Omissis
TITOLO II
CORREZIONE DELL’ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
Omissis
Capo I
Disposizioni in materia di cessione e regolarizzazione di immobili
Art. 26
Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici
Le medesime agevolazioni
di cui al comma 8 dell’art. 6 del decreto legislativo
16 febbraio 1996, n. 104 sono estese ai conduttori delle unità ad uso residenziale
trasferite alle società costituite ai sensi del comma 1 dell’art. 2
”.3-bis. E’ riconosciuto in favore dei conduttori
delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione
all’acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto
dal comma 7. Le modalità di esercizio del diritto di opzione sono determinate
con i decreti di cui al comma 1
”.e delle unità immobiliari ad uso diverso
da quello residenziale
”.Per i medesimi immobili
è concesso, in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo
e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno dell’80 per cento delle unità
residenziali complessive dell’immobile al netto di quelle libere, un abbattimento
del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell’8 per cento. Le modalità
di applicazione degli abbattimenti di prezzo sono determinate con i decreti di
cui al comma 1
”., che si trovano in
stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento
conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia
”.Osservatorio
sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l’
”.ad uso residenziale non di pregio ai sensi del precedente
comma 13
”.
- “
17-bis.
- Il medesimo divieto non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare unità immobiliari poste in vendita ai sensi dell’art. 3 del citato decreto legge n. 351 del 2001 che risultano libere ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui all’art. 3, comma 4, del medesimo decreto legge n. 351 del 2001 ai fini dell’assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti ai fini dell’acquisto di immobili di cui al comma 1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire società per azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedura di evidenza pubblica”.
Le unità immobiliari, escluse quelle considerata
di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata
offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre
2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al
prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data
della predetta manifestazione di volontà di acquisto
”.
- “
6-bis.
- I beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell’impresa ferroviaria, di proprietà di Rete ferroviaria italiana (Rfi) Spa, ai sensi dell’art. 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e dell’art. 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 4888, nonché i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da Rfi Spa, o dalle società da essa controllate, direttamente o con le modalità di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni. Le risorse economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni effettuate direttamente ai sensi del presente comma, sono impiegate da Rfi Spa in investimenti relativi allo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dell’esercizio”.
Alle cessioni dei crediti effettuate
nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione dello Stato e di altri enti pubblici,
previste dalla legge ovvero approvate con provvedimenti dell’Amministrazione dello
Stato, non si applicano gli articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 79 del Regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440
”.Omissis