ACCORDO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA PER I CONTRATTI DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO
SUNIA
SICET
UNIAT
UNIONE INQUILINI
UPPI
ASPPI
COMUNE DI MASSA
La legge 431/98 (riforma delle locazioni) e la legge regionale n. 77/98 (riordino delle competenze in materia di Erp) si inseriscono a pieno titolo nel percorso di riforme e di modernizzazione dello Stato sociale che si sta cercando di compiere nel settore del mercato abitativo pubblico e privato.
Le due normative, insieme alla legge regionale 96/96 (assegnazione e gestione del patrimonio pubblico), tendono a valorizzare il ruolo e le funzioni dei Comuni e delle parti sociali in un quadro di concertazione e di contrattazione.
I firmatari del presente accordo riconoscono che le normative suddette hanno il merito di aver individuato come centrali la questione degli investimenti nel mercato abitativo, della redditività del patrimonio alloggiativo pubblico e privato, e di avere collegato tali questioni alla politica dei redditi ed alle risorse destinate allo stato sociale.
In questo contesto si invitano i Comuni e quindi i loro sindaci a prestare più attenzione ed impegno ai temi sollevati dalle leggi in questione e procedere rapidamente agli adempimenti previsti dalla normativa, assumendo iniziative per sostenere l’attuazione della riforma, il rilancio del mercato abitativo e per spostare risorse verso lo stato sociale.
I comuni di Montignoso, Massa, Carrara, Fosdinovo, Fivizzano sono riconosciuti nella delibera del CIPE tra quelli ad alta tensione abitativa, e quindi l’accordo territoriale sulla determinazione dei canoni di affitto previsto consentirà ai locatori ed ai conduttori di avere le agevolazioni fiscali, il fondo sociale e tutti i vantaggi previsti dalla Legge 431/98.
Le rappresentanze sindacali firmatarie ritengono prioritarie le seguenti questioni:
Nella provincia di Massa Carrara, solo negli ultimi due anni, sul fronte degli sfratti si registra la seguente situazione:
N. 950 richieste di sfratto sono state presentate all’Ufficiale giudiziario per la loro esecutività;
N. 650 richiesta di concessione della forza pubblica sono stare presentate alla ex commissione Prefettizia;
N. 302 sono stare le concessioni della forza pubblica.
Negli ultimi dieci anni gli sfratti pendenti sono oltre tremila.
La convenzione territoriale dovrà farsi carico dell’emergenza abitativa e trovare soluzioni economiche e normative per trasformare gli sfratti in nuovi contratti.
Il mercato sommerso e irregolare è esteso almeno quanto quello degli sfratti. Si tratta di un mercato senza garanzie contrattuali che necessariamente deve essere ricondotto alla legalità. A tal fine le organizzazioni sindacali si impegnano a ricercare nella convenzione soluzioni e forme contrattuali utili alla regolarizzazione di questo mercato.
Obiettivo dell’accordo territoriale è quello di determinare le condizioni contrattuali per il recupero dello sfitto e per favorire l’accesso alla locazione da parte di famiglie escluse dal mercato privato.
DISCIPLINA GENERALE
"Strumenti di informazione"
La contrattazione collettiva triennale; il canone libero e il canone contrattato, i contratti transitori, impongono l’individuazione di strumenti di monitoraggio e di informazione sui valori di mercato degli alloggi, sui canoni, sulle tipologie edilizie, sugli standards abitativi e dei servizi e, più in generale sulla domanda e sull’offerta della locazione.
OSSERVATORIO TERRITORIALE
Viene richiesta la costituzione, in forma associata tra i Comuni, l’Osservatorio Territoriale del mercato pubblico e privato della locazione e delle politiche abitative. In tale Osservatorio sono rappresentate le Organizzazioni della proprietà edilizia e dell’inquilinato, le confederazioni sindacali CGIL-CISL-UIL, le associazioni delle Imprese di costruzione (ANCE, API, CNA, CONFARTIGIANATO, ecc.) e potrà avvalersi della collaborazione della Camera di Commercio, delle Agenzie immobiliari e di liberi professionisti).
L’Osservatorio è sede di:
analisi, verifica, confronto e proposta sui temi di rilevante interesse delle Parti e in particolare:
andamento e prospettive del mercato, andamento del costo delle abitazioni e confronto con lo stesso andamento in altre città. Analisi del mercato irregolare e sommerso. Andamento, tendenze e prospettive di investimento per settori piccola e media proprietà. Enti, Assicurazioni n banche, grandi gruppi. Tendenze delle tipologie costruttive. Evoluzione del mercato delle locazioni con particolare riguardo alle condizioni giovanili, agli immigrati, alle giovani coppie.
Analisi del rapporto tra costo delle abitazioni (canone e pressione fiscale). Informazione su provvedimenti esecutivi di rilascio distinti per gruppi sociali. Andamento del canale contrattuale libero. Andamento durate di fatto del rapporto di locazione. Questioni dell’amministrazione condominiale, della gestione dei contratti e della gestione immobiliare e formazione professionale.
Sicurezza fabbricati. Ambiente urbano. Investimenti. Aree di crisi. Processi di vendita e di dismissione patrimonio.
L’osservatorio svolge la funzione di garantire la corretta e uniforme applicazione del contratto collettivo territoriale delle locazioni.
L’Osservatorio fornisce periodicamente il listino di borsa dei valori dei canoni di locazione.
L’Osservatorio viene istituito dai Comuni e potrà avere la sede e le strutture materiali, l’apparato tecnico, i collaboratori, i finanziamenti nell’ambito delle ater riformate secondo le procedure previste dalla legge regionale n. 77/98.
Nell’ambito dell’Osservatorio vengono istituiti i seguenti organismi:
COMMISSIONE PER IL FONDO DI SOSTEGNO ALLA CONTRATTAZIONE, composta dai rappresentanti dei Comuni, delle Organizzazioni della proprietà e degli inquilini. Ha il compito di fissare i criteri di erogazione dei contributi e di predisporre i bandi comunali.
Parte prima — Norme generali
Art. 2 — durata
2) L’accordo, stante l’esigenza di sperimentare i meccanismi contrattuali e la mancata definizione delle microzone censuarie, ha carattere transitorio ed ha validità di 12 mesi a decorrere dalla data di deposito dello stesso presso i comuni di cui all’art. 1. Alla scadenza sarà verificata la sua adeguatezza agli scopi preposti e saranno adottate eventuali modifiche o integrazioni.
PARTE SECONDA — Determinazione dei canoni.
Art. 3 (canone)
Art. 4 (zonizzazione)
Comune di Massa delibera n. del ……………
Art. 5 (fasce di oscillazione)
Il canone di locazione degli immobili da locare è determinato per zona, sulla base delle seguenti fasce di oscillazione, comprendenti un valore minimo ed uno massimo a metro quadro:
Comune di Massa
Tipologia Zona Agricola Zona di centro storico Zona intermedia
e periferica e di particolare pregio
A Massimo 13.100 13.500 13.800
A Minimo 10.000 10.300 10.900
B Massimo 10.000 10.300 10.900
B Minimo 7.000 7.300 7.900
C Massimo 7.000 7.300 7.900
C Minimo 3.500 3.700 4.000
Art. 6 (superficie convenzionale)
La superficie convenzionale dell’alloggio sulla quale viene determinato il canone di locazione, è data dalla somma dei seguenti elementi:
a — l’intera superficie utile dell’unità immobiliare;
b — lo 0,60 della superficie utile delle autorimesse singole (garages);
c — 0,40 della superficie del posto macchina scoperto ad uso esclusivo;
d — lo 0,25 della superficie utile di balconi, cantine, terrazze ed altri accessori simili;
e — lo 0,15 della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore. Lo 0,10 della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell’unità immobiliare.
Art. 7 (classificazione degli immobili)
L’unità immobiliare viene classificata in base alle proprie caratteristiche di tipo A, B, C, di seguito indicate:
UNITA’ IMMOBILIARE DI TIPO A
E’ classificato di tipo A l’immobile che, oltre alle caratteristiche stabiliti per quelle di tipo B, presenta anche le seguenti:
Per la classificazione di alloggio di tipo A basta il possesso di una sola delle caratteristiche di ci ai numeri 1) e 2) oppure almeno due delle altre o tre nel caso in cui fra queste ci siano comprese quelle di cui al punto 8):
UNITA’ IMMOBILIARE DI TIPO B
Si considera di tipo B l’alloggio dotato di:
UNITA IMMOBILIARE DI TIPO C
E’ considerato di tipo C l’alloggio che non presenta almeno due celle caratteristiche indicate per quello di tipo B, con esclusione di quella di cui al numero 5 che non è elemento determinante per questa tipologia.
Art. 8 (Maggiorazione per particolari categorie di immobili)
Art. 9 (Maggiorazione per durata del contratto superiore al minimo)
Art. 10 (aggiornamento del canone)
Art. 11 (rinnovo contratti stipulati ai sensi della legge 392/78)
tipologia Zona periferica Zona centro storico Zona intermedia e di
particolare pregio
A massimo 10.000 10.300 10.900
A minimo 7.000 7.300 7.900
B massimo 7.500 7.900 8.300
B minimo 5.000 5.200 5.500
C massimo 5.600 5.800 6.100
C minimo 4.900 5.100 5.300
Art. 12 (trasformazione contratti patti in deroga e contratti mercato libero)
Art. 13 (contratto tipo)
Art. 14 (Commissione di conciliazione stragiudiziale)
PARTE TERZA — DIRITTI SINDACALI E RAPPRESENTANZA
Art. 15 (rappresentanze sindacali)
1 — Le parti riconoscono la necessità di definire forme di rappresentanza sindacale. Fino alla loro costituzione le competenze sono esercitate dalle organizzazioni firmatarie del presente accordo territoriale.
2 — La disciplina relativa alle rappresentanze sindacali sarà definita con apposito accordo.
Art. 16 (delega contributi sindacali)
1 — I proprietari di almeno n. 10 appartamenti provvederanno alla riscossione dei contributi sindacali dovuti dai conduttori alle loro organizzazioni sindacali in conformità a specifica delega.
Art. 17 (diritto di affissione e riunione)
1 — I proprietari degli appartamenti di cui al precedente art. 17? (16) provvedono ad assicurare, in analogia a quanto previsto dall’art. 25 della legge n. 300/1970, il diritto all’affissione delle comunicazioni delle organizzazioni sindacali.
2 — Gli stessi soggetti garantiscono alle loro organizzazioni sindacali dei conduttori la possibilità di effettuare riunioni in locali messi a disposizione della proprietà.
Art. 18 (contratti nei Comuni non compresi negli elenchi dei Comuni ad alta tensione abitativa)
Le parti si impegnano sia pure nella loro autonomia istituzionale, per i correttivi e le modifiche da apportare alle leggi n. 91/89 e n. 431/98.
Le parti si impegnano inoltre, a raggiungere entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, una convenzionale per la stipula di contratti a canone concordato, atteso che anche i Comuni esclusi dai benefici fiscali della legge 431/98, adottino misure a sostegno della contrattazione, mediante la manovra delle aliquote fiscali sull’ICI.
Associazioni firmatarie
Per i conduttori per i proprietari
SICET UPPI
SUNIA
UNIAT
ASPPI
UNIONE INQUILINI