Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Circolare 26 aprile 2001, n. 80791/E/160
Integrazione alla circolare IV/PS/30800
del 10 Aprile 2000 sulle vendite in blocco con il concorso di Fondi immobiliari
chiusi per l'acquisto di alloggi inoptati
integrativa della
Circolare del
Ministero del Lavoro n. IV/PS/30800 del 7/4/2000
Ai Sigg. Presidenti degli enti Previdenziali pubblici di cui al
D.Lgs n. 104/96
Loro Sedi |
Roma 26 aprile 2001
Prot. n. 80791/E/160
Oggetto: Integrazione alla circolare IV/PS/30800 del 10 Aprile 2000 sulle
vendite in blocco con il concorso di Fondi immobiliari chiusi per l'acquisto di
alloggi inoptati.
Al fine di facilitare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare
degli Enti Previdenziali e assicurare che la complessa operazione si svolga
in condizioni di correttezza e legalità, impedendo speculazioni per quanto attiene
il divieto di vendita delle unità immobiliari inoptate, si forniscono, in relazione
a quanto concordato con le Ss.LI. nel corso della riunione tenutasi presso questo
ministero il 5 aprile ultimo scorso, i seguenti ulteriori indirizzi sulle modalità
di vendita in blocco di interi edifici residenziali, nel quadro della normativa
di cui al Dlgs n. 104/96 e delle
relative circolari attuative.
- L’articolo 2, comma 3, lettera c), del citato decreto legislativo dispone
che i programmi di dismissione debbano prevedere anche il conferimento degli
immobili a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi. Nell’ipotesi
di unità non optate dai conduttori, tale tipologia di intervento garantisce,
per le sue caratteristiche di investimento finanziario con orizzonte temporale
di lungo periodo, il rispetto sia del divieto di vendita per almeno dieci
anni sia delle altre garanzie previste per i conduttori non acquirenti.
- Oltre quindi alle forme di acquisto in blocco previste dalla
circolare IV/PS/30800 del 10 aprile
2000, gli enti previdenziali dovranno consentire, ovviamente alle stesse
condizioni di determinazione del prezzo di vendita, la partecipazione all’acquisto
in blocco di interi edifici, apportando al Fondo immobiliare chiuso – preferibilmente
se di “tipo etico”, data la particolare attenzione da questi dedicata al
miglioramento della tutela dell’inquilinato – le unità immobiliari non optate
dagli inquilini.
- La proposta di acquisto in blocco con la partecipazione di un Fondo
immobiliare chiuso potrà essere avanzata utilizzando gli stessi strumenti
operativi previsti dalla circolare sopra citata (cooperative, mandati collettivi,
società eccetera) con la precisazione che si opererà mediante acquisto del
non optato.
Giova ribadire che ai sensi del disposto dell’articolo
2, comma 3, lettera b) del Dlgs n. 104/96, l’alienazione dei beni deve
essere effettuata con riferimento ai conduttori degli stessi; ciò impedisce
nel caso di acquisto in blocco, che vengano ceduti, in qualsiasi forma,
gli immobili a soggetti diversi dai conduttori medesimi.
Cesare Salvi
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