DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2002, n.220
Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142,
recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con
particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore". (GU n. 236
del 8-10-2002)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, recante: "Provvedimenti per la cooperazione";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
recante: "Disciplina delle agevolazioni tributarie";
Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante: "Nuove norme in materia di
società cooperative";
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia";
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante: "Interventi urgenti per
l'economia";
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: "Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria";
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante: "Disposizioni in materia
tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione
generale del catasto";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante: "Nuovo ordinamento dei
consorzi agrari";
Vista la legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione
in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del
socio lavoratore", ed in particolare l'articolo 7;
Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante "Delega al Governo per la
riforma del diritto societario";
Visto il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, recante: "proroghe e
differimenti di termini";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287,
recante "Disposizioni in materia di ordinamento degli Uffici territoriali
del Governo";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 14 giugno 2002;
Acquisiti i pareri delle Commissioni X e XI della Camera dei deputati e
della Commissione X del Senato della Repubblica in data 24 luglio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 2 agosto 2002;
Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;
E m a n
a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Vigilanza cooperativa
1. La vigilanza su tutte le forme di società coope-rative e loro consorzi,
gruppi cooperativi ex articolo 5, comma 1, lettera f), legge 3 ottobre 2001,
n. 366, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo
2512 del codice civile, consorzi agrari e piccole società cooperative, di
seguito denominati enti cooperativi, é attribuita al Ministero delle
attività produttive, di seguito denominato Ministero, che la esercita
mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordi-narie come disciplinate
dal presente decreto.
2. La vigilanza di cui al comma 1 é finalizzata all'accertamento dei
requisiti mutualistici. Tale accertamento é riservato, in via
amministrativa, al Ministero anche in occasione di interventi ispettivi di
altre amministrazioni pubbliche.
3. I modelli di verbale di revisione cooperativa e di ispezione
straordinaria sono approvati con decreto del Ministro delle attività
produttive, di seguito denominato Ministro.
4. Sono fatte salve le diverse forme di vigilanza previste dalle
disposizioni vigenti.
5. Restano ferme le funzioni di vigilanza riservate alle Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della
rispettiva competenza territoriale.
Art. 2.
Modalità e soggetti abilitati
1. Gli enti cooperativi sono sottoposti a revisione secondo cadenze e
modalità stabilite con decreto del Ministro.
2. Le revisioni cooperative devono avvenire almeno una volta ogni due anni,
fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione
annuale.
3. Le revisioni cooperative sono effettuate dal Ministero a mezzo di
revisori da esso incaricati.
4. Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni nazionali
di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di seguito
denominate Associazioni, le revisioni cooperative sono effettuate dalle
associazioni stesse a mezzo di revisori da esse incaricati.
5. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha la necessità di certificare il
possesso dei requisiti mutualistici e non ha ancora ottenuto la revisione,
può formulare esplicita richiesta agli Uffici territoriali del Governo di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, nelle
more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo
9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001,
n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, nel caso di enti
cooperativi aderenti alle Associazioni, a quest'ultime.
6. Le Associazioni hanno l'obbligo di assoggettare a revisione gli enti
cooperativi ad esse aderenti, compresi quelli in scioglimento volontario, ad
eccezione degli enti nei cui confronti siano stati adottati i provvedimenti
di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 del codice civile.
7. A tale scopo, e per ogni finalità connessa all'attuazione del presente
decreto, si considerano aderenti a ciascuna Associazione gli enti
cooperativi dalle stesse assoggettati a revisione e quelli che, sebbene non
vigilati, abbiano ad esse versato il contributo biennale previsto dalle
norme vigenti.
8. Le Associazioni, alla scadenza del termine stabilito per l'esercizio
della vigilanza, comunicano agli Uffici territoriali del Governo e, nelle
more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo
9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001,
n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro:
a) l'elenco degli enti cooperativi assoggettati a revisione;
b) l'elenco degli enti cooperativi non revisionati, indicando espressamente
quelli che non hanno versato il contributo.
9. Il mancato versamento del contributo biennale all'Associazione non esime
quest'ultima dall'obbligo di effettuare la revisione fino quando l'ente
cooperativo non é cancellato dall'elenco degli aderenti.
Art. 3.
Riconoscimento delle Associazioni
1. Il riconoscimento delle Associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, é concesso con
decreto del Ministro.
2. Per ottenere tale riconoscimento, le Associazioni nazionali presentano al
Ministero una istanza corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello
statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione
che, a decorrere dal 1 gennaio 2004, non possono essere inferiori al numero
di duemila enti cooperativi associati, con l'indicazione, per ciascuno di
essi, del numero dei soci, e da un documento da cui risulti nome, cognome e
qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre
persone autorizzate a trattare per conto dell'Associazione richiedente.
3. Le dichiarazioni di adesione di cui al comma 2 devono riferirsi ad enti
cooperativi distribuiti in almeno cinque regioni e tre sezioni, definite
sulla base del rapporto mutualistico, dell'Albo nazionale di cui
all'articolo 15.
4. Le Associazioni richiedenti devono comprovare di essere in grado di
assolvere le funzioni di vigilanza nei confronti degli enti cooperativi
aderenti, per il tramite delle loro articolazioni organizzative centrali e
periferiche.
5. Le Associazioni richiedenti devono disporre di un numero di revisori
iscritti nell'apposito elenco, tale da garantire l'esecuzione delle
revisioni cooperative di propria competenza, sia sul piano numerico sia su
quello tecnico.
6. Il Ministro può chiedere la documentazione atta a dimostrare l'idoneità
dell'Associazione ad assolvere le funzioni di vigilanza sugli enti
cooperativi associati. Le Associazioni nazionali riconosciute sono
sottoposte alla vigilanza del Ministero per quanto attiene all'osservanza
delle disposizioni del presente decreto.
7. Il Ministro può revocare il riconoscimento di cui al comma 1 alle
Associazioni nazionali che non sono in grado di assolvere efficacemente le
proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati.
8. Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi
associati, le Associazioni sono tenute ad osservare le norme stabilite dal
Ministro.
Art. 4.
Oggetto della revisione cooperativa
1. La revisione cooperativa é finalizzata a:
a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti
suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di
democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci
alla vita sociale;
b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione
amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando
l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita
sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la
qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei
limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a
beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.
2. Il revisore accerta altresì la consistenza dello stato patrimoniale,
attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista,
della certificazione di bilancio.
3. Il revisore verifica l'eventuale esistenza del regolamento interno
adottato dall'ente cooperativo ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile
2001, n. 142, e accerta la correttezza e la conformità dei rapporti
instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso.
Art. 5.
Conclusione della revisione cooperativa
1. Le revisioni cooperative si concludono, per gli enti non associati, con
un certificato di revisione rilasciato dagli Uffici territoriali del Governo
e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui
all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15
maggio 2001, n. 287, dalle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, per gli
enti aderenti alle Associazioni, con una attestazione di revisione
rilasciata dall'Associazione stessa.
2. I certificati o le attestazioni di revisione di cui al comma 1 sono
rilasciati ove si siano conclusi senza rilievi di irregolarità gli
accertamenti e le verifiche previste dall'articolo 4.
3. Le Associazioni trasmettono tempestivamente una copia dell'attestazione
di revisione, di cui al comma 1, agli Uffici territoriali del Governo,
competenti per territorio, e, nelle more dell'adozione del decreto del
Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni
provinciali del lavoro.
4. Il revisore ha la facoltà di diffidare gli enti cooperativi ad eliminare
le irregolarità sanabili, inviando contestualmente copia della diffida agli
Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del
Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni
provinciali del lavoro, ovvero, nel caso di enti cooperativi associati,
anche alle Associazioni cui gli enti aderiscono. Alla scadenza del termine
indicato nella diffida il revisore verifica l'avvenuta regolarizzazione con
apposito accertamento.
5. Il revisore, qualora riscontri il permanere delle anomalie rilevate,
trasmette il verbale di revisione, con la proposta di provvedimento, agli
Uffici territoriali del Governo, e, nelle more dell'adozione del decreto del
Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni
provinciali del lavoro.
6. Nel caso di revisione di enti cooperativi associati ovvero nel caso di
revisione in convenzione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, la trasmissione
dei verbali di revisione agli uffici di cui al comma
5 avviene per il tramite delle Associazioni.
Art. 6.
Dichiarazione sostitutiva
1. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha necessità di certificare il
possesso dei requisiti mutualistici, al fine del godimento di
un'agevolazione o dell'applicazione di un provvedimento di favore, e non
dispone del certificato di revisione o dell'attestazione di revisione,
relativi al periodo di vigilanza in corso, é tenuto a produrre agli Uffici
territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del
Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni
provinciali del lavoro, e all'Associazione cui eventualmente aderisce, una
dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell'ente medesimo e, per
asseverazione, dal presidente del collegio sindacale.
2. Se il collegio sindacale non é previsto dalla legge o dall'atto
costitutivo, o il presidente dello stesso non é iscritto al registro dei
revisori contabili, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un
revisore contabile esterno, scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei
revisori contabili.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi
identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:
a) l'iscrizione all'albo nazionale delle società cooperative ovvero, nelle
more dell'istituzione dello stesso, al registro prefettizio;
b) eventuali iscrizioni richieste dalla legge per il godimento della
agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione;
c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualità
nazionale, ai sensi degli articoli 8 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n.
59, o, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento;
d) il numero dei soci, come risultante dal libro soci;
e) l'indicazione dell'agevolazione o del provvedimento di favore di cui si
chiede l'applicazione e dell'ente competente al riguardo, unitamente alla
dichiarazione del possesso dei requisiti per poterne godere.
4. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato l'ultimo bilancio
approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il
registro delle imprese, nonché copia del versamento del contributo biennale
di revisione previsto dalle norme vigenti.
5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve
contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 2, comma 5.
6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate
nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria.
7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla
ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell'ente
cooperativo, ai fini della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di
favore alla pubblica amministrazione.
Art. 7.
Il revisore di cooperative
1. L'attività di revisione nei confronti degli enti cooperativi non
associati é svolta dal Ministero, con propri dipendenti.
2. Il Ministero può altresì avvalersi, d'intesa con le amministrazioni
interessate, di revisori esterni dipendenti da altre amministrazioni,
nonché, sulla base di apposite convenzioni con le Associazioni riconosciute,
di revisori delle medesime. Con decreto del Ministro, sono fissati i criteri
e le modalità attuative della presente disposizione.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 conseguono l'abilitazione all'attività
di vigilanza, attraverso appositi corsi di formazione promossi dal Ministero
e finanziati con l'apposito capitolo di bilancio, alimentato con il
contributo biennale a carico degli enti cooperativi. Con decreto del
Ministro sono precisate le modalità di accesso al corso e di svolgimento del
medesimo.
4. L'attività di revisione nei confronti degli enti cooperativi aderenti
alle Associazioni é svolta da revisori appositamente abilitati attraverso
corsi promossi dalle Associazioni stesse, previa autorizzazione del
Ministero.
5. I corsi devono fornire le specifiche conoscenze tecniche necessarie per
l'espletamento delle revisioni cooperative.
6. I revisori sono iscritti in apposito elenco tenuto presso il Ministero.
7. I revisori non dipendenti dal Ministero, nell'esercizio delle loro
funzioni, si intendono incaricati di pubblico servizio.
8. Al revisore si applicano le cause di incompatibilità previste
dall'articolo 2399 del codice civile.
Art. 8.
Modalità e soggetti incaricati
1. Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministero sulla base di
programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento
derivanti dalle revisioni cooperative ed ogni qualvolta se ne ravvisi
l'opportunità, con l'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente
titolo.
2. Le ispezioni di cui al comma 1 sono eseguite dai funzionari che
transitano nei ruoli del Ministero appartenenti all'apposito profilo
professionale previsto dall'articolo 15, comma 6, della legge 31 gennaio
1992, n. 59.
3. In caso di particolari esigenze le ispezioni possono essere effettuate
anche da altri funzionari del Ministero, e, sulla base di apposita
convenzione, da funzionari di altre amministrazioni che abbiano frequentato
i corsi di cui all'articolo 7, comma 3.
Art. 9.
Oggetto dell'ispezione straordinaria
1. Le ispezioni straordinarie accertano:
a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e
mutualistiche;
b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per
il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra natura;
c) il regolare funzionamento amministrativo contabile dell'ente;
d) l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività
specifiche promosse o assunte dall'ente;
e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle
passività;
f) la correttezza dei rapporti istaurati con i soci lavoratori e l'effettiva
rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento e alla contrattazione
collettiva di settore od alle tariffe vigenti.
2. Il Ministero fissa, con proprio provvedimento, le modalità di esecuzione
delle ispezioni e il modello del relativo verbale.
Art. 10.
L'ispettore di cooperative
1. Agli ispettori di cooperative sono attribuiti, oltre alla facoltà di
diffida di cui all'articolo 5:
a) il potere di accesso presso la sede dell'ente cooperativo ed in tutti gli
altri luoghi di esercizio dell'attività, anche presso terzi;
b) il potere di convocare ed interrogare tutti i soggetti coinvolti
nell'attività dell'ente cooperativo, compresi i terzi;
c) il potere di acquisire e trattenere temporaneamente la documentazione
sociale per il periodo ritenuto congruo per l'esecuzione dell'ispezione e
comunque per un massimo di trenta giorni;
d) il potere di estrarre copia e riprodurre atti;
e) il potere di siglare i libri sociali e gli altri documenti al fine di
impedire alterazioni o manomissioni degli stessi.
Art. 11.
Enti cooperativi assoggettati
1. Gli enti cooperativi ed i loro consorzi, con un valore della produzione
superiore a 60.000.000 di Euro o con riserve indivisibili superiori a
4.000.000 di Euro o con prestiti o conferimenti di soci finanziatori
superiori a 2.000.000 di Euro, sono assoggettati alla certificazione annuale
del bilancio per opera di una società di revisione in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
2. La relazione di certificazione, quale atto complementare della vigilanza,
é allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea dei soci.
3. L'ente cooperativo che non richiede la certificazione del bilancio può
essere sottoposto alla gestione commissariale di cui all'articolo 2543 del
codice civile; in tale caso il commissario rimane in carica fino al
perfezionamento dell'incarico ad una società di revisione.
4. Il Ministro definisce, con proprio decreto, lo schema di convenzione di
cui all'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Art. 12.
Provvedimenti
1. Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza,
valutate le circostanze del caso, può adottare, i seguenti provvedimenti:
a) cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle
more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 3,
cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della
cooperazione;
b) gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile;
c) scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2544 del
codice civile;
d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo 2545 del codice
civile;
e) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 del
codice civile.
2. I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere a), b), c) e d) del
comma 1 sono adottati sentita la Commissione centrale per le cooperative.
3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non
rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione
centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi
ovvero, nelle more dell'istituzione dello stesso, dal registro prefettizio e
dallo schedario generale della cooperazione.
4. Agli enti cooperativi che commettono reiterate e gravi violazioni del
regolamento di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2543 del codice civile.
5. Per i consorzi agrari, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati di
concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art. 13.
Disciplina
1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 3
ottobre 2001, n. 366, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Agli enti cooperativi e loro consorzi si applicano le norme in materia di
collegio sindacale previste per le società a responsabilità limitata di cui
all'articolo 2488 del codice civile.
3. Agli enti cooperativi e loro consorzi, soggetti obbligatoriamente alla
certificazione del bilancio, che provvedono alla emissione di strumenti
finanziari partecipativi e non partecipativi, si applicano le disposizioni
contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di
funzioni e composizione del collegio sindacale.
Art. 14.
Termine per l'attuazione
1. Gli enti cooperativi e loro consorzi, costituiti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, provvedono ad adeguarsi alle
disposizioni di cui all'articolo 13, entro dodici mesi dalla suddetta data,
con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni
dell'assemblea ordinaria.
2. I componenti dei collegi sindacali, il cui mandato non è scaduto alla
data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, rimangono in carica
fino al termine del mandato stesso, se questo scade successivamente al
termine per l'adeguamento degli statuti di cui al comma 1.
Art. 15.
Istituzione
1. É istituito, a fini anagrafici e della fruizione dei benefici fiscali o
di altra natura, l'Albo nazionale degli enti cooperativi, di seguito
denominato Albo.
2. L'Albo, tenuto presso gli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more
dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n.
287, presso le Direzioni provinciali del lavoro, é articolato per provincia
e sostituisce lo schedario generale della cooperazione e i registri
prefettizi.
3. Le modalità di tenuta del predetto Albo e i rapporti con le Camere di
commercio sono definiti con decreto del Ministro.
Art. 16.
Modifica alla legge 18 febbraio 1999, n. 28
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, é
sostituito dal seguente:
"2. Ferme restando le norme sulla devoluzione ai fondi mutualistici di cui
all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sia in caso di
liquidazione, sia in caso di perdita delle agevolazioni fiscali a seguito di
violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, gli enti cooperativi
e i loro consorzi, che non abbiano ancora recepito negli statuti le
disposizioni di cui all'articolo 2536 del codice civile ed all'articolo 11,
comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernenti la devoluzione ai
fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio che residua
dalla liquidazione, non incorrono nella decadenza dalle agevolazioni fiscali
e di altra natura previste dalla normativa vigente, sempre che abbiano
ottemperato agli obblighi di versamento previsti dal citato articolo 2536 ed
adeguino il proprio statuto entro il termine prescritto in sede di attività
di vigilanza.".
Art. 17.
Modifiche alla legge 31 gennaio 1992, n. 59
1. Il comma 6 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, é
sostituito dal seguente:
"6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni
riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni
che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono agli
obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto previsto all'articolo 20.".
2. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, é
sostituito dal seguente:
"3. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede
sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale
relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria,
ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma
del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da
apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il
Art. 18.
Vigilanza sulle banche di credito cooperativo
1. Fatte salve le competenze della Banca d'Italia e tenuto conto degli
ambiti di competenza delle diverse autorità vigilanti, le banche di credito
cooperativo, come definite dall'articolo 33 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, sono assoggettate alla disciplina dei controlli
sugli enti cooperativi attribuiti all'autorità governativa, limitatamente al
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 31
gennaio 1992, n. 59, e delle norme riguardanti i rapporti mutualistici ed il
funzionamento degli organi sociali.
2. Per lo svolgimento della revisione cooperativa di cui all'articolo 4, i
soggetti competenti possono avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione
e senza oneri per la finanza pubblica, della Associazione di categoria
specializzata e sue articolazioni territoriali, che provvede ad inviare
anche alla Banca d'Italia i verbali delle revisioni effettuate.
Art. 18.
Vigilanza sulle banche di credito cooperativo
1. Fatte salve le competenze della Banca d'Italia e tenuto conto degli
ambiti di competenza delle diverse autorità vigilanti, le banche di credito
cooperativo, come definite dall'articolo 33 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, sono assoggettate alla disciplina dei controlli
sugli enti cooperativi attribuiti all'autorità governativa, limitatamente al
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 31
gennaio 1992, n. 59, e delle norme riguardanti i rapporti mutualistici ed il
funzionamento degli organi sociali.
2. Per lo svolgimento della revisione cooperativa di cui all'articolo 4, i
soggetti competenti possono avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione
e senza oneri per la finanza pubblica, della Associazione di categoria
specializzata e sue articolazioni territoriali, che provvede ad inviare
anche alla Banca d'Italia i verbali delle revisioni effettuate.
Art. 19.
Norme transitorie
1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni organizzative
relative all'Albo nazionale di cui all'articolo 15 continuano ad applicarsi
le disposizioni degli articoli da 13 a 16 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
Art. 20.
Abrogazioni
1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli da 1 a 7, 9, e da 13 a 16 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19.
Art. 21.
Invarianza di spesa
1. Il presente provvedimento non comporta nuovi e maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 agosto 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attività
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli |