tra le organizzazioni della proprietà edilizia:
A.P.E. - CONFEDILIZIA della provincia di Genova con sede in Genova
Via XX Settembre 41/5° piano.
A.P.P.C. Associazione Piccoli Proprietari Case con sede in Genova P.zza
Dante 8/5.
A.S.P.P.I. Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari con
sede in Genova
Via Lomellini 55 R.
e le organizzazioni dei conduttori :
An.I.A.G. Associazione Inquilini Associati di Genova e Provincia con
sede in Genova
Via XII Ottobre 12/3B, aderente C.O.N.I.A.
S.I.C.E.T. Sindacato Inquilini Casa e Territorio con sede in Genova
P.zza Campetto 1.
S.U.N.I.A. Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari con
sede in Genova
Via San Luca 12/50.
U.N.I.A.T. Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio con sede
in Genova
P.zza Colombo 4.
previsto dall’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, ed in attuazione del decreto (in data 05.03.1999, pubblicato il 22.03.1999) del Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro delle Finanze, di attuazione della Legge 431/98 sulle locazioni a uso abitativo.
* * *
CAPO -I- CONTRATTI AGEVOLATI
(ex art.2, comma 3, legge 431/98 e art. 2 D.M. 05.03.1999)
P R E M E S S O :
1 ) che la legge 9 dicembre 1998, n. 431, prevede una nuova disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
;
2 ) che il decreto 5 marzo 1999 dei Ministri dei lavori pubblici e
delle finanze ha stabilito i criteri per la realizzazione degli accordi
da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazioni ai
sensi dell’articolo 2, comma 3, della citata legge n. 431/1998 ;
3 ) che le organizzazioni della proprietà edilizia :
- A.P.E - CONFEDILIZIA
- A.P.P.C.
- A.S.P.P.I.
e le organizzazioni dei conduttori :
- An.I.A.G.
- S.I.C.E.T.
- S.U.N.I.A.
- U.N.I.A.T.
sono addivenute alla definizione dell’accordo di cui al comma 3 dell’art.2
della legge 431/98 e dell’art.1 del D.M 05.03.1999 ;
4 ) che ai sensi dell’art.13 comma 4 della legge 431/98 per i contratti
di cui al comma 3 dell’art.2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire
al locatore un canone superiore a quello massimo definito per immobili
aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie
dagli accordi in sede locale;
5 ) che l’art.1 comma 1 del D.M 05.03.1999 prevede che gli accordi
territoriali individuino insiemi di aree omogenee e stabiliscano fasce
di oscillazione del canone di locazione all’interno delle quali, secondo
le caratteristiche dell’edificio e dell’unità immobiliare, è
concordato tra le parti il canone per i singoli contratti;
6 ) che per il disposto dell’art.1, comma 4 del D.M 05.03.1999 il canone
effettivo deve collocarsi tra il valore minimo e il valore massimo delle
fasce di oscillazione;
7 ) che dal combinato disposto delle norme citate si evince che la
legge 431/98 ha demandato alla Convenzione Nazionale e al decreto interministeriale
emanando la determinazione di "criteri generali " ed agli accordi locali
la "concreta fissazione dei valori minimo e massimo dei canoni nell’ambito
delle fasce di oscillazione " ;
8 ) che tale rilevante funzione attribuita alle organizzazioni della
proprietà edilizia e dei conduttori, è evidentemente ispirata
dalla necessità di pervenire con un sufficiente grado di oggettività
all’individuazione del canone da applicarsi alle singole fattispecie concrete
ed ai singoli contratti individuali, sia ai fini del rispetto dell’imperativo
disposto dell’art.13 comma 4 della legge 431/78 onde evitare di incorrere,
anche in buona fede, nelle sanzioni previste dalla norma , sia ai fini
della certezza in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per usufruire
delle agevolazioni fiscali di cui all’art.8, 1° comma della stessa
legge;
9 ) che l’art.1 comma 4 del successivo D.M. 05.03.1999 richiede " alle
parti contrattuali " di tenere conto, nella definizione del canone effettivo
, da collocarsi, come già detto, tra il valore minimo e quello massimo
delle fasce di oscillazione , dei seguenti elementi :
•tipologia dell’alloggio;
•stato manutentivo dell’alloggio e dell’intero stabile;
•pertinenze dell’alloggio ( posto auto, box, cantina, eccetera);
•presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi
interni, eccetera);
•dotazione di servizi tecnici ( ascensore, riscaldamento autonomo o
centralizzato, condizionamento d’aria, eccetera) ;
•eventuale dotazione di mobilio.
10 ) che il Comune di Genova ha avviato la convocazione prevista ex
art.2 , comma 3 della legge 431/98 con lettera datata 9 aprile 1999 che
si allega come parte integrante al presente documento;
11 ) che le organizzazioni della proprietà edilizia :
- A.P.E- CONFEDILIZIA
- A.P.P.C.
- A.S.P.P.I.
e le organizzazioni dei conduttori :
- An.I.A.G
- S.I.C.E.T.
- S.U.N.I.A.;
- U.N.I.A.T.
hanno convenuto, nel rispetto dello spirito e nella ratio della normativa
vigente, di pervenire da un lato alla precisa e concreta individuazione
dei canoni minimo e massimo per ogni area omogenea e dall’altro lato all’individuazione
di criteri utili alle parti contraenti ai fini della determinazione del
canone effettivo nei rispettivi contratti individuali, tenendo conto degli
elementi elencati dall’art.1 comma 4 del D.M. 05.03.1999 e richiamati nell’art.
21 delle suestese premesse ;
TANTO PREMESSO
le seguenti organizzazioni della proprietà edilizia :
APE - CONFEDILIZIA
A.P.P.C.
A.S.P.P.I.
e le seguenti organizzazioni dei conduttori :
An.I.A.G.
S.I.C.E.T.
S.U.N.I.A.
U.N.I.A.T.
•richieste informative concernenti le delimitazioni delle microzone
censuarie, atteso che queste ultime sono ancora in fase di elaborazione
;
•ritenuto che l’unica soluzione alternativa adottabile idonea a fornire
analoghe garanzie è costituita dal ricorso allo "stradario della
zonizzazione" redatto dallo stesso Comune e pubblicato sulla rivista "Genova",
n.8 dell’anno 1979;
•considerato che la suddetta zonizzazione può essere adottata
integralmente ai fini della presente convenzione, con la sola eccezione
dei casi riguardanti le nuove costruzioni e le ristrutturazioni urbanistiche
intervenute successivamente i quali saranno collocati nell’area omogenea
avente caratteristiche più elevate nel territorio della Circoscrizione
comunale di appartenenza dell’immobile.
C O N V E N G O N O
1) DI ADOTTARE integralmente la zonizzazione di cui alle premesse, le
quali tutte formano parte integrante ed essenziale della presente convenzione,
con la sola eccezione dei casi riguardanti le nuove costruzioni e le ristrutturazioni
urbanistiche intervenute successivamente, i quali saranno collocati nell’area
omogenea avente caratteristiche più elevate nel territorio della
circoscrizione comunale di appartenenza dell’immobile.
2) DI INDIVIDUARE N.60 AREE , aventi le caratteristiche di cui all’art.
1, comma 1, del D.M. 05.03.99 per quanto riguarda le dotazioni infrastrutturali,
i tipi edilizi ed i conseguenti valori di mercato, come richiesto dal decreto
interministeriale 05.03.1999, evidenziando le zone di particolare pregio
e quelle di particolare degrado, il tutto come da TABELLA 1 che si allega
al presente accordo per formarne parte integrante ed essenziale.
3) DI DETERMINARE per ognuna delle suddette aree e zone i valori minimi
e massimi del canone ( fascia di oscillazione) esprimendoli in lire per
ogni metro quadrato utile, stante l’assenza di diversi e più utili
criteri negli usi locali su piazza , come da tabella riepilogativa - TABELLA
2 - che pure si allega al presente accordo per formarne parte integrante
ed essenziale, con la precisazione espressa nelle premesse per quanto riguarda
le nuove costruzioni e le ristrutturazioni urbanistiche non ancora comprese
nella zonizzazione comunale adottata.
4) DI DEFINIRE convenzionalmente il concetto di "metro quadro utile"
per un’evidente necessità di chiarezza e di certezza in sede di
contrattazione individuale, precisando che, ai fini della determinazione
della superficie dell’immobile locando, si utilizzeranno le " Norme tecniche
per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari
a destinazione ordinaria (gruppi R, P, T)" allegate al
D. P. R. 138 del
23. 03. 1998 ( G.U. 108 12.05.1998). Nel calcolo della superficie utile
effettiva è ammesso uno scarto di tolleranza del 5% (cinque per
cento) per eccesso o per difetto, senza che ciò possa comportare
revisioni o variazioni di canone.
5) DI INDIVIDUARE, all’interno di ciascuna delle fasce di oscillazione
di cui al precedente punto 3, tre sottofasce all’interno di una delle quali
si andrà a collocare l’immobile oggetto del contratto sulla base
del numero degli elementi presenti nell’immobile e del numero di quelli
caratterizzanti la sottofascia corrispondente.
La sottofascia inferiore coprirà il 25% del valore dell’intera
fascia di oscillazione a partire dal suo valore minimo
La sottofascia superiore coprirà il 25% del valore dell’intera
fascia di oscillazione a partire dal suo valore massimo
La sottofascia intermedia coprirà il restante 50 % del valore
dell’intera fascia di oscillazione e si collocherà tra la sottofascia
inferiore e quella superiore.
Ai fini di una corretta individuazione del canone di locazione, troveranno
collocazione :
a) nella sottofascia inferiore le unità immobiliari abitative
aventi non più di due degli elementi caratteristici della tabella
che segue.
b) nella sottofascia intermedia le unità immobiliari abitative
aventi da tre a sette degli elementi caratteristici della tabella che segue,
di cui almeno due devono essere quelli indicati ai punti 1, 2 e 4 della
tabella stessa.
c.nella sottofascia superiore le unità immobiliari abitative
aventi almeno otto delle caratteristiche della tabella che segue.
TABELLA degli elementi caratteristici di riferimento
delle unità immobiliari abitative.
1) impianto di ascensore ( per le unità immobiliari oltre il
secondo piano ).
2) impianto di riscaldamento centralizzato o autonomo a piastre radianti.
3) impianto di condizionamento.
4) servizio igienico con doccia o vasca da bagno.
5) poggiolo o terrazzo o giardino pertinenziale.
6) doppi servizi igienici.
7) doppi vetri ad almeno il 90% delle finestre.
8) porta blindata.
9) piano ultimo o attico, con ascensore.
10) servizio di portineria.
11)area a verde di uso comune di superficie almeno pari al triplo della
superficie coperta dell’immobile principale in cui è situato l’appartamento
oggetto della locazione.
12) uno o più impianti sportivi di uso comune.
13) spazio scoperto per posteggi di uso comune.
14) box pertinenziale.
15.edificio ultimato da non oltre 10 anni.
1.edificio oggetto di integrale ristrutturazione, come definita dalla
legge 457/78, ultimata da non oltre 10 anni.
2.intervento di manutenzione straordinaria del fabbricato, secondo
la definizione della legge 457/78, ultimato da non oltre 5 anni.
18) ristrutturazione interna ultimata da non oltre 5 anni (come definita
dalla legge 457/78).
19.esposizione a levante/mezzogiorno o mezzogiorno/ponente di almeno
la metà dei vani, esclusi i servizi.
20) vista mare da almeno due finestre.
Per appartamenti individuati tra quelli appartenenti alle tipologie
: ville, villini, signorile, i valori massimi di fascia di oscillazione
di cui alla TABELLA 2 potranno estendersi verso l’alto nella misura del
30% (trenta per cento).
Il valore del canone a mq./anno risultante dall’inclusione in una delle
tre sottofasce sarà maggiorato del 10% ( dieci per cento) qualora
la superficie utile dell’immobile sia pari o inferiore a metri quadrati
60 (sessanta) ; sarà maggiorato del 20% (venti per cento)
qualora la superficie utile dell’immobile sia pari o inferiore a metri
quadrati 40 (quaranta).
Le predette maggiorazioni non potranno comunque determinare valori
eccedenti il massimo della relativa sottofascia .
Sulla base della presenza nell’immobile degli elementi caratterizzanti
ogni singola sottofascia le parti contraenti, assistite - a loro richiesta
- dalle rispettive organizzazioni sindacali, individueranno la collocazione
dell’immobile oggetto del contratto nella sottofascia di competenza. Conseguentemente,
le stesse parti contraenti concorderanno liberamente il relativo canone
purché entro i limiti - inferiore e superiore - della sottofascia
di competenza, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma
4, del d.m. 5 marzo 1999 e, in particolare, della tipologia dell’alloggio
( intesa sia come caratteristiche costruttive - cemento armato o muratura
portante- , sia come funzionalità e fruibilità degli spazi
interni) , dello stato manutentivo dell’alloggio e dell’intero stabile
nonché della presenza di spazi comuni e di eventuale dotazione di
mobilio.
6.DI PREVEDERE che le parti contrattuali private, possano stabilire
durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge (in tre
anni, ex art.5 legge 431/98). A tal fine si reputa opportuno prevedere
che le parti contrattuali private possano stabilire la durata iniziale
del
contratto, oltrechè in anni tre (durata ordinaria prevista ex
art. 2 comma 5 della legge 431/98), anche in anni 4, anni 5, anni 6. Ciò
fermo restando che - in ogni caso - la proroga (eventuale) prevista ex
art.2 comma 5 della legge 431/98 sarà sempre solo di due anni.
7) DI PREVEDERE che (stante il maggior sacrificio assunto dal locatore
in seguito alla maggiore durata iniziale - rispetto a quella ordinaria
di tre anni - ed alla correlativa certezza di una più lunga stabilità
abitativa del conduttore) qualora le parti contrattuali private convengano
una durata contrattuale maggiore rispetto a quella minima disposta per
legge di tre anni più due (art. 2, comma 5, della legge 431/98),
i valori minimi e massimi (espressi in lire a metroquadrato ) delle fasce
di oscillazione dei canoni di locazione (tabella 2) siano aumentati del
2% (due per cento) per ogni anno di ulteriore durata del contratto, fino
ad un massimo del 6% (sei per cento).
Resta ovviamente fermo (anche in questi casi di maggiore durata iniziale)
che nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo
e il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali
assistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni sindacali,
terranno sempre conto degli elementi indicati al punto 4 delle premesse.
8) DI PREVEDERE, in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie
ed oneri accessori, l’applicazione di una tabella di "oneri accessori"
che si allega come parte integrante del presente ( allegato 3 ). In ogni
caso saranno interamente a carico del conduttore le spese -in quanto esistenti-
relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione
dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua nonché dell’energia elettrica,
del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi
neri e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni.
Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico
del conduttore nella misura del 90 (novanta) per cento.
In materia di riparazioni ordinarie e straordinarie, per quanto non
contemplato nella tabella di cui sopra, si fa riferimento agli "Usi di
piazza" vigenti, della provincia di Genova.
9) DI PREVEDERE , con inserimento di espressa clausola nel contratto
tipo, che ciascuna parte possa adire, in qualsiasi momento, per ogni controversia
che dovesse insorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione di ogni
contratto stipulato in base al presente accordo, nonché in ordine
alla esatta applicazione del presente accordo stesso, anche a riguardo
del canone, una Commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto
a due componenti - scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni
firmatarie del presente accordo - sulla base delle designazioni, rispettivamente,
del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo - che svolgerà
eventualmente funzioni di presidente - sulla base della scelta operata
dai due componenti come sopra designati, ove gli stessi, di comune accordo,
ritengano di nominarlo. In caso di variazione, in più o in meno,
dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula
del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione
stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale
determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo
canone a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso
l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.
10) LE PARTI stipuleranno i contratti individuali secondo l’allegato
tipo di contratto (tipo A) (allegato n. 4) recante, altresì, le
modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della
variazione ISTAT.
CAPO - II - CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(art. 5 comma 1, L. 431/98 e art. 2 D.M. 05.03.1999)
Ai fini dell’art. 2, comma 4, del D.M. 05.03.1999 le organizzazioni
stipulanti convengono che nella conclusione di contratti transitori ai
sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 431/98 le parti contraenti definiranno
il canone effettivo all’interno dei valori minimo e massimo stabiliti con
riferimento alle tre sottofasce di oscillazione previste per i contratti
di cui all’art. 2 comma 3 della legge 431/98 come disciplinate dalle clausole
nn. 1,2,3, e 4 del Capo I del presente accordo, clausole da aversi per
integralmente qui richiamate.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 della legge n. 431/98
e dell’art. 2, 1° comma del D.M. 05.03.1999, le organizzazioni individuano
le seguenti fattispecie per il soddisfacimento delle particolari esigenze
della parte locatrice o, rispettivamente e alternativamente, della parte
conduttrice.
A.FATTISPECIE DI ESIGENZE TRANSITORIE DELLA PARTE LOCATRICE.
1.Intenzione del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata
da indicare espressamente nel contratto, di adibire l’immobile ad uso abitativo
proprio, del coniuge, del convivente more uxorio, dei genitori, dei figli
o dei parenti entro il secondo grado ;
2.Intenzione del locatore di adibire l’immobile ad un’attività
artigianale o professionale propria, del coniuge, del convivente more uxorio,
dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado, attività
da insediare in data certa da indicarsi espressamente nel contratto individuale
;
3.Intenzione del locatore persona giuridica società o ente pubblico
o comunque con finalità pubbliche, sociali mutualistiche, cooperative,
assistenziali, culturali o di culto, di destinare l’immobile ad un’attività
diretta a perseguire le predette finalità, da indicarsi specificamente
in contratto ;
4.Sussistenza di una delle ipotesi previste dalle lettere d ed e del
comma 1 dell’art.3 della legge 431/98, risultante da progetto già
presentato all’autorità competente al momento della stipula del
contratto di locazione ;
5.Intenzione del locatore di alienare l’immobile risultante da contratto
preliminare o da altro documento avente data certa anteriore alla stipula
del contratto di locazione e nel quale sia prevista la stipulazione del
contratto traslativo entro ventiquattro mesi dalla data di perfezionamento
del contratto di locazione.
B.FATTISPECIE DI ESIGENZE TRANSITORIE DELLA PARTE CONDUTTRICE .
1.Esigenze di studio diverse da quelle espressamente contemplate dall’art.
5 comma 2 e 3 e con iscrizione a scuole pubbliche o private riconosciute.
2.Contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello
di residenza o iscrizione a corsi di formazione o avviamento professionale
promossi da aziende pubbliche o private o da strutture pubbliche.
3.Esigenze di salute per ricovero del conduttore o di un famigliare
in strutture ospedaliere o riabilitative, compreso il day ospital.
4.Assegnazioni di alloggi in edilizia residenziale pubblica o acquisto
di abitazione in cooperativa o presso privati con esigenza prevista entro
18 mesi.
5.Separazione o divorzio.
Si conviene e si precisa che, per la valida stipulazione di contratti
transitori ex art. 5 L. 431/98, è necessaria e sufficiente la sussistenza
anche di una sola delle fattispecie ed esigenze sopra individuate, in capo
anche ad una sola delle parti contraenti.
Troveranno applicazione anche ai contratti transitori di cui al presente
Capo II, le clausole nn. 7,8,9 e 10 del Capo I da aversi per integralmente
richiamate ed i relativi documenti allegati che ne costituiscono parte
integrante.
Si conviene e si dà atto che il contratto tipo deve prevedere
una clausola specifica che individui l’esigenza transitoria del locatore
o del conduttore, i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa
tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza del termine
stabilito nel contratto.
Si conviene e si dà atto che l’esigenza transitoria del conduttore
dev’essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto.
Le parti contraenti stipuleranno i contratti individuali di locazione
secondo l’allegato tipo di contratto (tipo B) (allegato n. 5), recante
altresì le modalità di designazione dei componenti la Commissione
conciliativa stragiudiziale facoltativa.
CAPO - III - CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(ART. 5, COMMI 2 E 8, L. 431/98 e art. 8 D.M 05.03.1999)
Le organizzazioni sopraindicate si riservano di depositare in Comune
di Genova la parte di accordo riguardante i contratti del Capo III, non
appena lo stesso sarà intervenuto con la partecipazione delle aziende
per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché
cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.
CAPO - IV - IMMOBILI VINCOLATI AI SENSI DELLA LEGGE 01.06.1939 N. 1089
O INCLUSI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9.
(art. 1, comma 2, lettera a), L. 431/98)
Per gli immobili in epigrafe, nel caso in cui formino oggetto di contratto
ex articolo 2, comma 3, le relative sottofasce di oscillazione dei canoni
subiranno nei valori minimo e massimo un aumento del trenta per cento,
a valere per l’intera durata contrattuale.
Le parti contraenti stipuleranno i contratti individuali di locazione
secondo l’allegato tipo A di contratto (allegato n.4) con le opportune
modifiche e integrazioni relative al canone.
****************
Le ORGANIZZAZIONI che hanno promosso, concordato e sottoscritto il
presente accordo, anche al fine di garantire la conformità del canone
di locazione all’accordo stesso, si danno reciprocamente atto della loro
disponibilità a prestare, su richiesta , la propria assistenza alle
rispettive parti in occasione della contrattazione e della stesura dei
singoli contratti di locazione, ed alla compilazione, in quella sede, per
ogni futura evenienza, di una scheda tecnica comprensiva degli elementi
posti a base per la definizione, tra le parti, del canone effettivo conforme
al disposto del decreto interministeriale del 5 marzo 1999.
Le organizzazioni firmatarie del presente accordo si impegnano, inoltre,
a non sottoscrivere, durante la sua vigenza, accordi territoriali diversi
dallo stesso.
Redatto e sottoscritto in tre originali, dei quali :
- uno per le organizzazioni dei proprietari ;
- uno per i sindacati dei conduttori ;
- uno da depositare in Comune di Genova ai sensi dell’art. 2, comma
3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, per la cui operazione vengono delegati
l’avv. Marco Evangelisti e il geom. Stefano Salvetti, deposito da effettuare
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Genova entro le ore 9 del giorno
6 luglio 1999.
Allegati costituenti parte integrante ed essenziale del suesteso accordo:
1.TABELLA n. 1. Individuazione delle aree omogenee.
2.TABELLA n. 2. Canone per locazione di appartamenti di abitazione.
3.Tabella oneri accessori.
4.Contratto tipo A : "Contratto di locazione ad uso abitativo
ex art.2, comma 3, legge 431/98".
5.Contratto tipo B : "Contratto di locazione ad uso abitativo
transitorio ordinario ex art.5, comma 1, legge 431/98".
Genova, 1 luglio 1999
LE ORGANIZZAZIONI :
A.P.E. - CONFEDILIZIA (A. Viziano) .......................................................................
A.P.P.C. (M. Evangelisti)
.......................................................................
A.S.P.P.I. (C. Di Puccio)
.......................................................................
An.I.A.G. (G. Avanzolini)
.......................................................................
S.I.C.E.T. ( S. Salvetti)
.......................................................................
S.U.N.I.A. (G. Margutti)
.......................................................................
U.N.I.A.T. (M. Ilari)
.......................................................................