ACCORDO PER LA CITTA' DI MACERATA

ACCORDO TERRITORIALE

 

Per la provincia di Macerata

In attuazione della Legge 9 dicembre 1998, n. 431,

Decreto Ministro dei Lavori Pubblici 5 marzo 1999

Fra le seguenti Organizzazioni:

Associazioni della Proprietà Edilizia

CONFEDILIZIA in persona di Francesco Prenna e Paolo Prenna

UPPI in persona di Marcella Corvino

ASPPI in persona di Corrado Lanza

Sindacati Inquilini

SUNIA in persona di Antonio Acqualagna e Gianfranco Giulianelli

SICET in persona di Giampiero Puliti

UNIAT in persona di Roberto Broglia

E con l’intervento — per la parte relativa ai contratti di locazione di natura transitoria afferenti agli studenti universitari — anche delle seguenti organizzazioni:

si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSA

Le parti ritengono necessario individuare condizioni contrattuali, da inserire nell’Accordo di cui all’art. 2, comma 3, della legge 431/98, che tengano conto della specificità del mercato abitativo nell’area c, nell’ambito dei principi stabiliti dalla legge, si propongono in particolare i seguenti obiettivi:

  • Avviare a soluzione il problema degli sfratti per finita locazione, incentivandone la trasformazione in nuovi contratti;
  • Ricondurre alla legalità il mercato degli affitti laddove risulta sommerso e irregolare;
  • Avviare con l’amministrazione comunale di Macerata e con i Comuni della provincia di Macerata, un confronto periodico sulla revisione generale delle zone censuarie e delle tariffe di estimo anche per una più adeguata valutazione dei canoni controllati, delle imposizioni fiscali e delle agevolazioni fiscali previste per tali canoni;
  • Il Comune di Macerata ed i restanti Comuni della provincia si impegnano, nei limiti della loro piena autonomia amministrativa e compatibilmente con gli equilibri di bilancio, ad una rimodulazione delle aliquote ICI al fine di incentivare il ricorso alla stipula dei contratti conformi al presente Accordo.
  • La struttura del presente accordo territoriale, ad eccezione dei riferimenti relativi alla "zonizzazione", ai "valori di mercato nelle singole fasce di oscillazione dei canoni" ed alla riduzione percentuale dei canoni controllati rispetto ai primi, è dalle parti ritenuta valida ed essenziale, per tutti i comuni della Provincia di Macerata.

    1. CONTRATTI AGEVOLATI (art. 2, comma 3, legge 431/98 e art. 1 d.m. 5.3.99)

    L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in oggetto è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Macerata.

    1. Ripartizione del Territorio in Zone Omogenee. Il territorio del Comune, non avendo ancora approvato un progetto per la revisione generale delle zone censuarie e delle tariffe d’estimo — come previsto dal DPR 23 marzo 1998, n. 138 — acquisite le informazioni concernenti la delimitazione delle microzone catastali, viene suddiviso in 4" Zone Omogenee".
    1. Zona centrale e zone di pregio;
  • Zona semicentrale;
  • Zona periferica;
  • Zona agricola;
  • così come definite e delimitate dalla delibera del Comune di Macerata n. 320 del 27.11.1978 per l’applicazione della Legge 392/78 che si allega in copia (Allegato 1 — Planimetrie e stradario), adottate in via transitoria ed in attesa di poter fare riferimento alle nuove delimitazioni ancora in fase di elaborazione.

    Si esclude la designazione della zona di degrado in quanto i piani di recupero amministrativi o di iniziativa privata hanno — nel tempo decorso — eliminata la detta zonizzazione. Pertanto le aree a suo tempo definite tali, andranno considerate parte integrante della zona — tra quelle sopra elencate — relativamente più prossima per vicinanza ed affinità. Mentre resta zona da considerare di degrado l’area di B.go Santa Croce, relativamente a quegli edifici che non hanno subito interventi sostanziali di ristrutturazione negli ultimi 10 anni, per i quali verrà applicata una diminuzione del 5% rispetto ai valori applicati nella zona periferica.

    1. Fasce di oscillazione dei canoni. I valori per la determinazione dei canoni mini e massimi per le zone suddette viene basato sui valori di mercato delle compra-vendite immobiliari, così come riportate su "Mercato ed Investimenti" (quotazioni Primavera 1999), che indica per gli appartamenti i seguenti importi:

    Centro e zone di pregio Minimo £ 2.700.000/mq Massimo £ 3.500.000/mq

    Semi Centro Minimo £ 1.800.000/mq Massimo £ 2.900.000/mq

    Periferia Minimo £ 1.400.000/mq Massimo £ 2.500.000/mq

    Agricola Minimo £ 1.300.000/mq Massimo £ 2.400.000/mq

    1. Valore unitario per collocazione nelle sub-fasce

    Dato un tasso di rendimento medio del 3,2% rispetto a tali valori di compra/vendita, per le zone omogenee come sopra individuate, vengono definite le fasce di oscillazione dei canoni così come da Allegato 2, espressi in £ a mq/ annuale ed in £ a mq/mensili.

    Il canone di locazione, di ogni singola unità immobiliare, è determinato dalle parti all’interno della fascia di oscillazione di cui all’allegato 2 e sulla base degli elementi oggettivi di cui all’Allegato 3.

  • Superficie convenzionale dell’alloggio
  • I metri quadrati utili dell’unità immobiliare sono calcolati sulla base della sua superficie convenzionale (legge n. 392/78).

    In merito alla determinazione della superficie convenzionale e delle caratteristiche dell’alloggio, ai fini della determinazione del canone, verrà steso un Verbale di Consegna dell’Immobile tra le parti le quali, sottoscrivendolo in forma congiunta, se ne assumono la totale responsabilità, esonerando le eventuali Organizzazioni Sindacali intervenute da ogni responsabilità.

    1. Correttivi da applicarsi per la determinazione del canone alla tipologia dell’immobile.
    1. Alloggi collocati in fabbricati intensivi (condomini composti di oltre 8 alloggi):

    il canone sarà individuato all’interno di una oscillazione della sub-fascia individuata nei valori massimi e minimi ridotta di un importo pari al 10%;

  • Alloggi da considerarsi come villini (categoria A/7)
  • Il canone sarà individuato all’interno di una oscillazione della sub-fascia individuata nei valori massimi e minimi aumentata di un importo pari al 10%;

  • Vetustà
  • Relativamente all’anno di costruzione o di completa ristrutturazione (o restauro, come documentabile da apposita concessione edilizia) si applicheranno i seguenti coefficienti alla subfascia individuata nei valori minimi e massimi

    - fino al 1980, una riduzione pari al 10%;

    - dal 1981 in poi nessuna variazione.

  • Mobilio
  • Per alloggi parzialmente o interamente ammobiliati — di cui si allega l’inventario sottoscritto tra le parti — si può applicare una maggiorazione alla sub-fascia individuata nei valori minimi e massimi in proporzione alla quantità di mobili consegnati e per un incremento non superiore al 25%;

  • Durate contrattuali superiori al minimo previsto di 3 anni
  • La sub-fascia individuata nei valori minimi e massimi può essere incrementata nelle seguenti misure:

    1. per i contratti della durata di 4 anni + 2 di eventuale proroga un aumento del 2%;
  • per i contratti della durata di 5 anni + 2 di eventuale proroga un aumento del 4%;
  • per i contratti della durata di 6 anni + 2 di eventuale proroga un aumento del 6%.
    1. Carenza di elementi essenziali

    La sub-fascia individuata nei valori minimi e massimi sarà ridotta nelle seguenti misure:

    - assenza di servizi igienici all’interno dell’abitazione una riduzione pari al 10%;

    - mancato allacciamento alla rete fognante una riduzione pari al 7%;

    1. mancanza di impianto di riscaldamento mediante elementi fissi
  • una riduzione pari al 10%.
    1. canoni di locazione controllati

    I canoni di locazione controllati per il territorio comunale di Macerata dovranno attenersi nell’ambito delle sub-fasce sopra individuate.

    Le parti concorderanno poi il relativo canone tenendo conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del D.M. 5 marzo 1999 e, in particolare, dello stato manutentivo dell’alloggio e dell’intero immobile. Per le locazioni da stipulare in applicazione dell’art. 2, comma 3, della legge 431/98, le parti potranno valersi esclusivamente del "Contratto tipo locale" convenuto nel presente Accordo, in conformità al modello di contratto di cui all’Allegato A del D.M. 5 marzo 1999, recante — come col presente Accordo formalmente si conviene — l’eventuale modalità di aggiornamento del canone, nella misura massima annuale del 75% della variazione ISTAT, con la formula sarà/non sarà aggiornato.

    Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente accordo approvano l’allegata Tabella (Allegato 4).

    1. CONTRATTI PER USO TRANSITORIO (art. 5, comma 1, legge 431/98 e art. 2 D.M. 5.3.99)

    L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in oggetto è costituito dal territorio amministrativo dei Comuni della Provincia di Macerata.

    Ai fini dell’art. 2, comma 4, d.m. 5 marzo 1999, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati, sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati, per le zone del Comune di Macerata.

    Per i contratti in oggetto — per i quali le organizzazioni stipulanti concordano l’applicazione della medesima tabella degli oneri accessori di cui all’allegato 4 — vengono individuati le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori.

    Fattispecie di esigenze dei proprietari:

    1. quando il proprietario ha esigenza di adibire (entro diciotto mesi) l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi:
    1. trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
  • matrimonio dei figli o di altri componenti dello stesso nucleo familiare contraente;
  • rientro all’estero o da altra città di provenienza;
  • destinazione dell’immobile ad uso proprio o dei figli per ragioni di studio documentabili, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;
  • destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori a seguito di cessazione del rapporto di lavoro — già nota al momento della stipula della locazione — che comporti il rilascio dell’alloggio di servizio;
  • qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente individuata sul contratto.
  • Fattispecie di esigenze dei conduttori:

    1. quando il conduttore ha una esigenza transitoria collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata sul contratto,quali ad esempio:
    1. trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
  • contratto di lavoro a tempo determinato in Comune diverso da quello di residenza;
  • assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio, che si rende disponibile entro 18 mesi, dimostrato con regolare compromesso;
  • iscrizione a corsi di studio o formazione professionale di durata certa e documentabile;
  • vicinanza momentanea a parenti bisognosi non autosufficienti e documentabile con Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà.
  • Il locatore ed il conduttore, in base al Decreto citato — che abbiano necessità di stipulare un contratto transitorio — debbono provare la stessa necessità di transitorietà allegando l’apposita documentazione al contratto.

    Per le locazioni da stipulare in applicazione dell’art. 5, comma 1, della legge 431/98, le parti potranno valersi esclusivamente del "Contratto tipo locale" convenuto nel presente Accordo, in conformità al modello di contratto di cui all’Allegato C, del D.M. 5 marzo 1999.

    E) ALLEGATI

    Parte integrante dell’Accordo

     

    Allegato 1

    Zone Omogenee

    (da produrre o recuperare in Comune)

    Allegato 2

    Fasce di oscillazione dei canoni di affitti

     

    ZONE
    Canone Minimo
    £/mq mensile
    Canone medio
    £ mq/mensile
    Canone massimo
    £ mq/mensile
    Zona centrale 86.400 99.200 112.000
    Zona Semicentrale 57.600 75.200 92.800
    Zona periferica 44.800 62.400 80.000
    Pregio 86.400 99.200 112.000
    Degrado (soltanto B.go S. Croce) 42.560 59.280 76.000

    Subfasce da utilizzare nella individuazione del Canone Effettivo secondo il numero degli Elementi Qualificanti e le modalità descritti nell’Allegato 3

    Zona Centrale

     

    Subfascia inferiore Subfascia intermedia Subfascia superiore
    Da 86.400 a 95.000 Da 95.000 a 104.000  

    Zona semicentrale

     

    Subfascia inferiore Subfascia intermedia Subfascia superiore
    Da 57.600 a 69.500 Da 69.500 a 81.000 Da 81.000 a 92.800

     

    Zona periferica

    Subfascia inferiore Subfascia intermedia Subfascia superiore
    Da 44.800 a 56.500 Da 56.500 a 68.000 Da 68.000 a 80.000

     

    Pregio

    Subfascia inferiore Subfascia intermedia Subfascia superiore
    Da 86.400 a 95.000 Da 95.000 a 104.000 Da 104.000 a 76.000

     

    Degrado

    Subfascia inferiore Subfascia intermedia Subfascia superiore
    Da 42.500 a 53.675 Da 53.675 a 64.600 Da 64.600 a 76.000

     

    Allegato 3

    Elementi qualificanti per la determinazione del Canone effettivo

    All’interno delle fasce di oscillazione del canale agevolato vengono individuate fino a tre subfasce; per l’individuazione delle subfasce si tiene conto dei seguenti elementi qualificanti:

     

    Le parti contraenti individueranno la collocazione dell’immobile oggetto del contratto nella subfascia di competenza sulla base della presenza nell’immobile stesso di: almeno 13 elementi caratterizzanti per la subfascia superiore; almeno 7 elementi per la subfascia intermedia; resta collocato l’immobile nella subfascia inferiore quando siano presenti meno di 7 elementi.

    Allegati "A", "B", "C".

    Contratti-Tipo del D.M. 5 marzo ’99.

    Allegato 4

    Tabella delle spese condominiali e degli oneri accessori