Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 327
Disposizioni in materia di detrazione dell’Irpef in favore di conduttori di 
immobili utilizzati come abitazione principale, a norma dell’art. 18, comma 9, della 
legge 13/5/1999, n. 133
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 1999
 
Art. 1
   - Per il periodo d’imposta 1999, è istituita una detrazione dall’imposta sul 
   reddito delle persone fisiche, spettante ai soggetti titolari di contratti di 
   locazione di unità immobiliari adibiti ad abitazione principale degli stessi, 
   stipulati o rinnovati a norma degli 
   artt. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della 
   legge 9 dicembre 1998, n. 431. La detrazione, rapportata al periodo di destinazione 
   ad abitazione principale, è determinata nei seguenti ammontari:
   
      - L. 320.000, se il reddito complessivo non supera L. 30.000.000; 
 
      - L. 160.000, se il reddito complessivo è superiore a L. 30.000.000 ma non 
      a L. 60.000.000.
 
   
    
   - Per abitazione principale s’intende quella nella quale il conduttore dimora 
   abitualmente.
 
 
Art. 2
   - Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
   pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
   Dato a Roma, addì 17 agosto 1999
   CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle Finanze
Amato, Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
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