ACCORDO PER LA CITTA' DI GROSSETO
Fra le sottoscritte organizzazioni della proprietà edilizia :
- ASPPI in persona di GIUGGIOLI Geom. Velio ;
CONFEDILIZIA in persona di LONDINI Dott. Lamberto ;
UPPI in persona di PUGGIONI Avv. Monica ;
FEDERPROPRIETA’ in persona di COSTA Avv. Michele ;
ASCOM - APPC in persona di PONDINI Sig. Carlo ;
e dei conduttori :
- SICET in persona di .............................................. ;
SUNIA in persona di SBRILLI Dott. H.C. Giovanni ;
UNIAT in persona di AQUILINO Sig. Vincenzo ;
UNIONE INQUILINI. in persona di .......................................... ;
e con l’intervento, per la parte relativa ai contratti di locazione di natura
transitoria per gli studenti universitari, anche delle seguenti organizzazioni :
- CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI in persona di ..........................
;
...............................................................................................................................................
;
PREMESSO
- che la piena realizzazione degli obbiettivi della nuova legge sulle locazioni
abitative costituisce interesse primario e comune delle categorie dei proprietari
e degli inquilini;
che, fra tali obbiettivi, rientra fondamentalmente una equilibrata affermazione
dei due diversi regimi previsti dalla nuova legge (canale libero e canale convenzionato);
che, al fine di facilitare una adeguata affermazione della contrattazione convenzionata,
le organizzazioni di categoria, nel rispetto della normativa specifica in vigore,
dovranno porre in essere accordi territoriali atti a recepire le esigenze di chiarezza,
semplicità e praticità richieste dalle parti contrattuali direttamente interessate;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE :
- CONTRATTI AGEVOLATI (ART. 2, comma 3 L. 431/98 e art. 1 D.M. 5.3.1999)
- (Ambito di applicazione dell’Accordo) L’ambito di applicazione
dell’Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dal territorio
amministrativo del Comune di Grosseto.
(Aree 0mogenee) Acquisite le informazioni concernenti la delimitazione
delle microzone catastali e tenuto conto che, per quanto riguarda le locazioni abitative,
non sono rilevabili, allo stato attuale, apprezzabili difformità fra i valori locativi
del Centro Storico e quelli della Zona Intermedia, il territorio comunale è suddiviso,
come da All.to A, nelle seguenti 4 aree omogenee, all’interno delle
quali si è convenuto di individuare n° 5 sub-zone di particolare pregio (z.p.p.)
costituite dal nuclei residenziali "Uliveto", "Verde Maremma", "Casalecci", "Poggione",
e dalla frazione di "Marina/ Principina" cosi come individuabili sulla
base delle delimitazioni fatte dal Comune di Grosseto ai fini dell’applicazione
della Legge n° 392/78. Ai fini dei valori locativi si è ritenuto di equiparare le
sopra indicate z.p.p. alla zona omogenea A) e, quindi :
- AREA OMOGENEA A): Centro Storico, Zona Intermedia e Zone di Pregio Uliveto,
Verde Maremma, Casalecci, Poggione e Marina/Principina;
AREA OMOGENEA B): Periferia (escluso le z.p.p.);
AREA OMOGENEA C): Frazioni (escluse le z.p.p. )
AREA OMOGENEA D): Territorio Aperto.
- (Fasce e sub fasce di oscillazione dei canoni) Per ciascuna
delle suddette zone omogenee, vengono definite le fasce e le sub fasce di oscillazione
dei canoni come da All.to B con la precisazione che per le sub-zone di particolare
pregio sopraindicate verranno applicate le sub fasce previste per l’area omogenea
A) Centro Storico e Zona Intermedia. Le organizzazioni stipulanti si danno reciprocamente
atto che le suddette fasce e sub fasce di oscillazione dei canoni sono state
determinate nel presupposto che il Comune di Grosseto, avvalendosi della facoltà
di cui all’art. 2, comma 4 della L. 431/98, a partire dal prossimo anno 2000,
deliberi una aliquota ICI non superiore al 3 per mille. Ove ciò non dovesse avvenire
il limite massimo delle fasce e sub fasce di oscillazione e, di conseguenza,
il canone effettivo di locazione potranno essere aumentati, a richiesta del locatore,
nelle seguenti misure :
- per aliquota ICI non inferiore al 6 per mille : aumento di £ 1.000/mq./mese
;
per aliquota ICI non inferiore al 5 per mille : aumento di £ 700/mq./mese ;
per aliquota ICI non inferiore al 4 per mille : aumento di £ 400/mq./mese ;
per aliquota ICI fino al 3 per mille : nessun aumento.
Quanto sopra stabilito dovrà essere previsto in un apposita clausola da inserire
nel tipo di contratto (allegato G).
- (Tipo di contratto) Le parti contrattuali stipuleranno i contratti
individuali di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (All.to G), recante
altresì - come col presente accordo formalmente si conviene - le modalità di
aggiornamento del canone contrattuale base nella misura del 75% della variazione
Istat. In conformità di quanto previsto dall’art. 1, comma 10 del D.M. 5 Marzo
1999, i contratti di locazione stipulati sulla base dei criteri contenuti nel
presente Accordo, potranno essere stipulati unicamente utilizzando il tipo di
contratto di cui all’All.to G che verrà depositato presso il comune competente
unitamente all’Accordo stesso.
(Definizione del canone effettivo) Il canone di locazione di ogni
singolo immobile è determinato dalle parti, all’interno delle fasce e sub fasce
relative alle singole zone omogenee, sulla base degli elementi oggettivi di cui
all’All.to C. oltreché tenendo conto dello stato manutentivo dell’immobile e dell’intero
stabile. Il canone definito, salvo le variazioni espressamente previste dal presente
Accordo, resterà valido per tutta la durata del contratto.
(Ripartizione oneri accessori) Per quanto attiene alla ripartizione
degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il
presente accordo approvano l’allegata tabella (All.to F).
(Superficie convenzionale dell’immobile) La superficie convenzionale
dell’immobile, in base alla quale le parti contrattuali determineranno il canone
effettivo, è determinata, come precisato nell’All.to E, sulla base dei criteri stabiliti
dal D.P.R. del 23.03.1998 n° 138 (All.to C - Norme tecniche per la determinazione
della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria).
Viene espressamente convenuto che la suddetta superficie verrà indicata nel
contratto in via approssimativa e con una tolleranza in più o in meno del 5% rispetto
a quella effettiva sempre determinata in via convenzionale. In base
agli attuali orientamenti del mercato, alla superficie convenzionale determinabile
con le suddette modalità, vengono applicati i seguenti parametri : per immobili
fino a 46 mq., 1,20; per immobili fra 46 e 70 mq., 1,10 ; per immobili
fra 70 a 110 mq., 1,00; per immobili 110 e 140 mq., 0,90; per immobili
oltre 140 mq., 0,85. L’applicazione dei suddetti parametri dovrà avvenire
nel rispetto dei criteri sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale del 23.06.1987
n° 236 , sia per gli aumenti che per le diminuzioni delle superfici convenzionali.
(Durata del contratto) Ove le parti contraenti concordino una
durata contrattuale iniziale superiore a 3 anni (fermo restando il tacito rinnovo
di anni 2), il canone base effettivo, definibile ai sensi dei commi precedenti,
potrà essere maggiorato del 2%, per i contratti di durata di anni 4, del 4% per
i contratti di durata di anni 5 e del 6% per i contratti di durata di 6 o più anni,
a valere per l’intera durata contrattuale. Per gli immobili di cui
all’art. 1, comma 2, lettera a) (immobili vincolati ai sensi della L. n° 1089/39
o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) il canone definibile ai
sensi dei commi precedenti potrà essere maggiorato fino al 15% , a valere per l’intera
durata contrattuale. Tale maggiorazione sarà cumulabile con quella della fattispecie
più sopra indicata, ove ricorrente.
(Integrazione per riparazioni straordinarie) In riferimento alla
fattispecie già prevista dall’art. 23 della Legge n° 392/78, il tipo di contratto
di cui all’All.to G, dovrà contenere l’opzione circa la facoltà del locatore di
integrare il canone di locazione con un aumento non superiore all’interesse legale
sul capitale impiegato nelle opere e lavori effettuati nell’immobile. Detta integrazione
sarà applicabile soltanto al momento in cui gli interventi edilizi effettuati negli
ultimi dodici mesi abbiano comportato una spesa complessiva per il locatore non
inferiore a £ 1.500.000. Il limite suddetto verrà peraltro aumentato a £ 2.000.000
qualora dovesse essere aumentato l’attuale tasso dell’interesse legale.
(Rinegoziazione dei contratti in corso) I contratti di locazione già
stipulati ai sensi dell’art. 11 della Legge n° 359/92 nonché dell’art. 2, comma
1, della Legge n° 431/98, potranno in qualunque momento essere rinegoziati dalle
parti interessate sulla base delle condizioni stabilite con il presente Accordo
mediante la stipulazione di un nuovo contratto.
(Commissione di Conciliazione Stragiudiziale) Il tipo di contratto
di cui all’All.to G, dovrà contenere la seguente clausola : "Per ogni controversia
che dovesse insorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente
contratto, nonché in ordine alla corretta applicazione dell’Accordo Territoriale
più sopra citato, anche a riguardo del canone, ciascuna parte potrà adire una Commissione
di Conciliazione Stragiudiziale formata, quanto a due componenti - scelti fra gli
appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo di cui trattasi
- sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore
e, quanto a un terzo - che svolgerà eventualmente funzioni di presidente -, sulla
base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi,
di comune accordo, ritengono di nominarlo o, in mancanza di accordo, dal Presidente
dell’ordine degli Avvocati della Zona di Grosseto.
(Variazione della imposizione fiscale) Il tipo di contratto (All.to
G) dovrà altresì prevedere la seguente clausola : "In caso di incremento o diminuzione
dell’imposizione fiscale (erariale e/o locale) rispetto a quella in atto al momento
della stipula del contratto, fatto salvo quanto già espressamente previsto per la
determinazione e variazione del canone effettivo, la parte interessata potrà adire
la Commissione di Conciliazione la quale, nel termine perentorio di 90 giorni, determinerà
il nuovo canone di locazione che dovrà tenere conto del minore o maggiore carico
fiscale su di esso gravante e che resterà in vigore per tutta la restante durata
del rapporto e fino ad eventuale nuova variazione della imposizione fiscale."
******
- CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI (art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2
D.M. 05.03.99)
- (Ambito di applicazione) L’ambito di applicazione dell’Accordo,
relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo
del comune di Grosseto.
(Definizione del canone effettivo) Ai fini dell’art 2, comma 4,
del D.M. 5.03.99, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti
individuali in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori
minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le zone omogenee, come
individuati per i contratti agevolati (punto 1.3).
(Ripartizione oneri accessori) Per i contratti in epigrafe le
organizzazioni stipulanti concordano l’applicazione della medesima Tabella degli
Oneri Accessori (All.to F) di cui al punto 1.6.
(Fattispecie delle esigenze dei proprietari e dei conduttori)
Ai sensi dell’Art. 2, comma 1, del D.M. 5 Marzo 1999, vengono individuate le seguenti
fattispecie di particolari esigenze rispettivamente, dei proprietari e dei conduttori:
- Fattispecie di esigenze dei proprietari locatori:
- quando, entro il termine massimo di 18 mesi, il proprietario locatore
preveda di destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o
professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro
il secondo grado;
quando, sempre entro lo stesso termine, si preveda una qualunque altra esigenza
specifica del proprietario collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente
indicata nel contratto.
- Fattispecie di esigenze dei conduttori:
- quando, entro il termine massimo di 18 mesi, il conduttore sia in attesa
della disponibilità di altro immobile sia a titolo di proprietà che a qualsiasi
altro titolo;
quando, entro lo stesso termine, il conduttore preveda il venir meno delle
ragioni della sua permanenza nell’immobile locato in base a qualsiasi altro evento
certo ed a data prefissata;
In ogni caso l’esigenza transitoria del conduttore deve essere provata con
apposita documentazione da allegare al contratto.
Si specifica che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è
sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una
sola delle parti contrattuali.
- (Tipo di contratto) Le parti stipuleranno i contratti individuali
di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (All.to H), recante altresì
la previsione che, qualora il contratto venga per qualunque ragione ricondotto
alla durata prevista dall’art. 2, comma 1 della L. 431/98, il canone di locazione
sarà oggetto di revisione ed aggiornamento in conformità di quanto previsto ai
precedenti punti 1.4. e 1.5.
****
- CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI (Art. 5, commi 2 e
3, L. 431/98 ed Art. 3 D.M. 5 Marzo 1999.
- (Ambito di applicazione) L’ambito di applicazione dell’Accordo,
relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo
del Comune di Grosseto quale sede di Corsi Universitari Distaccati della Università
di Siena.
(Definizione del canone effettivo) Il canone di locazione di ogni
singolo immobile è determinato dalle parti contrattuali in conformità di quanto
stabilito al precedente punto 1.5 per i canoni delle locazioni agevolate ordinarie.
(Immobili particolari) Per gli immobili di cui all’Art. 1, comma 2, lett.
a) della L. 431/98, i canoni di locazione definibili ai sensi del precedente punto
3..2 potranno essere aumentati fino al 15% a valere per l’intera durata contrattuale.
(Tipo di contratto) Le parti stipuleranno i contratti individuali
di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (All.to I) recante altresì, come
col presente Accordo formalmente si conviene, le modalità di aggiornamento del canone
base effettivo nella misura del 75% della variazione ISTAT.
(Oneri accessori) Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri
accessori le organizzazioni stipulanti concordano l’applicazione della medesima
tabella di cui al punto1.6 (All.to F).
*****
Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell’emanazione
di un nuovo decreto ministeriale di recepimento della Convenzione Nazionale sostitutiva
di quella sottoscritta in data 08 Febbraio 1999 e potrà, di comune intesa, formare
oggetto di revisione allorché il comune deliberi aliquote ICI specifiche per i locatori
che lochino sulla base del presente accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali
di cui all’art. 8 della L. 431/98 o intervengano consistenti variazioni delle quotazioni
medie del mercato locale delle locazioni ovvero quando le organizzazioni firmatarie
lo ritengano, di comune accordo, necessario e, in ogni caso, entro un anno dalla
sottoscrizione del presente accordo.
Le parti firmatarie del presente Accordo si riservano la facoltà di studiare
ulteriori diverse iniziative aventi per oggetto :
- OSSERVATORIO TERRITORIALE con compiti di studio e monitoraggio delle diverse
problematiche abitative come :
- mercato e costo delle locazioni anche in confronto alle altre città ;
tendenze e prospettive di investimento nel settore degli immobili ad uso abitativo
;
evoluzione del mercato delle locazioni con particolare riguardo alla condizione
giovanile, agli anziani, alle giovani coppie ed agli immigrati ;
dismissione del patrimonio immobiliare da parte di enti e società .
- AGENZIA PER LA LOCAZIONE avente lo scopo di facilitare l’accesso al mercato
locativo privato da parte di gruppi socialmente deboli, agevolando l’incontro
tra domanda ed offerta attraverso iniziative ed organismi adeguati.
RAPPRESENTANZE SINDACALI da esercitare attraverso forme democratiche di partecipazione.
ALTRE INIZIATIVE che si propongano il miglioramento dei rapporti fra locatori
e conduttori.
*****
Il presente accordo verrà depositato presso la Segreteria Generale del Comune
interessato, mediante consegna all’Ufficio Protocollo Generale od invio tramite
raccomanda a.r.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Letto, confermato e sottoscritto in data 09.07.1999 dalle organizzazioni
stipulanti con la precisazione che, in assenza di organizzazioni locali rappresentative
degli studenti universitari, le stesse vengono per il momento rappresentate dalle
organizzazioni dei conduttori.
........................................................... ..................................................
........................................................... ..................................................
........................................................... ..................................................
A questo accordo hanno aderito le seguenti organizzazioni :
........................................................... ..................................................
........................................................... ..................................................
ALLEGATI :
- DELIMITAZIONE DELLE AREE OMOGENEE
FASCE E SUB - FASCE DI OSCILLAZIONE DEI CANONI
CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI SECONDO LE CARATTERISTICHE QUALITATIVE
FASCE E SUB - FASCE DI OSCILLAZIONE PER AREE OMOGENEE E TIPOLOGIA DELL’IMMOBILE
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CONVENZIONALE DELL’IMMOBILE
TABELLA DI RIPARTIZIONE DEGLI ONERI ACCESSORI
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO (art. 2, comma 3, L. 431/98)
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA (art. 5, comma
1, L. 431/98)
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA PER LE ESIGENZE ABITATIVE DEGLI
STUDENTI UNIVERSITARI (art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98)
NORME TECNICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CATASTALE DELLE UNITA’
IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA (Allegato C del D. P. R. 23 Marzo 1998 n° 138).
DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI (testo dell’art. 31 della Legge 5.08.1978
n° 457)
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (art. 2, Legge Regionale Toscana 21.05.1980
n° 59)
Allegato "A"
DELIMITAZIONE DELLE AREE OMOGENEE
DEL TERRITORIO COMUNALE DI GROSSETO
(art. 1, 2° e 3° comma DM.LL.PP. 5.03.1999)
|
AREA OMOGENEA "A"
CENTRO STORICO, ZONA INTERMEDIA
E ZONE DI PARTICOLARE PREGIO
|
L’area in questione, comprende sia
il Centro Storico tradizionale, delimitato dalle Mura Medicee, che
la Zona di espansione intermedia ed è delimitata, all’esterno, dalle
seguenti vie di scorrimento elencate in senso orario :
Via Monte Labro - Viale Europa - Via Andorra - Via Senese - Via Lago
di Varano - Via Santerno - Viale Mascagni - P.zza Della Libertà - Via delle
Brigate Partigiane - P.zza Risorgimento - Sotto Passaggio Ferroviario - Via
Aurelia Antica fino a Via A. Del Sarto, Via A. Del Sarto - Viale della Repubblica
- Viale Cimabue - Viale Telamonio - Viale G. Cesare - Viale Giusti - Viale
Aurelia Nord fino all’incrocio con Via Monte Labro.
Equiparate a questa area sono le zone di particolare pregio : Uliveto,
Verde Maremma, Casalecci, Poggione e Marina - Principina.
|
AREA OMOGENEA "B" : PERIFERIA |
L’area è delimitata, all’interno,
dal perimetro dell’area "A" e, all’esterno, dal perimetro dei Contesti Edificabili
previsti dalla variante del Piano Regolatore Generale. |
AREA OMOGENEA "C" : FRAZIONI |
ZONA C.1. |
"Alberese - Rispescia" |
ZONA C.2. |
"Braccagni - Montepescali" |
ZONA C.3. |
"Batignano - Roselle - Istia" |
AREA OMOGENEA "D" : TERRITORIO
APERTO |
L’area è costituita da tutto il territorio
comunale esterno al perimetro dei Contesti Edificabili della variante del
P.R.G. del Capoluogo e delle Frazioni. |
Allegato "B"
FASCE E SUB-FASCE DI OSCILLAZIONE DEI CANONI
(Valori espressi in £/mq./mese)
|
AREA A) CENTRO STORICO, ZONA INTERMEDIA
E ZONE DI PREGIO (1)
|
Sub fascia |
Canone minimo |
Canone massimo |
Superiore |
9001 |
12.000 |
Intermedia |
7.001 |
9.000 |
Inferiore |
5.000 |
7.000 |
AREA B) PERIFERIA |
Sub fascia |
Canone minimo |
Canone massimo |
Superiore |
8.001 |
11.000 |
Intermedia |
6.001 |
8.000 |
Inferiore |
4.000 |
6.000 |
AREA C) FRAZIONI |
Sub fascia |
Canone minimo |
Canone massimo |
Superiore |
8.001 |
10.000 |
Intermedia |
6.001 |
8.000 |
Inferiore |
4.000 |
6.000 |
AREA D) TERRITORIO APERTO |
Sub fascia |
Canone minimo |
Canone massimo |
Superiore |
7.001 |
10.000 |
Intermedia |
5.001 |
7.000 |
Inferiore |
3.000 |
5.000 |
NOTA (1) : Uliveto, Verde Maremma,
Casalecci, Poggione e Marina-Principina |
Allegato "C" (CORRETTO)
CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI
SECONDO LE CARATTERISTICHE QUALITATIVE
|
IMMOBILE DI TIPO "A" |
Sono di Tipo A gli immobili che, oltre
alle caratteristiche minime stabilite per quelli di Tipo B, presentano anche
una sola delle caratteristiche di cui ai seguenti nn. 1, 2 e 3,
ovvero almeno tre di quelle indicate ai nn. da 4 a 13. |
- Ultimazione (accertata in base alla dichiarazione di ultimazione dei
lavori) negli ultimi dieci anni antecedenti alla stipula del contratto
;
Restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione con interventi
edilizi accertabili in conformità dell’art. 31, 1° comma, lettere c) e d)
della Legge 5 Agosto 1978 n° 457 negli ultimi dieci anni antecedenti alla
stipula del contratto (Testo di riferimento All.to n° K);
Rinnovamento sostanziale (accertabile anche in base a verbale di constatazione
sottoscritto dalle parti), effettuato negli ultimi cinque anni antecedenti
alla stipula del contratto, con interventi di manutenzione straordinaria interessanti
almeno 4 dei 14 punti indicati all’art. 2 della Legge Regionale Toscana 21
Maggio 1980 n° 59 (Testo di riferimento All.to n° L);
Situati in fabbricati con meno di 7 unità abitative;
Situati in fabbricati a schiera con un massimo di 2 appartamenti per ogni
ingresso ;
Doppi servizi igienici, di cui uno corredato di almeno tre apparecchi
;
Spazi esterni ad uso esclusivo (terrazze, logge, giardini e/o cortili)
con una superficie non inferiore al 20% della superficie utile dell’immobile
del quale sono pertinenza;
Impianto di condizionamento d’aria e/o impianto di riscaldamento autonomo
a gas metano;
Autorimessa o posto auto coperto;
Ulteriore posto auto, anche scoperto, oltre il primo ;
Spazi ad uso parcheggio riservato, limitatamente all’area omogenea A (Centro
Storico e Zona Intermedia);
Porta blindata e/o impianto di allarme ;
Infissi esterni con doppi vetri o vetri camera ;
|
IMMOBILI DI TIPO "B" |
Sono immobili di Tipo B quelli che risultano
dotati di almeno 6dei seguenti 11 elementi : |
- Situati in fabbricati condominiali con meno di 11 unità abitative ;
- Situati in fabbricati a schiera con un massimo di 4 appartamenti per
ogni ingresso ;
- Impianto di riscaldamento, completo di elementi radianti, efficiente
ed a norma e/o consentito dalle leggi vigenti ;
- Servizio igienico, con finestra o areazione forzata, dotato di almeno
4 apparecchi ;
- Impianto di acqua corrente ;
- Impianto elettrico a norma e/o consentito dalle leggi vigenti ;
- Impianto di ascensore;
- Spazi esterni ad uso esclusivo (terrazze, logge, giardini e/o cortili)
con una superficie non inferiore al 10% della superficie utile dell’immobile
di cui sono pertinenza ;
- Cantina e/o soffitta ;
- Posto auto, anche scoperto, ad uso esclusivo ;
- Cortile e/o giardino condominiale.
|
IMMOBILI DI TIPO "C" |
Sono classificati immobili di Tipo C tutti
gli altri immobili che, non risultando dotati di sufficienti caratteristiche,
non possono rientrare nemmeno fra quelli di Tipo B. |
Allegato "E"
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE
CONVENZIONALE DELL’IMMOBILE
|
Descrizione dell’unità immobiliare
nelle varie componenti
|
1
Superficie
Lorda (1)
mq.
|
2
Coeff.
|
3
Superficie
Conv.le
mq.
|
1/a |
Vani principali e vani accessori a servizio diretto
di quelli principali, quali : bagni, ripostigli, ingressi
corridoi e simili
|
............
|
1,00
|
...............
|
1/b |
Vani accessori a servizio indiretto di quelli principali
(2):
- Cantine, soffitte e simili comunicanti con vani di cui a 1/a
- Cantine, soffitte e simili non comunicanti con vani 1/a
|
.............
.............
|
0,50
0,25
|
..............
..............
|
1/c |
Pertinenze (2)
Balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva
se comunicanti con i vani di cui al punto 1/a
- fino a 25 mq.
- per la quota eccedente i 25 mq.
Balconi, terrazze e simili di pertinenza esclusiva
se non comunicanti con i vani di cui al punto 1/a
- fino a 25 mq.
- per la quota eccedente i 25 mq.
|
.............
.............
.............
.............
|
0,30
0,10
0,15
0,05
|
..............
..............
..............
..............
|
1/d |
Area scoperta di pertinenza esclusiva (2) :
- fino alla superficie di cui al punto 1/a Col. 1
- la superficie eccedente
Parchi, giardini, corti e simili in villini e ville (R/2) (3)
- superficie di cui al punto 1/a x 5 (non computabile)
- superficie eccedente: fino alla superf. di cui al punto 1/a
- ulteriore superficie eccedente
|
............
.............
******
.............
.............
|
0,10
0,02
*****
0,10
0,02
|
.............
.............
********
..............
..............-
|
2 |
Autorimesse, posti auto coperti e scoperti su aree private |
............ |
0,50 |
............... |
3 |
Arredamento (6) fino ad un massimo del 15% |
............ |
......... |
.............. |
SUPERFICIE LORDA CATASTALE
DETRAZIONE PER INCIDENZA FORFETTARIA MURI (.......... %) (4)
TOTALE SUPERFICIE UTILE
CORREZIONE IN FUNZIONE DELL’AMPIEZZA X .............. (5)
|
................
................
................
................
|
NOTE : |
- La superficie lorda dell’immobile e delle relative pertinenze è determinata
sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 23.03.1998 n° 138 - (Allegato
C - Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle
unità immobiliare a destinazione ordinaria) (All.to J);
(1/b) La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro
porzioni, aventi altezza inferiore a m. 1,50, . non entra nel computo della
superficie catastale.
- In base al disposto di cui al punto 3 dei Criteri per i gruppi "R"
e "P" dell’Allegato C, "le superfici delle pertinenze e dei vani accessori
a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei
precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad
un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera
a) del comma 1° " ;
Immobili attualmente classificati A/7 e A/8 ;
Per la determinazione della superficie in mq. utili si
conviene di ridurre forfettariamente la superficie lorda del : 15%
per gli edifici in muratura tradizionale e del 10% per gli
edifici con struttura in cemento armato.
Parametri correttivi in funzione dell’ampiezza dell’immobile (punto 1.7
dell’Accordo) : Fino a 46 mq. 1,20 ; fra 46 e 70 mq. : 1,10
; fra 70 e 110 mq.: 1,00 ; fra 110 e 140 mq. : 0,90
; oltre 140 mq. : 0,85
(6) Se l’arredamento è nuovo e completo può applicarsi fino al +
20% .
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Fra le sottoscritte organizzazioni della proprietà edilizia :
- ASPPI in persona di GIUGGIOLI geom. Velio ;
CONFEDILIZIA in persona di COFFA geom. Giuseppe ;
UPPI in persona di PUGGIONI avv. Monica ;
FEDERPROPRIETA’ in persona di COSTA avv. Michele. ;
ASCOM - APPC in persona di PONDINI sig. Carlo ;
e dei conduttori :
- SICET in persona di ..............................................................................................
;
SUNIA in persona di SBRILLI dott. H.C. Giovanni ;
UNIAT in persona di AQUILINO sig. Vincenzo. ;
UNIONE INQUILINI. in persona di ......................................................................................
;
e con l’intervento, per la parte relativa ai contratti di locazione di natura
transitoria per gli studenti universitari, anche delle seguenti organizzazioni :
- Consulta Provinciale degli Studenti ;
...............................................................................................................................................
;
PREMESSO
che nell’accordo territoriale sottoscritto il 9 Luglio u.s. nell’allegato
E per un mero errore di stampa non è stata indicata la % di aumento da corrispondere
nel caso di appartamento ammobiliato, si conviene di aggiungere dopo il punto
2 Autorimesse, posti auto coperti e scoperti su aree private coeff. 0,50
il seguente punto :
3 Arredamento coeff. 15% *
(*) con la precisazione che se lo stesso è totalmente nuovo e completo, potrà
arrivare fino ad un massimo del 20%.
GROSSETO, 19 Luglio 1999
Allegato "L"
Testo dell’art. 2, Legge Regionale Toscana
del 21 Maggio 1980 n° 59
(Definizione degli interventi manutenzione straordinaria)
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"Sono interventi di manutenzione straordinaria
le seguenti opere quando siano eseguite con materiali, caratteri o colori
diversi da quelli esistenti:
- rifacimento di intonaci e coloriture esterne;
- rifacimento degli infissi esterni;
- rifacimento della sistemazione esterna
- rifacimento dei pavimenti o rivestimenti interni ed esterni,
- rifacimento del manto di copertura.
In particolare sono considerati interventi di manutenzione straordinaria
quelli sottoelencati, quando comportino esecuzione di opere murarie:
- rifacimento od installazione di materiali di isolamento;
- rifacimento od installazione di impianti di riscaldamento
o raffreddamento;
- rifacimento od installazione di impianti di ascensore o montacarichi;
- rifacimento od installazione di impianti di accumulazione o sollevamento
idrico;
- rifacimento di impianti igienico-sanitari;
Sono comunque considerate interventi di manutenzione straordinaria le seguenti
opere:
- installazione di impianti igienico-sanitari ricavati nell’ambito del
volume dell’unità immobiliare;
- realizzazione di chiusure o di aperture interne che non modifichino
lo schema distributivo:
- consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione;
- costruzione di vespai o scannafossi"
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