Ministero del Lavoro
Circolare 7 aprile 2000, n. IV/PS/30800
Principi e modalità di attuazione della vendita in blocco o frazionata nei piani 
di dismissione ordinari
(Art. 
6 del Decreto Legislativo n. 104/1996)
 
	Nell’intento di procedere sollecitamente all’attuazione del processo di dismissione 
	del patrimonio immobiliare degli Enti previdenziali pubblici, sia favorendo 
	le vendite in blocco e sia garantendo il pieno rispetto dei diritti dei conduttori 
	che esercitano o meno il diritto di prelazione/opzione, così come previsto dall’art. 
	6 del D. Lgs. n° 104/96 e dalle circolari di questo Ministero n° 6/4PS/31573 
	del 26 Agosto 1999 e n° 6/4PS/31583 del 31 Agosto 1999, si forniscono i seguenti 
	ulteriori indirizzi e chiarimenti:
	
		- Principi
			- 1.1 Il diritto spettante ai conduttori
 
			- Il D. Lgs. n° 104/96, 
			all’art. 6, commi 5 e 6, definisce il diritto spettante ai conduttori 
			delle unità immobiliari ad uso residenziale degli Enti previdenziali 
			pubblici sia come prelazione (comma 5) e sia come opzione (comma 6). 
			Trattandosi di istituti giuridici formalmente e sostanzialmente diversi, 
			si precisa che il diritto spettante ai conduttori nei piani di dismissione 
			ordinaria è da definirsi più propriamente come opzione legale, condizionata 
			all’inserimento della unità immobiliare nei suddetti piani e alla puntuale 
			definizione delle principali clausole contrattuali da comunicare ai 
			conduttori per l’esercizio dell’opzione stessa, e da perfezionare con 
			l’accettazione scritta da parte del conduttore. Diversamente, nel piano 
			straordinario di dismissione , previsto dalla Legge n° 140/97 e successive 
			modificazioni e integrazioni, l’attribuzione, in sede convenzionale, 
			di un diritto speciale alla maggioranza dei conduttori (analogamente 
			a quanto già stabilito dalle circolari su richiamate) è da ritenersi 
			più propriamente un diritto di prelazione legale, essendo i beni alienabili 
			solo attraverso procedure competitive che prevedono per i conduttori 
			una preferenza rispetto agli altri concorrenti.
 
			- 1.2 Vendita in blocco
 
			- Il concetto di vendita in blocco non indica esclusivamente la fattispecie 
			in cui oggetto del contratto di compravendita sia un edificio nel suo 
			complesso (cielo - terra), ma può, comunque, riguardare anche solo una 
			parte dello stesso. Essenziale per configurare la vendita di un blocco 
			è che l’alienazione abbia ad oggetto tutte le unità immobiliari dell’edificio 
			che siano nella titolarità dell’Ente proprietario e che lo stesso intende 
			alienare (ad es.: tutte le unità immobiliari; solo quelle ad uso residenziale; 
			solo quelle ad uso diverso; etc.). L’obiettivo perseguito è quello di 
			evitare che, a seguito di vendita frazionata, residuino unità immobiliari 
			cosiddette marginali per le quali resterebbero a carico degli Enti oneri 
			gestionali di diversa natura non voluti o desiderati (es.: gestione 
			dei rapporti contrattuali, partecipazione ad assemblee condominiali, 
			spese condominiali a carico del proprietario, etc.).
			Nell’ipotesi in cui le unità immobiliari da dismettere si trovino all’interno 
			di comprensori formati da più edifici, il blocco può riguardare le unità 
			immobiliari ubicate nei singoli edifici o nella totalità degli edifici 
			diversi dello stesso comprensorio.
			La percentuale di abbattimento del prezzo nella vendita in blocco, di 
			seguito puntualmente articolata, trova nel vantaggio finanziario e nel 
			definitivo sgravio di oneri gestionali ed economici per l’Ente la sue 
			uniche giustificazioni. Per questi motivi, gli Enti devono sollecitare 
			le più diverse forme di auto-organizzazione da parte dei conduttori 
			che consentano l’acquisto collettivo del blocco di unità immobiliari 
			(v. esemplificazioni al successivo paragrafo 3).
			È, comunque, nella piena autonomia 
			dei conduttori auto-organizzarsi nelle forme più diverse (es.: mandato 
			collettivo).
			Tutto ciò premesso, si precisa che l’acquisto in blocco da parte dei 
			conduttori si profila sia nel caso di accollo delle unità immobiliari 
			non optate - da considerarsi operante quando almeno la metà più uno 
			dei conduttori del blocco, come sopra definito, abbia esercitato il 
			diritto di opzione per la propria unità immobiliare - sia quando tutti 
			i conduttori del blocco abbiano optato per l’unità immobiliare loro 
			locata. In quest’ultimo caso, per far operare l’abbattimento percentuale 
			previsto per il blocco, è necessario che gli stessi esercitino il diritto 
			di opzione collettivamente, versando complessivamente una caparra confirmatoria 
			quantificata nell’ordine del 5% del valore finale del blocco. L’acquisto 
			collettivo del blocco può riguardare anche solo una parte del complesso 
			delle unità immobiliari poste in vendita, mentre la rimanente parte 
			viene acquistata singolarmente dai conduttori, come avviene nel caso 
			in cui in un complesso costituito da 10 unità immobiliari, tre conduttori 
			preferiscono acquistare individualmente, mentre gli altri sette collettivamente: 
			solo agli ultimi sette si applicherà l’ulteriore riduzione prevista 
			per la vendita in blocco. Infatti, il soggetto collettivo permette un’accelerazione 
			delle procedure di vendita del complesso delle unità immobiliari che 
			l’ente ha deciso di dismettere e garantisce che non resteranno unità 
			immobiliari inoptate.
			È opportuno che l’atto con il quale 
			si promette di trasferire o si trasferiscono le unità immobiliari dell’intero 
			complesso ai singoli intestatari sia unico.
			L’accollo, invece, delle unità immobiliari non optate da parte della 
			metà più uno dei conduttori che abbiano esercitato il diritto di opzione 
			può convivere, all’interno dello stesso complesso, con acquisti individuali. 
			Infatti, coloro che eserciteranno l’opzione collettiva potranno anche 
			accollarsi solo la parte rimanente, in quanto solo una parte delle residue 
			unità immobiliari risulta non optata nemmeno individualmente. Esemplificativamente, 
			si pensi ad un complesso costituito da 10 unità immobiliari in cui due 
			conduttori vogliono acquistare individualmente, mentre sette inquilini 
			sono disposti a farsi carico anche della rimanente unità immobiliare 
			occupata, ma non optata dal conduttore. In questo caso, l’ulteriore 
			riduzione, rappresentata dal coefficiente di blocco (CB), si applicherà 
			a tutti gli otto alloggi. 
		
		 
		- Determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso 
		residenziale non di pregio e ad uso diverso
		La determinazione esatta del prezzo di vendita delle unità immobiliari per 
		le quali i conduttori abbiano esercitato il diritto di opzione, in forma 
		individuale o collettiva, dipende da una serie di fattori che si possono 
		tassativamente così elencare:
		
			- prezzo di mercato libero dell’unità (PML);
 
			- stato (libera o occupata);
 
			- destinazione d’uso (residenziale o diverso);
 
			- diritto trasferito (proprietà, nuda proprietà o usufrutto);
 
			- modalità della vendita (frazionata o in blocco);
 
			- parametro (P) per la determinazione del coefficiente di blocco (CB).
			
 
		
		Particolare importanza, tra i fattori su elencati, assume la determinazione 
		del coefficiente di blocco (CB) che dovrà essere strumento incentivante 
		per l’attuazione in tempi rapidi del processo di dismissione. Il suddetto 
		coefficiente è stato quantificato dal Comitato tecnico di valutazione, istituito 
		con decreto del Ministro del Lavoro, e dall’Osservatorio sul patrimonio 
		immobiliare degli Enti previdenziali, nella misura variabile dal 10% al 
		15%, secondo la seguente articolazione: 
		- fino a 10 unità immobiliari - 10
		da 11 a 15 unità immobiliari - 11
		da 16 a 20 unità immobiliari - 12
		da 21 a 25 unità immobiliari - 13
		da 26 a 30 unità immobiliari - 14
		oltre 30 unità immobiliari - 15 
		- Determinata la banda di oscillazione del coefficiente di blocco e la 
		sua puntuale articolazione, si chiariscono le diverse ipotesi di determinazione 
		dei prezzi di vendita.
		Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale libere 
		è quello di mercato libero (PML). Tuttavia, se le medesime vengono acquistate 
		collettivamente in blocco, il prezzo così determinato subisce l’abbattimento 
		percentuale previsto per lo stesso (CB).
		Il prezzo delle unità immobiliari ad uso residenziale occupate si ottiene 
		sottraendo la percentuale del 30% al prezzo di mercato libero (PML), quando 
		si procede all’acquisto frazionato. Al prezzo risultante da tale riduzione 
		percentuale, si applica l’ulteriore abbattimento percentuale (CB) nel caso 
		di vendita dell’intero blocco. 
		Il prezzo delle unità immobiliari ad uso diverso libere è quello del mercato 
		libero (PML) nel caso di vendita frazionata, al quale si sottrae la percentuale 
		(CB) quando l’unità sia venduta nel blocco.
		Il prezzo, invece, delle unità immobiliari ad uso diverso occupate si ottiene 
		con il metodo reddituale. Tale prezzo è funzione del reddito attuale scontato 
		per il tempo durante il quale sarà vigente il contratto in corso e del reddito 
		potenziale successivamente ottenibile. Pertanto:
		
            
		å t1 Ra          
		VA 
		Vm =  _______ + __________ 
          (1+ 0,06)t     
		(1+0,06)t+1  
 
		dove: 
		Vm = valore di mercato attuale (prezzo) 
		Ra = reddito annuo lordo da locazione attuale 
		t = tempo per il quale sarà vigente Ra 
		RA = reddito annuo lordo teoricamente ricavabile con una nuova locazione 
		a partire dal tempo t+1, stimato da un tecnico valutatore 
		VA = valore di mercato dell’immobile con reddito RA (VA=RA/0,06) 
		
		Il prezzo così calcolato subirà l’ulteriore abbattimento percentuale (CB) 
		quando tale unità sia venduta nel blocco. 
		Nei casi in cui ricorrano le ipotesi di trasferimento della nuda proprietà 
		di un’unità immobiliare ad uso residenziale occupata da un ultrasessantacinquenne, 
		il prezzo si ottiene come segue: 
             PML 
		Vnp= ________ 
           (1+ r)n 
		dove: 
		Vnp = valore della nuda proprietà 
		PML= prezzo di mercato libero 
		r = rapporto fra il canone annuo e il prezzo di mercato 
		n = anni di vita residua statisticamente probabile dell’usufruttuario o 
		dell’occupante sulla base delle tavole di mortalità per sesso ed età dell’ISTAT.
		Anche in questo caso, oltre il 30% di riduzione, quando il diritto reale 
		parziale è acquistato in blocco, il prezzo della nuda proprietà subirà l’abbattimento 
		percentuale rappresentato dal coefficiente di blocco (CB).
		Infine, quando si procede alla costituzione del diritto di usufrutto a favore 
		del conduttore ultrasessantacinquenne, il prezzo si ottiene sottraendo al 
		prezzo di mercato libero (PML) il valore della nuda proprietà (Vnp) così 
		come sopra determinato, su cui si applica la riduzione del 30%. Quando l’usufrutto 
		è costituito contemporaneamente alla vendita in blocco della nuda proprietà, 
		il prezzo dell’usufrutto subirà l’abbattimento percentuale del coefficiente 
		di blocco (CB), per incentivarne la costituzione in capo al relativo conduttore. 
		- Forme di esercizio collettivo del diritto di opzione
		L’esercizio collettivo del diritto di opzione da parte dei conduttori, come 
		già indicato, mira a velocizzare il processo di dismissione e a stabilire 
		per la parte acquirente le articolate procedure di trasferimento della proprietà, 
		sollevando immediatamente l’Ente alienante dagli oneri gestionali ed economici 
		connessi alla vendita frazionata.
		Sotto tale aspetto, devono essere ritenute praticabili tutte le forme di 
		auto - organizzazione dei conduttori.
		La opzione collettiva deve essere intesa unicamente come lo strumento che 
		permette la vendita in blocco ai conduttori. A titolo puramente esemplificativo, 
		si indicano le diverse forme attraverso le quali si attua il trasferimento 
		dell’intero blocco, a seguito dell’esercizio collettivo dell’opzione:
		tutti i conduttori procedono alla costituzione di una cooperativa;
		tutti i conduttori del blocco si associano ad una cooperativa di abitazione 
		già esistente, come si evince dall’art. 
		2, comma 5, lett. a), della Legge n° 488/99;
		tutti i conduttori del blocco procedono alla costituzione di una società;
		tutti i conduttori prelazionano collettivamente l’intero blocco, senza la 
		partecipazione o costituzione di alcun organismo (ad esempio, mediante anche 
		semplice mandato collettivo), con il trasferimento di tutte le singole unità 
		immobiliari in capo ai conduttori opzionari;
		almeno la metà più uno dei conduttori opta collettivamente per l’intero 
		blocco, accollandosi anche le unità immobiliari non optate dai conduttori 
		occupanti. Queste ultime possono, nel pieno rispetto delle garanzie per 
		i conduttori, essere intestate ad un organismo collettivo quale una comunione, 
		una cooperativa, una società o altro. Anche le unità immobiliari occupate 
		dai conduttori che abbiano esercitato il diritto di opzione possono essere 
		intestate ad un organismo collettivo.
		La scelta della forma di opzione collettiva e della costituzione dell’eventuale 
		organismo di gestione deve essere rimessa interamente agli acquirenti, dipendendo 
		la stessa da motivi di opportunità e da conseguenti costi fiscali non a 
		carico dell’Ente alienante. 
		- Mutui
		Ai fini della concessione delle agevolazione a favore dei conduttori, previste 
		dall’art. 6, commi 8 e 
		9, del D. Lgs. n° 104/96, sui mutui fondiari (accollo di una quota - 
		parte degli interessi passivi, piano di rateizzazione del debito e entità 
		dell’anticipo), si precisa che gli Enti alienanti devono tener conto sempre 
		della situazione soggettiva dell’occupante l’unità immobiliare, in termini 
		di reddito e di composizione del nucleo familiare. Ne consegue che, in caso 
		di opzione collettiva, con accollo delle unità immobiliari non vendibili 
		ai conduttori occupanti, saranno le condizioni soggettive di questi ultimi 
		a determinare la concessione o meno delle suddette agevolazioni, condizioni 
		che dovranno essere debitamente documentate all’Ente dagli acquirenti del 
		blocco.
		L’importo del mutuo per acquisto collettivo delle unità non opzionate può 
		essere costituito dalla somma della quota agevolata, sulla base di quanto 
		previsto nell’art.6, commi 
		7 e 8 del D. Lgvo 104/96, e di quella non agevolata, proporzionalmente 
		al valore delle unità immobiliari nelle due situazioni soggettive degli 
		eventuali occupanti.
		Si precisa che hanno diritto alle agevolazioni sia l’acquirente in blocco 
		anche della nuda proprietà che l’usufruttuario ultrasessantacinquenne.
		Inoltre, si sottolinea che la scelta di chi debba risultare formalmente 
		mutuatario, nel caso di acquisto del blocco, è demandata ai rapporti tra 
		gli acquirenti e la banca erogatrice del mutuo, potendo essere, alternativamente, 
		tutti i singoli conduttori, un rappresentante degli stessi o il rappresentante 
		legale dell’organismo collettivo.
		Al fine di attivare le più efficaci sinergie, con separata direttiva, codesti 
		Enti verranno invitati ad aderire ad uno schema di convenzione aperta che 
		regolamenta efficacemente i rapporti tra gli enti previdenziali e le banche. 
		- Usufrutto
		Nel caso in cui i conduttori ultrasessantacinquenni non esercitino il diritto 
		di opzione in forma individuale o collettiva, gli Enti, come prescrive l’art. 
		6, comma 5, del D. Lgs. n° 104/96, possono alienare (o conferire) la 
		sola nuda proprietà della unità immobiliare. La lettera G) della predetta 
		circolare del 26 Agosto 1999, inoltre, aggiunge che "l’ultrasessantacinquenne 
		può conservare il titolo di conduttore o convertirlo in quello di usufruttuario, 
		con i relativi vincoli e vantaggi".
		Ciò premesso, si precisa che gli Enti devono evitare, fin dove possibile, 
		l’alienazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto a loro favore, 
		ciò infatti frustrerebbe i fondamenti della vendita del blocco. Per questo 
		motivo, anche in previsione dei casi rientranti nella fattispecie, si consiglia 
		di procedere, dopo aver sondato la disponibilità del conduttore, alla vendita 
		della nuda proprietà contemporaneamente alla costituzione del diritto di 
		usufrutto a favore dell’ultrasessantacinquenne. Il pagamento per l’acquisto 
		dell’usufrutto, come sopra determinato, potrà avvenire una tantum ovvero 
		mediante una rateizzazione commisurata al canone di locazione in essere 
		alla data della stipula.
		Il divieto di alienazione previsto dall’articolo 
		6, comma 10 del decreto legislativo n. 104/96, trova applicazione anche 
		per il diritto di usufrutto.
		Gli Enti alienanti devono individuare immediatamente i casi in cui gli attuali 
		conduttori ultrasessantacinquenni manifestino la propensione a rendersi 
		usufruttuari delle unità immobiliari da loro occupate, per permettere che 
		la costituzione dell’usufrutto possa avvenire contestualmente alla eventuale 
		vendita del blocco.
		In questo modo l’Ente alienante, da una parte, si solleva immediatamente 
		dal peso fiscale che viene a gravare sull’usufruttuario e, dall’altra, gestirà 
		semplicemente un credito. 
	
 
IL MINISTRO
 
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