Agenzia del Territorio
Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità 
Immobiliare
Circolare Finanze Agenzia del Territorio del 2 maggio 2002, 
n. 3
Attivazione del servizio telematico atti immobiliari - Decreto legislativo 18 
dicembre 1997, n. 463. Istruzioni agli uffici
INDICE
	- Decreto Direttoriale 12/12/2001 - Portata e ambito applicativo
 
	- Utenti del servizio telematico - Abilitazione
 
	- Trasmissione dei file - Il codice di autenticazione
 
	- La trasmissione telematica del modello unico informatico
	
		- 4.1
 
		- Irregolare funzionamento
 
		- 4.2
 
		- Controlli sui file e sui dati degli adempimenti
 
		- 4.3
 
		- Invio di prova
 
		- 4.4
 
		- Ricevute di trasmissione dei file e di avvenuta registrazione
 
	
	 
	- Il procedimento di accettazione della formalità di trascrizione
 
	- Voltura catastale da modello unico
	
		- 6.1
 
		- Adempimenti in materia di voltura catastale
 
		- 6.2
 
		- Istanze per la determinazione della rendita catastale di cui all'art. 
		12, comma 1, della legge n. 154 del 1988
 
		- 6.3
 
		- Esiti della elaborazione delle volture
 
		- 6.4
 
		- Adempimenti degli Uffici in materia di voltura
 
	
	 
	- Termini degli adempimenti e modalità di pagamento dei tributi correlati 
	all'esecuzione delle formalità
 
	- Adempimenti e controlli da parte degli Uffici
 
	- Compensazione
 
	- Servizio di Assistenza e Canali di Comunicazione per il notaio
 
 
Premessa
Con Circolare n. 33 del 29/3/2001, emanata congiuntamente dall'Agenzia 
delle Entrate, dall'Agenzia del Territorio e dal Ministero della Giustizia, è stata 
avviata la fase sperimentale del modello unico informatico che, come è noto, consente 
di assolvere, attraverso procedure telematiche, gli adempimenti connessi alla registrazione, 
trascrizione e voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
Inizialmente, la sperimentazione è stata limitata ai notai che operavano nei distretti 
notarili riuniti di Avellino e S. Angelo dei Lombardi, con riferimento agli atti 
di compravendita di immobili ubicati nell'ambito della competenza territoriale degli 
uffici dell'Agenzia del Territorio di Avellino e S.M. Capua Vetere.
Con successivi provvedimenti, al fine di poter disporre di un campione maggiormente 
rappresentativo, è stato ritenuto opportuno estendere l'attività di sperimentazione 
anche agli Uffici di Bergamo, Perugia, Viterbo.
Con decreto direttoriale 12 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
22 dicembre 2001, la procedura telematica di cui trattasi - seppure con le modalità 
e i limiti di cui si dirà appresso - è stata attivata in ambito nazionale.
Le Scriventi con la presente circolare, intendono fornire agli uffici e agli utenti 
le prime indicazioni di carattere generale e operativo, al fine di consentire, quanto 
più possibile, una corretta gestione degli adempimenti connessi all'utilizzo del 
modello unico in parola.
Poiché, peraltro, come accennato, la fase sperimentale ha avuto una portata applicativa 
limitata, queste Agenzie si riservano, in prosieguo, di garantire una costante e 
puntuale informazione circa le criticità e le problematiche che dovessero manifestarsi 
con l'entrata a regime delle procedure telematiche in questione.
	
	- Decreto Direttoriale 12/12/2001 - Portata e ambito applicativo
 
	Prima di passare all'esame delle disposizioni contenute nel decreto direttoriale 
	12 dicembre 2001, sembra opportuno richiamare l'articolato quadro normativo 
	e regolamentare sul quale il predetto decreto viene ad innestarsi:
	
		- decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9 recante, tra l'altro, disposizioni 
		integrative e correttive del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, 
		in materia di utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione 
		degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari;
 
		- decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, emanato 
		in attuazione dell'art. 3 - sexies del decreto legislativo n. 463/1997 con 
		cui è stato approvato il regolamento concernente l'utilizzazione di procedure 
		telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari;
 
		- decreto direttoriale 13 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'art. 3 
		del D.P.R. n. 308/2000, con cui è stato approvato il modello unico informatico 
		con le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati e per il 
		pagamento telematico dei tributi dovuti in relazione all'esecuzione degli 
		adempimenti in materia di atti immobiliari;
 
		- decreto direttoriale 12 dicembre 2001, emanato ai sensi dell'art. 14 
		del decreto interministeriale 13 dicembre 2000, con cui è stata prevista, 
		a livello nazionale, l'attivazione del servizio telematico relativo agli 
		atti immobiliari.
 
	
	L'art. 1, comma 1, del decreto direttoriale in esame prevede, per i notai operanti 
	su tutto il territorio nazionale, la possibilità di utilizzare le procedure 
	telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, 
	n. 463, per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti di compravendita 
	di immobili, (non implicanti l'impiego della firma digitale), stipulati a partire 
	dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, sempre che siano stati attivati 
	gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti per 
	i relativi distretti.
	L'art. 1, comma 2, dello stesso decreto - in deroga al regime di facoltatività 
	previsto in via generalizzata dal comma 1 - per i notai che operano nei distretti 
	notarili di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi, Bergamo, Perugia, Viterbo e 
	Rieti, peraltro già coinvolti dalla fase sperimentale, introduce, a partire 
	dal 1 maggio 2002, l'obbligo di utilizzare le predette procedure telematiche, 
	limitatamente agli atti di compravendita di immobili stipulati dalla medesima 
	data.
	L'art. 1, comma 3, prevede, infine, che le disposizioni di cui ai commi 1 e 
	2, non si applicano agli atti di compravendita di immobili ubicati nei comuni 
	nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 
	1929, n. 499.
	In sostanza, in seguito alla emanazione del decreto direttoriale in esame, si 
	è venuto a delineare il seguente assetto operativo:
	
		- i notai operanti nei distretti notarili di Avellino e Sant'Angelo dei 
		Lombardi, Bergamo, Perugia, Viterbo e Rieti, a decorrere dal 1 maggio 2002, 
		hanno l'obbligo di utilizzare il modello unico informatico per gli adempimenti 
		di registrazione, trascrizione e voltura, limitatamente agli atti di compravendita 
		di immobili stipulati a decorrere da tale data;
 
		- i notai operanti in tutti gli altri distretti notarili nazionali, a 
		partire dalla data di pubblicazione del decreto direttoriale in questione 
		(22 dicembre 2001) hanno facoltà di utilizzare le procedure telematiche 
		per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti di compravendita 
		di immobili, purché siano stati attivati, a livello locale, gli uffici unici 
		dell'Agenzia delle Entrate, competenti per i relativi distretti.
 
	
	Premesso che con successivi decreti, ai sensi dell'art. 14 del decreto 13 dicembre 
	2000, verrà fissata la progressiva attivazione del servizio telematico anche 
	ai notai che operano in altri distretti notarili, attualmente, i due regimi 
	introdotti dall'art. 1 del decreto 12 dicembre 2001 (facoltatività generalizzata 
	e obbligatorietà per i soli notai operanti nei distretti notarili indicati) 
	operano, come accennato, in via transitoria, limitatamente agli atti di compravendita 
	di immobili stipulati a decorrere rispettivamente dal 22 dicembre 2001 e dal 
	1 maggio2002.
	In relazione alla categoria di atti cui la norma richiamata fa riferimento, 
	sembra opportuno evidenziare i seguenti aspetti:
	
		- per "atti di compravendita di immobili" devono intendersi gli atti con 
		cui viene trasferito il diritto di proprietà di un bene immobile, per intero 
		o per quota, per i quali la Circolare Ministeriale n. 128/T del 1995 prevede 
		l'utilizzo del codice atto "112"; dal regime di obbligatorietà devono, pertanto, 
		escludersi, al momento gli atti di cessione a titolo oneroso di altri diritti 
		reali;
 
		- la norma individua, quale parametro di riferimento, la data della stipula: 
		per gli atti pubblici; quindi, occorre aver riguardo alla data di formazione 
		dell'atto, mentre per le scritture private autenticate va fatto riferimento 
		alla data dell'autentica notarile.
 
	
	In relazione alle menzionate fattispecie negoziali, quindi, i notai operanti 
	nei distretti notarili elencati all'art. 1, comma 2, del decreto 12 dicembre 
	2001, non possono utilizzare, dal 1 maggio 2002, per l'esecuzione degli adempimenti 
	connessi alla registrazione, trascrizione e voltura, le procedure attualmente 
	in uso, se non nel caso in cui si verifichi un irregolare funzionamento del 
	servizio telematico, così come previsto dall'art. 2 del decreto direttoriale 
	in esame, oppure in presenza di gravi anomalie di natura tecnica che legittimano, 
	come verrà più appresso specificato, il ricorso alla procedura di emergenza.
	Sembra opportuno, altresì, segnalare che, per consentire una gestione omogenea, 
	anche sotto il profilo fiscale, degli adempimenti connessi all' introduzione 
	della procedura telematica in questa prima fase di attivazione, l'utilizzo della 
	stessa è escluso nell'ipotesi in cui un singolo atto (inteso come medesimo documento), 
	contenga oltre ad una o più compravendite di beni immobili, anche negozi o convenzioni 
	di altro tipo (ad esempio donazione e compravendita).
	In tale ipotesi, pertanto, gli adempimenti relativi a tutte le convenzioni negoziali 
	contenute nel medesimo atto - compresa quindi la compravendita - dovranno essere 
	eseguiti utilizzando le procedure attualmente in uso.
	- Utenti del servizio telematico - Abilitazione
 
	Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto direttoriale 13 dicembre 
	2000, gli utenti del servizio telematico, sono i pubblici ufficiali di cui all'art. 
	10, lettera b) del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, cioè i notai, gli ufficiali 
	giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri 
	pubblici ufficiali, per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati.
	Va precisato, peraltro, che nel periodo transitorio avviato dal decreto direttoriale 
	12 dicembre 2001, le procedure telematiche per gli adempimenti in materia di 
	atti immobiliari, sono utilizzabili soltanto da parte dell'utenza notarile e 
	con le limitazioni fissate dall'art. 1 dello stesso decreto; al momento, pertanto, 
	restano esclusi dall'utilizzo delle predette procedure gli altri soggetti elencati 
	dal menzionato art. 10, lettera b), del D.P.R. 131/86.
	L'art. 4 del decreto 13 dicembre 2000, prevede che i notai, per poter utilizzare 
	le procedure telematiche in questione, devono presentare domanda di abilitazione 
	agli Uffici Provinciali dell'Agenzia del Territorio competenti in relazione 
	alle loro sedi.
	La domanda di abilitazione, compilata su apposito modello predisposto dall'Amministrazione 
	deve essere firmata dal richiedente e corredata del visto del Presidente del 
	Consiglio Notarile competente, per l'autentica di funzione, cioè per la conferma 
	dello svolgimento attuale delle funzioni notarili da parte del notaio richiedente.
	
	L'Ufficio, verificata l'identità e la qualifica dell'utente, nonché la regolarità 
	della domanda, rilascia al richiedente il c.d. kit di abilitazione, contenente:
	
		- l'attestato di abilitazione, la cui copia controfirmata dal notaio stesso 
		viene conservata agli atti;
 
		- il cd-rom con il software per la generazione del certificato di firma, 
		unitamente alla busta contenente i codici segreti e le istruzioni.
 
	
	Il Presidente del Consiglio Notarile potrà essere formalmente delegato dai notai 
	del suo collegio a richiedere e ritirare il kit di abilitazione in loro vece.
	L'abilitazione ha effetto dal giorno lavorativo successivo al rilascio e può 
	essere revocata, ai sensi dell'art. 5, dello stesso decreto, su segnalazione 
	degli organi competenti, in seguito a sospensione o cessazione della pubblica 
	funzione; il provvedimento di revoca va notificato al soggetto abilitato.
	Nel caso in cui gli utenti si avvalgano, per la sola trasmissione dei dati, 
	dei soggetti autorizzati ex art. 6 del medesimo decreto, danno comunicazione 
	all'Ufficio della scelta effettuata e di eventuali variazioni della stessa.
	- Trasmissione dei file - Il codice di autenticazione
 
	Il file da trasmettere all'Amministrazione Finanziaria è corredato di un codice 
	di autenticazione che, in fase di ricezione, consente di identificare l'identità 
	del mittente e di verificare l'integrità delle informazioni.
	Il codice di autenticazione è basato su un sistema di chiavi asimmetriche, in 
	rapporto di corrispondenza biunivoca, di cui una privata, conosciuta soltanto 
	dall'utente abilitato, ed una pubblica, nota al soggetto abilitato e all'Amministrazione, 
	che consente di verificare la provenienza e l'integrità dei dati contenuti nel 
	file.
	In caso di perdita, di impossibilità di utilizzo o di uso improprio da parte 
	di terzi della chiave privata, l'utente deve darne immediata comunicazione al 
	competente Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, il quale provvederà 
	tempestivamente alla disattivazione ed alla sostituzione della stessa, così 
	come previsto dall'art. 7 del decreto 13 dicembre 2000.
	Il codice di autenticazione verrà apposto dall'Amministrazione sui file contenenti 
	le ricevute utilizzando la propria chiave privata e la chiave pubblica nota 
	anche all'utente.
	- La trasmissione telematica del modello unico informatico
 
	I notai trasmettono per via telematica la richiesta di adempimento delle formalità 
	previste per gli atti immobiliari con la presentazione del modello unico informatico, 
	predisposto secondo le specifiche tecniche allegate al decreto direttoriale 
	12 dicembre 2001 e provvedono all'autoliquidazione dei tributi dovuti.
	L'accesso al servizio telematico, come previsto dall'art. 11 del decreto 13 
	dicembre 2000, è consentito dalle ore 04.00 alle ore 22.00, nei giorni dal lunedì 
	al sabato, esclusi i festivi; tuttavia l'Amministrazione finanziaria può in 
	ogni caso sospendere il servizio in relazione ad esigenze connesse all'efficienza 
	e alla sicurezza del servizio stesso, dandone preventiva comunicazione.
	
		- 4.1
 
		- Irregolare funzionamento
		Una volta predisposto il file contenente il modello unico informatico e 
		il codice di autenticazione, il notaio, al fine di procedere all'invio del 
		file tramite sistema, richiede il collegamento al servizio telematico. In 
		questa fase della procedura, peraltro, possono verificarsi anomalie o irregolarità 
		di funzionamento del sistema che, impedendo di fatto il collegamento, non 
		consentono, oggettivamente, l'utilizzo delle procedure in parola e, quindi, 
		la trasmissione dei file.
		A tale riguardo, va precisato che l'art. 12 del decreto direttoriale 13 
		dicembre 2000, considera irregolare funzionamento del servizio telematico, 
		l'interruzione dello stesso per un periodo superiore alle tre ore nell'arco 
		temporale della giornata.
		Verificandosi tale ipotesi - da attestare a cura del notaio - per l'esecuzione 
		delle formalità, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, del 
		decreto 12 dicembre 2001, si deve far ricorso alle modalità tradizionali 
		in uso presso i competenti uffici, avvalendosi della procedura di emergenza 
		disciplinata dall'art. 2 del decreto direttoriale 12 dicembre 2001:
		
			-   a.1
 
			- registrazione tramite utilizzo del modello 69-tel allegato alla 
			circolare n. 33 del 29 marzo 2001, ovvero del modello 69 tradizionale;
 
			-   a.2
 
			- trascrizione e voltura automatica tramite la nota su supporto informatico;
 
			-   a.3
 
			- pagamento dei tributi, tramite modello F23 cartaceo fino alla concreta 
			applicazione delle modalità di pagamento di cui al decreto legislativo 
			9 luglio 1997, n. 241, che prevede l'impiego del modello F24 cartaceo.
 
		
		I modelli di cui ai punti a.1 e a.2 possono essere ricavati dal file già 
		predisposto per l'invio telematico utilizzando la procedura SOSTel, fornita 
		gratuitamente dall'Amministrazione. 
		- 4.2
 
		- Controlli sui file e sui dati degli adempimenti
		Se il collegamento telematico è regolarmente avvenuto, il sistema esegue 
		automaticamente una serie di controlli sui file trasmessi e sui dati dei 
		relativi adempimenti.
		I controlli di cui trattasi sono individuati dall'art. 3, comma 1, lett. 
		a), b) e c) del decreto 13 dicembre 2000.
		I controlli eseguiti sui file determinano lo scarto in presenza di uno dei 
		seguenti motivi:
		
			- mancato riconoscimento del codice di autenticazione; 
 
			- file doppio o non elaborabile in quanto non conforme alle specifiche 
			tecniche allegate al suddetto decreto;
 
			- mancata o erronea indicazione degli estremi identificativi necessari 
			per il pagamento;
 
			- dati dell'utente errati o omessi;
 
			- dati relativi all'integrazione a debito errati;
 
			- dati relativi alla compensazione a credito errati, come riportato 
			al successivo punto 9; 
 
			- mancanza di almeno un adempimento nel file trasmesso (la trasmissione 
			di un file senza adempimenti è accettata solo se il file è trasmesso 
			per effettuare integrazioni a debito); 
 
			- codice dell'Ufficio delle Entrate, presso il quale si richiede la 
			registrazione, errato o diverso da quello di competenza del pubblico 
			ufficiale;
 
			- presenza di un adempimento nel file trasmesso per effettuare un'integrazione 
			a debito.
 
		
		Se il file viene scartato, occorre procedere ad una nuova redazione del 
		file.
		I controlli sui dati di ciascun adempimento trasmesso si distinguono in 
		"bloccanti" e "forzabili". In presenza di errori bloccanti, la trasmissione 
		non si considera effettuata; gli altri tipi di segnalazione sono da ritenere 
		forzabili, nel senso che riflettono possibili situazioni di errore che tuttavia, 
		non impediscono la prosecuzione delle successive fasi dell'elaborazione.
		
		Durante l'effettuazione dei controlli in esame può verificarsi un errore 
		di sistema, determinato da cause di natura tecnica. Riscontrandosi tale 
		ipotesi - che il sistema deve segnalare entro un'ora dall'invio del file, 
		attraverso un messaggio diagnostico - il notaio può ripetere l'operazione 
		di invio, oppure, al fine di poter ottemperare all'obbligo imposto dall'art. 
		2671 c.c., è legittimato ad utilizzare la procedura di emergenza prevista 
		dall'art. 2 del decreto direttoriale 12/12/2001, descritta in precedenza, 
		al punto 4.1. 
		In tal caso, al momento della presentazione della formalità su supporto 
		informatico presso il servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale, 
		il notaio deve depositare il titolo cartaceo ed esibire la documentazione 
		comprovante l'avvenuto pagamento dei tributi dovuti, nonché copia del messaggio 
		rilasciato dal sistema. 
		- 4.3
 
		- Invio di prova
		Allo scopo di consentire al notaio la possibilità di conoscere in anticipo, 
		rispetto all'invio reale, l'esito dei controlli effettuati dal sistema telematico 
		sul file inviato, relativamente agli adempimenti e alle somme autoliquidate, 
		è possibile utilizzare la funzione "Invio di prova" messa a disposizione 
		dal sistema telematico.
		L'utilizzo di tale funzione - che si traduce nella sostanza in un invio 
		"virtuale" del file - consentendo all'utente di verificare, prima della 
		trasmissione effettiva, la completezza e la correttezza dei dati contenuti 
		nel file, offre la possibilità di evitare, quanto più possibile, l'invio 
		di file errati.
		Sembra opportuno sottolineare che l'utilizzo della funzione in parola non 
		comporta, ovviamente, né l'esecuzione degli adempimenti, né l'invio delle 
		note in conservatoria, né gli addebiti dei tributi dovuti. 
		- 4.4
 
		- Ricevute di trasmissione dei file e di avvenuta registrazione
		Superata positivamente la fase dei controlli, le Agenzie delle Entrate e 
		del Territorio attestano l'avvenuta ricezione del file contenente i dati 
		necessari per l'esecuzione degli adempimenti richiesti, mediante una ricevuta 
		resa contestualmente disponibile per via telematica, nella quale sono indicati:
		
			- la data e l'ora di invio del file;
 
			- l'identificativo del file attribuito dal soggetto abilitato e quello 
			attribuito dall'Amministrazione finanziaria.
 
			- il numero degli atti contenuti nel file;
 
			- il numero degli atti registrati nonché, per ciascuno di essi, il 
			relativo numero di repertorio, la data, il numero di registrazione, 
			le imposte autoliquidate e l'Ufficio delle Entrate competente;
 
			- il numero degli atti scartati ai sensi dell'art. 3 del decreto 13 
			dicembre 2000 ed il loro repertorio nonché il motivo dello scarto;
 
			- l'importo per cui viene disposto il prelievo da parte dell'Ufficio, 
			con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
 
		
		Contemporaneamente il sistema inoltra, sempre per via telematica, l'ordine 
		di addebito dei tributi, dovuti in base all'autoliquidazione, sul conto 
		corrente indicato nel file contenente la richiesta di adempimento delle 
		formalità. 
		Si ricorda che il predetto conto corrente deve essere intrattenuto presso 
		un istituto di credito convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. La ricevuta, 
		con esito positivo o negativo, è resa disponibile entro un'ora dall'invio 
		del file.
		Poiché la predetta ricevuta tiene luogo come previsto dall'art. 2, comma 
		3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308 delle 
		annotazioni di cui all'art. 16, comma 4, del Testo Unico delle imposte di 
		registro, le informazioni in essa contenute (data, numero di registrazione, 
		somma dovuta e versata a titolo d'imposta) sono poste, a cura dei notai, 
		a margine dell'originale di ciascun atto per il quale è stata chiesta la 
		registrazione.
		Una volta pervenuta la ricevuta di trasmissione e di avvenuta registrazione, 
		il sistema fornisce all'utente l'esito di ricezione delle note di trascrizione 
		da parte del servizio di pubblicità immobiliare.
		Il notaio, nell'ipotesi in cui detta segnalazione non pervenga in tempi 
		brevi, può procedere alla trascrizione predisponendo le note su supporto 
		informatico.
		In tale ipotesi, per l'esecuzione della formalità di trascrizione, il notaio 
		deve presentare all'Ufficio, oltre al titolo cartaceo e alla relativa ricevuta 
		di avvenuta registrazione, le note redatte su supporto informatico.
		L'Ufficio, peraltro, prima di procedere all'accettazione delle note su supporto 
		informatico, deve verificare se le note non siano nel frattempo pervenute 
		per via telematica; in tale ultimo caso, ai fini del procedimento di accettazione 
		delle formalità, devono essere utilizzate queste ultime.
		Gli importi autoliquidati e confermati nella ricevuta di ricezione e registrazione 
		sono validi ai fini della presentazione della domanda di trascrizione, fermo 
		restando la possibilità da parte del servizio di pubblicità immobiliare 
		di verificarne l'esattezza. 
	
	
	- Il procedimento di accettazione della formalità di trascrizione
	 Occorre premettere, che, mentre la registrazione si considera effettuata 
	al momento della ricezione dei dati (art. 9, comma 1, del decreto direttoriale 
	13 dicembre 2000), le note di trascrizione, iscrizione, le domande di annotazione 
	e di voltura catastale si considerano presentate soltanto nel momento della 
	consegna del titolo allo sportello di accettazione, successivo a quello in cui 
	i dati sono ricevuti dall'ufficio (art. 9, comma 2, stesso decreto).
	Tale principio si colloca in perfetta sintonia con quanto disposto dall'art. 
	6 del DPR 18 agosto 2000, n. 308, il quale prevede che per l'esecuzione delle 
	formalità ipotecarie di cui al regolamento medesimo, restano fermi l'obbligo 
	di presentare il titolo in forma cartacea al competente ufficio dei registri 
	immobiliari, con le modalità stabilite nel libro VI del codice civile e dalle 
	leggi speciali, nonché l'obbligo per l'ufficio di rilasciare in forma cartacea 
	uno degli originali della nota nel quale è certificata l'esecuzione della formalità 
	a norma del codice civile.
	Da tanto consegue che la ricezione da parte dell'Ufficio, per via telematica, 
	del file contenente le note di trascrizione, non costituisce ex se - cioè disgiuntamente 
	dal deposito del titolo in forma cartacea - presentazione della formalità e, 
	quindi, non esplica, né determina effetti prenotativi in relazione alla priorità 
	delle formalità medesime.
	Per l'esecuzione delle formalità, oltre al titolo cartaceo, il notaio deve presentare 
	presso il servizio di pubblicità immobiliare anche la ricevuta di avvenuta registrazione 
	su cui sono indicati: il numero degli atti, il numero di repertorio del notaio, 
	gli estremi di registrazione, il numero degli atti scartati, il loro repertorio 
	e il motivo dello scarto, nonché l'importo per il quale è stato disposto l'addebito 
	ed il dettaglio dei tributi relativi all'adempimento.
	Nell'eventualità che il notaio non sia in possesso della ricevuta di registrazione 
	l'ufficio può accedere, tramite il sistema telematico, al testo degli atti e 
	alle ricevute di pagamento.
	Gli uffici provvedono a richiamare il file depositato in memoria all'atto dell'acquisizione 
	telematica, effettuano l'analisi e l'esame del titolo esibito e delle note ricevute 
	e, in caso di esito positivo, proseguono con le ordinarie fasi operative connesse 
	al procedimento di accettazione della formalità.
	Nel caso in cui, invece, le note trasmesse per via telematica contengano errori 
	o incongruenze tali da non consentirne l'acquisizione, l'ufficio, ove non sussistano 
	gli estremi per opporre rifiuto ai sensi dell'art. 2674 del codice civile, dovrà 
	segnalare al richiedente gli errori riscontrati e l'impossibilità di procedere 
	all'esecuzione della formalità sulla base delle predette note.
	Poiché, peraltro, la procedura in esame, all'attualità, non consente un nuovo 
	invio del file ai soli fini della trascrizione, il notaio, verificandosi l'ipotesi 
	descritta, è legittimato ad avvalersi della procedura di emergenza descritta 
	in precedenza e, quindi, a presentare all'ufficio le note correttamente compilate, 
	su supporto informatico, ferma restando in questo caso l'efficacia del pagamento 
	effettuato in via telematica.
	- Voltura catastale da modello unico
	 L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 18 agosto 2000, 
	n. 308 stabilisce, al 1 comma, che la voltura catastale di cui agli articoli 
	3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, 
	e successive modificazioni, è eseguita automaticamente a seguito della presentazione 
	del modello unico informatico.
	L'obbligo previsto dai citati articoli 3 (commi 1, 3 e 4) e 14 del d.P.R. n. 
	650/1972 ed i connessi adempimenti di cui all'art. 4 dello stesso regolamento 
	vengono, pertanto, assolti con la presentazione del modello unico informatico.
		- 6.1
 
		- Adempimenti in materia di voltura catastale
		La presentazione della voltura catastale è finalizzata principalmente a 
		ricostruire la storia dei diritti/possessi sugli immobili e a consentirne 
		la corretta intestazione negli atti del catasto. A tal fine per la regolare 
		esecuzione delle volture catastali, conformemente al dettato normativo, 
		vengono richieste informazioni relative agli atti pubblici e alle dichiarazioni 
		non registrate in catasto, ovvero, mancanti e agli atti tecnici riguardanti 
		la corretta individuazione dell'immobile.
		
			
			- atti mancanti, mancata presentazione di domande di volture o non 
			registrazione delle stesse.
 
			Il comma 2 dell'articolo 5 del richiamato d.P.R. n.308/2000 prevede, 
			- in coerenza con quanto stabilito dall'art. 2, comma 4, del decreto 
			del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 - che, qualora non 
			vi sia concordanza fra i soggetti intestati in catasto e quelli risultanti 
			dall'atto, il pubblico ufficiale debba indicare nel modello unico gli 
			estremi degli atti e delle denunce che hanno dato luogo a passaggi intermedi 
			o alle discordanze fra le ditte. 
			In particolare è consentito inserire l'identificativo dei titoli mancanti 
			e/o i riferimenti delle volture non registrate. L'ultimo atto mancante 
			che può essere un atto generico, un atto notarile, una dichiarazione 
			di successione, deve essere riportato con l'identificativo completo 
			fornendo i dati nel seguente ordine: tipo atto, descrizione, numero 
			e data, denominazione Rogante, ovvero, codice Ufficio delle Entrate 
			(per le denunce di successione). E' possibile, inoltre indicare, in 
			formato libero, tutte le altre informazioni utili alla corretta esecuzione 
			della voltura, ivi comprese il richiamo ai passaggi intermedi non convalidati 
			da atti legali.
			Al riguardo si richiama il contenuto dell'articolo 4, comma sesto, del 
			d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, secondo il quale va indicata la cronistoria 
			dei passaggi medesimi. In tale ipotesi il pubblico ufficiale segnala 
			nell'apposito campo del modello unico che il trasferimento è preceduto 
			da passaggi non convalidati da atti legali.
			In tale ipotesi le volture vengono eseguite con riserva, limitatamente 
			alle particelle interessate dalla predetta dichiarazione, e notificate 
			(1) ai soggetti ai quali, in catasto, le particelle medesime risultano 
			intestate (articolo 8 del d.P.R. 650/72).
			(1) La notifica va effettuata a tutti gli intestati in catasto con le 
			modalità previste dall'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n.890, 
			come modificato dall'art. 20 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le relative 
			spese, stabilite nella misura di euro 5,16 (euro cinque centesimi sedici) 
			dall'art. 2 del D.M. 8 gennaio 2001 per ciascuna notifica, vanno ripetute 
			in capo ai soggetti tenuti al pagamento dei tributi dovuti per l'esecuzione 
			delle formalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 
			18 gennaio 2000, n. 9.
			La procedura di voltura automatica da modello unico consente di verificare 
			le condizioni e le informazioni aggiuntive riportate nel modello medesimo 
			per avere, per quanto possibile, una corretta nuova intestazione catastale 
			generata dal trasferimento immobiliare.
			In particolare la procedura, qualora non vi sia la piena corrispondenza 
			fra gli identificativi dei soggetti riportati nell'atto di trasferimento 
			e quelli intestati in catasto e il trasferimento rappresenti l'intera 
			proprietà, dà preliminarmente corso - inserendo virtualmente i soggetti 
			contro della nota di trascrizione - all'esecuzione dell'ultimo atto 
			riportato nel modello unico, completo dei dati identificativi (con o 
			senza l'indicazione del protocollo della relativa domanda di volture), 
			e procede quindi all'aggiornamento della banca dati.
			Inoltre nel modello unico, al fine di completare la nuova intestazione 
			catastale dell'immobile è consentito di inserire anche i "soggetti a 
			completamento", indicandone i relativi passaggi. Infine, allorquando 
			nel titolo e nella corrispondente nota di trascrizione non sono indicati 
			i soggetti a favore dei quali si esplica il trasferimento del diritto 
			(ad esempio nel caso di rinuncia di usufrutto), gli stessi devono essere 
			debitamente riportati nel modello unico.
			La procedura, in presenza delle sopra richiamate informazioni aggiuntive, 
			riportate nel modello unico, consente di ricostruire per ogni soggetto 
			esattamente i diritti e le quote ed eseguire conseguentemente la voltura 
			catastale.
			Nell'ipotesi, invece, in cui nella ditta catastale compaiano soggetti 
			che non vengono menzionati nel modello unico, la procedura dà ugualmente 
			luogo alla esecuzione della voltura riportando, solo per i suddetti 
			intestati catastali, in corrispondenza della descrizione dei diritti 
			e delle quote, l'annotazione "da verificare".
			Nel caso di acquisto effettuato in regime di comunione legale ed allorquando 
			è presente al momento della stipula uno solo dei coniugi, nel modello 
			unico potranno essere riportati i dati anagrafici completi anche dell'altro 
			coniuge, per una rispondente intestazione catastale anche ai fini fiscali.
			E' prevista, inoltre, la possibilità di richiedere il differimento della 
			voltura. In tal caso l'esecuzione automatica avrà luogo solo allo scadere 
			del termine indicato nel modello unico, ovvero, nel caso di atto sottoposto 
			a condizione sospensiva, allorché venga eseguita la formalità di cancellazione 
			della condizione per avveramento, sulla base di una domanda di annotazione 
			contenente la richiesta di volturare l'atto originario.
			- atti tecnici.
 
			Ai fini della registrazione di variazioni di diritti censiti in catasto, 
			l'individuazione delle unità immobiliari urbane e delle particelle avviene 
			con i dati di identificazione definitivi rappresentati da sezione, foglio, 
			numero di mappa ed eventuale subalterno, come previsto dall'art. 2, 
			comma 3, del D.M. 19 aprile 1994, n. 701.
			A questo riguardo si ritiene utile richiamare la disposizione normativa 
			prevista dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente 
			della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650: "Negli atti e nelle denunce 
			di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 3, così come 
			nelle domande di volture da essi dipendenti, gli immobili trasferiti 
			devono essere descritti con gli estremi con i quali sono individuati 
			in catasto,... omissis".
			Il legislatore ha previsto, sempre e comunque, che l'identificazione 
			dei beni venga desunta dagli atti catastali, salvo la deroga per gli 
			"atti di eccezionale e dichiarata urgenza" prevista dal successivo comma 
			terzo dell'articolo in commento.
			Pertanto qualora l'immobile non risulti correttamente iscritto in atti, 
			occorre provvedere ai necessari adempimenti per la regolare iscrizione 
			dello stesso in catasto, utilizzando le procedure previste dal decreto 
			del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
			L'immobile pur essendo stato regolarmente dichiarato in catasto, in 
			particolari casi, potrebbe risultare non ancora iscritto negli archivi 
			informatizzati. In tale circostanza, peraltro eccezionale, il comma 
			3 dell'art. 5 del d.P.R. n. 308 dell'anno 2000 prevede che il pubblico 
			ufficiale indichi nel modello unico l'identificativo dell'immobile desumendolo 
			dal documento catastale che lo ha generato (2), e l'identificativo dell'unità 
			originaria iscritta negli atti.
			(2) L'identificativo è rappresentato dal numero di protocollo e dalla 
			data per quelle unità immobiliari il cui documento che le ha generate 
			non contenga gli identificativi catastali definitivi.
			Per l'inserimento dei dati, anche se il formato è libero, si suggerisce 
			di riportare nel modello unico i dati di identificazione nel seguente 
			modo: tipo, numero e data atto tecnico; è possibile aggiungere, infine, 
			in formato testuale, ogni ulteriore informazione utile ai fini della 
			regolare esecuzione della voltura.
		
		 
		- 6.2
 
		- Istanze per la determinazione della rendita catastale di cui all'art. 
		12, comma 1, della legge n. 154 del 1988.
		Come è noto, il piano straordinario di cui all'art. 14, comma 13, delle 
		legge 449/1997 ha consentito un massivo recupero dell'arretrato del classamento 
		delle unità immobiliari urbane prive di rendita. Tuttavia, per alcuni Uffici, 
		permane un numero, sebbene minimo, di denunce di variazioni e di dichiarazioni 
		di nuove costruzioni ancora da classare. Per tali richieste può accadere 
		che, in relazione all'atto da volturare, i soggetti contraenti presentino 
		l'istanza per la determinazione della rendita catastale prevista dall'art. 
		12, comma 1, del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni 
		dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
		In tale ipotesi - osservato che l'art. 3, comma 2 del decreto interdirettoriale 
		del 13 dicembre 2000, prevede che le note di trascrizione e di iscrizione, 
		le domande di annotazione e di voltura catastale, si considerano presentate 
		nel momento di consegna del titolo - le richiamate istanze prodotte ai sensi 
		dell'art. 12 della legge 154/1988, dovranno essere presentate contestualmente 
		al titolo e direttamente allo sportello del competente ufficio dell'Agenzia 
		del Territorio. L'ufficio rilascia ricevuta in duplice esemplare, secondo 
		le vigenti modalità già richiamate nella circolare del 18 dicembre 1998, 
		n. 287 del Dipartimento del Territorio.
		L'indicazione della richiesta di attribuzione della rendita catastale deve 
		essere riportata, a cura del pubblico ufficiale, anche nel modello unico.
		Su questa tematica si richiama, ancora una volta, l'attenzione degli Uffici 
		sulla necessità di una puntuale e rapida definizione delle richieste, con 
		il conseguente aggiornamento della banca dati catastale, al fine di evitare 
		possibili danni erariali.
		Si rammenta, altresì, che per le unità immobiliari già iscritte in atti 
		con rendita definitiva, ovvero quelle dichiarate con le procedure informatiche 
		di cui al D.M. n. 701/1994, l'istanza di cui all'art. 12 della legge n. 
		154/1988 non è proponibile. Al riguardo si richiamano le disposizioni emanate 
		con la circolare del 9 aprile 1999, n. 83/ET, congiuntamente dai Dipartimenti 
		delle Entrate e del Territorio. 
		- 6.3
 
		- Esiti della elaborazione delle volture
		Il comma 4 dell'art. 5 del d.P.R. n. 308/2000 ed il comma 3 dell'art. 9 
		del decreto interdirettoriale 13 dicembre 2000, prevedono che gli Uffici 
		rendano disponibile, per via telematica, agli utenti il file contenente 
		gli esiti dell'elaborazione delle volture.
		Per ogni immobile trattato la procedura in esame fornisce l'esito della 
		relativa volturazione.
		Con la procedura di modello unico, l'esito dell'elaborazione viene reso 
		disponibile, attraverso il collegamento telematico, direttamente all'utente 
		che ha richiesto la voltura. 
		- 6.4
 
		- Adempimenti degli Uffici in materia di voltura
		Occorre premettere che con la procedura di voltura da modello unico non 
		è più prevista di norma la presentazione, da parte del richiedente, della 
		domanda di voltura cartacea anche in presenza di esito negativo.
		Tuttavia, qualora il soggetto che ha richiesto l'adempimento riconosca imputabile 
		ad un proprio errore, commesso in sede di compilazione della nota di trascrizione, 
		la causa dell'esito negativo della registrazione della domanda di volture, 
		provvede successivamente a presentare una formalità a rettifica.
		La voltura derivante da tale richiesta di rettifica viene registrata con 
		la procedura voltura automatica da nota di trascrizione. In tale ipotesi, 
		a margine dell'originaria voltura eseguita in forza della trascrizione di 
		cui si chiede la rettifica, viene apposta una specifica annotazione.
		Con la precipua finalità del recupero della qualità dell'informazione catastale, 
		gli Uffici dovranno porre in essere, tempestivamente, ogni intervento atto 
		alla analisi ed alla risoluzione delle cause imputabili agli Uffici medesimi 
		che hanno impedito la regolare registrazione delle volture ed esaminare 
		le eventuali annotazioni (da verificare, apposizione di riserva, ecc.) riportate 
		in automatico dalla procedura, con le modalità che verranno indicate con 
		apposita procedura operativa in corso di emanazione. 
	
	
	- Termini degli adempimenti e modalità di pagamento dei tributi correlati 
	all'esecuzione delle formalità.
	 L'art. 4 del D.P.R. n. 308/2000 prevede che la registrazione degli atti 
	per via telematica, deve essere richiesta entra trenta giorni dalla data dell'atto, 
	determinata ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 131/86. In sostanza, per effetto 
	di tale disposizione, si è proceduto, limitatamente agli atti immobiliari per 
	i quali viene utilizzata la procedura telematica in parola, all'unificazione 
	dei termini per la registrazione e la trascrizione.
	Per quanto riguarda gli aspetti fiscali relativi alle formalità presentate tramite 
	il servizio telematico, va evidenziato che l'art. 1, comma 1-bis, della tariffa 
	dell'imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della 
	Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dall'art. 9 del d.P.R. 18 
	agosto 2000, n. 308, prevede il pagamento in via forfetaria dell'imposta di 
	bollo.
	Per effetto delle disposizioni della nota 1-bis del predetto articolo 1 della 
	tariffa annessa al D.P.R. n. 642 del 1972, è consentito il pagamento nella misura 
	forfetaria, in un unico contesto, dell'intero ammontare relativo all'imposta 
	di bollo, connesso agli atti relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a 
	registrazione con procedure telematiche e cioè: imposta di bollo per l'atto 
	rogato, ricevuto o autenticato e relative copie conformi per uso registrazione 
	ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, 
	le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti, nonché l'imposta 
	per l'iscrizione nel registro generale d'ordine di cui all'art. 2678 del codice 
	civile (c.d. modello 60 giuridico).
	La nota aggiunta al menzionato art. 1-bis, precisa, peraltro, che l'imposta 
	è dovuta in misura cumulativa all'atto della richiesta di formalità, mediante 
	versamento da eseguire con le stesse modalità di pagamento degli altri tributi 
	dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica.
	Non appare superfluo evidenziare che nel caso in cui venisse utilizzata la procedura 
	di emergenza per irregolare funzionamento, l'imposta di bollo deve essere assolta 
	contestualmente agli altri tributi e con le modalità di cui al punto 4.1 lettera 
	a.3.
	L'articolo 3-bis, comma 3, del d. lgs. n. 463/97, inoltre, dispone che nell'ipotesi 
	di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le formalità 
	di registrazione, trascrizione e voltura, vengono eseguite previo pagamento 
	dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione.
	Con riferimento all'istituto dell'autoliquidazione, si precisa che i notai determinano 
	l'ammontare di detti tributi e pagano l'importo autoliquidato con addebito disposto 
	dall'Agenzia delle Entrate sul conto corrente bancario indicato nel file contenente 
	il modello unico informatico.
	Il conto corrente deve essere intrattenuto presso una delle banche convenzionate 
	con l'Agenzia delle Entrate, il cui elenco è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.
	A tal proposito, si precisa che - ai fini della eseguibilità delle formalità 
	di registrazione, trascrizione e voltura - il pagamento dei tributi determinati 
	in autoliquidazione- disposto per via telematica - è considerato assolto se 
	le coordinate bancarie sono correttamente indicate nel file contenente la richiesta 
	di adempimento delle formalità.
	La ricevuta che attesta l'esito dell'addebito della somma autoliquidata è resa 
	disponibile dal sistema informativo, per via telematica, entro dieci giorni 
	lavorativi dall'invio dei dati.
	Per il pagamento in via telematica l'utente deve indicare nel modello i seguenti 
	dati:
	
		- codice fiscale dell'intestatario del conto corrente;
 
		- codice ABI dell'istituto di credito convenzionato destinatario delle 
		disposizioni di pagamento;
 
		- codice CAB dello sportello destinatario delle disposizioni di addebito;
 
		- numero di conto corrente sul quale deve essere addebitato l'importo 
		della disposizione di pagamento;
 
		- CIN (carattere di controllo delle coordinate bancarie) congruente con 
		le coordinate bancarie (ABI, CAB, e conto corrente).
 
	
	I dati elencati sono obbligatori; la loro eventuale omissione, erroneità o incongruità 
	determina un errore bloccante.
	- Adempimenti e controlli da parte degli Uffici 
	 Per poter procedere ai controlli di competenza, gli uffici devono effettuare, 
	quotidianamente, la rilevazione dei dati degli atti pervenuti telematicamente 
	al sistema informativo.
	Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate verificano, in applicazione dell'articolo 
	3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, la regolarità della 
	liquidazione dell'imposta effettuata dai notai e del conseguente versamento.
	Qualora dal controllo eseguito, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, 
	risultino dovute maggiori imposte, gli uffici provvedono a recuperarle.
	In proposito si precisa che, per il disposto dell'art. 42 - comma 1 - del D. 
	P. R. n. 131/1986, modificato dall'art. 3-quater del decreto legislativo n. 
	463/1997, " è principale l'imposta applicata al momento della registrazione 
	e quella richiesta dall'Ufficio, se diretta a correggere errori od omissioni 
	effettuati in sede di autoliquidazione, nei casi di presentazione della richiesta 
	di registrazione per via telematica;...".
	Si definisce, quindi, principale - nell'ipotesi di registrazione per via telematica 
	- anche la maggiore imposta dovuta in presenza delle seguenti condizioni:
	
		- sia determinata esclusivamente sulla base degli elementi desumibili 
		dall'atto;
 
		- sia diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione.
 
	
	Si evidenzia che nessuna modifica è intervenuta in merito ai termini di decadenza, 
	previsti dall'articolo 76, comma 2, lettera c), del Testo Unico delle disposizioni 
	concernenti l'imposta di registro.
	Pertanto, gli Uffici devono, a pena di decadenza, chiedere l'imposta suppletiva 
	(diretta a correggere errori od omissioni dell'Ufficio), entro il termine di 
	tre anni, decorrenti dalla data di registrazione dell'atto, ai soggetti obbligati 
	al pagamento ai sensi dell'art. 57 dello stesso T.U.
	In particolare gli uffici dell'Agenzia delle Entrate svolgono la loro attività 
	di controllo con l'ausilio delle seguenti funzioni disponibili nell'area "Registro" 
	dell'Anagrafe Tributaria:
	
		- elenchi di ausilio all'attività di controllo degli atti
 
		- interrogazione dei singoli atti
 
		- rettifiche
 
		- invio e stampa dell'avviso di liquidazione
 
		- visualizzazione del testo e dei dati salienti relativi agli atti registrati 
		(disponibile sulla rete intranet, area "Applicazioni - Uffici locali - Servizi 
		ai contribuenti - Registrazione telematica".
 
	
	Gli elenchi degli atti registrati sono di ausilio all'attività di controllo 
	e si richiedono: per data, per numero di registrazione o per codice fiscale 
	del notaio.
	Tali elenchi servono ad evidenziare tutti gli atti e in particolare quelli con 
	tassazione errata e quelli sottoposti a regime tributario agevolato.
	E' possibile interrogare direttamente ciascun atto, indicando gli estremi di 
	registrazione o selezionando dall'elenco di ausilio l'atto prescelto.
	Tale funzione consente ai predetti uffici di visualizzare gli atti trasmessi 
	per via telematica e di conoscere il valore di ogni negozio, le imposte autoliquidate 
	dal notaio e quelle calcolate dal sistema, in modo da poter confermare, in sede 
	di controllo, le imposte visualizzate, oppure di effettuarne la riliquidazione.
	I servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del 
	Territorio controllano la regolarità dell'autoliquidazione effettuata dal notaio, 
	relativamente ai tributi di competenza.
	Se l'esito del controllo sull'autoliquidazione delle imposte eseguito dagli 
	uffici di queste Agenzie, ciascuno per i tributi di propria competenza, evidenzia 
	una maggiore imposta dovuta, si procede alla rettifica della somma autoliquidata 
	dal notaio, emettendo, entro il termine di trenta giorni, appositi avvisi di 
	liquidazione da notificare all'utente.
	Detti avvisi, da inviare anche per via telematica, devono contenere le generalità 
	del notaio, gli estremi dell'atto e della formalità di riferimento, la motivazione, 
	nonché il prospetto delle maggiori imposte dovute.
	La somma richiesta con il predetto avviso di liquidazione - avente natura di 
	imposta principale al pari di quella autoliquidata dal notaio - deve essere 
	pagata entro 15 giorni dalla data di notifica dell'avviso; trascorso infruttuosamente 
	tale termine, sono dovuti gli interessi moratori e la sanzione prevista dall'art. 
	13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (art. 3 - ter del d. Lgs. 
	463/97).
	Nel caso di dolo o colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici 
	segnalano le irregolarità agli organi di controllo competenti che adottano i 
	conseguenti provvedimenti disciplinari.
	Il pagamento della eventuale maggiore somma dovuta è effettuato dal notaio, 
	in via telematica, utilizzando allo scopo lo stesso conto corrente bancario 
	aperto per regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell'Erario.
	Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate hanno la possibilità di conoscere in qualsiasi 
	momento lo stato degli avvisi di liquidazione. E' infatti disponibile un elenco 
	contenente, per ogni avviso, le seguenti informazioni:
	
		- estremi di registrazione dell'atto,
 
		- data ed importo dell'avviso,
 
		- data e importo del pagamento eseguito dal notaio per via telematica,
 
		- data di notifica dell'avviso.
 
	
	È possibile, inoltre, chiedere per via telematica 
	il prospetto degli avvisi emessi in un determinato periodo, completo o parziale, 
	a video o stampa.
	Gli uffici dell'Amministrazione devono, inoltre, verificare l'esito dei pagamenti 
	telematici, interrogando la ricevuta di pagamento descritta nel precedente punto 
	7.
	In caso di esito di pagamento negativo, gli uffici devono procedere all'emissione 
	di un avviso di liquidazione, ognuno per i tributi di propria competenza, utilizzando 
	le stesse modalità previste per l'autoliquidazione insufficiente.
	I testi degli atti relativi a diritti sugli immobili registrati per via telematica 
	sono disponibili per gli uffici competenti sul sito Intranet dell'Agenzia delle 
	Entrate. Essi possono essere visualizzati, quindi stampati, indicando in alternativa 
	gli estremi di registrazione del singolo atto o il codice fiscale del notaio 
	e numero di repertorio ed eventuale numero di raccolta.
	Gli uffici, in qualsiasi momento, possono chiedere in visione la documentazione 
	indicata nel prospetto trasmesso per via telematica o copia di essa, oppure 
	esaminare la stessa presso la sede del notaio.
	- Compensazione
 
	L'istituto della compensazione, introdotto nell'ordinamento tributario dal decreto 
	legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è stato esteso, dall'articolo 3-ter del decreto 
	legislativo 18 dicembre 1997, n.463, anche a favore dei notai con riferimento 
	alle somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione, che possono essere 
	compensate con le imposte (di registro, di bollo, ipotecarie e catastali) dovute 
	per atti di data posteriore.
	L'art 3-ter chiarisce, inoltre, che l'utilizzo della compensazione esclude la 
	possibilità di presentare, all'Amministrazione Finanziaria, eventuali istanze 
	di rimborso delle suddette eccedenze.
	Tuttavia, qualora il notaio non abbia più l'opportunità, ad esempio per cessata 
	attività, di utilizzare un eventuale credito d'imposta maturato in conseguenza 
	dell'esecuzione degli adempimenti di cui al citato decreto legislativo n. 463/97, 
	può comunque presentare una richiesta di rimborso scaturente dal credito maturato 
	e non compensato.
	Le eccedenze di pagamento sono evidenziate in modo automatico dal sistema informativo 
	che consente agli Uffici di conoscere se le imposte autoliquidate si discostano 
	in eccesso o in difetto rispetto a quelle calcolate dal sistema stesso.
	Se le somme risultano in difetto, gli Uffici procedono alla rettifica e all'emissione 
	dell'avviso di liquidazione, come già illustrato al punto 8.
	Se le somme risultano, invece, in eccesso, il notaio può compensarle con le 
	imposte dovute per atti di data posteriore.
	Si ricorda che ciascun utente può far valere, in compensazione, un'eccedenza 
	riscontrata su uno o più atti, solo se è in grado di indicare gli estremi delle 
	formalità medesime.
	Qualora non si verifichi tale circostanza, il notaio non può far altro che presentare 
	rituale istanza di rimborso, per recuperare le somme versate in eccesso.
	Per beneficiare dell'istituto della compensazione, il notaio può esporre il 
	credito emergente da uno o più atti anteriori in uno dei successivi file di 
	trasmissione.
	Il file nel quale viene chiesta la compensazione deve contenere:
	
		- un unico atto per il quale si chiedono le formalità;
 
		- l'indicazione delle imposte da compensare;
 
		- gli estremi degli atti o delle note sui quali è maturata l'eccedenza 
		evidenziata;
 
		-   l'esposizione del credito maturato.
 
	
	Il file contenente la richiesta di adempimento delle formalità, sulle quali 
	si è fatto valere il credito, è scartato se ricorre una delle seguenti ipotesi:
	
		- errata indicazione degli estremi degli atti di riferimento;
 
		- indicazione di un credito superiore al totale delle imposte autoliquidate 
		per gli atti di riferimento.
 
	
	In tal caso, il notaio deve correggere i dati risultati errati e ripetere l'operazione 
	di invio del file.
	Nel caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, le modalità da 
	seguire per l'esecuzione delle formalità, già illustrate al punto 4.1, non consentono 
	attualmente di poter far ricorso alla compensazione.
	Per agevolare l'attività di controllo degli Uffici, l'Agenzia delle Entrate 
	rende disponibili, tramite il proprio sistema informativo, rispettivamente, 
	gli elenchi degli atti su cui è richiesta la compensazione e gli elenchi degli 
	atti che hanno dato origine al credito.
	Si richiama l'attenzione degli Uffici evidenziando che l'operazione di compensazione 
	può dar luogo, di regola, ad una delle seguenti ipotesi:
  -  il notaio indica la somma autoliquidata, deduce il credito portato 
	in compensazione e dispone il pagamento della residua somma dovuta;
  -  il notaio dispone il pagamento a saldo zero, qualora la somma da 
	compensare coincida con quella autodeterminata come sopra;
  -  il notaio utilizza parzialmente il credito, a titolo di compensazione, 
	mantenendo la possibilità di beneficiare in seguito del credito rimanente.
	Gli Uffici sono tenuti a verificare le operazioni di compensazione. A tal fine 
	hanno a disposizione, per ogni singolo atto, i dati che consentono loro di controllare 
	gli importi utilizzati per la compensazione, anche nell'ipotesi del loro utilizzo 
	parziale fino alla concorrenza dell'intero credito maturato.
	In conclusione, si ritiene opportuno fornire istruzioni in merito ai casi in 
	cui l'ordine di addebito delle imposte da versare non abbia avuto buon fine 
	e, in particolare, al verificarsi di quanto segue:
	
		- a) il notaio determina un'imposta eccedente in autoliquidazione, ma 
		l'addebito non trova capienza sul conto;
 
		- b) il notaio utilizza comunque l'eccedenza d'imposta determinata per 
		l'atto anteriore, di cui sub a), a titolo di compensazione su un atto posteriore, 
		pur non avendo, il pagamento relativo all'atto anteriore, trovato capienza 
		sul conto.
 
	
	In tal caso, la compensazione eseguita dal notaio è legittima. 
	Gli uffici, in sede di controllo, richiedono in ogni caso l'intero ammontare 
	autoliquidato e non riscosso, ancora ai sensi dell'art.3-ter del decreto legislativo 
	18 dicembre 1997, n. 463.
	- Servizio di Assistenza e Canali di Comunicazione per il notaio
 
	Si fa presente che, al fine di garantire una adeguata e costante assistenza 
	agli utenti, è stato istituito un call-center (numero verde 800-219402) con 
	la presenza di operatori tecnici e funzionali durante le seguenti fasce orarie:
	
		- lun-ven. 08.30/18.00, sab. 08.30-14.00;
 
	
	Secondo le modalità ed i tempi che verranno di volta in volta pubblicate sul 
	sito dell'Agenzia del Territorio e sul sito del sistema Sister è previsto che 
	verranno attivati i seguenti altri servizi e canali di comunicazione:
	
		- segreteria telefonica per la presa in carico di problemi tecnici e funzionali 
		nelle fasce orarie non coperte da operatore;
 
		- casella di posta elettronica per problemi tecnici e funzionali, con 
		presa in carico automatica della richiesta di assistenza e risposta entro 
		le quattro ore calcolate sull'orario di funzionamento del call center;
 
		- presenza su SISTER di una sezione FAQ dedicata alla procedura telematica 
		in questione;
 
		- interrogazione sugli esiti di registrazione sul sito www.agenziaterritorio.it, 
		con aggiornamento delle informazioni secondo orario del servizio telematico;
 
		- interrogazione sugli esiti di registrazione chiamando un risponditore 
		automatico disponibile al numero verde del call-center;
 
		- HOT-NEWS su SISTER sulla disponibilità dei sistemi.
 
	
	I notai che, per la connessione al servizio telematico, si avvalgono di un soggetto 
	delegato per ricevere assistenza relativamente alle problematiche tecniche, 
	si dovranno rivolgere alla struttura di assistenza del fornitore del servizio.
	Le Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate e le Direzioni Compartimentali 
	dell'Agenzia del Territorio, proseguendo con le iniziative già intraprese, intensificheranno 
	la propria opera di coordinamento e vigilanza, affinché gli uffici da esse dipendenti 
	eseguano al meglio gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia, 
	adoperandosi per costituire un fattivo e proficuo rapporto di collaborazione 
	con i notai, individuando e pubblicizzando adeguatamente, per ciascun ufficio, 
	un referente sull'argomento.
 
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