Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 327
Disposizioni in materia di detrazione dell’Irpef in favore di conduttori di
immobili utilizzati come abitazione principale, a norma dell’art. 18, comma 9, della
legge 13/5/1999, n. 133
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 1999
Art. 1
- Per il periodo d’imposta 1999, è istituita una detrazione dall’imposta sul
reddito delle persone fisiche, spettante ai soggetti titolari di contratti di
locazione di unità immobiliari adibiti ad abitazione principale degli stessi,
stipulati o rinnovati a norma degli
artt. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431. La detrazione, rapportata al periodo di destinazione
ad abitazione principale, è determinata nei seguenti ammontari:
- L. 320.000, se il reddito complessivo non supera L. 30.000.000;
- L. 160.000, se il reddito complessivo è superiore a L. 30.000.000 ma non
a L. 60.000.000.
- Per abitazione principale s’intende quella nella quale il conduttore dimora
abitualmente.
Art. 2
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 agosto 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle Finanze
Amato, Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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