Accordo locale per la città di Cagliari ai sensi dell’art. 2
comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 5 marzo 1999.
Premesso
- che in data 5 marzo 1999 il Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto
con il Ministro delle Finanze, ha emanato il decreto di cui all’art. 4,
comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431, contenente i criteri generali per
la definizione dei canoni di locazione da determinare nell’ambito degli
accordi locali previsti dall’art. 2, comma 3;
- che l’accordo locale, secondo il disposto dell’art. 1 commi 1, 2,
3 e del D.M. 5 marzo 1999, acquisite le informazioni sulla suddivisione
in zone e microzone nel Comune di Cagliari ai sensi del
D.P.R. 138/98,
deve definire all’interno di dette zone e microzone urbane omogenee, fasce
di oscillazione del canone di locazione all’interno delle quali le parti
contraenti private, assistite a loro richiesta dalle rispettive organizzazioni
sindacali, devono, concordare il canone effettivo di locazione per l’unità
immobiliare di cui si stipula il contratto;
- che i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone
di locazione riferiti a ciascuna zona urbana omogenea, previsti dall’accordo
locale nell’ambito del territorio del Comune di Cagliari, secondo il disposto
degli art. 2 e 3 del D.M. 5 marzo 1999, i limiti di riferimento per la
determinazione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo
per i contratti di natura transitoria, previsti dall’art. 5 della legge
9 dicembre 1998 n. 431;
- che ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n.
431, a condizioni più favorevoli per i proprietari che concedono
in locazione immobili alle condizioni definite dall’accordo stesso.
Tutto ciò premesso, l’anno 1999, il giorno 3 novembre in Cagliari
nella sede del Comune;
tra le associazioni sindacali dei conduttori e le associazioni della proprietà edilizia del Comune di Cagliari, si stipula quanto segue:
IL COMUNE DI CAGLIARI, in persona del ……………………………..
A.P.P.C. in persona di: STEFANO TOLU
A.S.P.PI. in persona di: NINETTO MARRAS
AP.P.E.-CONFEDILIZIA in persona di: ANGIOLETTA ORRÙ
U.P.P.I. in persona di: FRANCO BANDIERA
In rappresentanza dei proprietari e
S.I.C.E.T. in persona di: GIAMPAOLO CARTA
S.U.N.I.A. in persona di: LUIGI PANI
U.N.I.A.T. in persona di:
A.N.I.A. in persona di: LUCIANO COLLU
In rappresentanza degli inquilini;
e con l’intervento – per la parte relativa ai contratti di locazione
di natura transitoria agli studenti universitari – anche delle seguenti
organizzazioni:
PARTE PRIMA
NORME GENERALI
Art. 1
Oggetto
1. Il presente Accordo disciplina i contratti di locazione di immobili
ad uso abitativo previsti dall’art. 2, comma 3, e dall’art. 5, comma 1,
2 e 3, della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e dell’art. 1, 2 e 3 del Decreto
del Ministero dei lavori Pubblici del 5 marzo 1999.
Art. 2
Ambito di applicazione
I criteri e le modalità per la determinazione del canone di
locazione e il contratto tipo stabiliti dal presente accordo si applicano
esclusivamente agli immobili locati nel territorio del Comune di Cagliari.
Art. 3
Durata
1. L’accordo, stante l’esigenza di sperimentare i meccanismi contrattuali,
ha carattere transitorio ed ha validità di diciotto mesi a decorrere
dalla data di deposito dello stesso presso il Comune di Cagliari o comunque
fino al rinnovo della Convenzione Nazionale e del successivo Decreto Ministeriale,
come stabilito dall’art. 4, comma 1, della L. 431/98.
2. Alla scadenza sarà verificata la sua adeguatezza agli scopi
preposti e saranno adottate eventuali modifiche e/o integrazioni.
3. Fino all’adozione di un nuovo Accordo, o in caso di mancata stipula,
fino all’emanazione del Decreto sostitutivo previsto dall’art. 4, comma
3, della L. 431/98, continuerà ad applicarsi il presente accordo,
che potrà, di comune intesa, formare oggetto di revisione allorché
il Comune deliberi aliquote ICI specifiche per i locatori che lochino sulla
base del presente Accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di
cui all’art. 8 della L. 431/98 o intervengano consistenti variazioni delle
condizioni di mercato locale dei canoni di locazione.
PARTE SECONDA
CONTRATTI STIPULATI AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3, DELLA L. 9.12.1998
N. 431
Art. 4
Durata del contratto
1. Il contratto stipulato sul modello del presente Accordo ha durata
di tre anni, prorogabile di due così come previsto dal comma 5 dell’art.
2 della L. 431/98, fatta salva la facoltà di disdetta del locatore
che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere
di cui all’art. 3 della L. 431/98, ovvero vendere l’immobile con le modalità
di cui al medesimo art. 3.
2. Alla scadenza del periodo di proroga biennale, così come
alle successive scadenze, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la
procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo
del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata
da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza
della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime
condizioni.
3. Le parti possono stipulare contratti di durata superiore ai tre
anni secondo le modalità di cui al successivo art. 12.
Art. 5
Disdetta
1. Alla prima scadenza del contratto il locatore può avvalersi
della facoltà di diniego del rinnovo del contratto per i motivi
e secondo le modalità di cui all’art. 3 della L. 431/98.
2. Il conduttore può recedere dal contratto per i motivi e secondo
le modalità di cui al comma 6 del medesimo art. 3 della L. 431/98.
Art. 6
Sublocazione
Salvo espresso patto contrario è fatto divieto al conduttore
di sublocare o cedere anche parzialmente l’immobile.
Art. 7
Canone
In conformità alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero
del Lavori Pubblici del 5 marzo 1999, il canone di locazione degli immobili
è determinato secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi,
in base ai seguenti elementi:
- ubicazione sul territorio;
- dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi
scolastici e sanitari, attrezzature commerciali…..);
- tipologia edilizia.
Art. 8
Zonizzazione
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. 431/98, le organizzazioni di
categoria sulla base dei criteri di cui al precedente art. 7 e conformemente
alla delibera del C.C. di Cagliari n° 85 del 22 giugno 1999, che ha
suddiviso il territorio comunale in tre zone, individuano le seguenti zone
censuarie:
1) Zona centro storico (corrispondente alla microzona censuaria definita
“Centro” dalla citata delibera C.C. n.°85/99);
2) Zona semicentrale e/o di particolare pregio (corrispondente alla
microzona censuaria definita “Sud” dalla citata delibera C.C. n°85/99);
3) Zona periferica (corrispondente alla microzona censuaria definita
“Nord” dalla citata delibera C.C. n°85/99);
Art. 9
Fasce di oscillazione
1. Il canone di locazione è determinato per la zona in ragione
della categoria dell’immobile, sulla base delle seguenti fasce di oscillazione,
comprendenti un valore minimo ed uno massimo a mq. annuo utile.
2. Nell’ambito dei minimi e dei massimi sopra indicati, il canone viene
stabilito in ragione del fatto che l’immobile appartenga alla sub-fascia
A, B, o C.
3. L’immobile è inquadrato nella sub-fascia A se possiede da
6 a 8 dei requisiti calendati nell’Allegato F; nella sub-fascia B se possiede
da 4 a 5 dei requisiti di cui all’Allegato F; nella sub-fascia C quando
siano presenti meno di quattro requisiti di cui all’indicato Allegato F.
4. Il canone massimo della sub-fascia si può stabilire solo
quando l’immobile possegga il maggior numero di requisiti previsti in relazione
alla sub-fascia.
5. In caso di assenza di servizi igienici, il canone non potrà
superare del 10% il minimo delle fasce di appartenenza.
Art. 10
Superficie convenzionale
1. La superficie convenzionale è data dall’intera superficie
catastale dell’unità immobiliare a destinazione ordinaria (gruppi
R, P, T) comprese le murature interne (da considerarsi al 100%), quelle
perimetrali (fino ad un massimo di 50 cm) e quelle in comunione nella misura
del 50%, in conformità alle previsioni contenute nel D.P.R. 138
del 23 marzo 1998.
2. L’eventuale errore nel calcolo della superficie ragguagliata non
comporta revisione del canone se contenuta nell’ambito del 5%.
3. In assenza di certificazione catastale attestante l’esatta superficie
dell’immobile, si stenderà, in contraddittorio, verbale di misurazione
dell’immobile.
Art. 11
Maggiorazione per particolari categorie di immobili
1. Gli importi della tabella di cui all’art. 9 sono incrementati fino
ad un massimo del 15% per ville e abitazioni di pregio, non rientranti
nelle categorie di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98. Per tutti
le restanti categorie di immobili, il valore del canone a mq. annuo sarà
maggiorato: a) del 10%, qualora la superficie utile ragguagliata dell’immobile
sia pari o comunque inferiore a mq. 60; b) del 20% qualora la superficie
dell’immobile sia pari o comunque inferiore a mq. 40. Il valore del canone
a mq. annuo sarà decurtato: a) del 10%, qualora la superficie utile
ragguagliata dell’immobile si pari o comunque superiore a mq. 140; b) del
15% qualora la superficie utile ragguagliata dell’immobile sia pari o comunque
superiore a mq. 160; c) del 20% qualora la superficie dell’immobile sia
pari o comunque superiore a mq. 180;
2. Sono considerate di pregio le ville e le abitazioni che possiedono
dodici requisiti, tra quelli indicati dall’allegato F.
3. In caso di unità immobiliari arredate il canone può
essere incrementato fino al 20%, in caso di arredamento completo e in buono
stato di manutenzione. Tale aumento è cumulabile con quello delle
fattispecie precedenti.
Art. 12
Contratti di durata superiore al minimo
1. Le parti possono stabilire durate contrattuali superiori a tre anni
e fino ad un massimo di sei. In ogni caso, la proroga (eventuale) prevista
dall’art. 2, comma 5, della L. 431/98, sarà sempre solo di due anni.
2. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 1, il canone può
essere aumentato del 2% (due per cento) per ogni anno di durata del contratto
superiore al terzo, fino ad un massimo del 6% (sei per cento).
Art., 13
Aggiornamento del canone
Il canone di locazione, determinato in base agli articoli precedenti,
sarà aggiornato annualmente in misura non superiore al 75% della
variazione del costo della vita accertato dall’Istat.
Art. 14
Contratto tipo
I contratti di locazione realizzati sulla base dei criteri stabiliti
dal presente Accordo possono essere stipulati esclusivamente utilizzando
il contratto tipo di cui agli allegati A, B e C, sottoscritti dai rappresentanti
delle Associazioni, che formano parte integrante dell’Accordo stesso.
Art. 15
Adeguamento del canone in caso di ristrutturazione
Nel caso di esecuzione sull’unità immobiliare o sull’edificio
di cui è parte di importanti e improrogabili opere necessarie per
conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che
ne compromettano l’efficienza in relazione all’uso a cui è adibito,
o comunque opere di straordinaria manutenzione, il locatore può
esigere dal conduttore che il canone dell’alloggio venga integrato con
un aumento pari all’interesse legale sul capitale impiegato (spese sostenute).
Art. 16
Ripartizione oneri accessori
1. In materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori,
si applica la tabella di “oneri accessori”, che si allega (allegato C),
sottoscritta dai rappresentanti delle associazioni. In ogni caso saranno
interamente a carico del conduttore le spese -in quanto esistenti- relative
al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore,
alla fornitura dell’acqua, nonché dell’energia elettrica, del riscaldamento
e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine,
nonché alle forniture degli altri servizi comuni.
Art. 17
Modalità di consegna
Al momento della consegna le parti devono sottoscrivere, oltre al verbale
di cui all’art. 10, comma 3, del presente accordo, apposito verbale da
cui risulti lo stato di conservazione dell’immobile, nonché l’elencazione
degli eventuali arredi.
Art. 18
Deposito cauzionale
Il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità
del canone. Esso e produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti
al conduttore alla fine di ogni anno.
Art. 19
Commissione di conciliazione stragiudiziale
1. Nel contratto tipo sarà prevista la seguente clausola “ciascuna
parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito
all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché
in ordine all’esatta applicazione dell’accordo territoriale, anche in relazione
al canone, la Commissione di Conciliazione Stragiudiziale all’uopo istituita.
In relazione al canone di locazione, la Commissione di Conciliazione è
competente esclusivamente in materia di controversie aventi ad oggetto
l’esatta individuazione della zona nella quale ricade l’immobile e della
categoria alla quale l’immobile appartiene. La determinazione del canone,
invece, nell’ambito dei minimi e dei massimi stabiliti dagli accordi, è
rimessa alla autonomia contrattuale delle parti”.
2. La Commissione di conciliazione stragiudiziale è costituita
da due componenti scelti fra gli appartenenti alle organizzazioni firmatarie
del presente accordo ed un Presidente nominati sulla base dei criteri stabiliti
dall’emanando Regolamento che farà parte integrante del presente
Accordo (All. E).
3. In caso di variazione, in più o in meno, dell’imposizione
fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto,
la parte interessata potrà adire la Commissione stragiudiziale di
conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà,
nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone a valere fino
alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo
di proroga biennale, o fino a nuova variazione.
Art. 20
Osservatorio Territoriale
1. È istituito un Osservatorio Territoriale, al quale faranno
riferimento le Commissioni previste dal presente Accordo, che avrà
compiti di studio e di monitoraggio delle problematiche abitative sia pubbliche
che private, in particolare sulle seguenti materie:
- mercato e costo delle locazioni abitative, anche in confronto alle
altre città;
- tendenze e prospettive di investimento per settori: piccola e media
proprietà, Enti previdenziali, Casse professionali, Assicurazioni,
grandi gruppi;
- tendenze delle tipologie costruttive;
- evoluzione del mercato delle locazioni con particolare riguardo alla
condizione giovanile, agli immigrati, alle giovani coppie, agli anziani;
- contratti di locazione e provvedimenti esecutivi di rilascio;
- rinnovi contrattuali;
- processi di vendita e dismissione del patrimonio privato, pubblico
e degli Enti.
2. La composizione e le modalità per costituzione dell’Osservatorio
saranno definite entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo
Territoriale.
PARTE TERZA
CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 d.m. 5 marzo 1999)
Art. 21
Contratti transitori
Le parti private possono stipulare contratti di locazione ai sensi
dell’art. 5, comma 1, L. 9 dicembre 1998, n. 431 (uso transitorio) nel
rispetto delle condizioni di cui ai seguenti articoli.
Art. 22
Durata
Il contratto stipulato per soddisfare le esigenze di natura transitoria
del conduttore e/o del locatore, così come individuate dal successivo
art. 23 del presente Accordo, non può avere durata inferiore a un
mese, né superiore a diciotto mesi.
Art. 23
Esigenze di natura transitoria
1. Le parti possono stipulare contratta di durata non inferiore a un
mese e non superiore a diciotto mesi nei seguenti casi:
I. quando il locatore ha l’esigenza di adibire entro i diciotto mesi
l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti
motivi:
A. trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
B. matrimonio dei figli;
C. rientro dall’estero;
D. destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli per
ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso
da quello di residenza del locatore;
E. destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei
genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già
nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio
dell’alloggio di servizio;
F. separazione o divorzio;
II. qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata
ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto;
III. quando il conduttore ha esigenza di abitare l’immobile per i seguenti
motivi:
A. trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
B. separazione o divorzio;
C. assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica con previsione
di consegna entro i 18 mesi risultante dallo stesso provvedimento di assegnazione;
D. esistenza di valido titolo che dia diritto alla consegna ed al godimento
di immobile ad uso abitativo;
IV. quando il conduttore ha una esigenza transitoria di natura diversa
da quelle sopra elencate collegata ad un evento certo a data prefissata
ed espressamente indicata nel contratto.
2. Per la stipula dei contratti di cui al presente articolo è
sufficiente la presenza di una delle suindicate esigenze in capo anche
ad una sola delle parti contraenti. Le parti stipuleranno i contratti di
locazione secondo l’allegato tipo di contratto (allegato B), sottoscritto
dai rappresentanti delle Associazioni.
Art. 24
Attestazione della transitorietà
1. Il locatore e/o il conduttore devono specificare nel contratto l’esigenza
transitoria, come individuata dall’art. 23.
2. Prima della scadenza del contratto le parti devono confermare il
verificarsi delle ragioni transitorie tramite lettera raccomandata da inviarsi
nel termine stabilito nel contratto.
3. Qualora il locatore non adempia a quest’onere contrattuale, oppure
siano venute meno le cause della transitorietà, come sopra indicate,
il contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella
prevista dall’art. 2, comma 1, della L. 431/98.
4. L’esigenza transitoria del conduttore deve essere provata con apposita
documentazione da allegare al contratto.
Art. 25
Recesso del conduttore
Qualora ricorrano gravi motivi, il conduttore può recedere anticipatamente
nei modi e nei tempi previsti nel contratto.
Art. 26
Divieto di sublocazione
È fatto espresso divieto al conduttore di sublocare l’immobile
e/o cedere il contratto di cui alla presente Parte III.
Art. 27
Canone
Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.M. 5 marzo 1999 il canone dei
contratti transitori sarà definito dalle parti contraenti all’interno
dei valori minimi e massimi stabiliti per i contratti di cui alla Parte
Seconda.
Art. 28
Rinvio ad altre norme
Si richiamano integralmente gli articoli 15 (adeguamento canone in
caso di ristrutturazione), 16 (ripartizione oneri condominiali), 17 (modalità
di consegna dell’immobile), 18 (deposito cauzionale) e 19 (Commissione
stragiudiziale) e 20 (Osservatorio Territoriale) di cui alla Parte Seconda
del presente Accordo.
PARTE QUARTA
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 d.m. 5.3 1999)
Art. 29
Contratti transitori per studenti universitari
Le parti private possono stipulare contratti di locazione ai sensi
dell’art. 5, comma 2, L. 9 dicembre 1998 n. 431 (uso transitorio per studenti
universitari) nel rispetto delle condizioni di cui ai seguenti articoli.
Art. 30
Durata
Il contratto stipulato per soddisfare le esigenze di natura transitoria
degli studenti universitari, non può avere durata inferiore a sei
mesi, né superiore a trentasei mesi.
Art. 31
Recesso parziale
In caso di pluralità di conduttori del medesimo immobile, qualora
uno o più conduttori intendano recedere dal contratto, in presenza
di almeno uno degli iniziali conduttori, è ammessa la successione
di altra persona nel rapporto di locazione previa comunicazione sottoscritta
dal / i conduttore / i e dal conduttore subentrante e accettazione in forma
scritta del locatore.
Art. 32
Canone
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.M. 5 marzo 1999 il canone dei
contratti transitori per studenti universitari sarà definito dalle
parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per
i contratti di cui alla Parte Seconda.
Art. 33
Divieto di sublocazione
Fatta salva la previsione di cui all’art. 31, è fatto espresso
divieto al conduttore di sublocare l’immobile e /o cedere il contratto
di cui alla presente Parte IV.
Art. 34
Rinvio ad altre norme
Si richiamano integralmente gli articoli 13 (aggiornamento del canone),
14 (adeguamento del canone in caso di ristrutturazione) 15 (ripartizione
oneri accessori), 17 (modalità di consegna dell’immobile), 18 (deposito
cauzionale), 19 (Commissione stragiudiziale), 20 (Osservatorio Territoriale)
e 25 (recesso del conduttore) di cui alla Parte Seconda e Terza del presente
Accordo.
PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35
Allo scopo di poter dimostrare in caso di eventuale controllo fiscale
che il canone applicato in contratto corrisponde al canone agevolato, così
come risulta dagli accordi centrali e da quelli depositati in comune, il
calcolo del canone agevolato con tutti gli elementi da cui deriva potrà
essere riportato in apposita scheda da allegarsi in contratto, sottoscritta
dalle OO.SS. che hanno prestato la propria assistenza alla stipulazione
del contratto e provveduto al calcolo del canone stesso.
Art. 36
Il presente Accordo verrà depositato presso la Segreteria generale
del Comune di Cagliari mediante consegna all’Ufficio Protocollo Generale.
Letto confermato e sottoscritto in data dalle organizzazioni stipulanti:
per il locatore
A.P.P.C., ASPPI, CONFEDILIZIA, UPPI
per il conduttore
ANIA, SICET, SUNIA, UNIAT
ALLEGATO E REGOLAMENTO
Istituzione della Commissione di Conciliazione Stragiudiziale.
Su iniziativa di tutte le associazioni della proprietà edilizia
e delle organizzazioni sindacali degli inquilini firmatarie degli accordi
territoriali è istituito, presso i Comuni, il servizio di conciliazione
per le liti insorte a qualsiasi titolo, fra le parti, nei rapporti di locazione
disciplinati dalla Legge 9 dicembre 1998, n°431. Detto servizio verrà
esercitato attraverso una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale Paritetica,
con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente regolamento.
Finalità
La Commissione ha lo scopo di definire le controversie inerenti al
conformità del contratto all’accordo locale di cui all’art. 2, comma
3, L.cit., o comunque quelle insorte in ragione del rapporto di locazione,
comprese quelle inerenti l’interpretazione del contratto, la suddivisione
delle spese condominiali e la manutenzione, proposte da una della parti,
anche a mezzo delle organizzazioni o associazioni di rappresentanza.
La definizione di una controversia avanti la Commissione non ha natura
di arbitrato. La Commissione ha la funzione di favorire la formazione di
un accordo che le parti sottoscriveranno, dichiarando di voler definire
la controversia.
È fatta comunque salva per le parti la facoltà di adire
la Commissione per un arbitrato irrituale.
La Commissione di Conciliazione
Il tentativo di conciliazione viene esperito da una commissione composta
pariteticamente da due rappresentanti delle associazioni di categoria,
uno per la proprietà e uno per l’inquilino, designate dalle parti
che intendono definire una controversia.
La domanda di conciliazione
Il procedimento di conciliazione può essere attivato su richiesta
di una delle parti, anche attraverso la propria associazione.
L’istanza, su apposito modulo, deve contenere le generalità
delle parti, l’oggetto della controversia, una sommaria descrizione delle
ragioni che l’hanno indotta, le domande della parte, copia del contratto
di locazione in corso ed ogni altro eventuale documento ritenuto utile,
nonché l’associazione di cui intende valersi per l’assistenza nel
tentativo di conciliazione, che per lo scopo dovrà nominare un proprio
rappresentante come componente la Commissione di Conciliazione. L’istanza
deve essere inviata o depositata presso la segreteria della Commissione.
Procedura di conciliazione
La Commissione si riunisce il giorno stabilito, alla presenza della
parti, esamina il contenzioso del caso aggiornando la seduta per l’esame
di eventuali perizie o per le conclusioni.
Se il tentativo di conciliazione riesce, viene redatto un verbale di
conciliazione sottoscritto dalle parti che ha natura di scrittura privata.
Del verbale di conciliazione è fornita copia alle parti a cura della
segreteria della Commissione.
Gli eventuali oneri fiscali per la registrazione del verbale di conciliazione,
quando prevista dalla legge, sono a carico di ciascuna delle parti in eguale
misura.