Decreto 15 maggio 2002
Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891;
Visto l’art. 2 della predetta legge 
che al comma 1 prevede che il tasso di ammortamento annuo sia comprensivo del corrispettivo 
spettante agli istituti di credito per il servizio prestato;
Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 11 febbraio 1987, concernente l’approvazione 
dello schema generale di convenzione tra Cassa depositi e prestiti e gli istituti 
di credito per la concessione dei mutui fondiari previsti dalla 
legge 18 dicembre 
1986, n. 891;
Considerato che in detto schema di convenzione, all’art. 12, è stabilito un compenso 
semestrale pari a 0,40 punti per ogni cento lire di capitale mutuato, per l’intera 
durata del mutuo, dovuto dalla Cassa depositi e prestiti agli istituti di credito 
per i compiti svolti;
Visto l’art. 2 del decreto del Ministro del tesoro in data 23 settembre 1989 modificativo 
delle convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito;
Visto l’art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 136, che al comma 2 prevede che con 
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica siano 
stabiliti annualmente i tassi da applicare alle rate ed alle estinzioni anticipate 
dei mutui previsti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891;
Visto che a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi dell’art. 7-bis della legge 18 
dicembre 1986, n. 891, come introdotto dalla legge 30 aprile 1999, n. 136, le attività 
e passività del Fondo speciale con gestione autonoma sono trasferite alla Cassa 
depositi e prestiti;
Visto che nella determinazione dei suddetti tassi, anche in deroga ai limiti indicati 
dall’art. 2 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, il Ministro del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica tiene conto dell’evoluzione del tasso ufficiale 
di riferimento, garantendo comunque l’equilibro economico della gestione;
Visto che i predetti tassi non potranno comunque superare, di norma, di più di un 
punto il tasso ufficiale di riferimento;
Considerato che il tasso ufficiale di riferimento, in attuazione della delibera 
del consiglio direttivo della BCE dell’8 novembre 2001, è stato fissato con provvedimento 
della Banca d’Italia al 3,25% per cento;
Tenuto conto che la Cassa depositi e prestiti, per la concessione dei mutui di cui 
all’art. 1 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, ha effettuato la provvista finanziaria 
ad un tasso del 4,35 per cento;
Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 gennaio 2002 il tasso di interesse, da applicare per il calcolo della rata massima di cui all’art. 2, comma 1 e comma 3, all’art. 5, comma 1 e all’art. 7, comma 3 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, resta invariato nella misura del 4,50 per cento.
Art. 2
Per le estinzioni anticipate, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, il residuo debito viene rimborsato al tasso previsto dal precedente art. 1.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 maggio 2002
Il Ministro: Tremonti