Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Gestione Tributi
Risoluzione 20 febbraio 2002, n. 52
Ulteriori chiarimenti sulla registrazione telematica di contratti locazione
e affitto
Modalità di registrazione telematica dei contratti di locazione
e di affitto di beni immobili ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404. Ulteriori chiarimenti.
Pervengono alla scrivente richieste di ulteriori chiarimenti in materia di registrazione
telematica dei contratti di locazione e affitto di beni immobili prevista dall'art.
5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404,
la cui disciplina e' stata illustrata con la circolare numero 3 del 7 gennaio 2002.
- Ambito di applicazione delle nuove modalità di registrazione telematica dei
contratti di locazione e di affitto di beni immobili.
- 1.1.
- Modalità di registrazione relative alle proroghe, ai rinnovi taciti e alle
cessioni dei contratti di locazione.
Si precisa che l'attuale modalità di registrazione telematica si applica esclusivamente
ai nuovi contratti da sottoporre per la prima volta a registrazione. Negli altri
casi, quindi, si dovrà operare con le modalità tradizionali sia per la registrazione
che per il pagamento delle imposte da effettuare con il modello F23.
Nel corso dell'anno 2002 la registrazione telematica sarà progressivamente estesa
anche ai rinnovi taciti e alle proroghe dei contratti di locazione.
- 1.2.
- Registrazione per via telematica di un contratto di locazione in cui un
soggetto possessore di almeno cento unità immobiliari e' parte in qualità di
locatario.
Posto che l'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, stabilisce che l'obbligo
di registrazione grava su tutte le parti contraenti, il contratto di locazione
deve essere registrato esclusivamente attraverso procedure telematiche soltanto
nel caso in cui a richiedere la registrazione provveda il soggetto possessore
di almeno cento unita' immobiliari, parte nel contratto, in qualità di locatario.
Qualora il suddetto obbligo venga assolto dalla controparte, soggetto non obbligato
a registrare per via telematica ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, la registrazione può avvenire
anche con le procedure tradizionali.
- 1.3.
- Allegati ai contratti registrati per via telematica
Si premette che con l'attuale modalità di registrazione dei contratti di locazione
e di affitto per via telematica non e' prevista la possibilità di trasmettere
gli allegati.
Pertanto, questi ultimi possono essere presentati, insieme all'attestazione
di avvenuta registrazione del contratto restituita dal servizio telematico utilizzato
dall'utente, in forma cartacea, previo il tradizionale assolvimento dell'imposta
di bollo per essi prevista, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente
per la conservazione degli atti, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
- Abilitazione al servizio.
- 2.1.
- E' stato chiesto di conoscere quali sono le modalità di abilitazione per
un soggetto con le seguenti caratteristiche:
- possessore di più di cento unità immobiliari;
- tenuto alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta
in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20;
- richiedente l'abilitazione ai soli fini della registrazione telematica
dei suddetti contratti.
In merito, occorre richiamare il punto 1.4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle Entrate del 12 dicembre 2001, il quale stabilisce che i cosiddetti "utenti
del servizio dell'Agenzia delle Entrate che consente la registrazione dei contratti
di locazione ed affitto di beni immobili e il versamento delle relative imposte",
possono provvedervi autonomamente ovvero avvalendosi di intermediari
Nell'ipotesi in cui tali utenti intendano eseguire autonomamente la registrazione
telematica, essi sono tenuti ad utilizzare il servizio telematico Entratel o
Internet in relazione ai requisiti posseduti dai medesimi utenti per la trasmissione
telematica delle proprie dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e dei sostituti
d'imposta
Pertanto, gli utenti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta
in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, procedono alla
registrazione telematica tramite il servizio Internet, previa attribuzione di
un Pincode.
Se, viceversa, un soggetto possiede i requisiti per conseguire l'abilitazione
al servizio telematico Entratel, deve farne richiesta al competente ufficio
dell'Agenzia delle Entrate, indicando, nell'apposito modello di domanda, il
tipo utente "G90" (o "G91" se trattasi di persona fisica tenuta a presentare
la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti
superiore a venti), anche nel caso in cui intenda avvalersi esclusivamente del
servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto
di beni immobili.
Gli utenti già abilitati al servizio Entratel o Internet non devono richiedere
alcuna ulteriore autorizzazione.
Si precisa, dunque, come già illustrato con la circolare n. 3/E del 7 gennaio
2002, che i tipi utente R10 ed R20 possono essere utilizzati esclusivamente
da quei contribuenti, rispettivamente soggetti diversi dalle persone fisiche
e persone fisiche, che non sono abilitati al servizio Entratel e che sono obbligati
alla registrazione dei contratti ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e che intendono delegare un soggetto
avente adeguata capacita' tecnica, economica e finanziaria.
In sostanza, ciascun delegante non ancora abilitato al servizio telematico,
a prescindere dai requisiti posseduti, e' tenuto ad inoltrare una comunicazione
al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate identificandosi, appunto, quale
tipo soggetto R10 o R20 ed indicando, nel quadro "T" del solito modulo per la
richiesta di abilitazione al servizio Entratel, disponibile sul sito www.agenziaentrate.it
, alla voce " Entratel Come si presenta la domanda di abilitazione", i dati
relativi al destinatario della delega (codice fiscale, cognome e nome per le
persone fisiche, denominazione o ragione sociale se si tratta di persona giuridica).
Si ricorda, infine, che un soggetto delegato può conseguire l'abilitazione quale
tipo utente "R30" nel caso in cui non sia già titolare di abilitazione al servizio
Entratel e non abbia altri requisiti per conseguirla. Con la medesima abilitazione
può eventualmente presentare per via telematica anche le proprie dichiarazioni.
- 2.2.
- Delega ad un soggetto già titolare di abilitazione al servizio telematico
Entratel in qualità di tipo utente "G90" o "G91".
Si rammenta, in premessa, che il già citato punto 1.4 del provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2001, modificando l'art.
15 del decreto 31 luglio 1998, prevede che la registrazione telematica dei contratti
di locazione può essere delegata a soggetti aventi adeguate capacità tecniche,
organizzative, economiche e finanziarie.
Con riferimento ai soggetti di cui al titolo del presente paragrafo si fa presente
che, se e' vero che tali utenti non possono comportarsi come intermediari e,
dunque, possono trasmettere, per via telematica, esclusivamente le proprie dichiarazioni,
tale circostanza non esclude che gli stessi possano assumere la qualità di soggetti
delegati ai fini della registrazione telematica dei contratti di locazione in
quanto discrezionalmente individuati da un delegante.
In tal caso, come già precisato al punto 2.1, e' sufficiente che il delegante
provveda a comunicare al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate la volontà
di avvalersi di un delegato indicando, nel suddetto quadro "T" del modello di
richiesta di abilitazione, i dati identificativi del destinatario della delega,
il quale non necessita di nuova abilitazione.
Se il delegante non e' già abilitato al servizio Entratel, il predetto ufficio
dell'Agenzia delle Entrate deve censire la sua richiesta d'autorizzazione per
il tipo utente "R10" o "R20" senza pero' procedere al rilascio della busta contenente
le credenziali d'accesso al sistema.
Qualora, viceversa, il delegante sia già abilitato al servizio Entratel, ma
intenda comunque servirsi di un delegato ai fini della registrazione telematica
dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, l'ufficio competente
deve solo provvedere ad una variazione dei dati relativi al delegante, inserendo
in anagrafe tributaria le informazioni relative al delegato fornite con il modello
di domanda predetto e lasciando immutato il tipo utente del richiedente.
- 2.3.
- Società appartenenti a gruppi.
È stato chiesto alla scrivente se, nell'ambito
dei gruppi societari in cui almeno una società od ente sia obbligato alla presentazione
telematica delle dichiarazioni, la società incaricata della trasmissione delle
dichiarazioni per conto dei soggetti appartenenti al gruppo possa curare anche
la registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni
immobili per conto dei predetti soggetti.
Al riguardo si ritiene che la società incaricata ai sensi del comma 2-bis dell'art.
3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per la
presentazione telematica delle dichiarazioni delle società del gruppo cui appartiene,
possa essere delegata anche per la registrazione telematica dei contratti di
locazione, fermo restando quanto già previsto al punto 2.2 in materia di comunicazione
di dati all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente da parte del soggetto
delegante, che in tal caso può anche essere la società capogruppo a nome di
tutte le altre.
La società incaricata mantiene il tipo utente assegnatole al momento dell'autorizzazione
a trasmettere le dichiarazioni per via telematica e può, naturalmente, registrare
con la stessa modalità anche i propri contratti di locazione.
- 2.4.
- Variazione tipo utente.
Si chiede se un soggetto già abilitato al servizio Entratel, in quanto tenuto
alla presentazione delle proprie dichiarazioni per via telematica, deve necessariamente
cambiare il proprio tipo utente per ottenerne uno nuovo tra quelli previsti
per la registrazione telematica dei contratti di locazione diversi dai propri
(esempio, agenzia immobiliare iscritta nei ruoli dei mediatori tenuti dalle
C.C.I.A.A., abilitata come tipo utente "G90" e che dovrebbe operare come tipo
utente "R50").
Alla luce di quanto già chiarito al punto 2.2, in generale l'operazione di cambiamento
del tipo utente non e' necessaria se il soggetto che effettua la registrazione
telematica dei contratti opera in qualità di delegato, fermo restando il fatto
che, per ciascuna delega alla registrazione ottenuta, l'Agenzia delle Entrate
deve ricevere apposita comunicazione da parte del delegante.
Tuttavia, per esercitare propriamente il ruolo di incaricati per la registrazione
dei contratti di locazione ai sensi dell'art. 15 del decreto 31 luglio 1998,
i soggetti interessati sono tenuti a richiedere il cambiamento del tipo utente,
presentando una nuova istanza di abilitazione sul modello reperibile nella pagina
del sito www.agenziaentrate.it , già richiamata al precedente punto 2.1.
In tal caso, infatti, l'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate deve provvedere,
dapprima, alla disabilitazione e, successivamente, all'attribuzione di una nuova
busta al soggetto che ne ha fatto richiesta.
- Versamenti.
- 3.1.
- Versamenti telematici delle imposte di registro da parte di enti pubblici.
Sono pervenute richieste di chiarimenti sulle modalità di pagamento delle imposte
per via telematica da parte di enti pubblici che dispongono del servizio di
tesoreria, in particolare i Comuni, obbligati alla registrazione telematica
dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili perché possessori di
più di cento unità immobiliari.
A tal proposito, si chiarisce che il servizio di tesoreria utilizza, in realtà,
un conto corrente bancario a tutti gli effetti, identificato da CIN, ABI, CAB,
numero di conto corrente.
Se l'istituto di credito presso il quale il conto e' intrattenuto e' convenzionato
con l'Agenzia delle Entrate per il pagamento "F24 on-line" l'ente può utilizzarlo,
anche ai fini del pagamento dell'imposta di registro per via telematica, purché
l'ordine di addebito on-line sia accompagnato, come da prassi per qualsiasi
altro versamento, da un "mandato di pagamento" predisposto dall'ente che richiede
formalmente alla banca di eseguirlo.
- 3.2.
- Modalità di pagamento dell'imposta di registro.
Com'è noto le nuove procedure telematiche consentono di assolvere il pagamento
dell'imposta di registro, di bollo e delle eventuali sanzioni ed interessi contestualmente
alla registrazione.
Pertanto, affinché si determini l'automatico addebito sul conto corrente aperto
presso un istituto di credito convenzionato con l'Agenzia delle Entrate per
la modalità di pagamento "F24 on-line", non deve essere compilato alcun modello
F24, ma e' sufficiente che l'utente inserisca nel file contenente i dati relativi
al contratto da registrare anche l'ammontare delle imposte da pagare e comunichi,
nella fase di autenticazione del file per la trasmissione, gli estremi del conto
corrente (ABI, CAB, numero di conto, CIN) sul quale verranno addebitate le imposte.
Giova far presente che, nella fase di autenticazione del file completo di tutti
i dati necessari per i versamenti, quando il sistema richiede l'indicazione
del "codice fiscale fornitore", si rende necessario indicare il codice fiscale
di una delle parti contraenti, pena lo scarto del file al momento dell'invio.
Si ricorda che il pagamento delle imposte dovute per la registrazione può essere
effettuato indicando sia le coordinate del conto corrente dell'utente, qualora
quest'ultimo provveda direttamente alla registrazione, ovvero le coordinate
del conto corrente di uno degli intermediari, nel caso di registrazione del
contratto da parte di quest'ultimo, per conto dell'utente. E' pure possibile
che il soggetto che ha assunto l'impegno alla registrazione telematica inserisca
le coordinate bancarie dell'utente, purché quest'ultimo abbia preventivamente
espresso il suo consenso per iscritto.
Ciò premesso si sottolinea che, nei casi in cui l'utente utilizzi il servizio
Internet per la registrazione telematica dei contratti di locazione, deve indicare
esclusivamente le proprie coordinate bancarie, pena lo scarto del file.
- 3.3.
- Modalità di pagamento dell'imposta di registro per annualità successive
alla prima.
Si fa presente che le attuali procedure telematiche consentono di pagare on-line
l'imposta di registro soltanto per i contratti presentati per la prima volta
alla registrazione. L'imposta può essere assolta per una singola annualità o
per l'intera durata del contratto.
Il pagamento dell'imposta di registro relativa a contratti già registrati, per
i quali si e' scelto di corrispondere annualmente il tributo dovuto, deve essere
effettuato con le modalità tradizionali e cioè con il modello F23 cartaceo.
Si richiama, infine, l'attenzione sul fatto che, anche per i contratti registrati
per via telematica, deve essere utilizzato il medesimo modello F23 nel caso
in cui il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate accerti l'omesso o insufficiente
pagamento e richieda la maggiore imposta, gli eventuali interessi e le sanzioni.
HOME