Accordo locale per la città di Milano
ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 5 marzo 1999
Premesso
- che in data 5 marzo 1999 il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, ha emanato il decreto di cui all’art. 4, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431, contenente i criteri generali per la definizione dei canoni di locazione da determinare nell’ambito degli Accordi locali previsti dall’art. 2, comma 3, l. cit.;
- che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431, il Comune
di Milano ha convocato le Associazioni sindacali dei conduttori e della proprietà
edilizia maggiormente rappresentative, allo scopo di promuovere la definizione dell’Accordo
locale da applicarsi nel territorio della città di Milano;
- che l’Accordo locale, secondo il disposto dell’art. 1 commi 1, 2 e 3 del D.M.
5 marzo 1999 – acquisite le informazioni concernenti la delimitazione delle microzone
censuarie ai sensi del DPR 138/98 e individuate le zone urbane omogenee in cui suddividere
il territorio del Comune di Milano - deve stabilire, per ciascuna di dette zone
urbane omogenee, fasce di oscillazione del canone di locazione all’interno delle
quali le parti contrattuali private, assistite – a loro richiesta – dalle rispettive
organizzazioni sindacali, tenendo conto degli elementi previsti al successivo comma
4 della norma citata, devono concordare il canone effettivo di locazione per l’unità
immobiliare oggetto del contratto;
- che i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di locazione, riferiti a ciascuna zona urbana omogenea, previsti dall’Accordo locale, devono altresì costituire, nell’ambito del territorio del Comune di Milano, secondo il disposto degli artt. 2 e 3 del D.M. 5 marzo 1999, i limiti di riferimento per la determinazione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo per i contratti di natura transitoria, previsti dall’art. 5 della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
- che i canoni di locazione per gli immobili situati nel territorio del Comune di Milano di proprietà delle imprese di assicurazione, degli enti privatizzati e di soggetti - persone fisiche o giuridiche – detentori di grandi patrimoni immobiliari, nonché degli enti previdenziali pubblici, secondo il disposto dell’art. 1 commi 5 e 6, del D.M. 5 marzo 1999, devono essere definiti all’interno dei valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione, riferiti a ciascuna zona urbana omogenea, in base ad appositi accordi integrativi locali fra le stesse proprietà, assistite - a loro richiesta – dall’associazione di rappresentanza prescelta fra quelle firmatarie dell’Accordo locale, e le organizzazioni sindacali dei conduttori, rappresentative dell’inquilinato, in ogni caso firmatarie dell’Accordo locale;
- che secondo il disposto degli artt. 1, 2 e 3, ultimi commi, del D.M. 5 marzo 1999, i contratti di locazione realizzati in base all’Accordo locale, anche per la conformità del contratto ai fini dell’applicazione delle norme di agevolazione fiscale (ove prevista) di cui all’art. 2, comma 4, e all’art. 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, devono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti dallo stesso Accordo locale;
- che ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, per promuovere la realizzazione dell’Accordo locale, il Comune ha facoltà di deliberare aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall’Accordo locale stesso;
- che è facoltà del Comune deliberare, anche per gli effetti dell’art. 11, comma
5, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, risorse finanziarie aggiuntive, ricavate
dal proprio bilancio, per l’erogazione dei contributi integrativi ai conduttori
per il pagamento del canone di locazione, come previsto al comma 4 della norma citata.
Tutto ciò premesso, l’anno 1999, il giorno 5 luglio, in Milano, nella sede del Comune
tra
le Associazioni sindacali territoriali dei conduttori:
S.U.N.I.A., con sede legale in Milano, Via Giambellino n. 115, rappresentata
dal segretario generale IVAN MAMBRI e da ANGELO RIVOLTA, CARMELA ROZZA, WILMA ABATE,
STEFANO CHIAPPELLI;
S.I.C.eT., con sede legale in Milano, Via A. Tadino n. 18, rappresentata dal segretario
generale PIERLUIGI RANCATI e da LEO SPINELLI;
U.N.I.A.T., con sede legale in Milano, Via M. Macchi n. 27, rappresentata da ANTONINO
VITALE, NICOLA SONATORE
U.I., con sede legale in Milano, Via le Lombardia n. 27, rappresentata da GIANNI
BELLI e BRUNO CATTOLI
C.O.N.I.A., con sede legale in Milano, Via S.M. Segreta n. 7, rappresentata da EGIDIO
RONDELLI, RENATO SANTINI
e
le Associazioni della proprietà edilizia:
ASSOEDILIZIA, aderente alla CONFEDILIZIA, con sede legale in Milano, Via Meravigli
n. 3, rappresentata dal presidente ACHILLE LINEO COLOMBO CLERICI;
U.P.P.I., con sede legale in Milano, Via Pancaldo n. 1, rappresentata dal presidente
PAOLO GIUGGIOLI
A.S.P.P.I., con sede legale in Milano, Via Archimede n. 22, rappresentata dal presidente
NADIA CORRADI
A.P.P.C., con sede legale in Milano, Viale Papiniano n. 36, rappresentata dal presidente
FEDERICO SINICATO
CONFAPPI, con sede legale in Milano, Via R. di Lauria n. 9, rappresentata dal presidente
SILVIO REZZONICO
UNIONCASA, con sede legale in Milano, Via Sant’Orsola n.8, rappresentata dal presidente
FLAVIO SANVITO
alla presenza
dell’ Assessore del Comune di Milano, ANTONIO VERRO
si conviene e si stipula quanto segue
1. PREMESSE – Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE – I criteri e le modalità per la determinazione del
canone di locazione e il contratto tipo stabiliti dal presente Accordo, per ciascuno
dei regimi pattizi previsti dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 2 comma 4 e
art. 5 si applicano esclusivamente agli immobili locati ad uso abitativo situati
nel territorio del Comune di Milano.
3. TERMINI DI VALIDITÀ DELL’ACCORDO LOCALE – Il presente Accordo è valido per
la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula o comunque fino al rinnovo
della Convenzione nazionale e del successivo decreto ministeriale, come stabilito
all’art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431.
Alla predetta scadenza e fino alla stipula di un nuovo Accordo o, in caso di mancata
stipula, fino all’emanazione del decreto sostitutivo previsto dall’art. 4, comma
3, l. cit., continuerà ad applicarsi il presente Accordo.
Per il rinnovo dell’Accordo locale si applicano le procedure previste all’art. 2,
l. cit.
4. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.
4.1 MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE SITUATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO, IN CONFORMITÀ AI CRITERI PREVISTI ALL’ART. 1 DEL D.M. 5 MARZO 1999
Per la determinazione del canone nei contratti di locazione stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431, si applicano i criteri e le modalità seguenti:
4.1.a) INDIVIDUAZIONE DELLE “ZONE URBANE OMOGENEE”
Le “zone urbane omogenee”, secondo il disposto dell’art. 1, comma 2, del D.M.
5 marzo 1999, sono delimitate sulla base della divisione del territorio comunale
in microzone, come definite dall’Ufficio del Territorio di Milano ai sensi del DPR
138/98, e sulla base degli accorpamenti stabiliti dal presente Accordo, tenuto conto
dei valori di mercato, delle dotazioni infrastrutturali e dei tipi edilizi.
Le zone urbane omogenee, in numero di nove, come delimitate nell’allegata cartografia
planimetrica (allegato n. 1), sono:
Zona 1: comprende le microzone denominate A01, A02, A03, A04, B01, B02 - per
la sola parte delimitata superiormente dalle vie Elvezia (nn. civici pari e dispari),
Di P.ta Tenaglia (nn. civici pari e dispari, compresi i nn. civici dell’isolato
prospiciente p.zza Lega Lombarda), Della Moscova (civici pari e dispari) - e B04;
Zona 2: comprende le microzone denominate B03, B05, B06, C04;
Zona 3: comprende le microzone denominate B02 - per la sola parte delimitata
inferiormente dalle vie Elvezia (nn. civici pari e dispari), Di P.ta Tenaglia (nn.
civici pari e dispari, compresi i nn. civici dell’isolato prospiciente p.zza Lega
Lombarda), Della Moscova (civici pari e dispari) – e C02, C03, C05, C09, C10, C11;
Zona 4: comprende le microzone denominate C01, C06, C07, C08, C12, D09, D11,
D12, D14, D29;
Zona 5: comprende le microzone denominate D10, D13, D15, D23, D28;
Zona 6: comprende le microzone denominate D08, D07, D16, D24, D27;
Zona 7: comprende le microzone denominate D02, D04, D05, D06, D17, D18, D19,
D20, D21, D22, D25;
Zona 8: comprende le microzone denominate D01, D26, E01, E02, E03;
Zona 9: comprende la microzona denominata D03
Resta inteso che ove singoli edifici vengano attraversati dalla linea di confine
delle zone si considererà l’intero edificio incluso nella zona di maggior valore.
4.1.b) CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI “VALORI DI RIFERIMENTO” MINIMO E MASSIMO DEI CANONI DI LOCAZIONE
Nell’ambito di ogni “zona urbana omogenea” è definita la fascia di oscillazione
con un valore limite minimo e un valore limite massimo del canone espresso in £./mq.
annuo.
Ciascuna fascia di oscillazione, con Il valore minimo e il valore massimo di riferimento
per zona urbana omogenea, è suddivisa in tre sub-fasce, i cui valori minimi e massimi
del canone sono compresi nei limiti di fascia.
Le sub-fasce di oscillazione, per ciascuna zona urbana omogenea, sono delimitate con riferimento alla sotto specificata lista degli elementi oggettivi relativi all’immobile:
Elementi di tipo A
A1 bagno interno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno
o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica
A2 impianti tecnologici essenziali e funzionanti: adduzione acqua potabile; impianto
predisposto per l’installazione di uno scaldabagno che eroghi acqua calda in bagno;
impianto elettrico; impianto gas
Elementi di tipo B
B1 cucina abitabile con almeno una finestra
B2 ascensore per unità abitative situate al 2° piano o piano superiore
B3 stato di manutenzione e conservazione dell’unità immobiliare normale in tutti
i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici, infissi, pavimenti, pareti e
soffitti
B4 impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico-sanitarie
e di sicurezza vigenti alla data di stipula del contratto
B5 riscaldamento centralizzato o autonomo
Elementi di tipo C
C1 doppio bagno di cui almeno uno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo;
vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica
C2 autorimessa o posto auto coperto (esclusivo o in comune)
C3 giardino condominiale
C4 stato di manutenzione e conservazione dell’unità immobiliare buono in tutti i
suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici propri dell’abitazione, infissi,
pavimenti, pareti e soffitti
C5 stato di manutenzione e conservazione dello stabile normale in tutti i suoi elementi
costitutivi: impianti tecnologici comuni, facciate, coperture, scale e spazi comuni
interni
C6 porte blindate e doppi vetri
C7 prossimità dell’abitazione all’insieme dei servizi: stazione metropolitana, rete
tranviaria, esercizi commerciali e servizi sociali
Ai fini dell’individuazione delle sub-fasce di oscillazione deve verificarsi,
per ciascuna di esse, la seguente composizione degli elementi oggettivi relativi
all’immobile, come sopra specificati:
sub-fascia 1 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia: a) se manca uno
solo degli elementi di tipo A o comunque se di tipologia catastale A/5; b) se, pur
dotati di riscaldamento, esso è realizzato con stufe nei singoli locali, comunque
alimentate, fatta eccezione per gli immobili che hanno almeno quattro elementi del
tipo B; c) se hanno meno di tre elementi di tipo B, pur avendo tutti gli elementi
di tipo A.
sub-fascia 2 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia: a) se hanno tutti gli elementi di tipo A e almeno tre elementi di tipo B; b) se hanno tutti gli elementi minimi di tipo A e B, richiesti per la subfascia 2, e meno di tre elementi di tipo C .
sub-fascia 3 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia se hanno tutti gli elementi di tipo A, almeno tre elementi di tipo B e tre elementi di tipo C ed in ogni caso non possono essere collocati in questa sub-fascia gli immobili se di tipologia catastale A/3 (di classe 1, 2, 3), A/4 e A/6.
Il riferimento alla tipologia catastale s’intende fatte salve le situazioni reali
certificate.
Elementi di tipo D
D1 presenza di elementi accessori: balconi o terrazzo
D2 presenza di elementi funzionali: cantina o soffitta
D3 appartamenti con vetustà inferiore a 30 anni, tranne che si tratti di immobili
di pregio edilizio, ancorché non vincolati ai sensi di legge
D4 assenza di fonti specifiche di inquinamento ambientale ed acustico
D5 affaccio esterno di pregio
D6 giardino privato o spazio aperto esclusivo
D7 posto auto scoperto
D8 appartamenti fatti oggetto, negli ultimi 10 anni, d’intervento edilizio manutentivo
per il quale è richiesta la dichiarazione in Comune di inizio attività (D.I.A.)
D9 terrazza di superficie superiore a 20 mq.
La presenza di almeno cinque degli elementi di tipo D, sopra specificati, comporta
la possibilità di applicare all’unità immobiliare il valore massimo del canone della
sub-fascia di appartenenza.
4.1.c) DEFINIZIONE DEI “VALORI DI RIFERIMENTO” MINIMO E MASSIMO DEI CANONI DI LOCAZIONE
Nell’ambito di ogni “zona urbana omogenea” sono definiti per ciascuna fascia di oscillazione e per le relative sub-fasce i seguenti valori minimi e massimi dei canoni di locazione, espressi in £./mq. annuo:
Zona 1:
valore minimo annuale del canone di locazione £./mq. 80.000;
valore massimo annuale del canone di locazione £./mq. 250.000
Zona 2:
valore minimo annuale del canone di locazione £./mq. 70.000;
valore massimo annuale del canone di locazione £./mq. 155.000
Zona 3:
valore minimo annuale del canone di locazione £./mq. 60.000;
valore massimo annuale del canone di locazione £./mq. 130.000
Zona 4:
valore minimo annuale del canone di locazione £./mq. 55.000;
valore massimo annuale del canone di locazione £./mq. 120.000
Zona 5:
valore minimo annuale del canone di locazione £./mq. 50.000;
valore massimo annuale del canone di locazione £./mq. 105.000
Zona 6:
valore minimo annuale del canone di locazione £./mq. 50.000;
valore massimo annuale del canone di locazione £./mq. 100.000
Zona 7:
valore minimo annuale del canone di locazione £./mq. 50.000;
valore massimo annuale del canone di locazione £./mq. 98.000
Zona 8:
valore minimo annuale del canone di locazione £./mq. 45.000;
valore massimo annuale del canone di locazione £./mq. 93.000
Zona 9:
valore minimo annuale del canone di locazione £./mq. 45.000;
valore massimo annuale del canone di locazione £./mq. 90.000
Valore massimo £/mq | ||
4.1.d) DETERMINAZIONE DEL “VALORE EFFETTIVO” DEL CANONE DI LOCAZIONE
Individuata la fascia di oscillazione relativa alla zona urbana omogenea in cui è ubicato l’immobile e stabilita la sub-fascia in relazione agli elementi oggettivi che caratterizzano lo stesso immobile, le parti contrattuali determineranno l’importo del canone effettivo secondo quanto disposto al comma 4 dell’art. 1 del D.M. 5 marzo 1999.
Alloggio ammobiliato – Quando l’alloggio sia completamente arredato, con mobilio efficiente ed elettrodomestici funzionanti, i valori delle sub-fasce potranno aumentare fino ad un massimo:
a) del 15% se la superficie dell’alloggio è pari od inferiore a mq. 55;
b) del 10% negli altri casi.
Superficie alloggio – La superficie cui applicare il canone di locazione unitario come sopra definito è quella prevista dal DPR 138/98. Qualora la superficie dell’abitazione – intesa come somma delle superfici dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili - sia inferiore a 55 mq., si potrà applicare a detta superficie una maggiorazione del 10%, fino al limite di 55 mq..
Aggiornamento del canone di locazione – Il canone di locazione potrà essere aggiornato annualmente nella misura massima del 75% della variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell’anno contrattuale precedente quello di decorrenza dell’aggiornamento.
4.2 CONTRATTO TIPO PER LE LOCAZIONI AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431
Per le locazioni da stipulare in applicazione dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n.431 le parti private potranno valersi esclusivamente del “Contratto tipo locale” convenuto nel presente Accordo (allegato n. 2), in conformità al modello di contratto di cui all’allegato A, del D.M. 5 marzo 1999.
Allo scopo di prevenire l’insorgenza di contenziosi, od eventualmente favorirne
il superamento, circa la corretta interpretazione e applicazione del presente Accordo,
le Organizzazioni di categoria, firmatarie dell’Accordo stesso, s’impegnano a promuovere
presso i propri associati e a sviluppare, se richiesto dalle parti contraenti, la
fase di contrattazione preventiva per la stipula dei contratti di locazione.
Ognuna delle parti potrà attivare una procedura di accertamento contrattuale della
conformità del canone all’Accordo locale, valendosi delle rispettive Associazioni,
anche nel corso della locazione. Per consentire detta procedura di accertamento
è specificamente prevista nel contratto tipo locale, di cui all’allegato n. 2 del
presente Accordo, la seguente clausola:
“Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito
alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta
applicazione dell’Accordo locale, anche a riguardo del canone di locazione, una
Commissione di Conciliazione Stragiudiziale formata, quanto a due componenti – scelti
fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo, sulla base
delle designazioni rispettivamente del locatore e del conduttore, - e, quanto a
un terzo, che svolgerà eventualmente funzioni di presidente, sulla base della scelta
operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo,
ritengano di nominarlo. In caso di variazioni in più o in meno dell’imposizione
fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte
interessata potrà adire una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale, composta
nei modi sopra indicati, la quale determinerà nel termine perentorio di novanta
giorni il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale,
ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.”
5. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1, LEGGE 9 DICEMBRE 1998
n. 431 (USI TRANSITORI)
Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell’art. 5,
comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione
del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.
5.1 MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE, SECONDO I CRITERI DELL’ART.
2 DEL D.M. 5 MARZO 1999
Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge
9 dicembre 1998 n. 431 è determinato dalle parti private applicando i criteri e
le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente
Accordo.
5.2 CONTRATTO TIPO PER LE LOCAZIONI AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1, LEGGE 9 DICEMBRE
1998 n. 431
Per le locazioni da stipulare in applicazione dell’art. 5, comma 1, della legge
9 dicembre n.431 le parti private potranno valersi esclusivamente del “Contratto
tipo locale” convenuto nel presente Accordo (allegato n. 3), in conformità al modello
di contratto di cui all’allegato B, del D.M. 5 marzo 1999.
Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto all’art. 2, comma
1 del D.M. 5 marzo 1999.
Ai fini della qualificazione dell’esigenza del locatore e/o del conduttore che giustifica
la transitorietà del contratto, come previsto dalla clausola n. 1 e dalla clausola
n. 3 del contratto tipo locale (allegato 3) sono individuate le condizioni seguenti:
a) quando il locatore abbia l’esigenza di adibire l’immobile ad abitazione propria dei figli, dei genitori o di parenti fino al 2° grado per motivi di:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- matrimonio dei figli;
- separazione o divorzio;
- vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza.
e/o
b) quando il conduttore abbia l’esigenza di abitare l’immobile per motivi di:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- separazione o divorzio;
- assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o acquisto di abitazione
in cooperativa o presso privati entro 18 mesi
- vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza.
6. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 2, LEGGE 9 DICEMBRE 1998
n. 431 (USI TRANSITORI PER STUDENTI)
Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell’art. 5,
comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione
del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.
6.1 MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE, SECONDO I CRITERI DELL’ART.
3 DEL D.M. 5 MARZO 1999
Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell’art. 5, comma 2, legge
9 dicembre 1998 n. 431 è determinato dalle parti private applicando i criteri e
le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente
Accordo.
6.2 CONTRATTO TIPO PER LE LOCAZIONI AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 2, LEGGE 9 DICEMBRE
1998 n. 431
Per le locazioni da stipulare in applicazione dell’art. 5, comma 2, della legge
9 dicembre n.431 le parti private potranno valersi esclusivamente del “contratto
tipo locale” convenuto nel presente Accordo (allegato n. 4), in conformità al modello
di contratto di cui all’allegato C, del D.M. 5 marzo 1999.
Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto all’art. 3, comma 2 del D.M. 5 marzo 1999.
Tale fattispecie contrattuale è utilizzabile esclusivamente qualora l’inquilino sia iscritto ad un corso di laurea in comune diverso da quello di residenza e comunque fuori provincia.
Nel “contratto tipo locale” (allegato 4) dovranno essere previste, le seguenti
clausole:
“In caso di recesso da parte di uno o più conduttori firmatari, in presenza di
almeno uno degli iniziali conduttori, è ammesso il subentro di altra persona nel
rapporto di locazione.
Il subentro dovrà essere comunicato per iscritto dal/i conduttore/i iniziali e dal
conduttore subentrante, al locatore, che dovrà darne approvazione scritta.”
“Indipendentemente dai gravi motivi, è concesso al conduttore/i di recedere dal
contratto, dandone preavviso al locatore di due mesi, quando si verifichi prima
della scadenza contrattuale l’interruzione degli studi.”
“In caso di cessazione dell’iscrizione universitaria il contratto di locazione
si risolverà, previa comunicazione scritta del locatore, a mezzo di lettera raccomandata,
con preavviso di almeno tre mesi.”
7. ACCORDI INTEGRATIVI E PER COMPARTI IMMOBILIARI – Per la stipula dei contratti
di locazione degli immobili situati nel territorio del Comune di Milano di proprietà
delle imprese di assicurazione, degli enti privatizzati e di soggetti – persone
fisiche o giuridiche – detentori di grandi patrimoni immobiliari, nonché degli enti
previdenziali pubblici, secondo il disposto dell’art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 5
marzo 1999, fra le stesse proprietà, assistite - a loro richiesta – dall’associazione
di rappresentanza prescelta fra quelle firmatarie dell’Accordo locale, e le organizzazioni
sindacali dei conduttori, rappresentative dell’inquilinato, in ogni caso firmatarie
dell’Accordo locale, devono essere definiti “accordi integrativi e di comparto”.
Gli accordi integrativi e di comparto stabiliranno i canoni di locazione nei
limiti previsti dal presente Accordo locale.
8. COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE – Su iniziativa delle parti contraenti,
tramite le rispettive Organizzazioni di categoria, si procederà alla costituzione
di un’apposita commissione di conciliazione. La commissione di conciliazione opererà
con le modalità di seguito indicate.
a) La domanda di conciliazione
Il procedimento di conciliazione può essere attivato su richiesta di una delle
parti, anche attraverso la propria Associazione.
L’istanza, su apposito modulo, deve contenere le generalità delle parti, l’oggetto della controversia, una sommaria descrizione delle ragioni addotte, le domande della parte e la copia del contratto di locazione in corso ed ogni altro eventuale documento ritenuto utile, nonché l’indicazione dell’Associazione di cui intende avvalersi per l’assistenza nel tentativo di conciliazione e la quale, per lo scopo, dovrà nominare un proprio rappresentante come componente la Commissione di Conciliazione.
L’istanza viene depositata presso la segreteria della Commissione.
b) La segreteria
Presso le Associazioni interessate è istituita una segreteria per il coordinamento dello svolgimento del procedimento.
La segreteria si occupa della comunicazione alle parti, e alle Associazioni designate per la nomina dei conciliatori, della convocazione della Commissione di Conciliazione.
La segreteria provvede a rimettere copia dei verbali di conciliazione alle parti interessate al procedimento.
c) Procedura di conciliazione
A seguito dell’istanza di conciliazione presentata dalla parte, la segreteria
notifica all’altra l’inizio della procedura. Quest’ultima deve far conoscere entro
20 giorni dal ricevimento
della comunicazione la propria disponibilità ad accettare il tentativo di conciliazione
e l’Associazione di cui intende valersi per l’assistenza nel tentativo di conciliazione.
La prima riunione della Commissione di Conciliazione è convocata dalla segreteria entro i 20 giorni successivi.
La Commissione si riunisce il giorno stabilito alla presenza delle parti, esamina il contenzioso, del caso aggiornando la seduta per l’esame di eventuali perizie o per le conclusioni.
Se il tentativo di conciliazione riesce, viene redatto un verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti. Del verbale è fornita copia alle parti a cura della segreteria della Commissione.
Gli eventuali oneri fiscali per la registrazione, ove prevista dalla legge, del
verbale di conciliazione sono a carico di ciascuna delle parti in eguale misura.
9. VERIFICA DELL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO – Le parti firmatarie del presente Accordo
si riuniranno fra 12 mesi per verificare congiuntamente l’applicazione e l’impatto
dell’accordo
10. ALLEGATI – Sono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:
Allegato 1 – Planimetria della città di Milano - scala 1:15.000 - Suddivisione
del territorio in zone urbane omogenee/microzone
Allegato 2 – Contratto tipo locale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9
dicembre 1998 n. 431
Allegato 3 – Contratto tipo locale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431
Allegato 4 – Contratto tipo locale, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998 n. 431
L.C.S.
p. le Associazioni della proprietà edilizia p. le Associazioni sindacali dei conduttori
ASSOEDILIZIA
Aderente alla CONFEDILIZIA
ACHILLE LINEO COLOMBO CLERICI
UPPI
PAOLO GIUGGIOLI
ASPPI
NADIA CORRADI
APPC
FEDERICO SINICATO
CONFAPPI
SILVIO REZZONICO
UNIONCASA
FLAVIO SANVITO
SUNIA
IVAN MAMBRI
CARMELA ROZZA
SICET
PIERLUIGI RANCATI
LEO SPINELLI
UNIAT
ANTONINO VITALE
NICOLA SONATORE
U.I.
GIANNI BELLI
BRUNO CATTOLI
CONIA
EGIDIO RONDELLI
RENATO SANTINI
p. il Comune di Milano
l’Assessore ANTONIO VERRO
Milano 5 luglio 1999