ACCORDO PER LA CITTÀ DI TARANTO

Accordo territoriale in attuazione della Legge 9 dicembre 1998, n. 431

COMUNE DI TARANTO

In data 29/07/1999, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 431/98, art. 2, co. 3, in ordine ai contratti concordati, si sono riunite da una parte le Organizzazioni della Proprietà:

U.P.P.I. (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari) con sede in Taranto alla via Principe Amedeo n. 35, rappresentata dall’Avv. Ciro Parisi;
CONFEDILIZIA, con sede in Taranto alla Via Pitagora n. 142, rappresentata dall’Ing. Nobile Rodofo;
ANPE (Associazione Nazionale Proprietà Edilizia), con sede in Taranto alla Via De Cesare n. 1, rappresentata dall’Avv. Prete Roberto;
ASPPI (Associazione Sindacali Piccoli Proprietari Immobiliari) con sede in Taranto al Viale Magna Grecia n. 420/B, rappresentata dall’Avv. Ottavio Santacroce;
APPC (Associazione Piccoli Proprietari Case) con sede in Taranto al Corso Umberto n. 114, rappresentata dal Geom. Vito Poggi.

e dall’altra le organizzazioni dell’inquilinato:

SUNIA (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari, con sede in Taranto alla via Gorizia n. 19, rappresentata dal Geom. Umberto Olivella;
SICET (Sindacato Inquilini Casa e Territorio), con sede in Taranto alla via Crispi n. 104, rappresentata dal Sig. Biazzo Raffaele;
UNIAT (Unione Inquilini Ambiente e Territorio) con sede in Taranto alla via Umbria n. 22, rappresentata dal Geom. Silvio Caforio;
ANIA (Associazione Nazionale Inquilini Assegnatari), con sede in Taranto alla via San Roberto Bellarmino n.18, rappresentata dall’Avv. Pasquale Bondanese.

PREMESSO

che il decreto emanato dal Ministro dei LL.PP., di concerto con il Ministro delle Finanze, in virtù di quanto disposto dall’art. 4, co. 2, L. 431/98, di recepimento dei principi stabiliti nella Convenzione nazionale istituita dal citato art. 4, prevede che i Comuni, anche in forma associata, provvedano a convocare le Organizzazioni di categoria della Proprietà e dell’Inquilinato maggiormente rappresentative, entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto di cui al co. 2 art. 4; che, a tutt’oggi, nonostante le note di sollecito inviate dalle Associazioni di categoria della Proprietà e dell’Inquilinato, il Comune di Taranto ancora non ha sollecitato l’incontro di cui all’art. 2, co. 3; che le Associazioni di categoria della Proprietà e dell’Inquilinato, in questo accordo sono intervenute, hanno interesse alla tutela di proprietari ed inquilini, al fine di rendere applicabile la L. 431/98; che si ravvisa l’esigenza per una concreta operatività della legge, in assenza di attività da parte del Comune di Taranto, al fine di evitare un fallimento della legge stessa, di provvedere alla stipula del previsto accordo.
Tanto premesso, le scriventi organizzazioni concordano di individuare all’interno del territorio del Comune di Taranto un numero omogeno di aree comunali, ovvero microzone, al fine di meglio identificare i canoni di locazione, senza polverizzare il territorio comunale in tante microzone.Tanto anche in considerazione della distinzione in microzone effettuata dal Consiglio del Comune di Taranto con delibera del 22/02/1999.Vengono individuate nel Comune di Taranto, quattro zone: centro storico, centro, semi-periferia e periferia.Si chiarisce che per centro storico si deve intendere la parte vecchia della città, o meglio il nucleo storico della città che, purtroppo, sia a Taranto che nella Provincia è del tutto degradato. Per cui la valutazione locatizia negli stessi risulterà ridotta, proprio in considerazione di quanto sopra.Per centro bisogna intendere la parte centrale della città, cioè il cuore economico-commerciale della stessa, e le immediate e prossime vicinanze.Per semi-periferia si intende il territorio ricadente tra il centro e la periferia.Per periferia, la parte lontana dal centro, cioè quella residenziale e, per lo più, costituita da nuove costruzioni, anche a villini, del che si è tenuto conto nello stabilire il valore massimo locativo.Il valore locativo viene determinato in un importo minimo e un importo massimo e varierà tenuto conto degli elementi di cui alla parametrazione allegata con la lettera A.Tutto ciò premesso, le Associazioni firmatarie stabiliscono e concordano quanto di seguito riportato:

VALORE LOCATIVO: I canoni di locazione vengono stabiliti e concordati in Lit/mq. Annuo:

SUPERFICIE CONVENZIONALE: Le Organizzazioni intervenute nel presente accordo stabiliscono che la superficie dell’alloggio, sulla base della quale viene determinato il canone di locazione, sarà calcolata considerando la superficie utile calpestabile, sommando i seguenti elementi:

DURATA CONTRATTUALE: Il contratto-concordato, nel rispetto della L. 431/98, avrà una durata minima di tre anni, prorogabili di ulteriori due anni, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo. Se le parti intendono stabilire una durata superiore a quella minima di tre anni, il canone di locazione potrà essere aumentato di un importo pari al 6% per il quarto anno, di un ulteriore 6% per il quinto anno e ulteriore 6% per il sesto anno. Gli aggiornamenti ISTAT nel periodo dal 4° al 6° anno non saranno applicati solo in costanza della maggiorazione percentuale del canone. Dal settimo anno in avanti, il canone potrà subire solo gli aumenti ISTAT nella misura del 75%, come già subiti durante la decorrenza contrattuale. Le parti concordemente dal 4° al 6° anno potranno stabilire una maggiorazione del canone anche inferiore alla percentuale convenuta nel presente accordo.

APPARTAMENTI AMMOBILIATI: I canoni di locazione relativi ad appartamenti ammobiliati saranno aumentati di un importo massimo pari al 30% (secondo qualità e stato di conservazione dei mobili), avendo a base l’importo che dalle parti sarà determinato, tenendo presenti i valori innanzi fissati, con impegno per le parti di sottoscrivere inventario degli arredi.

AGGIORNAMENTO CANONE: I canoni di locazione subiranno annualmente l’aggiornamento, in misura pari al 75% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE E IMPOSIZIONE FISCALE: Le Organizzazioni firmatarie del presente accordo stabiliscono che nei contratti-tipo sarà inserita la clausola in virtù della quale ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione del presente accordo territoriale, anche a riguardo del canone, una Commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti — scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie del presente accordo — sulla base delle designazioni rispettivamente del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo — che svolgerà eventualmente funzioni di presidente — sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione

ONERI ACCESSORI: Come da tabella B.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: Nel caso di esecuzione sull’unità immobiliare o sull’edificio di cui è parte di importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l’efficienza in relazione all’uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione, di rilevante entità, il locatore può chiedere al conduttore che il canone dell’alloggio venga integrato con un aumento dell’interesse legale sul capitale impiegato (spesa contenuta), salvo variazioni ISTAT.Ci si riporta per tutto quanto non previsto in ordine al contratto concordato per uso abitativo (ordinario), a quanto disposto nell’allegato C del presente accordo.

CONTRATTI DI NATURA TRANSITORIA: I contratti di natura transitoria che avranno durata non inferiore a un mese e non superiore a 18 (diciotto) mesi, potranno essere concordati tra locatore e conduttore, per esigenze di entrambi, per i motivi di seguito elencati:

Quando il proprietario ha necessità di adibire entro 18 mesi l’immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori, per i motivi di: trasferimento temporaneo della sede di lavoro; matrimonio; matrimonio dei figli; rientro da altro comune; attesa di autorizzazioni per la ristrutturazione o demolizione dell’immobile o ampliamento con alloggio attiguo.Quando l’inquilino ha necessità di un contratto transitorio a causa di: trasferimento temporaneo della sede di lavoro; contratto di locazione a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza; assegnazione di alloggi di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o da privati di un alloggio che si rende disponibile entro 18 mesi dimostrato con compromesso regolarmente registrato; vicinanza momentanea a parenti bisognosi; uso seconda casa con permanenza della residenza nella prima casa nello stesso comune.Oltre alle situazioni di cui sopra, il locatore ed il conduttore potranno sottoscrivere contratti transitori in presenza di situazioni parimenti meritevoli di tutela.Le esigenze di cui sopra dovranno essere confermate dal locatore a mezzo di lettera raccomandata trenta giorni prima della scadenza contrattuale. In difetto di comunicazione, il contratto sarà ricondotto, in quanto alla durata a quella prevista dall’art. 2, comma 1, L. 431/98. I canoni relativi ai contratti transitori si intendono fissati nei valori minimi e massimi riportati nel presente accordo e nel rispetto delle zone come sopra individuati. Anche in questi contratti vale quanto stabilito nel presente accordo in ordine alle spese straordinarie e fermo restando quanto stabilito per le spese e gli oneri ordinari. Ci si riporta per tutto quanto non previsto all’allegato D del presente accordo.

CONTRATTI PER ESIGENZE DI STUDENTI UNIVERSITARI: I contratti per gli studenti universitari possono essere sottoscritti nel Comune di Taranto e nei comuni limitrofi per una durata minima di sei mesi e massima di tre anni. Per i citati contratti, i canoni di locazione si intendono fissati, nei valori minimi e massimi riportati nel presente accordo e nel rispetto delle zone, come sopra individuate. Il contratto si rinnoverà automaticamente per ugual periodo, se non dovesse intervenire dal conduttore regolare disdetta inviata a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale.Nel caso di più studenti universitari che conducono in locazione l’immobile, ciascuno di essi avrà facoltà di recesso, quindi si potrà avere anche recesso parziale, nel rispetto di quanto previsto al punto precedente in ordine alla disdetta contrattuale. Il conduttore o i conduttori potranno comunque, in ogni momento, con preavviso di almeno tre mesi, recedere anche anticipatamente dal contratto, purché sussistano gravi motivi. Anche in questi contratti vale quanto stabilito nel presente accordo in ordine alle spese straordinarie e fermo restando quanto stabilito per le spese e gli oneri ordinari. Ci si riporta per tutto quanto non previsto all’allegato E del presente accordo.

ASSISTENZA ASSOCIAZIONI DEI PROPRIETARI E DEI CONDUTTORI: Al fine di evitare la stipula di contratti in difformità al disposto legislativo e per garantire i contraenti nella stipula dei contratti previsti dal presente accordo, si rileva l’opportunità di richiedere l’assistenza delle Associazioni di categoria della Proprietà e dell’Inquilinato.

ABBATTIMENTO ICI: Le sottoscritte Associazioni, avendo valutato la situazione abitativa nella città di Taranto, considerato che i proprietari di prima casa nel territorio cittadino, così come nella Provincia, sono circa il 75%, tenuto conto della stasi del mercato immobiliare, che oggi, grazie all’abbassamento dei tassi dei mutui, sta cominciando un lento recupero di posizioni, conseguentemente vista la ridotta richiesta di locazione, fanno carico al Comune di Taranto presso cui il presente accordo viene depositato di deliberare una riduzione dell’aliquota ICI, per favorire i proprietari che concedono in locazione gli immobili a titolo di prima abitazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, co. 3 legge 431/98.

REVISIONE ACCORDO TERRITORIALE:A) Le Organizzazioni firmatarie concordano di provvedere alla revisione del presente accordo, con cadenza triennale. Il primo incontro potrà avvenire anche prima della scadenza stabilita, ove ritenuto dalle Organizzazioni necessario, nel caso in cui i Comuni della Provincia Jonica provvedano alla zonizzazione del territorio.B) I criteri, le modalità ed i termini di cui alla Commissione di Conciliazione Stragiudiziale prevista nel presente accordo, saranno concordati tra le organizzazioni di categoria firmatarie, con separato protocollo di intesa entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.Taranto lì, 29/07/1999Letto, confermato e sottoscritto

 

PER I PROPRIETARI:

UPPI — Avv. Ciro Parisi
CONFEDILIZIA — Ing. Rodolfo Nobile
ANPE — Avv. Roberto PreteASPPI — Avv. Ottavio Santacroce
APPC — Geom. Poggi Vito
 

PER I CONDUTTORI

SUNIA — Geom. Umberto Olivella
SICET — Sig. Biazzo Raffaele
UNIAT — Geom. Silvio Caforio
ANIA — Avv. Pasquale Bondanese

 


Per ulteriori dettagli contattare la sede Territoriale SICET, Sindacato Inquilini Casa e Territorio.