Accordo territoriale per il territorio del comune di Taranto

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ed in attuazione del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 59 del 11 aprile 2003.

Le Associazioni degli inquilini

e le Associazioni della proprietà edilizia:

alla presenza degli Assessori del Comune di Taranto membri dell’Ufficio Consortile per le Politiche Abitative nonché dell’Assessore al Diritto allo Studio, convengono e stipulano il seguente accordo:
 

1- AREE OMOGENEE

Il presente accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di Taranto. Il territorio è stato suddiviso in 9 microzone omogenee cosi’ come previsto dall’art.3 comma 154 e 155 della legge 23/12/96 n.662 e tenuto conto delle delimitazioni delle microzone censuarie individuate dall’Ufficio del Territorio di Taranto ai sensi del DPR 138/98.

Le nove aree omogenee sono:

a) Paolo VI
b) Tamburi-Croce
c) Lido Azzurro
d) Isola-Porta Napoli
e) San Vito-Lama-Carelli
f) Talsano-San Donato
g) Salinella
h) Borgo confini ( c.so Due Mari- via Roma- Lungomare V.Emanuele III - V.le Virgilio angolo via Leonida- via Leonida- via Pitagora )
i) Italia-Montegranaro; Solito-Corvisea; Tre Carrare-Battisti.

I confini s’intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle varie strade, salvo diverse indicazioni.

Resta inteso che , ove i singoli edifici vengano attraversati dalla linea di confine delle zone, si considera l’intero edificio incluso nella zona di maggiore valore.
 

2- DURATA CONTRATTI

I contratti di locazione avranno la durata minima di anni tre e si rinnoveranno automaticamente di ulteriori due anni, come per legge, in assenza di disdetta. I canoni di locazione relativi ai contratti di durata superiore ai tre anni, potranno essere incrementati nella misura massima per l’intera durata contrattuale, secondo le percentuali di seguito riportate:

-del 5% per i contratti con durata di anni 4;

-del 7% per i contratti con durata di anni 5;

-del 8% per i contratti con durata di 6 e piu’ anni.

Le parti potranno stabilire, per periodi superiori ai tre anni, una maggiorazione del canone anche inferiore alle percentuali suindicate.

L’aumento nella misura di cui sopra sarà mantenuto anche per il periodo di proroga biennale.

Gli aggiornamenti ISTAT non saranno applicati nel periodo dal quarto al sesto anno.
Dal settimo anno al canone potranno essere applicati soltanto gli aumenti ISTAT nella misura del 75%

Per la stipula dei contratti dovrà essere utilizzato il contratto tipo di cui all’allegato A della L. n. 431/98 (art. 2, comma 3).
Per la stipula dei contratti di natura transitoria dovrà essere utilizzato il contratto tipo di cui all’allegato C della L. n. 431/98 (art. 5, comma 1).
Per la stipula dei contratti di natura transitoria per studenti universitari dovrà essere utilizzato il contratto tipo di cui all’allegato F della L. n. 431/98 (art. 5, comma 2).
 

3- CONTRATTI AD USO TRANSITORIO

L’esigenza transitoria del locatore e/o del conduttore per giustificare la natura del contratto viene individuata nel seguente modo:

Quando il proprietario ha necessità di adibire entro 18 mesi l’immobile ad abitazione propria , dei figli , dei genitori , per i motivi di
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- matrimonio;
- matrimonio dei figli;
- motivi di salute;
- rientro da altro comune o dall’ estero;
- cessazione del rapporto di lavoro ( già nota al momento della stipula della locazione) che comporti il rilascio dell’ alloggio di servizio;
- attesa di autorizzazioni per la ristrutturazione o demolizione dell’immobile o ampliamento con alloggio attiguo;
- altra eventuale esigenza specifica del locatore potrà essere valutata, a soli fini consultivi, previo pronunciamento della Commissione di Conciliazione di cui al presente accordo.

Quando l’inquilino ha necessità di un contratto transitorio a causa di:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza;
- motivi di salute;
- assegnazione di alloggio di edilizia pubblica, acquisto in cooperativa o da privati di un alloggio che si rende disponibile entro 18 mesi, dimostrato con un atto preliminare regolarmente registrato o da dichiarazione dell’ente proprietario;
- vicinanza momentanea a parenti bisognosi , adeguatamente comprovata;
- sfratto e risorse economiche non adeguate.

In quest’ultimo caso il contratto dovrà essere adempiuto, ovvero garantito dal Comune di Taranto, che si impegna con la sottoscrizione del presente accordo, con modalità da concordare in successivo protocollo di impegno.

- iscrizione a corsi di studio o formazione professionale di durata certa e documentabile;
- uso seconda casa con permanenza della residenza nella prima casa , nello stesso comune.

Il locatore ed il conduttore che abbiano necessità di stipulare un contratto transitorio debbono provare la transitorietà allegando l’apposita documentazione al contratto e ciò anche avvalendosi di dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio e/o autocertificazioni.

I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall’art.2, comma 1, della legge 9/12/98 , n.431 in caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 2002 ( G.U. n. 59 dell’11 aprile 2003 ), ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano meno, previo accordo delle parti.

Le parti, in materia di oneri accessori, faranno riferimento alla tabella del capitolo 11 del presente accordo. Resta comunque inteso che per quanto non espressamente previsto si farà riferimento alle leggi vigenti e agli usi locali.

Taranto, 9/12/2008
 

Allegati -omissis-


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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