Decreto interministeriale 2 febbraio 1998
Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche 
degli edifici e degli impianti ad essi connessi
 
Il Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato di concerto con 
Il Ministro dei Lavori Pubblici
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante: 
“Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale 
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
Visto in particolare l’art. 32 della citata legge 
numero 10 del 1991, secondo cui le modalità di certificazione delle caratteristiche 
e delle prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti sono 
stabilite con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, 
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici;
Visto l’art. 34, comma 6, della medesima legge 
n. 10 del 1991, secondo cui l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 
32 della stessa legge è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire 
cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilità 
penale; 
Visto l’art. 37, della medesima legge n. 10 del 1991, secondo cui i decreti ministeriali 
di cui al titolo II di detta legge entrano in vigore centottanta giorni dopo la 
data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, che dà attuazione alla direttiva n. 83/189/CEE 
relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni 
tecniche; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione 
della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, ed in particolare 
l’art. 2 che fissa le condizioni di immissione sul mercato, nonché gli articoli 
8 e 9, che stabiliscono gli organismi interessati dall’attestato di conformità e 
le procedure di riconoscimento; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, di attuazione 
della direttiva n. 92/42/CEE concernente i requisiti delle nuove caldaie ad acqua 
calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, di attuazione 
della direttiva n. 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas; 
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 32 in attesa 
della determinazione normativa di un sistema nazionale di certificazione; 
Esperita la procedura di cui alla direttiva n. 83/189/CEE relativa alla notifica 
alla Commissione dell’Unione europea n. 93/0024/I; 
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
  - Le disposizioni del presente decreto, ai sensi dell’art. 
  32 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, si applicano, con le limitazioni fissate 
  al comma 3 dell’art. 2, a quei prodotti che sono commercializzati in via autonoma 
  per l’utilizzazione quali componenti di edifici o di impianti al servizio degli 
  edifici che assolvono ad una o più funzioni energicamente significative.
 
  - Ai fini del presente decreto, si intende:
    - per “componenti degli edifici”, i materiali e i manufatti costituenti l’edificio, 
    rientranti nell’allegato A del presente decreto;
 
    - per “componenti degli impianti”, le macchine, gli apparecchi e i dispositivi 
    in genere che costituiscono gli impianti tecnologici al servizio degli edifici 
    e che rientrano nell’allegato A del presente decreto;
 
    - per “certificazione”, l’atto mediante il quale un organismo riconosciuto 
    come indipendente rispetto all’oggetto in questione (organismo notificato, organismo 
    di certificazione di sistema di qualità, organismo di certificazione di prodotto, 
    laboratorio) dichiara che un prodotto o componente ha determinate caratteristiche 
    o prestazioni energetiche ed è conforme alla specifica tecnica corrispondente;
 
    - per “dichiarazione del produttore”, l’attestazione da parte di quest’ultimo, 
    o del suo mandatario stabilito nell’Unione europea, delle caratteristiche e 
    prestazioni energetiche di un prodotto o componente, come certificate da un 
    organismo indipendente;
 
    - per “prova”, l’operazione tecnica che consiste nella determinazione di una 
    o più caratteristiche e prestazioni di un determinato prodotto o componente, 
    eseguita secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche, come definite dall’art. 
    1 della legge 21 giugno 1986, n. 317, “Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE 
    relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni 
    tecniche”.
 
  
   
 
Art. 2
Componenti da certificare
  - La certificazione concerne le classi di componenti, di cui all’allegato A 
  del presente decreto, relativamente alle caratteristiche ed alle prestazioni energetiche 
  indicate nell’allegato A stesso.
 
  - Ai fini del presente decreto, l’obbligo di certificazione è limitato ai casi 
  in cui nella denominazione di vendita, nell’etichetta o nella pubblicità sia fatto 
  riferimento alle caratteristiche e prestazioni di cui all’allegato A, ovvero siano 
  usate espressioni che possano indurre l’acquirente a ritenere il prodotto destinato 
  a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia.
 
  - Per i prodotti compresi nell’allegato A, che rientrino 
  altresì nell’ambito di applicazione delle direttive n. 89/106/CEE, sui materiali 
  da costruzione, n. 90/396/CEE, sugli apparecchi a gas e n. 92/42/CEE sui requisiti 
  di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda e relativi provvedimenti di attuazione, 
  si applicano le vigenti procedure di certificazione. Restano ferme le procedure 
  di certificazione previste per specifici settori da altre direttive comunitarie 
  o da altre norme italiane o di altri Stati membri a queste ritenute equivalenti.
 
  - Per i prodotti di cui al comma 3, le disposizioni del presente decreto si 
  applicano, in assenza di norme europee armonizzate e sempre che ricorrano le condizioni 
  di cui al comma 2, solo per integrare con l’indicazione delle caratteristiche 
  e prestazioni energetiche di cui all’allegato A le attestazioni, i marchi e le 
  etichette previsti dalle disposizioni prevalenti richiamate al medesimo comma 
  3.
 
  - Per i prodotti e componenti che rientrino nel campo delle applicazioni della 
  direttiva n. 92/75/CEE e suoi successivi aggiornamenti, le disposizioni del presente 
  decreto hanno effetto fino alla data di attuazione delle direttive di applicazione 
  previste all’art. 9 della direttiva medesima.
 
  - Le tipologie di componenti di cui all’allegato A, sono 
  aggiornate periodicamente, con la medesima procedura prevista per l’emanazione 
  del presente decreto, in relazione all’evoluzione tecnologica ed alla progressiva 
  emanazione di regole e norme tecniche in materia da parte di organismi nazionali, 
  internazionali e comunitari.
 
 
Art. 3
Modalità di certificazione
  - Salvo quanto previsto all’art. 2, commi 3 e 4, per i prodotti di cui al presente 
  decreto la certificazione può essere costituita da una “dichiarazione del produttore” 
  mediante la quale quest’ultimo o il suo mandatario stabilito nell’Unione europea 
  attesta le caratteristiche e le prestazioni energetiche del prodotto indicate 
  nell’allegato A e dichiara che dette caratteristiche e prestazioni 
  sono state determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio o certificate 
  da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi 
  membri della Comunità europea, applicando una o più delle procedure previste dalla 
  normativa di seguito indicata:
    - regole tecniche la cui osservanza sia obbligatoria in uno Stato membro della 
    CEE;
 
    - norme tecniche europee elaborate da CEN, CENELEC, ed ETSI o, in assenza 
    di queste, norme tecniche nazionali emesse dagli Organismi di normazioni dei 
    Paesi CEE elencati in allegato alla direttiva CEE n. 83/189 del 28 marzo 1983, 
    e successivi aggiornamenti.
 
  
   
  - In assenza delle procedure di prova di cui al comma 1, possono essere applicate, 
  previa approvazione dell’Autorità competente di uno dei Paesi dell’Unione europea, 
  procedure previste da:
    - regole tecniche legalmente applicate in Paesi esterni alla CEE;
 
    - norme tecniche emesse da Organismi di normazione di Paesi esterni alla CEE.
 
  
   
  - Nella dichiarazione di cui al comma 1, l’attestante ha l’obbligo di:
    - quantificare le caratteristiche e le prestazioni del prodotto, secondo le 
    indicazioni dell’allegato A;
 
    - indicare il laboratorio presso il quale sono state eseguite le prove, o 
    l’Organismo di certificazione del prodotto;
 
    - evidenziare le procedure di prova applicate.
 
  
   
  - Nel caso di componenti prodotti da imprese che abbiano conseguito una certificazione 
  di rispondenza ai requisiti fissati dalle norme UNI EN ISO serie 9.000, la dichiarazione 
  di cui al comma 1 può essere sottoscritta senza alcun riferimento al laboratorio 
  presso il quale sono state effettuate le prove.
 
 
Art. 4
Indicazione sui prodotti degli estremi della certificazione
  - L’indicazione degli estremi della avvenuta certificazione da riportare sui 
  componenti a cura del produttore o del suo mandatario stabilito nell’Unione europea, 
  consiste nell’indicazione sintetica delle caratteristiche e prestazioni riportate 
  nella dichiarazione di cui all’art. 3.
 
  - Per i componenti che, per tipologia o per dimensioni, non consentano di apporre 
  sugli stessi le indicazioni di cui al comma 1, le stesse dovranno essere riportate 
  sulla confezione o sull’imballaggio, ovvero, solo se venduti alla rinfusa e quindi 
  privi di imballaggio, sugli scaffali di vendita unitamente alle indicazioni atte 
  ad identificare la partita cui si riferiscono. Sono fatte in ogni caso salve le 
  diverse disposizioni comunitarie in materia.
 
 
Art. 5
Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
  - Al fine di favorire lo smaltimento delle scorte dei componenti prodotti ed 
  importati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le 
  disposizioni previste negli articoli precedenti si applicano ad essi solo successivamente 
  al decorso di diciotto mesi da tale data.
 
  - Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione 
  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 
 
Allegato A
Elenco dei componenti di edifici e di impianti soggetti all’obbligo della certificazione
Componenti Caratteristiche
  - MATERIALI.
    - Calcestruzzo cellulare, di Massa volumica, conduttività argilla espansa, 
    di inerti termica espansi di origine vulcanica, di perlite e di vermiculite, 
    di altri inerti leggeri
 
    - Intonaci isolanti Massa volumica, conduttività  termica
 
    - Materiali sfusi e di Massa volumica, conduttività riempimento a base di 
    argilla termica espansa, fibre di cellulosa, fibre minerali, perlite espansa, 
    vermiculite espansa,  polistirene espanso in  granuli, sughero espanso 
    in grani, pomice naturale, scorie espanse, poliuretano 
 
  
   
  - MANUFATTI, ELEMENTI PER MURATURE E CHIUSURE PERIMETRALI.
    - Manufatti in fibre Resistenza termica areica o minerali, in materie plastiche 
    conduttività termica cellulari espanse (polistirene, polietilene, cloruro di 
    polivinile, poliuretano, poliisocianurato, resine fenoliche, ureiche e melamminiche) 
    a base di materiale di provenienza vegetale con leganti inorganici, a base di 
    materiale espanso di provenienza vegetale (sugheri), in vetro cellulare espanso, 
    in idrosilicato di calcio, realizzati con materiali di provenienza organica 
    ed inorganica con leganti vari
 
    - Elementi per murature di Massa volumica, resistenza laterizio alleggerito 
    in pasta, termica areica di laterizio normale con prestazioni termiche speciali 
    ottenute mediante una geometria ottimizzata, in calcestruzzo di argilla espansa, 
    in calcestruzzo cellulare, in calcestruzzo di inerti espansi di orgine vulcanica, 
    in calcestruzzo con altri tipi di inerte leggero, in calcestruzzo normale con 
    prestazioni termiche speciali ottenute mediante una geometria ottimizzata e/o 
    mediante interposizione di materiale isolante
 
    - Chiusure perimetrali: serramenti e chiusure Trasmittanza termica, trasparenti 
    o traslucide con trasmissione luminosa, valore di conduttanza globale permeabilità 
    all’aria inferiore a 5 W/myK vetri isolanti, vetri a Trasmittanza termica, controllo 
    solare, vetri a trasmissione luminosa, fattore bassa emissività, elementi solare 
    trasparenti di materiale plastico pannelli metallici conduttanza termica compositi 
    preisolati, pannelli prefabbricati 
 
  
   
 
Componenti di impianti al servizio di edifici
Componenti Catteristiche
  - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA.
    - Componenti di impianti di produzione dell’energia termica e/o di produzione 
    di acqua calda sanitaria: bruciatori Campo di lavoro, potenza termica nominale 
    massima e minima, valori delle emissioni di CO ed NOx generatori di calore per 
    Potenza termica nominale, riscaldamento di acqua, di rendimento utile alla potenza 
    aria, di olio diatermico e per nominale ed al 30% della produzione di vapore, 
    gruppi potenza nominale, perdite di termici (caldaia e bruciatore) carico del 
    circuito di combustione pompe di calore Potenza termica nominale, potenza assorbita, 
    COP e campo di impiego collettori solari Superficie utile, rendimento termico, 
    perdite di carico riscaldatori d’acqua per Contenuto d’acqua dello uso sanitario, 
    ad accumulo apparecchio, potenza max di riscaldamento, perdita di carico del 
    circuito primario e secondario riscaldatori d’acqua per Portata max in servizio 
    uso sanitario, istantanei continuo, perdita di carico del circuito primario 
    e secondario riscaldatori di acqua a Potenza termica ed elettrica pompa di calore 
    aria/acqua nominale, COP nel campo di impiego ricuperatori di calore Potenza 
    massima resa, perdita di carico accumulatori di calore, Energia accumulabile, 
    potenza serbatoi inerziali per impianti di refrigerazione termica dispersa (per 
    serbatoi eutettici anche verifica del punto eutettico)
 
    - Condotte prefabbricate per Resistenza termica lineare l’evacuazione dei 
    prodotti della combustione
 
    - Macchine frigorifere Potenza nominale resa, potenza assorbita, curva di 
    potenza al variare del carico
 
    - Componenti degli impianti di distribuzione e/o utilizzazione dell’energia 
    termica: corpi scaldanti statici Potenza termica nominale resa, perdita di carico, 
    equazione caratteristica ventilconvettori, gruppi di Potenza termica nominale 
    termoventilazione aerotermi resa, potenza elettrica assorbita, perdita di carico, 
    portata d’aria scambiatori di calore Potenza termica nominale resa, potenza 
    termica dispersa, perdita di carico (primario e secondario) pompe di circolazione, 
    Curva prevalenza/portata, ventilatori potenza elettrica assorbita, rendimento 
    centrali di trattamento Potenza nominale, portata dell’aria d’aria, ciclo termoigro- 
    metrico, rendimento, pressione utile in uscita torri di raffreddamento Potenza 
    elettrica assorbita, consumo di acqua, potenza termica di raffreddamento nominale 
    componenti per la Portata, perdita di carico distribuzione e la diffusione dell’aria 
    filtri dell’aria Portata, efficienza, perdita di carico, capacità di contenimento 
    polveri tubazioni metalliche Resistenza termica lineica preisolate materiali 
    isolanti per Conduttività termica o tubazioni e condotte resistenza termica 
    lineica
 
    - Apparecchiature di controllo, regolazione e contabilizzazione dell’energia 
    termica: valvole per radiatori Perdita di carico, campo di regolazione valvole 
    termostatiche Perdita di carico, campo di regolazione, isteresi, prove di usura, 
    precisione del set-point regolatori climatici Tolleranze di riferimento sul 
    set-point valvole di zona ad uso Perdita di carico, prova di ripartizione spese 
    usura valvole di regolazione Perdita di carico, trafilamento, tolleranza di 
    riferimento sul set-point, banda proporzionale, sensibilità, isteresi contatori 
    di calore e Verifica dell’incertezza di contatori di acqua calda misura nel 
    campo di impiego ripartitori dei costi di Accuratezza riscaldamento dispositivi 
    elettronici di Verifica hardware e software sistemi telematici per il delle 
    prestazioni di controllo e la conduzione degli rilevamento e attuazione impianti 
    di climatizzazione del sistema telematico (sensibilità, precisione, ripetibilità, 
    deriva a breve e medio termine, precisione di regolazione) 
 
  
   
  - IMPIANTI DI GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI ILLUMINAZIONE
  
    - Componenti di impianti di generazione di energia elettrica: gruppi elettrogeni 
    di Potenza elettrica nominale, cogenerazione di potenza potenza termica nominale, 
    inferiore a 1 MWe consumo specifico di combustibile generatori fotovoltaici 
    Potenza di picco, tensione nominale, perdite di disadattamento, energia annua 
    erogabile nel campo di impiego, caratteristiche del sistema di accumulo (per 
    impianti non connessi alla rete di distribuzione pubblica)
 
    - Componenti di impianti di illuminazione (elementi costitutivi elementari): 
    sorgenti luminose ad alta Potenza assorbita, flusso efficienza (lampade con 
    luminoso emesso, efficienza efficienza ò 30 lumen/W) luminosa, durata di vita 
    alimentatori per sorgenti Potenza assorbita, rendimento luminose ad alta efficienza 
    elettrico, fattore di flusso (lampade con efficienza ò 30 luminoso, fattore 
    di potenza, lumen/W) contenuto armonico della corrente assorbita trasformatori 
    per sorgenti Rendimento elettrico luminose ad alta efficienza (lampade con efficienza 
    ò 30 lumen/W)
 
    - Componenti completi di impianti di illuminazione generale (apparecchi di 
    illuminazione): apparecchi di illuminazione Rendimento luminoso, generale di 
    locali interni e rendimento luminoso riferito ambienti esterni utilizzati al 
    flusso utile, fattore di nelle parti comuni di edifici utilizzazione (per ambienti 
    di civile abitazione, di interni) ambienti interni ed esterni di edifici del 
    terziario, industriali (per gli ambienti interni limitatamente ai vani utilizzati 
    superiori ai 250 mc, di aree esterne ad uso pubblico. Sono esclusi gli apparecchi 
    a prevalente valore artistico e/o decorativo
 
    - Dispositivi elettronici Sensibilità, direzionalità e automatici di regolazione 
    e risposta al colore delle controllo del flusso luminoso sonde fotosensibili, 
    potenza assorbita.
 
  
   
 
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