Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122
Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli
acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 2 agosto 2004, n. 210, recante delega al Governo per la tutela dei
diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 18 febbraio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari, ad
eccezione di quelle aventi ad oggetto questioni meramente formali o non conformi con i
principi espressi dalla legge di delegazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10
giugno 2005;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
- Ai fini del presente decreto devono intendersi:
- per «acquirente»: la persona fisica che sia promissaria acquirente o che
acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto,
compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l’acquisto o comunque il
trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio parente in primo grado, della
proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da
costruire, ovvero colui il quale, ancorché non socio di una cooperativa edilizia, abbia
assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l’assegnazione in proprietà
o l’acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da
costruire per iniziativa della stessa;
- per «costruttore»: l’imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano
in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato ogni altro
contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto la cessione o
il trasferimento non immediato in favore di un acquirente della proprietà o della
titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, sia nel caso
in cui lo stesso venga edificato direttamente dai medesimi, sia nel caso in cui la
realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi;
- per «situazione di crisi»: la situazione che ricorre nei casi in cui il
costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione
all’immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa;
- per «immobili da costruire»: gli immobili per i quali sia stato richiesto
il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti
essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del
certificato di agibilità.
Art. 2
Garanzia fideiussoria
- All’atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non
immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da
costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il
costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere
unicamente dall’acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all’acquirente una
fideiussione, anche secondo quanto previsto dall’articolo 1938 del codice civile, di
importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il
costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve
ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro
diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali è pattuito che
debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonché i contributi pubblici già
assistiti da autonoma garanzia.
- Per le società cooperative, l’atto equipollente a quello indicato al comma 1
consiste in quello con il quale siano state versate somme o assunte obbligazioni con la
cooperativa medesima per ottenere l’assegnazione in proprietà o l’acquisto della
titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa
della stessa.
Art. 3
Rilascio, contenuto e modalità di escussione della fideiussione
- La fideiussione è rilasciata da una banca, da un’impresa esercente le assicurazioni
o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; essa deve garantire, nel caso in
cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2, la restituzione
delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e
dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si
è
verificata.
- La situazione di crisi si intende verificata in una delle seguenti date:
- di trascrizione del pignoramento relativo all’immobile oggetto del contratto;
- di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
- di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato
preventivo;
- di pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o, se
anteriore, del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o
l’amministrazione straordinaria.
- La fideiussione può essere escussa a decorrere dalla data in cui si è verificata
la situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che, per l’ipotesi di cui alla
lettera a) del medesimo comma, l’acquirente abbia comunicato al costruttore la
propria volontà di recedere dal contratto e, per le ipotesi di cui alle lettere b),
c) e d) del comma 2, il competente organo della procedura concorsuale non
abbia comunicato la volontà di subentrare nel contratto preliminare.
- La fideiussione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale di cui all’articolo 1944, secondo comma, del codice civile e deve
essere escutibile, verificatesi le condizioni di cui al comma 3, a richiesta scritta
dell’acquirente, corredata da idonea documentazione comprovante l’ammontare delle somme e
il valore di ogni altro eventuale corrispettivo che complessivamente il costruttore ha
riscosso, da inviarsi al domicilio indicato dal fideiussore a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
- Il mancato pagamento del premio o della commissione non è opponibile
all’acquirente.
- Il fideiussore è tenuto a pagare l’importo dovuto entro il termine di trenta giorni
dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 4. Qualora la restituzione degli
importi oggetto di fideiussione non sia eseguita entro il suddetto termine, il fideiussore
è tenuto a rimborsare all’acquirente le spese da quest’ultimo effettivamente sostenute e
strettamente necessarie per conseguire la detta restituzione, oltre i relativi interessi.
- L’efficacia della fideiussione cessa al momento del trasferimento della proprietà o
di altro diritto reale di godimento sull’immobile o dell’atto definitivo di assegnazione.
Art. 4
Assicurazione dell’immobile
- Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all’acquirente all’atto del
trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio
dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni
materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi
dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da
gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della
costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto
definitivo di compravendita o di assegnazione.
Art. 5
Applicabilità della disciplina
- La disciplina prevista dagli articoli 2, 3 e 4 si applica ai contratti aventi ad
oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di
godimento di immobili per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o
provvedimento abilitativo sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 6
Contenuto del contratto preliminare
- 1. Il contratto preliminare ed ogni altro contratto che ai sensi dell’articolo 2 sia
comunque diretto al successivo acquisto in capo ad una persona fisica della proprietà o
di altro diritto reale su un immobile oggetto del presente decreto devono contenere:
- le indicazioni previste agli articoli 2659, primo comma, n. 1), e 2826 del
codice civile;
- la descrizione dell’immobile e di tutte le sue pertinenze di uso esclusivo
oggetto del contratto;
- gli estremi di eventuali atti d’obbligo e convenzioni urbanistiche stipulati
per l’ottenimento dei titoli abilitativi alla costruzione e l’elencazione dei vincoli
previsti;
- le caratteristiche tecniche della costruzione, con particolare riferimento
alla struttura portante, alle fondazioni, alle tamponature, ai solai, alla copertura, agli
infissi ed agli impianti;
- i termini massimi di esecuzione della costruzione, anche eventualmente
correlati alle varie fasi di lavorazione;
- l’indicazione del prezzo complessivo da corrispondersi in danaro o il valore
di ogni altro eventuale corrispettivo, i termini e le modalità per il suo pagamento, la
specificazione dell’importo di eventuali somme a titolo di caparra; le modalità di
corresponsione del prezzo devono essere rappresentate da bonifici bancari o versamenti
diretti su conti correnti bancari o postali indicati dalla parte venditrice ed alla stessa
intestati o da altre forme che siano comunque in grado di assicurare la prova certa
dell’avvenuto pagamento;
- gli estremi della fideiussione di cui all’articolo 2;
- l’eventuale esistenza di ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi
tipo sull’immobile con la specificazione del relativo ammontare, del soggetto a cui favore
risultano e del titolo dal quale derivano, nonché la pattuizione espressa degli obblighi
del costruttore ad esse connessi e, in particolare, se tali obblighi debbano essere
adempiuti prima o dopo la stipula del contratto definitivo di vendita;
- gli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta se non ancora
rilasciato, nonché di ogni altro titolo, denuncia o provvedimento abilitativo alla
costruzione;
- l’eventuale indicazione dell’esistenza di imprese appaltatrici, con la
specificazione dei relativi dati identificativi.
- Agli stessi contratti devono essere allegati:
- il capitolato contenente le caratteristiche dei materiali da utilizzarsi,
individuati anche solo per tipologie, caratteristiche e valori omogenei, nonché
l’elenco
delle rifiniture e degli accessori convenuti fra le parti;
- gli elaborati del progetto in base al quale è stato richiesto o rilasciato
il permesso di costruire o l’ultima variazione al progetto originario, limitatamente alla
rappresentazione grafica degli immobili oggetto del contratto, delle relative pertinenze
esclusive e delle parti condominiali.
- Sono fatte salve le disposizioni di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.
Art. 7
Modificazioni all’articolo 39 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
- All’articolo 39 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
- a) Il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi
l’accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché in corso di
costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o l’assegnatario
del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla porzione
immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o in assegnazione, hanno diritto
alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento
dell’ipoteca a garanzia.»;
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma 6 entro il
termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di suddivisione del
finanziamento in quote corredata da documentazione idonea a comprovare l’identità del
richiedente, la data certa del titolo e l’accatastamento delle singole porzioni per le
quali è richiesta la suddivisione del finanziamento. Tale termine è aumentato a
centoventi giorni, se la richiesta riguarda un finanziamento da suddividersi in più di
cinquanta quote.
6-ter. Qualora la banca non provveda entro il termine indicato al comma 6-bis,
il richiedente può presentare ricorso al presidente del tribunale nella cui
circoscrizione è situato l’immobile; il presidente del tribunale, sentite le parti, ove
accolga il ricorso, designa un notaio che, anche avvalendosi di ausiliari, redige un atto
pubblico di frazionamento sottoscritto esclusivamente dal notaio stesso. Dall’atto di
suddivisione del finanziamento o dal diverso successivo termine stabilito nel contratto di
mutuo decorre, con riferimento alle quote frazionate, l’inizio dell’ammortamento delle
somme erogate; di tale circostanza si fa menzione nell’atto stesso.
6-quater. Salvo diverso accordo delle parti, la durata dell’ammortamento
è pari
a quella originariamente fissata nel contratto di mutuo e l’ammortamento stesso
è
regolato al tasso di interesse determinato in base ai criteri di individuazione per il
periodo di preammortamento immediatamente precedente. Il responsabile del competente
Ufficio del territorio annota a margine dell’iscrizione ipotecaria il frazionamento del
finanziamento e della relativa ipoteca, l’inizio e la durata dell’ammortamento ed il tasso
relativo.».
Art. 8
Obbligo di cancellazione o frazionamento dell’ipoteca antecedente alla compravendita
- Il notaio non può procedere alla stipula dell’atto di compravendita se,
anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del
finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o
frazionamento dell’ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull’immobile.
Art. 9
Diritto di prelazione
- Qualora l’immobile sia stato consegnato all’acquirente e da questi adibito ad
abitazione principale per sé o per un proprio parente in primo grado, all’acquirente
medesimo, anche nel caso in cui abbia escusso la fideiussione, è riconosciuto il diritto
di prelazione nell’acquisto dell’immobile al prezzo definitivo raggiunto nell’incanto
anche in esito alle eventuali offerte ai sensi dell’articolo 584 del codice di procedura
civile.
- Ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione, l’autorità che procede alla
vendita dell’immobile provvede a dare immediata comunicazione all’acquirente, con atto
notificato a mezzo ufficiale giudiziario, della definitiva determinazione del prezzo entro
dieci giorni dall’adozione del relativo provvedimento, con indicazione di tutte le
condizioni alle quali la vendita dovrà essere conclusa e l’invito ad esercitare la
prelazione.
- Il diritto di prelazione è esercitato dall’acquirente, a pena di decadenza, entro
il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 2
offrendo, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario all’autorità che procede alla
vendita dell’immobile, condizioni uguali a quelle comunicategli.
- Qualora l’acquirente abbia acquistato l’immobile, per effetto dell’esercizio del
diritto di prelazione, ad un prezzo inferiore alle somme riscosse in sede di escussione
della fideiussione, la differenza deve essere restituita al fideiussore, qualora
l’immobile acquistato abbia consistenza e caratteristiche tipologiche e di finitura
corrispondenti a quelle previste nel contratto stipulato con il costruttore. Ove non
ricorra tale condizione, l’eventuale eccedenza da restituire al fideiussore deve risultare
da apposita stima.
- É escluso, in ogni caso, il diritto di riscatto nei confronti dell’aggiudicatario.
Art. 10
Esenzioni e limiti alla esperibilità dell’azione revocatoria fallimentare
- Gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o
di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire, nei quali l’acquirente si
impegni a stabilire, entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione degli
stessi, la residenza propria o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, se posti in
essere al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare, non sono
soggetti all’azione revocatoria prevista dall’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni.
- Non sono, altresì, soggetti alla medesima azione revocatoria i pagamenti dei premi
e commissioni relativi ai contratti di fideiussione e di assicurazione di cui agli
articoli 3 e 4, qualora effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini
d’uso.
Art. 11
Introduzione dell’articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
- Dopo l’articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
«72-bis. (Contratti relativi ad immobili da costruire). In caso di
situazione di crisi del costruttore ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 2 agosto 2004, n. 210, il contratto si intende sciolto se, prima che il
curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l’acquirente abbia escusso la
fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone
altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa
dopo che il curatore abbia comunicato di voler dare esecuzione al contratto.».
Art. 12
Istituzione e finalità del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili
da costruire
- É istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo di
solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, di seguito denominato:
«Fondo», al fine di assicurare un indennizzo, nell’ambito delle risorse del medesimo
Fondo, agli acquirenti che, a seguito dell’assoggettamento del costruttore a procedure
implicanti una situazione di crisi, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri
beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su
immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore ovvero l’assegnazione in
proprietà o l’acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su immobili da
costruire per iniziativa di una cooperativa.
- Ai fini dell’accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del
costruttore, a seguito della sua insolvenza, procedure implicanti una situazione di crisi
non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 né aperte in data successiva a
quella di emanazione del presente decreto.
- L’accesso alle prestazioni del Fondo è consentito nei casi in cui per il bene
immobile risulti richiesto il permesso di costruire.
Art. 13
Requisiti per l’accesso alle prestazioni del Fondo
- 1. Per l’accesso alle prestazioni del Fondo devono ricorrere congiuntamente i seguenti
requisiti oggettivi:
- aver subito, a seguito dell’insorgenza di una situazione di crisi per effetto
dell’insolvenza del costruttore, perdite di somme di denaro versate o di altri beni
trasferiti dall’acquirente al costruttore medesimo come corrispettivo per l’acquisto o
l’assegnazione dell’immobile da costruire;
- non aver acquistato la proprietà o altro diritto reale di godimento
sull’immobile da costruire ovvero non averne conseguito l’assegnazione.
- Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non viene meno per effetto
dell’acquisto della proprietà o del conseguimento dell’assegnazione in virtù di accordi
negoziali con gli organi della procedura concorsuale ovvero di aggiudicazione di asta
nell’ambito della medesima procedura ovvero, infine, da terzi aggiudicatari.
- Nei casi di cui al comma 2 l’indennizzo spetta solo qualora l’importo complessivo
delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore e delle somme versate
per l’effettivo acquisto del bene sia superiore al prezzo originariamente convenuto con il
costruttore ed è determinato in misura pari alla differenza tra il predetto importo
complessivo ed il prezzo originario, fino comunque a concorrenza delle somme versate e dei
beni corrisposti al costruttore.
- Danno luogo alle prestazioni del Fondo le situazioni di perdita della proprietà del
bene per effetto del successivo positivo esperimento dell’azione revocatoria, soltanto nel
caso in cui essa sia stata promossa ai sensi dell’articolo 67, secondo comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Art. 14
Struttura e funzionamento del Fondo
- Il Fondo si articola in sezioni autonome corrispondenti ad aree territoriali
interregionali individuate con il decreto di cui all’articolo 16, sulla base della
quantità e della provenienza territoriale delle richieste di indennizzo presentate entro
il termine di decadenza stabilito nell’articolo 18, comma 1, in modo da assicurare una
gestione equilibrata delle sezioni. L’articolazione in sezioni non comporta un
decentramento territoriale del Fondo.
- Per ciascuna sezione autonoma è tenuta dal Fondo una distinta contabilità, anche
ai fini della rendicontazione periodica.
- Gli oneri di gestione del Fondo sono contabilmente ripartiti fra le sezioni
autonome, in proporzione dell’ammontare delle risorse di cui ciascuna di esse dispone in
virtù dei contributi che le sono imputati ai sensi dell’articolo 17, comma 5.
- Le risorse di ciascuna sezione, al netto degli oneri di gestione, sono destinate
alla soddisfazione delle richieste di indennizzo dei soggetti aventi diritto in relazione
agli immobili ubicati nel territorio di competenza della sezione medesima. A tale fine il
gestore del Fondo, entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione
delle richieste di indennizzo da parte degli aventi diritto, salve le risultanze della
successiva attività istruttoria, determina per ciascuna sezione l’ammontare massimo
complessivo delle somme da erogare a titolo di indennizzo e, quindi, sulla base delle
risorse globalmente imputate a ciascuna sezione per effetto del versamento della prima
annualità del contributo obbligatorio di cui all’articolo 17, la prima quota annuale di
indennizzo da erogare.
- Le ulteriori quote annuali di indennizzo sono determinate in funzione delle
variazioni della misura annua del contributo, stabilita con il decreto di cui all’articolo
17, comma 4, e del suo gettito effettivo, oltre che del decrescente ammontare residuo
degli indennizzi da corrispondere.
- In caso di integrale soddisfazione delle richieste degli aventi diritto, anche prima
della scadenza del termine massimo di operatività del Fondo, le eventuali somme residue
di una sezione sono attribuite alle altre sezioni, che non abbiano risorse sufficienti,
proporzionalmente all’ammontare residuo degli indennizzi da corrispondersi da parte di
ciascuna di queste.
- Il Fondo ha azione di regresso nei confronti del costruttore per il recupero
dell’indennizzo corrisposto all’acquirente. A tale fine il Fondo si surroga nei diritti
dell’acquirente nell’ambito della procedura implicante la situazione di crisi aperta nei
confronti del costruttore, progressivamente in ragione e nei limiti delle somme
corrisposte a titolo di indennizzo, nonché dei relativi interessi e spese. L’indennizzato
ha facoltà di agire nell’ambito della procedura per l’eventuale residua parte del credito
non soddisfatta dall’indennizzo ricevuto dal Fondo.
- Le somme recuperate dal Fondo ai sensi del comma 7 sono imputate alla sezione
autonoma del Fondo che ha erogato l’indennizzo.
Art. 15
Gestione del Fondo
- 1. La gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP - Concessionaria di servizi
assicurativi pubblici s.p.a., che vi provvede per conto del Ministero dell’economia e
delle finanze sulla base di apposita concessione, approvata con decreto del medesimo
Ministero.
- 2. La concessione si conforma al principio di affidare alla CONSAP, quale
concessionaria, la gestione di cassa e patrimoniale del Fondo, la conservazione della sua
integrità, la liquidazione delle relative spese, nonché al principio di garantire la
verifica periodica, da parte dell’amministrazione concedente, della corrispondenza della
gestione del Fondo alle finalità indicate dal presente decreto. Ai relativi oneri e alle
spese di gestione si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie del Fondo, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 3. Ai fini di cui al comma 2, la concessione definisce, tra l’altro, le modalità di
esercizio concernenti:
- iniziative informative da assumersi ad opera del Fondo, con oneri a suo
carico, al fine di garantire l’effettiva fruizione dei benefici previsti dal presente
decreto da parte dei destinatari;
- la rilevazione dei dati necessari per la definizione delle aree territoriali
e delle corrispondenti sezioni autonome del Fondo, ai sensi dell’articolo 14, comma 1,
nonché per la determinazione annua della misura del contributo obbligatorio, di cui
all’articolo 17, comma 4;
- l’istruttoria delle richieste di indennizzo;
- la liquidazione degli indennizzi e la loro erogazione, anche tramite apposite
convenzioni con le banche;
- la ripetizione delle somme già erogate, nei casi di revoca o riforma
dell’attribuzione, nonché l’esercizio del diritto di surroga previsto dall’articolo 14,
comma 7;
- la previsione dell’ammontare complessivo delle somme da destinare
all’erogazione degli indennizzi, nonché al sostenimento degli oneri di gestione;
- la destinazione ad investimenti a redditività certa ed adeguata delle somme
disponibili, compatibilmente con le esigenze di liquidità del Fondo;
- la presentazione al Ministero dell’economia e delle finanze, per il
successivo inoltro alla Corte dei conti, del rendiconto annuale, approvato dal Consiglio
di amministrazione della concessionaria, accompagnato dalla situazione patrimoniale del
Fondo e da una relazione sull’attività svolta.
- La concessione stabilisce, altresì, le modalità di accreditamento alla CONSAP
delle somme che affluiscono al Fondo
Art. 16
Ulteriore disciplina per la gestione del Fondo
- Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le aree territoriali e le
corrispondenti sezioni autonome del Fondo, tenuto conto dei dati raccolti ed elaborati dal
gestore del Fondo medesimo.
- Possono altresì essere stabiliti ulteriori criteri e modalità per la
concreta gestione del Fondo, con particolare riferimento all’attuazione di
quanto previsto dall’articolo 14
Art. 17
Contributo obbligatorio
- Per reperire le risorse destinate al Fondo, è istituito un contributo obbligatorio
a carico dei costruttori tenuti all’obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla
consegna della fideiussione di cui all’articolo 2; il contributo è versato direttamente
dal soggetto che rilascia la fideiussione.
- Il contributo obbligatorio è dovuto per un periodo massimo di quindici anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, se antecedente,
sino alla data nella quale risultino acquisite al Fondo risorse sufficienti ad assicurare
il soddisfacimento delle richieste di indennizzo presentate dagli aventi diritto.
L’eventuale ricorrenza della predetta condizione per l’anticipata cessazione della debenza
del contributo è accertata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
- Per la prima annualità la misura del contributo è fissata nel quattro per mille
dell’importo complessivo di ciascuna fideiussione ed il versamento è effettuato, entro il
mese successivo a quello di rilascio della fideiussione, con le modalità stabilite e rese
pubbliche dal soggetto gestore del Fondo.
- Per le annualità successive, la misura del contributo è stabilita con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro
il limite massimo del cinque per mille dell’importo complessivo di ciascuna fideiussione;
con il medesimo decreto possono essere stabilite, altresì, modalità per il versamento
diverse o ulteriori rispetto a quelle fissate nel comma 3.
- Le somme versate a titolo di contributo obbligatorio sono imputate alla sezione
autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l’immobile oggetto di
fideiussione.
- Qualora il versamento del contributo obbligatorio non avvenga entro il termine di
cui al comma 3, sono dovuti interessi di mora calcolati, a decorrere dal giorno della
scadenza del termine fino a comprendere quello dell’effettivo versamento, al saggio di
interesse legale.
- I soggetti che rilasciano fideiussioni ai sensi dell’articolo 2 sono tenuti a
trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno al soggetto gestore del Fondo una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, recante attestazione delle fideiussioni rilasciate, con indicazione dei dati dei
soggetti interessati, degli importi e degli estremi identificativi degli atti fideiussori.
Art. 18
Accesso alle prestazioni del Fondo ed istruttoria sulle domande
- La domanda di accesso alle prestazioni del Fondo deve essere presentata dagli aventi
diritto, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del
decreto di cui al comma 6.
- Ciascun soggetto può ottenere dal Fondo l’indennizzo una sola volta, anche nel caso
in cui abbia subito più perdite in relazione a diverse e distinte situazioni di crisi.
Gli importi delle perdite indennizzabili sono rivalutati, in base alle variazioni
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
- Il richiedente deve fornire la prova della sussistenza e dell’entità della perdita.
A tale fine costituisce prova anche il provvedimento che ha definitivamente accertato il
credito in sede concorsuale.
- Nello svolgimento dell’attività istruttoria il gestore del Fondo, al fine di
determinare criteri di valutazione uniformi in merito a situazioni e documentazioni
ricorrenti, può acquisire il parere di un apposito comitato, costituito con il decreto di
cui al comma 6 e composto da rappresentanti del Ministero della giustizia, del Ministero
dell’economia e delle finanze, del Ministero delle attività produttive e delle categorie
interessate.
- Il gestore del Fondo, all’esito dell’istruttoria, nei termini stabiliti in sede di
concessione, delibera il riconoscimento dell’indennità e la relativa liquidazione ovvero
la reiezione della richiesta.
- Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono dettate disposizioni relative alle modalità, anche telematiche, di
presentazione della domanda ed al contenuto della documentazione da allegare a questa,
nonché in merito allo svolgimento dell’attività istruttoria di cui al presente articolo.