Legge 18 dicembre 1986, n. 891
Disposizioni per l’acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa 
di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa
 
Art. 1
  - Per l'acquisto, nonché per l'acquisto ed il contestuale recupero di un alloggio 
  da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, i lavoratori 
  dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 o loro cooperative di abitazione 
  possono fruire di mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo articolo 
  3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge.
- I lavoratori dipendenti possono beneficiare dei mutui di cui alla presente 
  legge a condizione che:
    - non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età;
- non abbiano fruito di agevolazioni, previste da leggi statali o regionali 
    o da provvedimenti di enti locali, dirette all’acquisizione dell’abitazione, 
    fatte salve quelle di natura tributaria;
- abbiano svolto continuativamente da almeno due anni attività di lavoro dipendente;
- non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo 
    familiare nei comuni di cui al comma 1, nel cui ambito si intenda utilizzare 
    il mutuo ai sensi della presente legge.
 
- Ai fini della presente legge si intende per nucleo familiare quello costituito 
  dal coniuge e dai figli conviventi.
- Ai fini della presente legge si intende non adeguata alle esigenze del nucleo 
  familiare l’abitazione che rientri nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) 
  del numero 1) e lettere a) e b) del numero 4 dell’articolo 7 del D.P.R. 30 dicembre 
  1972, n. 1035.
- I mutui possono essere richiesti, in nome e per conto di propri associati, 
  in possesso dei previsti requisiti, da società cooperative anche per l’acquisto 
  ed il contestuale recupero di immobili ad uso residenziale.
 
Art. 2
  - I mutui di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi alle seguenti 
  condizioni:
    - durata massima ventennale;
- tasso di ammortamento minimo del 10 per cento annuo, comprensivo del corrispettivo 
    spettante agli istituti ed alle sezioni di credito fondiario ed edilizio, salvo 
    quanto stabilito dalla successiva lettera c) e dal comma 3 del presente articolo;
- rate di ammortamento costanti, comprensive di capitale ed interessi, comunque 
    non superiori al 20 per cento della retribuzione annua cumulativamente percepita 
    dai soggetti di cui al successivo comma 2, lettera a), durante il precedente 
    anno solare, quale risulta dall’attestazione rilasciata, ai sensi dell’art. 
    3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dai datori di lavoro presso i quali 
    l’attività lavorativa è stata prestata nello stesso anno.
 
- L'importo dei mutui di cui al comma 1 deve essere contenuto entro il meno 
  elevato dei seguenti limiti:
    - ammontare corrispondente a 25 volte la retribuzione annua, riferita al totale 
    dei redditi di lavoro dipendente, al lordo delle imposte e dei contributi percepiti 
    dai componenti il nucleo familiare durante il precedente anno solare;
- 75 per cento del prezzo d'acquisto ovvero della parte del prezzo di acquisto 
    non assistita da finanziamenti concorrenti per lo stesso immobile;
- importo di lire 60 milioni.
 
- Quando la rata di ammortamento determinata ai sensi della lettera b) del comma 
  1 risulti superiore al limite previsto dalla lettera c) dello stesso comma, la 
  relativa perdita è posta annualmente a carico del fondo di cui al successivo articolo 
  3. Quando la rata di ammortamento al tasso del 10 per cento risulti inferiore 
  al predetto limite, essa è rideterminata in aumento e dovuta fino a concorrenza 
  della rata annuale di un mutuo corrispondente ad un tasso comunque non superiore 
  al 13 per cento calcolato per eguale durata. L'eventuale maggior provvigione dovuta 
  agli istituti di credito mutuanti in connessione con l’attività di recupero dell’alloggio 
  è a carico dei mutuatari.
- Gli immobili acquistati con mutui di cui alla presente legge non possono essere 
  trasferiti prima del termine dell’ammortamento del mutuo, salvo quanto previsto 
  dal successivo articolo 5.
- Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli immobili acquistati 
  da parenti ed affini entro il secondo grado.
 
Art. 3
  - Per la concessione dei mutui disciplinati dalla presente legge è costituito 
  presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma e 
  dotazione di lire 1.000 miliardi.
- La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare, con le proprie disponibilità 
  e alle condizioni e modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, anticipazioni 
  al fondo speciale di cui al comma 1 fino alla concorrenza dell’importo di lire 
  1.000 miliardi.
- Il fondo speciale di cui al comma 1 imputa annualmente alla Cassa depositi 
  e prestiti i rimborsi in conto delle anticipazioni concesse, al netto delle spese 
  di amministrazione e degli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al comma 2 
  del successivo articolo 4.
- I criteri per il funzionamento del fondo speciale e per l’erogazione dei flussi 
  finanziari sono stabiliti con decreti del Ministro del tesoro.
- Con decreti del Ministro del tesoro sono stabiliti i limiti degli importi 
  annuali dei mutui erogabili a valere sul fondo speciale ai sensi della presente 
  legge ed aggiornati i tassi dei mutui previsti dall’articolo 2, in dipendenza 
  delle variazioni delle condizioni del mercato finanziario.
- Con decreti del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, 
  è aggiornato l’importo massimo concedibile ai sensi della lettera c) del comma 
  2 dell’articolo 2, in dipendenza delle disponibilità del fondo speciale, nonché, 
  quando occorra, sono stabilite le modalità di carattere generale per la destinazione 
  dei finanziamenti.
- È attribuita, fino al 25 per cento delle disponibilità, priorità di concessione 
  ai mutui per l’acquisto di alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1985.
 
Art. 4
  - Gli istituti e le sezioni di credito edilizio sono abilitati ad effettuare 
  anche operazioni di credito fondiario.
- Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, avvalendosi delle 
  disponibilità del fondo di cui al precedente articolo 3, concedono mutui fondiari 
  per l’acquisto di alloggi da adibire ad abitazioni, sulla base di apposite convenzioni 
  stipulate con la Cassa depositi e prestiti e conformi allo schema generale approvato 
  con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro dei lavori pubblici. 
  Della avvenuta stipula delle singole convenzioni è data notizia nella Gazzetta 
  Ufficiale. Le domande di mutuo possono essere presentate dopo la predetta pubblicazione 
  nella Gazzetta Ufficiale e, qualora presentate prima di tale termine, non hanno 
  effetto. L'esito dell’istruttoria, condotta in ordine rigorosamente cronologico 
  di presentazione, è comunicato agli interessati entro 60 giorni dal ricevimento 
  della domanda.
- I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull’immobile. La garanzia 
  può essere costituita anche da ipoteca di grado ulteriore, quando il valore dell’immobile 
  assicuri il soddisfacimento del mutuo concesso nei limiti di cui al comma 2 dell’articolo 
  2.
- Quando il mutuo è concesso con riferimento ai redditi di lavoro dipendente 
  di più appartenenti al nucleo familiare, l’immobile deve essere acquistato in 
  comunione tra essi, indipendentemente dal regime patrimoniale familiare vigente 
  tra le stesse persone, purché i requisiti previsti dalla presente legge siano 
  posseduti da tutti i componenti.
- Nel caso previsto dal precedente comma 4, il mutuo è concesso nei confronti 
  di tutti gli appartenenti al nucleo familiare.
- In caso di mancato o di ritardato versamento da parte del mutuatario si applica 
  l’interesse di mora pari a quello previsto per le operazioni di mutuo fondiario-edilizio.
 
Art. 5
(modificato dall’art. 
3 della legge 30 aprile 1999, n. 136)
  - Per i mutui di cui all’articolo 1, i mutuatari, anche in caso di cessazione 
  del rapporto di lavoro, o gli eredi hanno la facoltà di optare per:
  
    - l’estinzione anticipata del residuo debito ad un tasso stabilito, anche 
    in deroga ai limiti indicati dall’articolo 2, con decreto del Ministro del tesoro, 
    del bilancio e della programmazione economica, emanato con periodicità annuale;
- la continuazione del pagamento delle rate residue ad un tasso agevolato, 
    anche in deroga ai limiti indicati dall’articolo 2, stabilito con medesimo decreto 
    di cui alla lettera a). Nella determinazione dei tassi di cui alla lettera a) 
    e alla presente lettera, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
    economica tiene conto dell’evoluzione del tasso ufficiale di sconto nonché dei 
    prevedibili utili del fondo speciale con gestione autonoma di cui all’articolo 
    3, ai fini di ogni possibile riduzione dei tassi medesimi, garantendo comunque 
    l’equilibrio economico del fondo. I predetti tassi non potranno comunque superare, 
    di norma, di più di un punto il tasso ufficiale di sconto;
- la cessione dell’immobile, entro sei mesi dal decesso del dante causa, a 
    soggetti aventi i requisiti prescritti dalla presente legge, che subentrano 
    nel contratto di mutuo fino alla scadenza da questo prevista;
- in caso di decesso del beneficiario, qualora esistano 
    eredi con diritto a pensione di reversibilità, potrà essere richiesta la sospensione 
    del pagamento delle rate per un anno. Il relativo importo, aumentato degli interessi 
    vigenti alla data del decesso, verrà corrisposto congiuntamente alle rate ordinarie 
    dell’anno successivo.
 
  - 1-bis.
- [Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per cause diverse dalle dimissioni 
  volontarie, i mutuatari hanno facoltà di optare per l’estinzione anticipata del 
  residuo debito ovvero per la continuazione del pagamento delle rate residue alle 
  medesime condizioni e con l’applicazione dei medesimi criteri previsti per i lavoratori 
  dipendenti].
  - Quando la rata prevista dalla lettera b) del comma 1 non trovi capienza nel 
  trattamento pensionistico del mutuatario, ovvero in caso di impossibilità di adempiere 
  alle residue obbligazioni derivanti dal mutuo, il mutuatario è tenuto ad alienare 
  l’immobile o la quota di sua proprietà alla Direzione generale degli istituti 
  di previdenza del Ministero del tesoro. In tal caso il mutuatario può richiedere 
  che l’immobile gli venga concesso in locazione ai sensi della
  legge 27 luglio 1978, n. 392.
- Il contratto di mutuo regola i criteri per la determinazione del valore dell’alloggio, 
  nelle ipotesi di cui al comma 2, in base all’apporto di capitale proprio del mutuatario, 
  maggiorato degli interessi legali e dell’importo delle rate versate, capitalizzate 
  al tasso minimo di ammortamento annuo, nonché detratto il capitale eventualmente 
  garantito con ipoteca di grado anteriore.
- Il valore dell’alloggio, determinato ai sensi del comma 3, è accreditato allo 
  stesso mutuatario previa compensazione con l’importo corrispondente all’equo canone 
  di locazione per il periodo antecedente alla cessione.
- I partecipanti alla comunione ai sensi dei commi 4 e 5 del precedente articolo 
  4 hanno prelazione nei confronti dei soggetti previsti dalla lettera c) del comma 
  1 del presente articolo e della Direzione generale degli istituti di previdenza 
  del Ministero del tesoro. Tale facoltà può essere esercitata entro tre mesi dalla 
  formale notificazione dei fatti che hanno dato luogo alla richiesta di cessione.
 
Art. 6
  - Le convenzioni di cui all’articolo 4, comma 2, possono consentire che i contratti 
  di mutuo prevedano la delega irrevocabilmente conferita dal mutuatario al proprio 
  datore di lavoro, con il consenso di questi, a corrispondere i ratei di mutuo 
  o le quote di retribuzione previsti dall’articolo 2, mediante trattenuta diretta 
  sugli emolumenti mensili spettanti.
- Nell’ipotesi prevista dal precedente comma, le somme trattenute sono versate 
  a cura del datore di lavoro, entro dieci giorni, direttamente agli enti mutuanti 
  secondo le modalità dagli stessi stabilite. Il rilascio della delega non libera 
  il mutuatario, ma l’ente mutuante ha l’obbligo di escutere preventivamente il 
  datore di lavoro.
- Nei confronti del datore di lavoro inadempiente il credito dell’ente mutuante 
  ha privilegio speciale nel grado previsto dal n. 8) dell’articolo 2778 del codice 
  civile.
 
Art. 7
  - Gli enti mutuanti sono tenuti ad accertare annualmente la corrispondenza della 
  rata versata alla retribuzione percepita ai sensi dell’articolo 2 della presente 
  legge.
- In dipendenza di tale accertamento il mutuatario ha l’obbligo di trasmettere 
  all’ente mutuante, con le modalità previste dal contratto di mutuo, le attestazioni 
  di cui al precedente articolo 2, comma 1.
- Se il mutuatario non adempie nei termini stabiliti all’onere di cui al comma 
  precedente si applica la rata di mutuo prevista dall’articolo 2, comma 3, per 
  l’intero anno cui il certificato si riferisce, salvo che lo stesso mutuatario 
  non dimostri che l’inadempimento è stato incolpevole.
- Gli enti mutuanti devono provvedere entro dieci giorni al versamento alla 
  Cassa depositi e prestiti di quanto riscosso.
- In caso di mancato o di ritardato versamento da parte dei datori di lavoro 
  o degli enti mutuanti si applica l’interesse di mora pari a quello previsto per 
  le operazioni di mutuo fondiario-edilizio, maggiorato di quattro punti.
 
Art. 7-bis
  - A decorrere dal 1° gennaio 1999 sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti 
  tutte le attività e le passività del fondo speciale con gestione autonoma istituito 
  dall’articolo.
 
Art. 8
  - La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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