ACCORDO PER LA CITTA’ DI CAGLIARI
 
SOTTOSCRITTO TRA SUNIA, SICET, ANIA,
E CONFEDILIZIA, UPPI, ASPPI, APPC
 
 
 
ACCORDO TERRITORIALE SULLE LOCAZIONI AD USO ABITATIVO PER LA CITTÀ DI CAGLIARI
(art. 2, comma 3, L. 9 dicembre 1998 n. 431)

Accordo locale per la città di Cagliari ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 5 marzo 1999.
Premesso
- che in data 5 marzo 1999 il Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro delle Finanze, ha emanato il decreto di cui all’art. 4, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431, contenente i criteri generali per la definizione dei canoni di locazione da determinare nell’ambito degli accordi locali previsti dall’art. 2, comma 3;
- che l’accordo locale, secondo il disposto dell’art. 1 commi 1, 2, 3 e del D.M. 5 marzo 1999, acquisite le informazioni sulla suddivisione in zone e microzone nel Comune di Cagliari ai sensi del D.P.R. 138/98, deve definire all’interno di dette zone e microzone urbane omogenee, fasce di oscillazione del canone di locazione all’interno delle quali le parti contraenti private, assistite a loro richiesta dalle rispettive organizzazioni sindacali, devono, concordare il canone effettivo di locazione per l’unità immobiliare di cui si stipula il contratto;
- che i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di locazione riferiti a ciascuna zona urbana omogenea, previsti dall’accordo locale nell’ambito del territorio del Comune di Cagliari, secondo il disposto degli art. 2 e 3 del D.M. 5 marzo 1999, i limiti di riferimento per la determinazione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo per i contratti di natura transitoria, previsti dall’art. 5 della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
- che ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, a condizioni più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione immobili alle condizioni definite dall’accordo stesso.
Tutto ciò premesso, l’anno 1999, il giorno 3 novembre in Cagliari nella sede del Comune;

tra le associazioni sindacali dei conduttori e le associazioni della proprietà edilizia del Comune di Cagliari, si stipula quanto segue:

IL COMUNE DI CAGLIARI, in persona del ……………………………..

A.P.P.C. in persona di: STEFANO TOLU
A.S.P.PI. in persona di: NINETTO MARRAS
AP.P.E.-CONFEDILIZIA in persona di: ANGIOLETTA ORRÙ
U.P.P.I. in persona di: FRANCO BANDIERA
In rappresentanza dei proprietari e
S.I.C.E.T. in persona di: GIAMPAOLO CARTA
S.U.N.I.A. in persona di: LUIGI PANI
U.N.I.A.T. in persona di:
A.N.I.A. in persona di: LUCIANO COLLU
In rappresentanza degli inquilini;

e con l’intervento – per la parte relativa ai contratti di locazione di natura transitoria agli studenti universitari – anche delle seguenti organizzazioni:
 

PARTE PRIMA
NORME GENERALI

Art. 1
Oggetto
1. Il presente Accordo disciplina i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo previsti dall’art. 2, comma 3, e dall’art. 5, comma 1, 2 e 3, della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e dell’art. 1, 2 e 3 del Decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 5 marzo 1999.

Art. 2
Ambito di applicazione
I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione e il contratto tipo stabiliti dal presente accordo si applicano esclusivamente agli immobili locati nel territorio del Comune di Cagliari.

Art. 3
Durata
1. L’accordo, stante l’esigenza di sperimentare i meccanismi contrattuali, ha carattere transitorio ed ha validità di diciotto mesi a decorrere dalla data di deposito dello stesso presso il Comune di Cagliari o comunque fino al rinnovo della Convenzione Nazionale e del successivo Decreto Ministeriale, come stabilito dall’art. 4, comma 1, della L. 431/98.
2. Alla scadenza sarà verificata la sua adeguatezza agli scopi preposti e saranno adottate eventuali modifiche e/o integrazioni.
3. Fino all’adozione di un nuovo Accordo, o in caso di mancata stipula, fino all’emanazione del Decreto sostitutivo previsto dall’art. 4, comma 3, della L. 431/98, continuerà ad applicarsi il presente accordo, che potrà, di comune intesa, formare oggetto di revisione allorché il Comune deliberi aliquote ICI specifiche per i locatori che lochino sulla base del presente Accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della L. 431/98 o intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale dei canoni di locazione.
 

PARTE SECONDA
CONTRATTI STIPULATI AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3, DELLA L. 9.12.1998 N. 431

Art. 4
Durata del contratto
1. Il contratto stipulato sul modello del presente Accordo ha durata di tre anni, prorogabile di due così come previsto dal comma 5 dell’art. 2 della L. 431/98, fatta salva la facoltà di disdetta del locatore che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’art. 3 della L. 431/98, ovvero vendere l’immobile con le modalità di cui al medesimo art. 3.
2. Alla scadenza del periodo di proroga biennale, così come alle successive scadenze, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
3. Le parti possono stipulare contratti di durata superiore ai tre anni secondo le modalità di cui al successivo art. 12.

Art. 5
Disdetta
1. Alla prima scadenza del contratto il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto per i motivi e secondo le modalità di cui all’art. 3 della L. 431/98.
2. Il conduttore può recedere dal contratto per i motivi e secondo le modalità di cui al comma 6 del medesimo art. 3 della L. 431/98.

Art. 6
Sublocazione
Salvo espresso patto contrario è fatto divieto al conduttore di sublocare o cedere anche parzialmente l’immobile.

Art. 7
Canone
In conformità alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero del Lavori Pubblici del 5 marzo 1999, il canone di locazione degli immobili è determinato secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi, in base ai seguenti elementi:
- ubicazione sul territorio;
- dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali…..);
- tipologia edilizia.

Art. 8
Zonizzazione
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. 431/98, le organizzazioni di categoria sulla base dei criteri di cui al precedente art. 7 e conformemente alla delibera del C.C. di Cagliari n° 85 del 22 giugno 1999, che ha suddiviso il territorio comunale in tre zone, individuano le seguenti zone censuarie:
1) Zona centro storico (corrispondente alla microzona censuaria definita “Centro” dalla citata delibera C.C. n.°85/99);
2) Zona semicentrale e/o di particolare pregio (corrispondente alla microzona censuaria definita “Sud” dalla citata delibera C.C. n°85/99);
3) Zona periferica (corrispondente alla microzona censuaria definita “Nord” dalla citata delibera C.C. n°85/99);

Art. 9
Fasce di oscillazione
1. Il canone di locazione è determinato per la zona in ragione della categoria dell’immobile, sulla base delle seguenti fasce di oscillazione, comprendenti un valore minimo ed uno massimo a mq. annuo utile.
2. Nell’ambito dei minimi e dei massimi sopra indicati, il canone viene stabilito in ragione del fatto che l’immobile appartenga alla sub-fascia A, B, o C.
3. L’immobile è inquadrato nella sub-fascia A se possiede da 6 a 8 dei requisiti calendati nell’Allegato F; nella sub-fascia B se possiede da 4 a 5 dei requisiti di cui all’Allegato F; nella sub-fascia C quando siano presenti meno di quattro requisiti di cui all’indicato Allegato F.
4. Il canone massimo della sub-fascia si può stabilire solo quando l’immobile possegga il maggior numero di requisiti previsti in relazione alla sub-fascia.
5. In caso di assenza di servizi igienici, il canone non potrà superare del 10% il minimo delle fasce di appartenenza.

Art. 10
Superficie convenzionale
1. La superficie convenzionale è data dall’intera superficie catastale dell’unità immobiliare a destinazione ordinaria (gruppi R, P, T) comprese le murature interne (da considerarsi al 100%), quelle perimetrali (fino ad un massimo di 50 cm) e quelle in comunione nella misura del 50%, in conformità alle previsioni contenute nel D.P.R. 138 del 23 marzo 1998.
2. L’eventuale errore nel calcolo della superficie ragguagliata non comporta revisione del canone se contenuta nell’ambito del 5%.
3. In assenza di certificazione catastale attestante l’esatta superficie dell’immobile, si stenderà, in contraddittorio, verbale di misurazione dell’immobile.

Art. 11
Maggiorazione per particolari categorie di immobili
1. Gli importi della tabella di cui all’art. 9 sono incrementati fino ad un massimo del 15% per ville e abitazioni di pregio, non rientranti nelle categorie di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98. Per tutti le restanti categorie di immobili, il valore del canone a mq. annuo sarà maggiorato: a) del 10%, qualora la superficie utile ragguagliata dell’immobile sia pari o comunque inferiore a mq. 60; b) del 20% qualora la superficie dell’immobile sia pari o comunque inferiore a mq. 40. Il valore del canone a mq. annuo sarà decurtato: a) del 10%, qualora la superficie utile ragguagliata dell’immobile si pari o comunque superiore a mq. 140; b) del 15% qualora la superficie utile ragguagliata dell’immobile sia pari o comunque superiore a mq. 160; c) del 20% qualora la superficie dell’immobile sia pari o comunque superiore a mq. 180;
2. Sono considerate di pregio le ville e le abitazioni che possiedono dodici requisiti, tra quelli indicati dall’allegato F.
3. In caso di unità immobiliari arredate il canone può essere incrementato fino al 20%, in caso di arredamento completo e in buono stato di manutenzione. Tale aumento è cumulabile con quello delle fattispecie precedenti.

Art. 12
Contratti di durata superiore al minimo
1. Le parti possono stabilire durate contrattuali superiori a tre anni e fino ad un massimo di sei. In ogni caso, la proroga (eventuale) prevista dall’art. 2, comma 5, della L. 431/98, sarà sempre solo di due anni.
2. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 1, il canone può essere aumentato del 2% (due per cento) per ogni anno di durata del contratto superiore al terzo, fino ad un massimo del 6% (sei per cento).

Art., 13
Aggiornamento del canone
Il canone di locazione, determinato in base agli articoli precedenti, sarà aggiornato annualmente in misura non superiore al 75% della variazione del costo della vita accertato dall’Istat.

Art. 14
Contratto tipo
I contratti di locazione realizzati sulla base dei criteri stabiliti dal presente Accordo possono essere stipulati esclusivamente utilizzando il contratto tipo di cui agli allegati A, B e C, sottoscritti dai rappresentanti delle Associazioni, che formano parte integrante dell’Accordo stesso.

Art. 15
Adeguamento del canone in caso di ristrutturazione
Nel caso di esecuzione sull’unità immobiliare o sull’edificio di cui è parte di importanti e improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l’efficienza in relazione all’uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione, il locatore può esigere dal conduttore che il canone dell’alloggio venga integrato con un aumento pari all’interesse legale sul capitale impiegato (spese sostenute).

Art. 16
Ripartizione oneri accessori
1. In materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, si applica la tabella di “oneri accessori”, che si allega (allegato C), sottoscritta dai rappresentanti delle associazioni. In ogni caso saranno interamente a carico del conduttore le spese -in quanto esistenti- relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, nonché dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alle forniture degli altri servizi comuni.

Art. 17
Modalità di consegna
Al momento della consegna le parti devono sottoscrivere, oltre al verbale di cui all’art. 10, comma 3, del presente accordo, apposito verbale da cui risulti lo stato di conservazione dell’immobile, nonché l’elencazione degli eventuali arredi.

Art. 18
Deposito cauzionale
Il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone. Esso e produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.

Art. 19
Commissione di conciliazione stragiudiziale
1. Nel contratto tipo sarà prevista la seguente clausola “ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione dell’accordo territoriale, anche in relazione al canone, la Commissione di Conciliazione Stragiudiziale all’uopo istituita. In relazione al canone di locazione, la Commissione di Conciliazione è competente esclusivamente in materia di controversie aventi ad oggetto l’esatta individuazione della zona nella quale ricade l’immobile e della categoria alla quale l’immobile appartiene. La determinazione del canone, invece, nell’ambito dei minimi e dei massimi stabiliti dagli accordi, è rimessa alla autonomia contrattuale delle parti”.
2. La Commissione di conciliazione stragiudiziale è costituita da due componenti scelti fra gli appartenenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo ed un Presidente nominati sulla base dei criteri stabiliti dall’emanando Regolamento che farà parte integrante del presente Accordo (All. E).
3. In caso di variazione, in più o in meno, dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire la Commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.

Art. 20
Osservatorio Territoriale
1. È istituito un Osservatorio Territoriale, al quale faranno riferimento le Commissioni previste dal presente Accordo, che avrà compiti di studio e di monitoraggio delle problematiche abitative sia pubbliche che private, in particolare sulle seguenti materie:
- mercato e costo delle locazioni abitative, anche in confronto alle altre città;
- tendenze e prospettive di investimento per settori: piccola e media proprietà, Enti previdenziali, Casse professionali, Assicurazioni, grandi gruppi;
- tendenze delle tipologie costruttive;
- evoluzione del mercato delle locazioni con particolare riguardo alla condizione giovanile, agli immigrati, alle giovani coppie, agli anziani;
- contratti di locazione e provvedimenti esecutivi di rilascio;
- rinnovi contrattuali;
- processi di vendita e dismissione del patrimonio privato, pubblico e degli Enti.
2. La composizione e le modalità per costituzione dell’Osservatorio saranno definite entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Territoriale.
 

PARTE TERZA
CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 d.m. 5 marzo 1999)

Art. 21
Contratti transitori
Le parti private possono stipulare contratti di locazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, L. 9 dicembre 1998, n. 431 (uso transitorio) nel rispetto delle condizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 22
Durata
Il contratto stipulato per soddisfare le esigenze di natura transitoria del conduttore e/o del locatore, così come individuate dal successivo art. 23 del presente Accordo, non può avere durata inferiore a un mese, né superiore a diciotto mesi.

Art. 23
Esigenze di natura transitoria
1. Le parti possono stipulare contratta di durata non inferiore a un mese e non superiore a diciotto mesi nei seguenti casi:
I. quando il locatore ha l’esigenza di adibire entro i diciotto mesi l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi:
A. trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
B. matrimonio dei figli;
C. rientro dall’estero;
D. destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;
E. destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggio di servizio;
F. separazione o divorzio;
II.   qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto;
III. quando il conduttore ha esigenza di abitare l’immobile per i seguenti motivi:
A. trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
B. separazione o divorzio;
C. assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica con previsione di consegna entro i 18 mesi risultante dallo stesso provvedimento di assegnazione;
D. esistenza di valido titolo che dia diritto alla consegna ed al godimento di immobile ad uso abitativo;
IV. quando il conduttore ha una esigenza transitoria di natura diversa da quelle sopra elencate collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
2. Per la stipula dei contratti di cui al presente articolo è sufficiente la presenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti. Le parti stipuleranno i contratti di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (allegato B), sottoscritto dai rappresentanti delle Associazioni.

Art. 24
Attestazione della transitorietà
1. Il locatore e/o il conduttore devono specificare nel contratto l’esigenza transitoria, come individuata dall’art. 23.
2. Prima della scadenza del contratto le parti devono confermare il verificarsi delle ragioni transitorie tramite lettera raccomandata da inviarsi nel termine stabilito nel contratto.
3. Qualora il locatore non adempia a quest’onere contrattuale, oppure siano venute meno le cause della transitorietà, come sopra indicate, il contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista dall’art. 2, comma 1, della L. 431/98.
4. L’esigenza transitoria del conduttore deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto.

Art. 25
Recesso del conduttore
Qualora ricorrano gravi motivi, il conduttore può recedere anticipatamente nei modi e nei tempi previsti nel contratto.

Art. 26
Divieto di sublocazione
È fatto espresso divieto al conduttore di sublocare l’immobile e/o cedere il contratto di cui alla presente Parte III.

Art. 27
Canone
Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.M. 5 marzo 1999 il canone dei contratti transitori sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per i contratti di cui alla Parte Seconda.

Art. 28
Rinvio ad altre norme
Si richiamano integralmente gli articoli 15 (adeguamento canone in caso di ristrutturazione), 16 (ripartizione oneri condominiali), 17 (modalità di consegna dell’immobile), 18 (deposito cauzionale) e 19 (Commissione stragiudiziale) e 20 (Osservatorio Territoriale) di cui alla Parte Seconda del presente Accordo.
 

PARTE QUARTA
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 d.m. 5.3 1999)

Art. 29
Contratti transitori per studenti universitari
Le parti private possono stipulare contratti di locazione ai sensi dell’art. 5, comma 2, L. 9 dicembre 1998 n. 431 (uso transitorio per studenti universitari) nel rispetto delle condizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 30
Durata
Il contratto stipulato per soddisfare le esigenze di natura transitoria degli studenti universitari, non può avere durata inferiore a sei mesi, né superiore a trentasei mesi.

Art. 31
Recesso parziale
In caso di pluralità di conduttori del medesimo immobile, qualora uno o più conduttori intendano recedere dal contratto, in presenza di almeno uno degli iniziali conduttori, è ammessa la successione di altra persona nel rapporto di locazione previa comunicazione sottoscritta dal / i conduttore / i e dal conduttore subentrante e accettazione in forma scritta del locatore.

Art. 32
Canone
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.M. 5 marzo 1999 il canone dei contratti transitori per studenti universitari sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per i contratti di cui alla Parte Seconda.

Art. 33
Divieto di sublocazione
Fatta salva la previsione di cui all’art. 31, è fatto espresso divieto al conduttore di sublocare l’immobile e /o cedere il contratto di cui alla presente Parte IV.

Art. 34
Rinvio ad altre norme
Si richiamano integralmente gli articoli 13 (aggiornamento del canone), 14 (adeguamento del canone in caso di ristrutturazione) 15 (ripartizione oneri accessori), 17 (modalità di consegna dell’immobile), 18 (deposito cauzionale), 19 (Commissione stragiudiziale), 20 (Osservatorio Territoriale) e 25 (recesso del conduttore) di cui alla Parte Seconda e Terza del presente Accordo.
 

PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35
Allo scopo di poter dimostrare in caso di eventuale controllo fiscale che il canone applicato in contratto corrisponde al canone agevolato, così come risulta dagli accordi centrali e da quelli depositati in comune, il calcolo del canone agevolato con tutti gli elementi da cui deriva potrà essere riportato in apposita scheda da allegarsi in contratto, sottoscritta dalle OO.SS. che hanno prestato la propria assistenza alla stipulazione del contratto e provveduto al calcolo del canone stesso.

Art. 36
Il presente Accordo verrà depositato presso la Segreteria generale del Comune di Cagliari mediante consegna all’Ufficio Protocollo Generale.

Letto confermato e sottoscritto in data dalle organizzazioni stipulanti:

per il locatore

A.P.P.C., ASPPI, CONFEDILIZIA, UPPI

per il conduttore

ANIA, SICET, SUNIA, UNIAT
 

ALLEGATO E REGOLAMENTO

Istituzione della Commissione di Conciliazione Stragiudiziale.
Su iniziativa di tutte le associazioni della proprietà edilizia e delle organizzazioni sindacali degli inquilini firmatarie degli accordi territoriali è istituito, presso i Comuni, il servizio di conciliazione per le liti insorte a qualsiasi titolo, fra le parti, nei rapporti di locazione disciplinati dalla Legge 9 dicembre 1998, n°431. Detto servizio verrà esercitato attraverso una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale Paritetica, con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente regolamento.
Finalità
La Commissione ha lo scopo di definire le controversie inerenti al conformità del contratto all’accordo locale di cui all’art. 2, comma 3, L.cit., o comunque quelle insorte in ragione del rapporto di locazione, comprese quelle inerenti l’interpretazione del contratto, la suddivisione delle spese condominiali e la manutenzione, proposte da una della parti, anche a mezzo delle organizzazioni o associazioni di rappresentanza.
La definizione di una controversia avanti la Commissione non ha natura di arbitrato. La Commissione ha la funzione di favorire la formazione di un accordo che le parti sottoscriveranno, dichiarando di voler definire la controversia.
È fatta comunque salva per le parti la facoltà di adire la Commissione per un arbitrato irrituale.
La Commissione di Conciliazione
Il tentativo di conciliazione viene esperito da una commissione composta pariteticamente da due rappresentanti delle associazioni di categoria, uno per la proprietà e uno per l’inquilino, designate dalle parti che intendono definire una controversia.
La domanda di conciliazione
Il procedimento di conciliazione può essere attivato su richiesta di una delle parti, anche attraverso la propria associazione.
L’istanza, su apposito modulo, deve contenere le generalità delle parti, l’oggetto della controversia, una sommaria descrizione delle ragioni che l’hanno indotta, le domande della parte, copia del contratto di locazione in corso ed ogni altro eventuale documento ritenuto utile, nonché l’associazione di cui intende valersi per l’assistenza nel tentativo di conciliazione, che per lo scopo dovrà nominare un proprio rappresentante come componente la Commissione di Conciliazione. L’istanza deve essere inviata o depositata presso la segreteria della Commissione.
Procedura di conciliazione
La Commissione si riunisce il giorno stabilito, alla presenza della parti, esamina il contenzioso del caso aggiornando la seduta per l’esame di eventuali perizie o per le conclusioni.
Se il tentativo di conciliazione riesce, viene redatto un verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti che ha natura di scrittura privata. Del verbale di conciliazione è fornita copia alle parti a cura della segreteria della Commissione.
Gli eventuali oneri fiscali per la registrazione del verbale di conciliazione, quando prevista dalla legge, sono a carico di ciascuna delle parti in eguale misura.
 


Per ulteriori dettagli contattare la sede Territoriale SICET, Sindacato Inquilini Casa e Territorio.