Decreto interministeriale 2 febbraio 1998

Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi

 

Il Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato di concerto con Il Ministro dei Lavori Pubblici

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante: “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
Visto in particolare l’art. 32 della citata legge numero 10 del 1991, secondo cui le modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti sono stabilite con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici;
Visto l’art. 34, comma 6, della medesima legge n. 10 del 1991, secondo cui l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 32 della stessa legge è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilità penale;
Visto l’art. 37, della medesima legge n. 10 del 1991, secondo cui i decreti ministeriali di cui al titolo II di detta legge entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, che dà attuazione alla direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, ed in particolare l’art. 2 che fissa le condizioni di immissione sul mercato, nonché gli articoli 8 e 9, che stabiliscono gli organismi interessati dall’attestato di conformità e le procedure di riconoscimento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, di attuazione della direttiva n. 92/42/CEE concernente i requisiti delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, di attuazione della direttiva n. 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 32 in attesa della determinazione normativa di un sistema nazionale di certificazione;
Esperita la procedura di cui alla direttiva n. 83/189/CEE relativa alla notifica alla Commissione dell’Unione europea n. 93/0024/I;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni

  1. Le disposizioni del presente decreto, ai sensi dell’art. 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, si applicano, con le limitazioni fissate al comma 3 dell’art. 2, a quei prodotti che sono commercializzati in via autonoma per l’utilizzazione quali componenti di edifici o di impianti al servizio degli edifici che assolvono ad una o più funzioni energicamente significative.
  2. Ai fini del presente decreto, si intende:
    1. per “componenti degli edifici”, i materiali e i manufatti costituenti l’edificio, rientranti nell’allegato A del presente decreto;
    2. per “componenti degli impianti”, le macchine, gli apparecchi e i dispositivi in genere che costituiscono gli impianti tecnologici al servizio degli edifici e che rientrano nell’allegato A del presente decreto;
    3. per “certificazione”, l’atto mediante il quale un organismo riconosciuto come indipendente rispetto all’oggetto in questione (organismo notificato, organismo di certificazione di sistema di qualità, organismo di certificazione di prodotto, laboratorio) dichiara che un prodotto o componente ha determinate caratteristiche o prestazioni energetiche ed è conforme alla specifica tecnica corrispondente;
    4. per “dichiarazione del produttore”, l’attestazione da parte di quest’ultimo, o del suo mandatario stabilito nell’Unione europea, delle caratteristiche e prestazioni energetiche di un prodotto o componente, come certificate da un organismo indipendente;
    5. per “prova”, l’operazione tecnica che consiste nella determinazione di una o più caratteristiche e prestazioni di un determinato prodotto o componente, eseguita secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche, come definite dall’art. 1 della legge 21 giugno 1986, n. 317, “Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche”.

 

Art. 2
Componenti da certificare

  1. La certificazione concerne le classi di componenti, di cui all’allegato A del presente decreto, relativamente alle caratteristiche ed alle prestazioni energetiche indicate nell’allegato A stesso.
  2. Ai fini del presente decreto, l’obbligo di certificazione è limitato ai casi in cui nella denominazione di vendita, nell’etichetta o nella pubblicità sia fatto riferimento alle caratteristiche e prestazioni di cui all’allegato A, ovvero siano usate espressioni che possano indurre l’acquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia.
  3. Per i prodotti compresi nell’allegato A, che rientrino altresì nell’ambito di applicazione delle direttive n. 89/106/CEE, sui materiali da costruzione, n. 90/396/CEE, sugli apparecchi a gas e n. 92/42/CEE sui requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda e relativi provvedimenti di attuazione, si applicano le vigenti procedure di certificazione. Restano ferme le procedure di certificazione previste per specifici settori da altre direttive comunitarie o da altre norme italiane o di altri Stati membri a queste ritenute equivalenti.
  4. Per i prodotti di cui al comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano, in assenza di norme europee armonizzate e sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 2, solo per integrare con l’indicazione delle caratteristiche e prestazioni energetiche di cui all’allegato A le attestazioni, i marchi e le etichette previsti dalle disposizioni prevalenti richiamate al medesimo comma 3.
  5. Per i prodotti e componenti che rientrino nel campo delle applicazioni della direttiva n. 92/75/CEE e suoi successivi aggiornamenti, le disposizioni del presente decreto hanno effetto fino alla data di attuazione delle direttive di applicazione previste all’art. 9 della direttiva medesima.
  6. Le tipologie di componenti di cui all’allegato A, sono aggiornate periodicamente, con la medesima procedura prevista per l’emanazione del presente decreto, in relazione all’evoluzione tecnologica ed alla progressiva emanazione di regole e norme tecniche in materia da parte di organismi nazionali, internazionali e comunitari.

 

Art. 3
Modalità di certificazione

  1. Salvo quanto previsto all’art. 2, commi 3 e 4, per i prodotti di cui al presente decreto la certificazione può essere costituita da una “dichiarazione del produttore” mediante la quale quest’ultimo o il suo mandatario stabilito nell’Unione europea attesta le caratteristiche e le prestazioni energetiche del prodotto indicate nell’allegato A e dichiara che dette caratteristiche e prestazioni sono state determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio o certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della Comunità europea, applicando una o più delle procedure previste dalla normativa di seguito indicata:
    1. regole tecniche la cui osservanza sia obbligatoria in uno Stato membro della CEE;
    2. norme tecniche europee elaborate da CEN, CENELEC, ed ETSI o, in assenza di queste, norme tecniche nazionali emesse dagli Organismi di normazioni dei Paesi CEE elencati in allegato alla direttiva CEE n. 83/189 del 28 marzo 1983, e successivi aggiornamenti.
  2. In assenza delle procedure di prova di cui al comma 1, possono essere applicate, previa approvazione dell’Autorità competente di uno dei Paesi dell’Unione europea, procedure previste da:
    1. regole tecniche legalmente applicate in Paesi esterni alla CEE;
    2. norme tecniche emesse da Organismi di normazione di Paesi esterni alla CEE.
  3. Nella dichiarazione di cui al comma 1, l’attestante ha l’obbligo di:
  4. Nel caso di componenti prodotti da imprese che abbiano conseguito una certificazione di rispondenza ai requisiti fissati dalle norme UNI EN ISO serie 9.000, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere sottoscritta senza alcun riferimento al laboratorio presso il quale sono state effettuate le prove.

 

Art. 4
Indicazione sui prodotti degli estremi della certificazione

  1. L’indicazione degli estremi della avvenuta certificazione da riportare sui componenti a cura del produttore o del suo mandatario stabilito nell’Unione europea, consiste nell’indicazione sintetica delle caratteristiche e prestazioni riportate nella dichiarazione di cui all’art. 3.
  2. Per i componenti che, per tipologia o per dimensioni, non consentano di apporre sugli stessi le indicazioni di cui al comma 1, le stesse dovranno essere riportate sulla confezione o sull’imballaggio, ovvero, solo se venduti alla rinfusa e quindi privi di imballaggio, sugli scaffali di vendita unitamente alle indicazioni atte ad identificare la partita cui si riferiscono. Sono fatte in ogni caso salve le diverse disposizioni comunitarie in materia.

 

Art. 5
Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

  1. Al fine di favorire lo smaltimento delle scorte dei componenti prodotti ed importati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previste negli articoli precedenti si applicano ad essi solo successivamente al decorso di diciotto mesi da tale data.
  2. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


 

Allegato A

Elenco dei componenti di edifici e di impianti soggetti all’obbligo della certificazione

Componenti Caratteristiche

  1. MATERIALI.
    1. Calcestruzzo cellulare, di Massa volumica, conduttività argilla espansa, di inerti termica espansi di origine vulcanica, di perlite e di vermiculite, di altri inerti leggeri
    2. Intonaci isolanti Massa volumica, conduttività  termica
    3. Materiali sfusi e di Massa volumica, conduttività riempimento a base di argilla termica espansa, fibre di cellulosa, fibre minerali, perlite espansa, vermiculite espansa,  polistirene espanso in  granuli, sughero espanso in grani, pomice naturale, scorie espanse, poliuretano
  2. MANUFATTI, ELEMENTI PER MURATURE E CHIUSURE PERIMETRALI.
    1. Manufatti in fibre Resistenza termica areica o minerali, in materie plastiche conduttività termica cellulari espanse (polistirene, polietilene, cloruro di polivinile, poliuretano, poliisocianurato, resine fenoliche, ureiche e melamminiche) a base di materiale di provenienza vegetale con leganti inorganici, a base di materiale espanso di provenienza vegetale (sugheri), in vetro cellulare espanso, in idrosilicato di calcio, realizzati con materiali di provenienza organica ed inorganica con leganti vari
    2. Elementi per murature di Massa volumica, resistenza laterizio alleggerito in pasta, termica areica di laterizio normale con prestazioni termiche speciali ottenute mediante una geometria ottimizzata, in calcestruzzo di argilla espansa, in calcestruzzo cellulare, in calcestruzzo di inerti espansi di orgine vulcanica, in calcestruzzo con altri tipi di inerte leggero, in calcestruzzo normale con prestazioni termiche speciali ottenute mediante una geometria ottimizzata e/o mediante interposizione di materiale isolante
    3. Chiusure perimetrali: serramenti e chiusure Trasmittanza termica, trasparenti o traslucide con trasmissione luminosa, valore di conduttanza globale permeabilità all’aria inferiore a 5 W/myK vetri isolanti, vetri a Trasmittanza termica, controllo solare, vetri a trasmissione luminosa, fattore bassa emissività, elementi solare trasparenti di materiale plastico pannelli metallici conduttanza termica compositi preisolati, pannelli prefabbricati

 

Componenti di impianti al servizio di edifici

Componenti Catteristiche

  1. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA.
    1. Componenti di impianti di produzione dell’energia termica e/o di produzione di acqua calda sanitaria: bruciatori Campo di lavoro, potenza termica nominale massima e minima, valori delle emissioni di CO ed NOx generatori di calore per Potenza termica nominale, riscaldamento di acqua, di rendimento utile alla potenza aria, di olio diatermico e per nominale ed al 30% della produzione di vapore, gruppi potenza nominale, perdite di termici (caldaia e bruciatore) carico del circuito di combustione pompe di calore Potenza termica nominale, potenza assorbita, COP e campo di impiego collettori solari Superficie utile, rendimento termico, perdite di carico riscaldatori d’acqua per Contenuto d’acqua dello uso sanitario, ad accumulo apparecchio, potenza max di riscaldamento, perdita di carico del circuito primario e secondario riscaldatori d’acqua per Portata max in servizio uso sanitario, istantanei continuo, perdita di carico del circuito primario e secondario riscaldatori di acqua a Potenza termica ed elettrica pompa di calore aria/acqua nominale, COP nel campo di impiego ricuperatori di calore Potenza massima resa, perdita di carico accumulatori di calore, Energia accumulabile, potenza serbatoi inerziali per impianti di refrigerazione termica dispersa (per serbatoi eutettici anche verifica del punto eutettico)
    2. Condotte prefabbricate per Resistenza termica lineare l’evacuazione dei prodotti della combustione
    3. Macchine frigorifere Potenza nominale resa, potenza assorbita, curva di potenza al variare del carico
    4. Componenti degli impianti di distribuzione e/o utilizzazione dell’energia termica: corpi scaldanti statici Potenza termica nominale resa, perdita di carico, equazione caratteristica ventilconvettori, gruppi di Potenza termica nominale termoventilazione aerotermi resa, potenza elettrica assorbita, perdita di carico, portata d’aria scambiatori di calore Potenza termica nominale resa, potenza termica dispersa, perdita di carico (primario e secondario) pompe di circolazione, Curva prevalenza/portata, ventilatori potenza elettrica assorbita, rendimento centrali di trattamento Potenza nominale, portata dell’aria d’aria, ciclo termoigro- metrico, rendimento, pressione utile in uscita torri di raffreddamento Potenza elettrica assorbita, consumo di acqua, potenza termica di raffreddamento nominale componenti per la Portata, perdita di carico distribuzione e la diffusione dell’aria filtri dell’aria Portata, efficienza, perdita di carico, capacità di contenimento polveri tubazioni metalliche Resistenza termica lineica preisolate materiali isolanti per Conduttività termica o tubazioni e condotte resistenza termica lineica
    5. Apparecchiature di controllo, regolazione e contabilizzazione dell’energia termica: valvole per radiatori Perdita di carico, campo di regolazione valvole termostatiche Perdita di carico, campo di regolazione, isteresi, prove di usura, precisione del set-point regolatori climatici Tolleranze di riferimento sul set-point valvole di zona ad uso Perdita di carico, prova di ripartizione spese usura valvole di regolazione Perdita di carico, trafilamento, tolleranza di riferimento sul set-point, banda proporzionale, sensibilità, isteresi contatori di calore e Verifica dell’incertezza di contatori di acqua calda misura nel campo di impiego ripartitori dei costi di Accuratezza riscaldamento dispositivi elettronici di Verifica hardware e software sistemi telematici per il delle prestazioni di controllo e la conduzione degli rilevamento e attuazione impianti di climatizzazione del sistema telematico (sensibilità, precisione, ripetibilità, deriva a breve e medio termine, precisione di regolazione)
  2. IMPIANTI DI GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI ILLUMINAZIONE
    1. Componenti di impianti di generazione di energia elettrica: gruppi elettrogeni di Potenza elettrica nominale, cogenerazione di potenza potenza termica nominale, inferiore a 1 MWe consumo specifico di combustibile generatori fotovoltaici Potenza di picco, tensione nominale, perdite di disadattamento, energia annua erogabile nel campo di impiego, caratteristiche del sistema di accumulo (per impianti non connessi alla rete di distribuzione pubblica)
    2. Componenti di impianti di illuminazione (elementi costitutivi elementari): sorgenti luminose ad alta Potenza assorbita, flusso efficienza (lampade con luminoso emesso, efficienza efficienza ò 30 lumen/W) luminosa, durata di vita alimentatori per sorgenti Potenza assorbita, rendimento luminose ad alta efficienza elettrico, fattore di flusso (lampade con efficienza ò 30 luminoso, fattore di potenza, lumen/W) contenuto armonico della corrente assorbita trasformatori per sorgenti Rendimento elettrico luminose ad alta efficienza (lampade con efficienza ò 30 lumen/W)
    3. Componenti completi di impianti di illuminazione generale (apparecchi di illuminazione): apparecchi di illuminazione Rendimento luminoso, generale di locali interni e rendimento luminoso riferito ambienti esterni utilizzati al flusso utile, fattore di nelle parti comuni di edifici utilizzazione (per ambienti di civile abitazione, di interni) ambienti interni ed esterni di edifici del terziario, industriali (per gli ambienti interni limitatamente ai vani utilizzati superiori ai 250 mc, di aree esterne ad uso pubblico. Sono esclusi gli apparecchi a prevalente valore artistico e/o decorativo
    4. Dispositivi elettronici Sensibilità, direzionalità e automatici di regolazione e risposta al colore delle controllo del flusso luminoso sonde fotosensibili, potenza assorbita.

 

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