ACCORDO PER LA CITTA' DI GROSSETO

  Fra le sottoscritte organizzazioni della proprietà edilizia :
  • CONFEDILIZIA in persona di LONDINI Dott. Lamberto ;
  • UPPI in persona di PUGGIONI Avv. Monica ;
  • FEDERPROPRIETA’ in persona di COSTA Avv. Michele ;
  • ASCOM - APPC in persona di PONDINI Sig. Carlo ;
  • e dei conduttori :

  • SUNIA in persona di SBRILLI Dott. H.C. Giovanni ;
  • UNIAT in persona di AQUILINO Sig. Vincenzo ;
  • UNIONE INQUILINI. in persona di .......................................... ;
  • e con l’intervento, per la parte relativa ai contratti di locazione di natura transitoria per gli studenti universitari, anche delle seguenti organizzazioni :

  • ............................................................................................................................................... ;
  • PREMESSO

  • che, fra tali obbiettivi, rientra fondamentalmente una equilibrata affermazione dei due diversi regimi previsti dalla nuova legge (canale libero e canale convenzionato);
  • che, al fine di facilitare una adeguata affermazione della contrattazione convenzionata, le organizzazioni di categoria, nel rispetto della normativa specifica in vigore, dovranno porre in essere accordi territoriali atti a recepire le esigenze di chiarezza, semplicità e praticità richieste dalle parti contrattuali direttamente interessate;
  • SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE :

    1. CONTRATTI AGEVOLATI (ART. 2, comma 3 L. 431/98 e art. 1 D.M. 5.3.1999)
    1. (Ambito di applicazione dell’Accordo) L’ambito di applicazione dell’Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Grosseto.
  • (Aree 0mogenee) Acquisite le informazioni concernenti la delimitazione delle microzone catastali e tenuto conto che, per quanto riguarda le locazioni abitative, non sono rilevabili, allo stato attuale, apprezzabili difformità fra i valori locativi del Centro Storico e quelli della Zona Intermedia, il territorio comunale è suddiviso, come da All.to A, nelle seguenti 4 aree omogenee, all’interno delle quali si è convenuto di individuare n° 5 sub-zone di particolare pregio (z.p.p.) costituite dal nuclei residenziali "Uliveto", "Verde Maremma", "Casalecci", "Poggione", e dalla frazione di "Marina/ Principina" cosi come individuabili sulla base delle delimitazioni fatte dal Comune di Grosseto ai fini dell’applicazione della Legge n° 392/78. Ai fini dei valori locativi si è ritenuto di equiparare le sopra indicate z.p.p. alla zona omogenea A) e, quindi :
  • AREA OMOGENEA B): Periferia (escluso le z.p.p.);
  • AREA OMOGENEA C): Frazioni (escluse le z.p.p. )
  • AREA OMOGENEA D): Territorio Aperto.
    1. (Fasce e sub fasce di oscillazione dei canoni) Per ciascuna delle suddette zone omogenee, vengono definite le fasce e le sub fasce di oscillazione dei canoni come da All.to B con la precisazione che per le sub-zone di particolare pregio sopraindicate verranno applicate le sub fasce previste per l’area omogenea A) Centro Storico e Zona Intermedia. Le organizzazioni stipulanti si danno reciprocamente atto che le suddette fasce e sub fasce di oscillazione dei canoni sono state determinate nel presupposto che il Comune di Grosseto, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 2, comma 4 della L. 431/98, a partire dal prossimo anno 2000, deliberi una aliquota ICI non superiore al 3 per mille. Ove ciò non dovesse avvenire il limite massimo delle fasce e sub fasce di oscillazione e, di conseguenza, il canone effettivo di locazione potranno essere aumentati, a richiesta del locatore, nelle seguenti misure :
  • per aliquota ICI non inferiore al 5 per mille : aumento di £ 700/mq./mese ;
  • per aliquota ICI non inferiore al 4 per mille : aumento di £ 400/mq./mese ;
  • per aliquota ICI fino al 3 per mille : nessun aumento.
  • Quanto sopra stabilito dovrà essere previsto in un apposita clausola da inserire nel tipo di contratto (allegato G).

    1. (Tipo di contratto) Le parti contrattuali stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (All.to G), recante altresì - come col presente accordo formalmente si conviene - le modalità di aggiornamento del canone contrattuale base nella misura del 75% della variazione Istat. In conformità di quanto previsto dall’art. 1, comma 10 del D.M. 5 Marzo 1999, i contratti di locazione stipulati sulla base dei criteri contenuti nel presente Accordo, potranno essere stipulati unicamente utilizzando il tipo di contratto di cui all’All.to G che verrà depositato presso il comune competente unitamente all’Accordo stesso.
  • (Definizione del canone effettivo) Il canone di locazione di ogni singolo immobile è determinato dalle parti, all’interno delle fasce e sub fasce relative alle singole zone omogenee, sulla base degli elementi oggettivi di cui all’All.to C. oltreché tenendo conto dello stato manutentivo dell’immobile e dell’intero stabile. Il canone definito, salvo le variazioni espressamente previste dal presente Accordo, resterà valido per tutta la durata del contratto.
  • (Ripartizione oneri accessori) Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente accordo approvano l’allegata tabella (All.to F).
  • (Superficie convenzionale dell’immobile) La superficie convenzionale dell’immobile, in base alla quale le parti contrattuali determineranno il canone effettivo, è determinata, come precisato nell’All.to E, sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. del 23.03.1998 n° 138 (All.to C - Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria). Viene espressamente convenuto che la suddetta superficie verrà indicata nel contratto in via approssimativa e con una tolleranza in più o in meno del 5% rispetto a quella effettiva sempre determinata in via convenzionale. In base agli attuali orientamenti del mercato, alla superficie convenzionale determinabile con le suddette modalità, vengono applicati i seguenti parametri : per immobili fino a 46 mq., 1,20; per immobili fra 46 e 70 mq., 1,10 ; per immobili fra 70 a 110 mq., 1,00; per immobili 110 e 140 mq., 0,90; per immobili oltre 140 mq., 0,85. L’applicazione dei suddetti parametri dovrà avvenire nel rispetto dei criteri sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale del 23.06.1987 n° 236 , sia per gli aumenti che per le diminuzioni delle superfici convenzionali.
  • (Durata del contratto) Ove le parti contraenti concordino una durata contrattuale iniziale superiore a 3 anni (fermo restando il tacito rinnovo di anni 2), il canone base effettivo, definibile ai sensi dei commi precedenti, potrà essere maggiorato del 2%, per i contratti di durata di anni 4, del 4% per i contratti di durata di anni 5 e del 6% per i contratti di durata di 6 o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale. Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) (immobili vincolati ai sensi della L. n° 1089/39 o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) il canone definibile ai sensi dei commi precedenti potrà essere maggiorato fino al 15% , a valere per l’intera durata contrattuale. Tale maggiorazione sarà cumulabile con quella della fattispecie più sopra indicata, ove ricorrente.
  • (Integrazione per riparazioni straordinarie) In riferimento alla fattispecie già prevista dall’art. 23 della Legge n° 392/78, il tipo di contratto di cui all’All.to G, dovrà contenere l’opzione circa la facoltà del locatore di integrare il canone di locazione con un aumento non superiore all’interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e lavori effettuati nell’immobile. Detta integrazione sarà applicabile soltanto al momento in cui gli interventi edilizi effettuati negli ultimi dodici mesi abbiano comportato una spesa complessiva per il locatore non inferiore a £ 1.500.000. Il limite suddetto verrà peraltro aumentato a £ 2.000.000 qualora dovesse essere aumentato l’attuale tasso dell’interesse legale.
  • (Rinegoziazione dei contratti in corso) I contratti di locazione già stipulati ai sensi dell’art. 11 della Legge n° 359/92 nonché dell’art. 2, comma 1, della Legge n° 431/98, potranno in qualunque momento essere rinegoziati dalle parti interessate sulla base delle condizioni stabilite con il presente Accordo mediante la stipulazione di un nuovo contratto.
  • (Commissione di Conciliazione Stragiudiziale) Il tipo di contratto di cui all’All.to G, dovrà contenere la seguente clausola : "Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine alla corretta applicazione dell’Accordo Territoriale più sopra citato, anche a riguardo del canone, ciascuna parte potrà adire una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale formata, quanto a due componenti - scelti fra gli appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo di cui trattasi - sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo - che svolgerà eventualmente funzioni di presidente -, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengono di nominarlo o, in mancanza di accordo, dal Presidente dell’ordine degli Avvocati della Zona di Grosseto.
  • (Variazione della imposizione fiscale) Il tipo di contratto (All.to G) dovrà altresì prevedere la seguente clausola : "In caso di incremento o diminuzione dell’imposizione fiscale (erariale e/o locale) rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, fatto salvo quanto già espressamente previsto per la determinazione e variazione del canone effettivo, la parte interessata potrà adire la Commissione di Conciliazione la quale, nel termine perentorio di 90 giorni, determinerà il nuovo canone di locazione che dovrà tenere conto del minore o maggiore carico fiscale su di esso gravante e che resterà in vigore per tutta la restante durata del rapporto e fino ad eventuale nuova variazione della imposizione fiscale."
  • ******

    1. CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI (art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 D.M. 05.03.99)
    1. (Ambito di applicazione) L’ambito di applicazione dell’Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del comune di Grosseto.
  • (Definizione del canone effettivo) Ai fini dell’art 2, comma 4, del D.M. 5.03.99, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuali in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le zone omogenee, come individuati per i contratti agevolati (punto 1.3).
  • (Ripartizione oneri accessori) Per i contratti in epigrafe le organizzazioni stipulanti concordano l’applicazione della medesima Tabella degli Oneri Accessori (All.to F) di cui al punto 1.6.
  • (Fattispecie delle esigenze dei proprietari e dei conduttori) Ai sensi dell’Art. 2, comma 1, del D.M. 5 Marzo 1999, vengono individuate le seguenti fattispecie di particolari esigenze rispettivamente, dei proprietari e dei conduttori:
    1. quando, entro il termine massimo di 18 mesi, il proprietario locatore preveda di destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
  • quando, sempre entro lo stesso termine, si preveda una qualunque altra esigenza specifica del proprietario collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
    1. quando, entro il termine massimo di 18 mesi, il conduttore sia in attesa della disponibilità di altro immobile sia a titolo di proprietà che a qualsiasi altro titolo;
  • quando, entro lo stesso termine, il conduttore preveda il venir meno delle ragioni della sua permanenza nell’immobile locato in base a qualsiasi altro evento certo ed a data prefissata;
  • In ogni caso l’esigenza transitoria del conduttore deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto.

    Si specifica che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contrattuali.

    1. (Tipo di contratto) Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (All.to H), recante altresì la previsione che, qualora il contratto venga per qualunque ragione ricondotto alla durata prevista dall’art. 2, comma 1 della L. 431/98, il canone di locazione sarà oggetto di revisione ed aggiornamento in conformità di quanto previsto ai precedenti punti 1.4. e 1.5.

    ****

    1. CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI (Art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 ed Art. 3 D.M. 5 Marzo 1999.
    1. (Ambito di applicazione) L’ambito di applicazione dell’Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Grosseto quale sede di Corsi Universitari Distaccati della Università di Siena.
  • (Definizione del canone effettivo) Il canone di locazione di ogni singolo immobile è determinato dalle parti contrattuali in conformità di quanto stabilito al precedente punto 1.5 per i canoni delle locazioni agevolate ordinarie.
  • (Immobili particolari) Per gli immobili di cui all’Art. 1, comma 2, lett. a) della L. 431/98, i canoni di locazione definibili ai sensi del precedente punto 3..2 potranno essere aumentati fino al 15% a valere per l’intera durata contrattuale.
  • (Tipo di contratto) Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (All.to I) recante altresì, come col presente Accordo formalmente si conviene, le modalità di aggiornamento del canone base effettivo nella misura del 75% della variazione ISTAT.
  • (Oneri accessori) Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori le organizzazioni stipulanti concordano l’applicazione della medesima tabella di cui al punto1.6 (All.to F).
  • *****

    Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento della Convenzione Nazionale sostitutiva di quella sottoscritta in data 08 Febbraio 1999 e potrà, di comune intesa, formare oggetto di revisione allorché il comune deliberi aliquote ICI specifiche per i locatori che lochino sulla base del presente accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della L. 431/98 o intervengano consistenti variazioni delle quotazioni medie del mercato locale delle locazioni ovvero quando le organizzazioni firmatarie lo ritengano, di comune accordo, necessario e, in ogni caso, entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo.

    Le parti firmatarie del presente Accordo si riservano la facoltà di studiare ulteriori diverse iniziative aventi per oggetto :

    1. OSSERVATORIO TERRITORIALE con compiti di studio e monitoraggio delle diverse problematiche abitative  come :
  • tendenze e prospettive di investimento nel settore degli immobili ad uso abitativo ;
  • evoluzione del mercato delle locazioni con particolare riguardo alla condizione giovanile, agli anziani, alle giovani coppie ed agli immigrati ;
  • dismissione del patrimonio immobiliare da parte di enti e società .
    1. AGENZIA PER LA LOCAZIONE avente lo scopo di facilitare l’accesso al mercato locativo privato da parte di gruppi socialmente deboli, agevolando l’incontro tra domanda ed offerta attraverso iniziative ed organismi adeguati.
  • RAPPRESENTANZE SINDACALI da esercitare attraverso forme democratiche di partecipazione.
  • ALTRE INIZIATIVE che si propongano il miglioramento dei rapporti fra locatori e conduttori.
  • *****

    Il presente accordo verrà depositato presso la Segreteria Generale del Comune interessato, mediante consegna all’Ufficio Protocollo Generale od invio tramite raccomanda a.r.

    ..................................................................................................................................................................

    ..................................................................................................................................................................

    Letto, confermato e sottoscritto in data 09.07.1999 dalle organizzazioni stipulanti con la precisazione che, in assenza di organizzazioni locali rappresentative degli studenti universitari, le stesse vengono per il momento rappresentate dalle organizzazioni dei conduttori.

    ........................................................... ..................................................

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    ........................................................... ..................................................

    A questo accordo hanno aderito le seguenti organizzazioni :

    ........................................................... ..................................................

    ........................................................... ..................................................

    ALLEGATI :

    1. DELIMITAZIONE DELLE AREE OMOGENEE
  • FASCE E SUB - FASCE DI OSCILLAZIONE DEI CANONI
  • CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI SECONDO LE CARATTERISTICHE QUALITATIVE
  • FASCE E SUB - FASCE DI OSCILLAZIONE PER AREE OMOGENEE E TIPOLOGIA DELL’IMMOBILE
  • DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CONVENZIONALE DELL’IMMOBILE
  • TABELLA DI RIPARTIZIONE DEGLI ONERI ACCESSORI
  • CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO (art. 2, comma 3, L. 431/98)
  • CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA (art. 5, comma 1, L. 431/98)
  • CONTRATTO DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA PER LE ESIGENZE ABITATIVE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI (art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98)
  • NORME TECNICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CATASTALE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA (Allegato C del D. P. R. 23 Marzo 1998 n° 138).
  • DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI (testo dell’art. 31 della Legge 5.08.1978 n° 457)
  • INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (art. 2, Legge Regionale Toscana 21.05.1980 n° 59)
  •  

     

    Allegato "A"

    DELIMITAZIONE DELLE AREE OMOGENEE

    DEL TERRITORIO COMUNALE DI GROSSETO

    (art. 1, 2° e 3° comma DM.LL.PP. 5.03.1999)

     

    AREA OMOGENEA "A"

    CENTRO STORICO, ZONA INTERMEDIA

    E ZONE DI PARTICOLARE PREGIO

    L’area in questione, comprende sia il Centro Storico tradizionale, delimitato dalle Mura Medicee, che la Zona di espansione intermedia ed è delimitata, all’esterno, dalle seguenti vie di scorrimento elencate in senso orario :

    Via Monte Labro - Viale Europa - Via Andorra - Via Senese - Via Lago di Varano - Via Santerno - Viale Mascagni - P.zza Della Libertà - Via delle Brigate Partigiane - P.zza Risorgimento - Sotto Passaggio Ferroviario - Via Aurelia Antica fino a Via A. Del Sarto, Via A. Del Sarto - Viale della Repubblica - Viale Cimabue - Viale Telamonio - Viale G. Cesare - Viale Giusti - Viale Aurelia Nord fino all’incrocio con Via Monte Labro.

    Equiparate a questa area sono le zone di particolare pregio : Uliveto, Verde Maremma, Casalecci, Poggione e Marina - Principina.

    AREA OMOGENEA "B" : PERIFERIA
    L’area è delimitata, all’interno, dal perimetro dell’area "A" e, all’esterno, dal perimetro dei Contesti Edificabili previsti dalla variante del Piano Regolatore Generale.
    AREA OMOGENEA "C" : FRAZIONI
    ZONA C.1. "Alberese - Rispescia"
    ZONA C.2. "Braccagni - Montepescali"
    ZONA C.3. "Batignano - Roselle - Istia"
    AREA OMOGENEA "D" : TERRITORIO APERTO
    L’area è costituita da tutto il territorio comunale esterno al perimetro dei Contesti Edificabili della variante del P.R.G. del Capoluogo e delle Frazioni.

     

     

    Allegato "B"

    FASCE E SUB-FASCE DI OSCILLAZIONE DEI CANONI

    (Valori espressi in £/mq./mese)

    AREA A) CENTRO STORICO, ZONA INTERMEDIA

    E ZONE DI PREGIO (1)

    Sub fascia Canone minimo Canone massimo
    Superiore 9001 12.000
    Intermedia 7.001 9.000
    Inferiore 5.000 7.000
    AREA B) PERIFERIA
    Sub fascia Canone minimo Canone massimo
    Superiore 8.001 11.000
    Intermedia 6.001 8.000
    Inferiore 4.000 6.000
    AREA C) FRAZIONI
    Sub fascia Canone minimo Canone massimo
    Superiore 8.001 10.000
    Intermedia 6.001 8.000
    Inferiore 4.000 6.000
    AREA D) TERRITORIO APERTO
    Sub fascia Canone minimo Canone massimo
    Superiore 7.001 10.000
    Intermedia 5.001 7.000
    Inferiore 3.000 5.000
    NOTA (1) : Uliveto, Verde Maremma, Casalecci, Poggione e Marina-Principina

     

    Allegato "C" (CORRETTO)

    CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI

    SECONDO LE CARATTERISTICHE QUALITATIVE

    IMMOBILE DI TIPO "A"
    Sono di Tipo A gli immobili che, oltre alle caratteristiche minime stabilite per quelli di Tipo B, presentano anche una sola delle caratteristiche di cui ai seguenti nn. 1, 2 e 3, ovvero almeno tre di quelle indicate ai nn. da 4 a 13.
    1. Ultimazione (accertata in base alla dichiarazione di ultimazione dei lavori) negli ultimi dieci anni antecedenti alla stipula del contratto ;
  • Restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione con interventi edilizi accertabili in conformità dell’art. 31, 1° comma, lettere c) e d) della Legge 5 Agosto 1978 n° 457 negli ultimi dieci anni antecedenti alla stipula del contratto (Testo di riferimento All.to n° K);
  • Rinnovamento sostanziale (accertabile anche in base a verbale di constatazione sottoscritto dalle parti), effettuato negli ultimi cinque anni antecedenti alla stipula del contratto, con interventi di manutenzione straordinaria interessanti almeno 4 dei 14 punti indicati all’art. 2 della Legge Regionale Toscana 21 Maggio 1980 n° 59  (Testo di riferimento All.to n° L);
  • Situati in fabbricati con meno di 7 unità abitative;
  • Situati in fabbricati a schiera con un massimo di 2 appartamenti per ogni ingresso ;
  • Doppi servizi igienici, di cui uno corredato di almeno tre apparecchi ;
  • Spazi esterni ad uso esclusivo (terrazze, logge, giardini e/o cortili) con una superficie non inferiore al 20% della superficie utile dell’immobile del quale sono pertinenza;
  • Impianto di condizionamento d’aria e/o impianto di riscaldamento autonomo a gas metano;
  • Autorimessa o posto auto coperto;
  • Ulteriore posto auto, anche scoperto, oltre il primo ;
  • Spazi ad uso parcheggio riservato, limitatamente all’area omogenea A (Centro Storico e Zona Intermedia);
  • Porta blindata e/o impianto di allarme ;
  • Infissi esterni con doppi vetri o vetri camera ;
  • IMMOBILI DI TIPO "B"
    Sono immobili di Tipo B quelli che risultano dotati di almeno 6dei seguenti 11 elementi :
    1. Situati in fabbricati condominiali con meno di 11 unità abitative ;
    2. Situati in fabbricati a schiera con un massimo di 4 appartamenti per ogni ingresso ;
    3. Impianto di riscaldamento, completo di elementi radianti, efficiente ed a norma e/o consentito dalle leggi vigenti ;
    4. Servizio igienico, con finestra o areazione forzata, dotato di almeno 4 apparecchi ;
    5. Impianto di acqua corrente ;
    6. Impianto elettrico a norma e/o consentito dalle leggi vigenti ;
    7. Impianto di ascensore;
    8. Spazi esterni ad uso esclusivo (terrazze, logge, giardini e/o cortili) con una superficie non inferiore al 10% della superficie utile dell’immobile di cui sono pertinenza ;
    9. Cantina e/o soffitta ;
    10. Posto auto, anche scoperto, ad uso esclusivo ;
    11. Cortile e/o giardino condominiale.
    IMMOBILI DI TIPO "C"
    Sono classificati immobili di Tipo C tutti gli altri immobili che, non risultando dotati di sufficienti caratteristiche, non possono rientrare nemmeno fra quelli di Tipo B.

     

    Allegato "E"

    DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

    CONVENZIONALE DELL’IMMOBILE

    Descrizione dell’unità immobiliare

    nelle varie componenti

    1

    Superficie

    Lorda (1)

    mq.

    2

    Coeff.

    3

    Superficie

    Conv.le

    mq.

    1/a Vani principali e vani accessori a servizio diretto

    di quelli principali, quali : bagni, ripostigli, ingressi

    corridoi e simili

     

    ............

     

    1,00

     

    ...............

    1/b Vani accessori a servizio indiretto di quelli principali  (2):
    • Cantine, soffitte e simili comunicanti con vani di cui a 1/a
    • Cantine, soffitte e simili non comunicanti con vani 1/a
    .............

    .............

    0,50

    0,25

    ..............

    ..............

    1/c Pertinenze (2)

    Balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva

    se comunicanti con i vani di cui al punto 1/a

    • fino a 25 mq.
    • per la quota eccedente i 25 mq.

    Balconi, terrazze e simili di pertinenza esclusiva

    se non comunicanti con i vani di cui al punto 1/a

    • fino a 25 mq.
    • per la quota eccedente i 25 mq.
     

     

    .............

    .............

     

    .............

    .............

     

     

    0,30

    0,10

     

    0,15

    0,05

     

     

    ..............

    ..............

     

    ..............

    ..............

    1/d Area scoperta di pertinenza esclusiva (2) :
    • fino alla superficie di cui al punto 1/a Col. 1
    • la superficie eccedente

    Parchi, giardini, corti e simili in villini e ville (R/2) (3)

    • superficie di cui al punto 1/a x 5 (non computabile)
    • superficie eccedente: fino alla superf. di cui al punto 1/a
    • ulteriore superficie eccedente
    ............

    .............

    ******

    .............

    .............

    0,10

    0,02

    *****

    0,10

    0,02

    .............

    .............

    ********

    ..............

    ..............-

    2 Autorimesse, posti auto coperti e scoperti su aree private ............ 0,50 ...............
    3 Arredamento (6) fino ad un massimo del 15% ............ ......... ..............
    SUPERFICIE LORDA CATASTALE

    DETRAZIONE PER INCIDENZA FORFETTARIA MURI (.......... %) (4)

    TOTALE SUPERFICIE UTILE

    CORREZIONE IN FUNZIONE DELL’AMPIEZZA X .............. (5)

    ................

    ................

    ................

    ................

    NOTE :
    1. La superficie lorda dell’immobile e delle relative pertinenze è determinata sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 23.03.1998 n° 138 - (Allegato C - Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliare a destinazione ordinaria) (All.to J);

    (1/b) La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza inferiore a m. 1,50, . non entra nel computo della superficie catastale.

    1. In base al disposto di cui al punto 3 dei Criteri per i gruppi "R" e "P" dell’Allegato C, "le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera a) del comma 1° " ;
  • Immobili attualmente classificati A/7 e A/8 ;
  • Per la determinazione della superficie in mq. utili si conviene di ridurre forfettariamente la superficie lorda del : 15% per gli edifici in muratura tradizionale e del 10% per gli edifici con struttura in cemento armato.
  • Parametri correttivi in funzione dell’ampiezza dell’immobile (punto 1.7 dell’Accordo) : Fino a 46 mq. 1,20 ; fra 46 e 70 mq. : 1,10 ; fra 70 e 110 mq.: 1,00 ;  fra 110 e 140 mq. : 0,90 ; oltre 140 mq. : 0,85
  • (6) Se l’arredamento è nuovo e completo può applicarsi fino al + 20% .

    Fra le sottoscritte organizzazioni della proprietà edilizia :

  • CONFEDILIZIA in persona di COFFA geom. Giuseppe ;
  • UPPI in persona di PUGGIONI avv. Monica ;
  • FEDERPROPRIETA’ in persona di COSTA avv. Michele. ;
  • ASCOM - APPC in persona di PONDINI sig. Carlo ;
  • e dei conduttori :

  • SUNIA in persona di SBRILLI dott. H.C. Giovanni ;
  • UNIAT in persona di AQUILINO sig. Vincenzo. ;
  • UNIONE INQUILINI. in persona di ...................................................................................... ;
  • e con l’intervento, per la parte relativa ai contratti di locazione di natura transitoria per gli studenti universitari, anche delle seguenti organizzazioni :

  • ............................................................................................................................................... ;
  • PREMESSO

    che nell’accordo territoriale sottoscritto il 9 Luglio u.s. nell’allegato E per un mero errore di stampa non è stata indicata la % di aumento da corrispondere nel caso di appartamento ammobiliato, si conviene di aggiungere dopo il punto

    2 Autorimesse, posti auto coperti e scoperti su aree private coeff. 0,50

    il seguente punto :

    3 Arredamento coeff. 15% *

    (*) con la precisazione che se lo stesso è totalmente nuovo e completo, potrà arrivare fino ad un massimo del 20%.

    GROSSETO, 19 Luglio 1999

     

     

    Allegato "L"

    Testo dell’art. 2, Legge Regionale Toscana

    del 21 Maggio 1980 n° 59

    (Definizione degli interventi manutenzione straordinaria)

    "Sono interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere quando siano eseguite con materiali, caratteri o colori diversi da quelli esistenti:
    1. rifacimento di intonaci e coloriture esterne;
    2. rifacimento degli infissi esterni;
    3. rifacimento della sistemazione esterna
    4. rifacimento dei pavimenti o rivestimenti interni ed esterni,
    5. rifacimento del manto di copertura.

    In particolare sono considerati interventi di manutenzione straordinaria quelli sottoelencati, quando comportino esecuzione di opere murarie:

    1. rifacimento od installazione di materiali di isolamento;
    2. rifacimento od installazione di impianti di riscaldamento o raffreddamento;
    3. rifacimento od installazione di impianti di ascensore o montacarichi;
    4. rifacimento od installazione di impianti di accumulazione o sollevamento idrico;
    5. rifacimento di impianti igienico-sanitari;

    Sono comunque considerate interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere:

    1. installazione di impianti igienico-sanitari ricavati nell’ambito del volume dell’unità immobiliare;
    2. realizzazione di chiusure o di aperture interne che non modifichino lo schema distributivo:
    3. consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione;
    4. costruzione di vespai o scannafossi"