di concerto con
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, successivamente modificata (nel seguito indicato come il «decreto-legge
n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliare;
Visti i decreti emanati, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351,
dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, in data 18 dicembre 2001 ed in data 21 novembre 2002,
mediante i quali sono state disciplinate le procedure di vendita rispettivamente
della prima e della seconda operazione di cartolarizzazione realizzate ai sensi
del decreto-legge n. 351 per il tramite della S.C.I.P. - Società Cartolarizzazione
Immobili Pubblici S.r.l. (nel seguito indicata come «SCIP Srl»);
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito con modificazioni dalla
legge 23 aprile 2004, n. 104, recante disposizioni in materia di determinazione
del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione ai sensi
del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351;
Visto il comma 1 dell’art. 1 del citato decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, il
quale prevede che per i conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale,
non di pregio, oggetto di cartolarizzazione che abbiano manifestato la propria volontà
di acquisto entro il 31 ottobre 2001 con le modalità previste dal secondo periodo
del comma 20 dell’art. 3 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, il
prezzo di vendita delle medesime è determinato al momento dell’offerta in opzione,
con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di
ottobre 2001;
Visto il comma 2 dell’art. 1 del citato decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, il
quale prevede che, ai fini dell’applicazione del comma 1, il prezzo di vendita è
fissato applicando al prezzo determinato ai sensi del comma 7 dell’art. 3, del citato
decreto n. 351/2001, coefficienti aggregati di abbattimento;
Considerato in particolare il comma 3 dell’art. 1 del citato decreto-legge 23 febbraio
2004, n. 41, che estende l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del
medesimo articolo anche agli immobili venduti prima della data in entrata del medesimo
provvedimento prevedendo altresì che le risorse necessarie per il maggior prezzo
corrisposto dai predetti conduttori debbano essere reperite mediante l’alienazione
di ulteriori immobili di proprietà dello Stato da individuarsi con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 settembre 2004
concernente l’individuazione degli ulteriori beni immobili dello Stato ai sensi
della legge n. 104/2004, con il quale si è stabilito che le risorse per il rimborso
previsto dall’art. 1, comma 3 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito,
con modificazioni, nella legge 23 aprile 2004, n. 104, derivino dalla dismissione
degli immobili di proprietà dello Stato individuati nell’Allegato «A» del predetto
decreto del 30 settembre 2004;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro dei beni culturali datato 23
dicembre 2004, con il quale gli immobili individuati dal citato decreto 30 settembre
2004 sono stati trasferiti al fondo di investimento immobiliare, costituito ai sensi
dell’art. 4 della legge 23 novembre 2001, n. 410, e denominato «Fondo Immobili Pubblici»;
Considerato che nello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato
sono affluite, fra l’altro le risorse necessarie ai rimborsi previsti dal comma
3 dell’art. 1 del decreto legge n. 41; del 2004;
Atteso, altresì, che il Ministero dell’economia e delle finanze, in proporzione
ai rimborsi dovuti sulla base delle quantificazioni effettuate da ciascun Ente gestore
e dall’Agenzia del demanio, ha provveduto a ripartire le disponibilità del fondo,
di cui al citato decreto-legge n. 41 del 2004, sui conti correnti di tesoreria intestati
agli enti gestori originariamente proprietari degli immobili, e per quanto riguarda
l’Agenzia del demanio sul capitolo n. 3866 (unità previsionale di base 6.1.2.7)
dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato;
Decreta:
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Le operazioni di rimborso sono concluse entro il 31 dicembre 2005.
Il presente decreto è sottoposto al visto della Corte dei conti e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2005
p. Il Ministro dell’economia e delle finanze
Armosino
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 86
Allegati: