ACCORDO PER LA CITTA' DI PRATO

 

Oggi 22 Luglio 1999 presso il Comune di Prato, Assessorato alla Casa, si sono riuniti i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali:

Per la Propriet_: U.P.P.I. - A.S.P.P.I. - CONFAPPI della Provincia di Prato.

Per l'inquilinato: S.U.N.I.A. - S.I.C.E.T. - U.N.I.A.T. - UNIONE INQUILINI della Provincia di Prato.

 

P R E M E S S O

 

-che la riserva apposta in calce al documento sottoscritta in data 15 Luglio 1999, peraltro formulata successivamente alla sottoscrizione dell'accordo e non preventivamente discussa, ha impedito il perfezionarsi dell'accordo stesso;

-che il Comune di Prato con Fax del 19 Luglio 1999 invitava le Organizzazioni Sindacali ad un nuovo incontro per il giorno 22 Luglio 1999, al fine di giungere alla sottoscrizione del documento definitivo;

-che tutte le Organizzazioni Sindacali firmatarie del precedente documento sono oggi presenti ad eccezione della CONFEDILIZIA, regolarmente convocata da parte dell'Amministrazione Comunale;

-che ritentane l'opportunita' al fine della tutela del pubblico interesse, considerato che i Contratti Tipo sono stati modificati al fine di superare il contenuto della riserva, l'A.S.P.P.I. e la CONFAPPI si sono dichiarati disponibili alla sottoscrizione dell'accordo senza riserva, come comunicato alla CONFEDILIZIA con Fax del 21 Luglio 1999 e successiva Raccomandata A.R. n.10209509503-2 del 21 Luglio 1999.

 

Tutto ci_ premesso le Organizzazioni Sindacali, oggi presenti, sottoscrivono l'Accordo ed i Contratti Tipo definitivi, chiedendone il deposito.

 

U.P.P.I. A.S.P.P.I. CONFAPPI

 

S.U.N.I.A. S.I.C.E.T. UNIONE INQUILINI

 

CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE EX ART. 2 Commi 3,4,5, 
LEGGE 43179

PER PRATO E COMUNI DELLA PROVINCIA

I sindacati della proprieta' immobiliare (UPPI, ASPPI, CONFAPPI) e quelli degli inquilini (SUNIA, SICET, UNIAT, UNIONE INQUILINI) di PRATO, in base alla Legge n. 431/1998 ed al collegato successivo Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro delle Finanze del 05.03.1999 art.1 e seguenti,

preso atto

- che il Comune di Prato ha gia' individuato sul proprio territorio comunale n. 6 (sei) microzone omogenee, da tutti i sindacati in epigrafe citati riconosciute valide ed idonee anche per l'applicazione dei contratti tipo previsti all'art. 2, comma 3, ed all'art. 5 Legge 431/1998;

- che _ necessario individuare per ogni singola zona i valori minimi e i massimi del canone da applicarsi;

- che all'interno di tutte le singole zone sono state individuate tre fasce di oscillazione, con valori minimi e massimi,(A - B- C) per l'applicazione in concreto dei canoni per le unit_ immobiliari ad uso abitativo alle stesse appartenenti;

- di tutto quanto stabilito nel decreto interministeriale LAVORI PUBBLICI - FINANZE del 05.03.1999 pubblicato sulla G.U. il 22.03.1999;

determinano

ZONA N. 1 : Centro Storico

Il canone minimo in lit. 7.000 mensili al mq.

Il canone massimo in Lit. 12.000 mensili al mq.

ZONA N. 2 : Piet_, Giolica, Castellina, Filettole, Carteano, Canneto

Il canone minimo il Lit. 7.000 mensili al mq.

Il canone massimo in Lit. 13.000 mensili al mq.

ZONA N. 3 : S. Lucia, Coiano, galceti, Villa Fiorita, Figline, Cerreto.

Il canone minimo in Lit. 7.000 mensili al mq

Il canone massimo in Lit. 13.000 mensili al mq.

ZONA N. 4 : Zona adiacente il centro storico, repubblica, zona pedecollinare est.

Il canone minimo in Lit. 8.000 mensili al mq

Il canone massimo in Lit. 12.500 mensili al mq.

ZONA N. 5 : Chiesanuova, Maliseti, San Paolo, Galciana, Grignano, Mezzana.

Il canone minimo in Lit. 8.000 mensili al mq.

Il canone massimo in Lit. 12.500 mensili al mq.

ZONA N. 6 : Frazioni periferiche

Il canone minimo il Lit. 7.000 mensili al mq.

Il canone massimo in Lit. 12.000 mensili al mq.

concordano

Art. 2

che per l'applicazione concreta del canone nelle singole fasce devono essere tenuti presenti, per le singole unita' immobiliari abitative Cat. A/2,A/3,A/4,A/5,A/6 E A/7, lo stato manutetivo proprio e dell'intero stabile nonche' la seguente classificazione:

Fascia "A": _ da intendersi di tale livello l'unita' immobiliare dotata di standard di fruibilia'  superiore alla media che abbia comunque il riscaldamento singolo, doppi servizi (per unita'  immobiliari di superficie superiore a mq 100), posto auto assegnato o autorimessa provata (potra'  valutarsi a parte, ai fini della superficie totale di calcolo il 35% della sua consistenza) e almeno due (2) dei requisiti sottoelencati: cantina, soffitta, area a verde, o terrazze non condominiali, impianti sportivi, portierato, videocitofono, addolcitore, antenna satellitare, mancanza di barriere architettoniche;

Fascia "B": unita'  immobiliare in buono stato manutetivo, dotata di impianti e servizi condominiali adeguati, tali da rendere l'immobile conforme ad uno standard di fruibilia'  di livello medio; _ da intendersi di tale livello l'unita'  immobiliare che abbia comunque impianto di riscaldamento e ascensore (per le unita'  immobiliari poste oltre quattro piani fuori terra) ed almeno tre dei requisiti sottoelencati: parcheggio condominiale, aree a verde o cortili condominiali, autoclave, terrazze o balconi, cantina, soffitta, lastrici solari di uso esclusivo a livello, stenditoio, lavanderia, locali condominiali per riunioni, mancanza di barriere architettoniche, elementi d'isolamento termico;

Fascia C : tutti gli altri immobili che non presentano i requisiti per le fasce A e B anche se di fruibilia' inferiore alla media,

stabiliscono

ART.3

che per la ZONA 1 il canone di locazione sia mensilmente

- per la fascia A tra Lit. 10.000 e Lit. 12.000 al mq

- per la fascia B tra Lit. 9.000 e Lit. 11.500 al mq

- per la fascia C tra Lit. 7.000 e Lit. 9.000 al mq.

che per la ZONA 2 il canone di locazione sia mensilmente

- per la fascia A tra Lit. 11.000 e Lit.13.000 al mq.

- per la fascia B tra Lit. 8.500 e Lit. 11.500 al mq.

- per la fascia C tra Lit. 7.000 e Lit. 9.500 al mq.

che per la ZONA 3 il canone sia mensilmente

- per la fascia A tra Lit. 11.000 e Lit. 13.00 al mq.

- per la fascia B tra Lit. 9.000 e Lit. 12.000 al mq.

- per la fascia C tra Lit. 7.000 e Lit. 9.500 al mq.

che per la ZONA 4 il canone di locazione sia mensilmente

- per la fascia A tra Lit. 11.000 e Lit. 12.800 al mq.

- per la fascia B tra Lit. 9.000 e Lit. 11.500 al mq.

- per la fascia C tra Lit. 8.000 e Lit. 9.000 al mq.

che per la ZONA 5 il canone di locazione sia mensilmente

- per la fascia A tra Lit. 10.000 e Lit. 12.500 al mq.

- per la fascia B tra Lit. 9.000 e Lit. 11.500 al mq.

- per la fascia C tra LIt. 8.000 e Lit. 9.000 al mq.

che per la ZONA 6 il canone di locazione sia mensilmente

- per la fascia A tra Lit. 9.500 e Lit. 12.000 al mq.

- per la fascia B tra Lit. 8.000 e Lit. 9.800 al mq.

- per la fascia C tra Lit. 7.000 e LIt. 8.500 al mq.

Confermano

ART. 4

4.1. che qualora le parti concordino per i nuovi contratti una durata contrattuale maggiore rispetto a quella prevista ex-legge, gia'  con decorrenza immediata, il canone di locazione potra'  essere maggiorato del 3 %

(tre per cento) per ogni anno di durata contrattuale ulteriore rispetto ai tre previsti per legge;

4.2 che per il calcolo della superficie di valutazione dell'unita'  immobiliare e degli accessori si applicheranno tutte le indicazioni previste nell'Allegato C (norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità  immobiliari a destinazione ordinaria - Gruppi R, P, T) del Decreto del Presidente della Repubblica23 marzo 1998 n. 138;

4.3 che per le unita'  immobiliari o singoli vani corredati di mobilio, ritenuto idoneo e di gradimento del conduttore, le parti contraenti ne terranno conto ai fini della determinazione di una maggiorazione del canone locativo nell'ambito massimo della fascia di appartenenza;

4.4 che per i contratti ad uso transitorio (durata da 1 a 18 mesi) e per quelli ad uso studenti (durata da 6 a 36 mesi) si applicano le fasce determinate con una riduzione del 5 % (cinque per cento);

4.5 che se diminuiranno o aumenteranno le agevolazioni fiscali cosi' come previste nel comma 1 dell'art. 8 della Legge n. 431/1998, che hanno determinato i presenti accordi intersindacali, i canoni di affitto concordati verranno aumentati o diminuiti contestualmente nella stessa misura, previo ratifica della Commissione Conciliativa Stragiudiziale di cui al successivo Art. 6 del presente accordo.

4.6 che il presente accordo ha la durata di tre anni a partire dal deposito dello stesso presso il Comune di Prato, con possibilita' comunque di revisione dopo il diciottesimo mese dal suddetto deposito.

concordano

ART. 5

5.1 che, fatto salvo il diritto a stipulare un nuovo contratto in base alla disciplina prevista dall'art. 2 comma 1 L. 431/1998, per le parti interessate a rinnovare i contratti di locazione, ancora soggetti al regime legale di cui alla L.392/78, in base all'art. 2 comma 3 L. 431/98, i nuovi canoni di locazione, determinati con l'applicazione dei criteri fissati nel presente accordo, saranno applicati come segue:

A) qualora la differenza tra il nuovo canone determinato con i parametri suelencati ed il canone pagato dal conduttore sia inferiore od uguale a Lit. 400.000 mensili, essa sara'  pagata in parti uguali, all'inizio del secondo e del terzo anno;

B) qualora la differenza tra il nuovo canone determinato con i parametri suelencati ed il canone pagato dal conduttore sia superiore a Lit. 400.000 mensili, le parti gia' fin da subito possono concordare un rinnovo contrattuale superiore ai tre anni ordinari, recuperando integralmente la differenza ed uniformandosi al pienoregime a partire dall'inizio del quarto anno a seconda della misura del recupero.

C) Contestualmente al raggiungimento del canone a regime, in base ai punti precedenti A) e B), sullo stesso potra'  essere applicato l'aggiornamento in base agli indici Istat in misura non superiore al 75% in relazione alla variazione verificatasi dall'inizio locazione.

5.2 che, a compensazione della facolta' concessa al conduttore di dare disdetta anticipata del contratto anche al di fuori della ipotesi espressamente prevista dall'art. 3, comma 6, della L. 431/1998, la corresponsione degli interessi legali o postali relativi al deposito cauzionale potra' avvenire in un'unica soluzione alla fine del rapporto locativo.

istituiscono

ART. 6

LA COMMISSIONE CONCILIATIVA STRAGIUDIZIALE

Le Parti contraenti potranno attivare una procedura di verifica della congruita' e/o conformita' del contratto all'accordo locale, valendosi della Commissione Conciliativa Stragiudiziale, istituita presso il Comune di Prato, solo nel caso in cui il contratto ed il conseguente canone di locazione non siano stati concordati con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali in fase di stipula, e comunque solo se sia risultato vano il tentativo di componimento fatto con l'assistenza dei rappresentanti delle Associazioni sindacali della proprieta' e dell'inquilinato, a cui hanno dato la propria adesione le Parti contraenti anche se successivamente alla stipula privatistica del contratto.

La Commissione Conciliativa Stragiudiziale sara' composta da 5 (cinque) membri e precisamente: dal Difensore Civico del Comune di Prato (o suo delegato), da due delelgati delle OO.SS. dell'inquilinato di Prato, a rotazione da un delegato dell'Associazione maggiormente rappresentativa a livello locale della proprieta'  immobiliare e da un delegato a rotazione delle altre OO.SS. della prop_riet_ di Prato. Resta inteso che potranno far parte della suddetta commissione solo i delegati delle OO.SS. che hanno sottoscritto il presente accordo.

Il tentativo di componimento con la mediazione dei Sindacati della proprieta' e dell'inquilinato, liberamente scelti dalle Parti contraenti, deve concludersi entro venti giorni dalla prima seduta. In caso di fallimento della mediazione sindacale succitata, le Parti potranno ricorrere alla Commissione Conciliativa Stragiudiziale, che dovra'   pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima seduta.

Le Parti contraenti potranno ricorrere alla Commissione Conciliativa Stragiudiziale anche in via preventiva per determinare l'individuazione di particolari casi di degrado dell'immobile e/o dell'unita' immobiliare per i quali determinare un'equa riduzione del canone rispetto ai valori di cui alle fasce C.

Rientra tra le funzioni assegnate alla Commissione Conciliativa Stragiudiziale anche la facolta'  di ratificare eventuali accordi fra le parti in ordine ad una diversa articolazione degli aumenti del canone previsto nell'ambito dei valori individuati dal presente accordo territoriale per i rinnovi dei contratti di locazione ancora soggetti al regime legale della L. 392/1978, di cui al'Art. 5 precedente.

ART. 7

OSSERVATORIO TERRITORIALE DELLA CONDIZIONE ABITATIVA

Le associazioni firmatarie del presente accordo ritengono essenziale affiancare agli accordi contrattuali terrioriali depositati un ampio sistema informativo e per questo convengono che sia opportuno istituire presso il Comune di Prato un Osservatorio territoriale, che effettui la raccolta dei dati nonche'  il monitoraggio permanente della situazione abitativa locale.

Preso atto della disponibilita'  dell'Amministrazione Comunale, la composizione, l'organizzazione e la funzione dell'Osservatorio saranno definiti con apposito provvedimento del Comune in accordo con tutte le Organizzazioni sindacali firmatarie.

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 8

Sono parte integrante dell'accordo territoriale i MODELLI A) e B) allegati alla presente convenzione. Detti modelli contrattuali, previsti rispettivamente per le locazioni abitative ordinarie e per le locazioni abitative di natura transitoria sono depositati unitamente al presente accordo territoriale presso il Comune di Prato. Il MOD. C), contratto per studenti, verra'  depositato successivamente.

Prato, li 22. Luglio 1999

Letto, approvato e sottoscritto.

U.P.P.I. - Prato

A.S.P.P.I. - Prato

CONFAPPI - Prato

SUNIA - Prato

SICET - Prato

UNIAT - Prato

UNIONE INQUILINI - Prato