In materia di locazioni e condominio
possono verificarsi casi che producono effetti non solo
dal punto di vista civilistico, ma anche penalistico.
A titolo puramente esemplificativo vi riportiamo le ipotesi
che generalmente si verificano – e che hanno portato i Giudici
ad esprimersi in merito - riconducibili ai seguenti reati:
1. Violazione di domicilio art.
614 C.p.
(Dei delitti contro la libertà morale)
Libro II - Sezione Terza
Sia il proprietario che l’amministratore possono commettere
questo reato introducendosi nell’abitazione contro la volontà,
espressa o tacita, dell’inquilino. L’ingresso nell’abitazione
potrà avvenire anche clandestinamente o con l’inganno. Anche
il trattenersi nell’abitazione, contro l’espressa volontà
dell’inquilino, ovvero clandestinamente o con l’inganno,
rappresenta una violazione di domicilio ed è pertanto ugualmente
punibile.
2. Truffa art. 640 C.p.
(Dei delitti contro il patrimonio mediante frode)
Libro II - Capo II
E’ il caso di colui che con artifici o raggiri, inducendo
taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto
cagionando un danno per l’inquilino. Si potrà pertanto verificare
l’ipotesi dell’amministratore che conceda in locazione l’immobile
senza però avere il potere di farlo; lo stesso potrà verificarsi
nel caso in cui il proprietario si dichiari tale, pur non
essendolo, e conceda quindi, abusivamente, in locazione
l’immobile.
3. Appropriazione indebita art. 646
C.p.
(Dei delitti contro il patrimonio mediante frode)
Libro II - Capo II
Si verifica qualora il proprietario o l’amministratore,
per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria
del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia a qualsiasi
titolo il possesso.
Ciò si potrà verificare soprattutto con riferimento al pagamento
delle spese e degli oneri condominiali, e talvolta anche
in riferimento al pagamento del canone di locazione.