Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 327

Disposizioni in materia di detrazione dell’Irpef in favore di conduttori di immobili utilizzati come abitazione principale, a norma dell’art. 18, comma 9, della legge 13/5/1999, n. 133

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 1999

 

Art. 1

  1. Per il periodo d’imposta 1999, è istituita una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibiti ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli artt. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La detrazione, rapportata al periodo di destinazione ad abitazione principale, è determinata nei seguenti ammontari:
    1. L. 320.000, se il reddito complessivo non supera L. 30.000.000;
    2. L. 160.000, se il reddito complessivo è superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 60.000.000.
  2. Per abitazione principale s’intende quella nella quale il conduttore dimora abitualmente.

 

Art. 2

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle Finanze
Amato, Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

 

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