Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

Deliberazione 4 agosto 2000, n. 73

Legge n. 431/1998: riparto risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione relative al 2000

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19/10/2000

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l’art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere b) e c) al finanziamento di un programma di costruzione di alloggi per lavoratori;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo e che, all’art. 11, istituisce presso il Ministero dei lavori pubblici il "Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione", con una dotazione annua di 600 miliardi di lire (309,874 milioni di euro) per gli anni 1999, 2000 e 2001 a valere sui proventi dei contributi relativi alle annualità 1996-1998 di cui alla legge n. 60/1963 sopra citata;
Visto in particolare il comma 5 del citato art. 11 della legge n. 431/1998, che prevede che le risorse assegnate al Fondo siano ripartite annualmente da questo Comitato tra le regioni e province autonome, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, che eleva la dotazione del suddetto fondo per il 2000 a 710 miliardi di lire (366,684 milioni di euro);
Visto l’art. 3, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2000 n. 1, convertito nella legge 7 marzo 2000, n. 44 che opera una riduzione degli importi indicati per il 2000 nella tabella C della citata legge n. 488/1999 sì che la dotazione del Fondo in questione per l’anno considerato risulta rideterminata in complessivi 700 miliardi di lire (361,520 milioni di euro);
Vista la delibera n. 100/99 in data 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 217 del 15 settembre 1999, con la quale questo Comitato, in relazione ai contenuti dell’intesa raggiunta dalla succitata Conferenza nella seduta del 27 maggio 1999, ha ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la quota di 600 miliardi (309,874 milioni di euro) relativa all’annualità 1999;
Vista la delibera n. 6 del 15 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 93 del 20 aprile 2000, con la quale questo Comitato, con la medesima procedura, ha provveduto al riparto delle disponibilità del fondo sociale previsto all’art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392; disponibilità che l’art. 11, comma 11, della legge n. 431/1998 ha assegnato al "Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione" e che sono state quantificate in L. 152.779.714.043 (78.904,137 euro);
Vista la nota n. 95 del 20 luglio 2000 con la quale il Ministro dei lavori pubblici ha trasmesso alla richiamata Conferenza la proposta di riparto delle disponibilità relative all’anno 2000;
Vista la nota n. 3707/00/C4.2.2. del 21 luglio 2000 con la quale la segreteria della predetta Conferenza ha trasmesso alla segreteria di questo Comitato la proposta di cui sopra;
Preso atto che detta proposta è stata predisposta alla stregua dei parametri già utilizzati per il riparto di cui alle richiamate delibere del 30 giugno 1999 e del 15 febbraio 2000;
Preso atto che sulla medesima si è realizzata la prevista intesa nella seduta tenuta dalla citata Conferenza il 3 agosto 2000;
Considerato che questo Comitato, nelle precedenti occasioni, aveva rappresentato la necessità di approfondire, in vista dei successivi riparti, l’intera tematica e di approfondire in particolare le conoscenze sul disagio abitativo a livello regionale in vista della revisione dei criteri adottati per il riparto, come auspicato in più occasioni dalla menzionata conferenza permanente e da ultimo ribadito;
Considerato che questo Comitato aveva, altresì, preso atto dell’impossibilità di tener conto, in fase di prima applicazione, di eventuali risorse poste a disposizione dalle regioni per le finalità di cui all’art. 11 della legge n. 431/1998 ed invitato le regioni stesse per il prosieguo a comunicare l’entità dei fondi eventualmente iscritti in bilancio a tale scopo;
Considerato che, nella nota richiamata, il Ministero dei lavori pubblici, nel dichiarare di condividere l’opportunità di procedere alla revisione dei criteri di riparto, ha rilevato che una valida soluzione è quella di ripartire le risorse in relazione alle esigenze che emergeranno a seguito della conclusione della procedura di assegnazione dei fondi relativi al 1999, facendo a tal fine riferimento alle elaborazioni desumibili dai bandi comunali opportunamente aggregate da ciascuna regione, ed ha precisato che la nuova impostazione potrà essere adottata a decorrere dall’assegnazione dei fondi relativi al 2001 e che, in tale occasione, si potrà tenere conto anche della quota di risorse messe a disposizione dalle regioni medesime;
Considerato che non sono pervenute, da parte delle regioni, comunicazioni in ordine a stanziamenti disposti nelle leggi di bilancio relative al 2000 e per le finalità di cui all’art. 11 della legge n. 431/1998;
Ritenuto di condividere la procedura come sopra prospettata dal Ministero dei lavori pubblici, che del testo riflette indicazioni del disegno di legge recante misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in locazione" e della quale il citato Ministero provvederà a stabilire le scansioni temporali in modo da acquisire gli elementi conoscitivi in tempo utile per un tempestivo riparto delle risorse relative al 2001;
Rilevata la necessità di definire con urgenza il riparto tra le regioni in modo che possa essere assicurata, a favore dei comuni, la continuità nei flussi finanziari intesi a fronteggiare le esigenze abitative dei ceti meno abbienti;

 

Delibera:

  1. le risorse di cui all’art. 11, comma 9, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari per il 2000 a complessivi 700 miliardi di lire (361,520 milioni di euro) sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo l’allegata tabella che forma parte integrante della presente delibera.
  2. le regioni e le province autonome ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del citato art. 11 della legge n. 431/1998.
  3. i comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.
  4. le regioni e province autonome comunicheranno alla segreteria di questo Comitato e all’osservatorio della condizione abitativa del Ministero dei lavori pubblici, entro il termine che stabilirà il medesimo Ministero dei lavori pubblici, l’entità dei fondi che vengano iscritti nei bilanci relativi ai successivi esercizi finanziari per le finalità di cui trattasi.

Roma, 4 agosto 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei Conti il 3 ottobre 2000

Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 154

 

Tabella

Regioni e province autonome Importi
(milioni di lire)
Importi
(migl. di euro)
%
Piemonte 41.307 21.333,285 5,901
Valle d’Aosta 658 339,829 0,094
Lombardia 113.309 58.519,215 16,187
P.A. Trento 1.974 1.019,486 0,282
P.A. Bolzano 1.680 867,648 0,240
Veneto 36.841 19.026,789 5,263
Friuli Venezia Giulia 2.772 1.431,619 0,396
Liguria 15.932 8.228,191 2,276
Emilia Romagna 60.158 31.069,014 8,594
Toscana 42.658 22.031,018 6,094
Umbria 10.003 5.166,118 1,429
Marche 7.924 4.092,404 1,132
Lazio 74.578 38.516,323 10,654
Abruzzo 4.711 2.433,028 0,673
Molise 1.365 704,964 0,195
Campania 136.843 70.673,511 19,549
Puglia 55.496 28.661,292 7,928
Basilicata 4.592 2.371,570 0,656
Calabria 40.257 20.791,005 5,751
Sicilia 41.307 21.333,285 5,901
Sardegna 5.635 2.910,235 0,805
TOTALE 700.000 361.519,829 100,000

 

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