Legge 2 agosto 2004, n. 210
Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di 
immobili da costruire
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2004
 
Art. 1
Delega al Governo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire
  - Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in 
  vigore della presente legge, con l’osservanza dei princípi e criteri direttivi 
  di cui all’articolo 3, uno o più decreti legislativi recanti norme per la tutela 
  dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili per i quali sia stato richiesto 
  il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione 
  non risulti essere ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il 
  rilascio del certificato di agibilità, anche apportando alla legislazione vigente 
  le modifiche e le integrazioni necessarie per il coordinamento della medesima 
  con le disposizioni contenute nei predetti decreti legislativi.
 
  - I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, ai sensi dell’articolo 
  14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, 
  di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia 
  e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.
 
  - Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera 
  dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro 
  sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari 
  competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in 
  mancanza di tale parere. Qualora il termine previsto per l’espressione del parere 
  delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza 
  del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest’ultimo è prorogato di 
  centoventi giorni.
 
  - Entro un anno dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi 
  di cui al comma 1, nel rispetto dei princípi e dei criteri direttivi fissati dalla 
  presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 
  e 3, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.
   
Art. 2
Definizioni
  - Ai fini della presente legge devono intendersi:
    - per "acquirente", la persona fisica che sia promissaria acquirente o che 
    acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, 
    compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l’acquisto 
    o comunque il trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio parente in primo 
    grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su 
    di un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorché non socio di una 
    cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima 
    per ottenere l’assegnazione in proprietà o l’acquisto della titolarità di un 
    diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della 
    stessa;
 
    - per "costruttore", l’imprenditore o la cooperativa edilizia che promettano 
    in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che abbiano stipulato 
    ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere 
    per effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore di un acquirente 
    della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un 
    immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga edificato direttamente 
    dai medesimi sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data 
    in appalto o comunque eseguita da terzi;
 
    - per "situazione di crisi", la situazione che ricorre nei casi in cui il 
    costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, 
    in relazione all’immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione 
    straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa.
 
  
   
 
Art. 3
Princípi e criteri direttivi della delega legislativa
  - I decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono informati ai seguenti princípi 
  e criteri direttivi:
    - prevedere, ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 2645-bis, 
    2775-bis e 2825-bis del codice civile, e apportando, se del caso, 
    le opportune modifiche ed integrazioni alla disciplina dei procedimenti di cui 
    all’articolo 2, comma 1, lettera c), l’equa ed adeguata tutela dei diritti 
    dell’acquirente discendenti dalla stipula del contratto diretto all’acquisto 
    o al trasferimento di un immobile da costruire;
 
    - prevedere, ai fini di cui alla lettera a), la limitazione della esperibilità 
    delle azioni revocatorie nei confronti dell’acquirente e la modifica dell’articolo 
    72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
 
    - prevedere l’obbligo del costruttore di procurare il rilascio e di provvedere 
    alla consegna, prima della stipula del contratto preliminare d’acquisto o dell’atto 
    equipollente ai sensi dell’articolo 2, di fideiussione di importo pari alle 
    somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che complessivamente 
    ha riscosso e deve ancora riscuotere prima della stipula del contratto definitivo 
    di compravendita o dell’atto definitivo di assegnazione, comunque escluse quelle 
    che è pattuito debbono essere erogate da un eventuale soggetto mutuante;
 
    - prevedere che la fideiussione di cui alla lettera c) sia rilasciata 
    da una banca, da un’assicurazione o da altro soggetto autorizzato; prevedere 
    che la stessa sia a garanzia, nel caso in cui il costruttore incorra in una 
    situazione di crisi, dell’eventuale restituzione delle somme riscosse, del valore 
    di ogni altro eventuale corrispettivo, dei relativi interessi maturati e delle 
    eventuali spese effettivamente sostenute e strettamente necessarie, per conseguire 
    la detta restituzione, ove la stessa non sia immediatamente offerta ed eseguita; 
    disciplinare il contenuto e le modalità di escussione della garanzia fideiussoria 
    al fine di assicurare all’acquirente la sollecita restituzione di quanto indicato 
    alla lettera c), indipendentemente dalla durata dei procedimenti implicanti 
    una situazione di crisi, escludendo il beneficio della preventiva escussione 
    del debitore principale di cui all’articolo 1944, secondo comma, del codice 
    civile;
 
    - prevedere forme di tutela dell’acquirente, imponendo l’obbligo che il costruttore 
    fornisca altresí garanzie per il risarcimento al quale sia tenuto ai sensi della 
    vigente disciplina per vizi e difformità che si siano manifestati successivamente 
    alla stipula del contratto definitivo di compravendita o dell’atto definitivo 
    di assegnazione;
 
    - istituire un Fondo di solidarietà a beneficio dell’acquirente che, a seguito 
    dell’insolvenza del costruttore a fronte della quale, in un periodo compreso 
    tra il 31 dicembre 1993 e la data di entrata in vigore della presente legge, 
    siano o siano state in corso procedure implicanti una situazione di crisi, dichiara 
    di aver subíto la perdita delle somme versate o di ogni altro bene eventualmente 
    corrisposto e il mancato conseguimento della proprietà o dell’assegnazione del 
    bene;
 
    - prevedere che le risorse destinate ad alimentare il Fondo siano reperite, 
    senza alcun onere per il bilancio dello Stato, delle regioni o delle province 
    autonome di Trento e di Bolzano o degli altri enti territoriali, attraverso 
    la previsione e l’istituzione, per un periodo massimo di quindici anni dalla 
    data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione 
    della presente legge, di un contributo obbligatorio posto a carico dei costruttori 
    tenuti a quanto previsto dalla lettera c), individuando lo stesso in 
    misura non superiore al 5 per mille delle fideiussioni di cui alla medesima 
    lettera c); prevedere che il versamento sia direttamente assunto dal 
    soggetto che rilascia la fideiussione; prevedere che la misura del contributo 
    e le modalità del versamento siano determinate annualmente con decreto del Ministro 
    della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro 
    il limite massimo indicato e che, per il primo anno, la misura del contributo 
    e le modalità del versamento siano indicate nell’ultimo dei decreti legislativi 
    emanati in attuazione della presente legge;
 
    - individuare il soggetto gestore del Fondo, disponendo che tutti i relativi 
    oneri di gestione siano a carico del Fondo medesimo;
 
    - prevedere che il Fondo sia articolato in sezioni autonome definite in corrispondenza 
    di ambiti territoriali determinati su base provinciale, regionale o interregionale 
    in modo da assicurare una gestione tendenzialmente equilibrata delle sezioni, 
    tenuto conto delle finalità del Fondo; prevedere che i contributi siano imputati 
    alle sezioni autonome del Fondo sulla base del criterio della provenienza delle 
    risorse tenendo conto della ubicazione degli immobili in relazione ai quali 
    le fideiussioni sono richieste; prevedere che, soddisfatti gli oneri di gestione, 
    ciascuna sezione sia gestita autonomamente e le relative risorse siano dirette 
    in via primaria alla soddisfazione delle pretese restitutorie dell’acquirente 
    di cui alla lettera  f) degli immobili ubicati nel territorio di 
    competenza della sezione medesima ed in via successiva siano utilizzate per 
    soddisfare le richieste relative alle altre sezioni nei casi in cui le medesime 
    non abbiano risorse sufficienti; prevedere che le ulteriori modalità di gestione 
    del Fondo siano stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto 
    con il Ministro dell’economia e delle finanze; prevedere che l’ente gestore 
    del Fondo, che abbia corrisposto l’indennizzo nei casi previsti, abbia diritto 
    di regresso nei confronti del costruttore per il recupero dell’indennizzo pagato 
    nonché dei relativi interessi e spese;
 
    - disciplinare i requisiti e le modalità di accesso ai contributi 
    del Fondo di cui alla lettera f) prevedendo che ciò possa avvenire per 
    una sola volta da parte di un singolo soggetto;
 
    - disciplinare i contenuti del contratto preliminare e di ogni altro contratto 
    comunque diretto al successivo acquisto di un immobile da costruire, prevedendo 
    in particolare che debbano ivi indicarsi analiticamente le caratteristiche tecniche 
    della costruzione, la tipologia dei materiali impiegati, le modalità e le fasi 
    di esecuzione, le modalità e i tempi di pagamento del prezzo, l’esistenza di 
    iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, gli estremi del permesso 
    di costruire, la planimetria dell’immobile da costruire e delle sue pertinenze 
    di uso esclusivo nonché l’indicazione dell’appaltatore;
 
    - prevedere norme dirette a rendere effettivo il diritto dell’acquirente al 
    perfezionamento degli atti indicati all’articolo 39, comma 6, del testo unico 
    delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 
    1° settembre 1993, n. 385, e all’eventuale cancellazione dell’ipoteca o del 
    pignoramento gravante sull’immobile da costruire, assicurando che gli atti che 
    permettono l’esecuzione delle formalità nei registri immobiliari siano posti 
    in essere prima della stipula dell’atto definitivo di compravendita, o contestualmente 
    alla stessa.
 
  
   
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