data 29 maggio 
2001, concernente l'attuazione nell'ambito dei programmi di rilevanza nazionale 
di cui all'art. 1, comma 2, del D.P.R. 20 luglio 2000, n. 337, di un programma di 
solarizzazione  degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case 
popolari, comunque denominati, mediante la concessione di un contributo pubblico 
in conto capitale per la realizzazione, nel periodo 2001-2005, di impianti solari 
termici per la produzione di calore a bassa temperatura;
Visto il comma 4 dell'art. 4 della già citata legge 8 febbraio 2001, n. 21 che dispone 
che con decreto del Ministro dei lavori  pubblici  vengano definiti, previa 
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 
e le province autonome di Trento e Bolzano, gli indirizzi e i contenuti del programma 
di cui al comma 1 e le modalità di attribuzione ed erogazione dei finanziamenti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive  modificazioni, 
che detta norme per la razionalizzazione, il riordino,  la soppressione e la 
fusione di ministeri;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che definisce ed amplia le attribuzioni 
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano;
Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 22 
novembre 2001;
Decreta:
Art. 1
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative destina al finanziamento di programmi innovativi in ambito urbano le seguenti risorse:
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), sono destinate ad un programma innovativo in ambito urbano concernente le zone adiacenti alle stazioni ferroviarie delle grandi città e quelle limitrofe alle maggiori aree portuali, nelle quali, in particolare, siano presenti condizioni di degrado urbano e sociale e vi sia necessità di riqualificare insediamenti di edilizia residenziale. A tal fine, la Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone, in coordinamento con le competenti direzioni dello stesso Ministero e del Ministero dell'interno, il programma operativo contenente criteri attuativi e localizzazione degli interventi con la previsione della partecipazione finanziaria anche di Ferrovie dello Stato S.p.a., delle autorità portuali e di altri soggetti privati. Tale programma, sentiti i comuni interessati, verrà formalizzato in apposito Accordo e trasmesso all'approvazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 6
Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. A tal fine si applica quanto disposto dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.
Roma, 27 dicembre 2001
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 199